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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 439 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(p.i. Parte_1
) in persona del curatore pro tempore avv. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Basta, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(p.i. ), con sede in Galatone, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Luisa De Matteis, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. nella sua qualità di liquidatore CP_3 C.F._1 della rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_4
Albertone, come da mandato in atti
ALTRO APPELLATO A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 21.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione regolarmente notificato, il fallimento Parte_1 richiedeva ex art. 2901 c.c. la revocatoria dell'atto di conferimento del ramo di azienda effettuato in data 26.11.2019 dal sig. nella società CP_3 [...]
Con comparsa di risposta del 07.06.2022 si costituivano in giudizio CP_1
rispettivamente la in persona del legale rappresentante p.t., ed Controparte_1
il sig. , nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante CP_3
della , per resistere alla domanda così come formulata Controparte_4 dall'Amministrazione del in quanto infondata in Parte_1 fatto e diritto e per chiederne l'integrale rigetto. Istruita la causa con
l'acquisizione di documentazione, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
La EL – parte attrice - deduce che con atto notarile del 26 novembre 2019
(repertorio 5678 – raccolta 3799) la società rappresentata da CP_5
in qualità di liquidatore), ed rappresentata CP_3 CP_1
dal Sig. , intervenuto anche in proprio quale socio Parte_3
della predetta società unitamente alla sorella CP_1 Parte_4
, partecipavano all'assemblea totalitaria della ridetta società
[...] CP_1
avente ad oggetto l'aumento di capitale sociale della medesima società
[...]
da sottoscrivere interamente attraverso il conferimento in natura del ramo aziendale di esclusiva proprietà della Assume che Parte_5 con verbale del 26 novembre 2019 l'assemblea deliberava il conferimento del ramo d'azienda della composto tra gli altri dai beni Controparte_4
pag. 2/9 immobili come meglio specificati in atti. La EL, dunque, ravvisandone i presupposti di legge, agisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. per la revocatoria dell'atto di conferimento del ramo di azienda nella ” CP_1 CP_1
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 3116 del 15.11.2023 ha rigettato la domanda revocatoria proposta dalla EL del con condanna della stessa alla refusione delle Parte_1
spese di lite in favore di e . Controparte_1 CP_3
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, riscontrato l'esistenza, nella vicenda sub iudice, dei presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria, in particolare: dell'elemento oggettivo (il credito restitutorio della curatela di nei confronti della , l'atto dispositivo Parte_1 Controparte_4 posto in essere dalla debitrice (la cessione del ramo di azienda) e l'eventus damni (il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del creditore);
- ha tuttavia chiarito che, il credito rivendicato dalla EL era stato accertato in maniera definitiva soltanto con la sentenza n. 2324/2021 emessa il 18.8.21 e dunque solo successivamente all'atto di cui si chiedeva la revocatoria (atto di cessione di ramo di azienda);
- ha, poi, ritenuto che non fosse stata fornita da parte della EL del
Fallimento la prova del “consilium fraudis” e della “partecipatio fraudis” del terzo acquirente a titolo oneroso, non essendo dimostrato che l'atto dispositivo pregiudizievole fosse stato adottato “in ragione del legame di parentela esistente fra le persone fisiche munite di poteri di rappresentanza delle società e quindi dell'esistenza di una commistione fra gli organi sociali delle stesse” (cfr. pag. 4 sent. 1° grado).
§ 2
Avverso la sentenza n. 3116/2023 del tribunale di Lecce ha proposto appello la di ed ha chiesto che, in riforma di tale Parte_1 Parte_1
pag. 3/9 provvedimento, fosse accertata la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto fosse disposta la revocatoria dell'atto di conferimento del ramo di azienda, giusto atto notarile del 26.11.2019, rep. 5678 – raccolta 3799, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
(per ed si sono costituiti nel CP_3 Controparte_4 Controparte_1
giudizio di appello, con atti separati, ed hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.
In data 22.1.2025, a seguito di trattazione scritta, il consigliere istruttore ha riservato al Collegio la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello proposto dalla curatela del fallimento si articola in Parte_1
un solo motivo: avrebbe errato il tribunale a ritenere insussistente, in capo alla società - terza acquirente del ramo d'azienda conferitole da Parte_6
, con atto notarile del 26.11.2019 - la Controparte_6
consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni creditorie della curatela del fallimento Parte_1
Il motivo è fondato.
Per completezza espositiva, è bene ricordare che le varie ipotesi di azione revocatoria ordinaria sono regolate dall'art. 2901 c.c.; la norma recita:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione, o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
pag. 4/9 …omissis…”.
Ciò premesso e rilevato che la domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento ha ad oggetto un atto a titolo oneroso (conferimento Parte_1 di ramo d'azienda in favore della società e contestuale acquisto Controparte_1
di quote societarie di minoranza), compiuto in epoca successiva al sorgere del credito della massa dei creditori di (contrariamente a quanto Parte_1
affermato dal primo giudice), il compito dell'interprete si sostanzia nella verifica di sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2901 nn. 1 e 2 c.c., con riguardo sia alla posizione della società alienante, che a quella della società terza acquirente.
Occorre perciò stabilire:
1) se l'atto oggetto di revocatoria abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della curatela (eventus damni);
2) se la debitrice in persona del suo liquidatore Controparte_4 [...]
) e la terza acquirente in persona dell'Amministratore CP_3 Controparte_1
unico fossero a conoscenza del pregiudizio che l'atto Parte_3
avrebbe arrecato alla curatela (scientia damni);
3) se la ragione di credito sia sorta in epoca anteriore o successiva rispetto all'atto che si assume pregiudizievole.
Del requisito oggettivo e dello stato soggettivo del debitore non può dubitarsi: è infatti certo che, cedendo il ramo d'azienda in esame, si sia Controparte_4
privata di un ingente patrimonio immobiliare, nella piena consapevolezza di danneggiare le ragioni creditorie della curatela di che all'epoca Controparte_7
della cessione erano ancora sub iudice.
E' di palmare evidenza che il patrimonio di già costituito da Controparte_4
numerosi beni immobili, sia stato depauperato dalla fuoriuscita dei suddetti beni, scientemente conferiti nel patrimonio netto di per sottrarli alle Controparte_1
future azioni esecutive del curatore.
E' pacifico che l'azione revocatoria possa essere proposta anche a tutela di ragioni di credito litigiose e non ancora definitivamente accertate.
pag. 5/9 La suprema corte, in proposito, ha di recente ribadito che “In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni, il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore”. (cass.civ.sez.III, ord. 14.7.2023 n. 20232).
Di tanto non ha dubitato neppure il primo giudice secondo cui: “E' indubbio che vi sia un credito della EL nei confronti di e che l'atto Parte_5
di disposizione (conferimento di ramo di azienda) posto in essere dallo stesso pregiudichi le ragioni creditorie dell'attrice”.
Quello che sarebbe mancato nella specie, secondo il tribunale, è la prova della
“consapevolezza in capo alla terza società conferitaria, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della curatela del ”. Parte_1
A tale conclusione è giunto il primo giudice, ritenendo erroneamente che fosse rimasto privo di riscontri probatori l'assunto di parte attrice secondo cui la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie della curatela risiedesse nel legame di parentela esistente fra le persone munite di poteri di rappresentanza delle società convenute ( ed e quindi nella Controparte_4 Controparte_1
commistione fra gli organi sociali delle stesse. (cfr sentenza impugnata a pag. 4).
Il legame di parentela tra (socio di , Controparte_8 Controparte_4
(socio e amministratore unico di e Parte_3 Controparte_1
(socia di , già allegato in primo grado, sulla Parte_4 Controparte_1
scorta delle visure camerali, non necessita di essere ulteriormente confermato dalla certificazione anagrafica (la cui produzione è inammissibile in appello).
Il dato non è mai stato contestato, nè risulta smentito neppure in appello, ed è dunque utilizzabile ai fini del decidere, per la sua attitudine a rendere altamente probabile e verosimile che la società acquirente, amministrata da Parte_3
conoscesse il pregiudizio che l'atto di cessione avrebbe recato al
[...]
pag. 6/9 patrimonio di privandolo dei beni immobili di cui era composto Parte_5
sino a quel momento, in danno dei creditori della società cedente.
In disparte da ogni considerazione in ordine alla stima del bene ceduto (valutato contabilmente in soli € 2.000,00, senza adeguata due diligence), ulteriori elementi di giudizio (a conferma della scientia damni posseduta da CP_1
possono trarsi, nelle visure camerali in atti, dalla identità dell'indirizzo
[...]
delle sedi sociali delle due società (site in Galatone alla via Berlinguer), dei tempi di avvio dell'attività di (iscritta nel registro imprese sin Controparte_1
dal 30.10.2015 ed inattiva sino al 20.6.2019) e della pressochè contestuale cancellazione dal registro imprese di (avvenuta in data Controparte_4
13.3.2020).
L'accertamento eseguito in ordine alla sussistenza in capo al terzo acquirente della scientia damni è sufficiente ad affermare la sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria in scrutinio.
Non necessita alcuna indagine sul consilium fraudis e sulla perticipatio fraudis di Controparte_1
Quanto allo stato soggettivo del terzo, più volte la suprema corte si è espressa affermando che “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cass.civ.sez.VI, ord. 18.6.2019 n. 16221); ed ancora: “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un
pag. 7/9 atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cass.civ.sez.I,
5.7.2013 n. 16825; cass. civ. sez.III, ord. 15.10.2021 n. 28423).
Scorretta, in proposito, si appalesa la verifica eseguita in primo grado in ordine all'epoca di insorgenza del credito tutelato dalla revocatoria: ad avviso del tribunale, il diritto di credito della curatela - per il fatto di essere stato accertato definitivamente con la sentenza n. 2324 del 18.8.2021 - sarebbe sorto in epoca successiva rispetto all'atto dispositivo (cessione del ramo d'azienda del
26.11.2019) e, dunque, la prova del presupposto soggettivo ex art. 2901 c.c. avrebbe richiesto un maggior onere probatorio a carico della curatela, finalizzato a dimostrare la c.d. participatio fraudis in capo al terzo acquirente CP_9
nella specie non raggiunta.
[...]
Così non è: la tutela del credito protetto da revocatoria non necessita che il diritto sia compiutamente accertato, essendo sufficiente una mera aspettativa di credito
(anche futura e/o litigiosa); nella specie è certo che al momento dell'atto dispositivo pregiudizievole (del 26.11.2019), tale aspettativa della curatela fosse già sorta (con la citazione in giudizio dell'8.7.2019). Non è necessario, pertanto, fornire la prova del preordinato accordo fraudolento tra le due società
( ed , essendo sufficiente aver dimostrato la Controparte_4 CP_1 CP_1 consapevolezza in capo all'acquirente del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della curatela di (c.d. scientia damni). Parte_1
La accertata anteriorità delle ragioni di credito della curatela, rispetto all'atto dispositivo colpito dalla domanda revocatoria, esclude dal campo dell'indagine giudiziale il presupposto della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente.
Non è necessario che sia dimostrato l'accordo fraudolento tra debitore e terzo poiché, a fondare l'azione basta che il terzo (al pari del debitore) abbia avuto consapevolezza di aver agito in pregiudizio del creditore.
Il ragionamento decisorio, seguito sul punto nella sentenza impugnata, merita censura e, pertanto, deve essere emendato.
§ 4
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
pag. 8/9
P.Q.M.
La corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata e dichiara inefficace nei confronti della curatela di l'atto pubblico di Parte_1 cessione di ramo d'azienda, stipulato in data 26.11.2019 per notaio Per_1
, rogato ai nn. 5678 di rep. e n. 3799 di racc.;
[...]
condanna, in solido, e , nella sua qualità di Controparte_1 CP_3
liquidatore e legale rappresentante di al pagamento in Parte_5
favore della curatela del fallimento delle spese processuali del Parte_1
doppio grado che liquida - per il giudizio di primo grado - in € 1.000,00 per spese ed € 2.900,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio d'appello - in € 777,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 439 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(p.i. Parte_1
) in persona del curatore pro tempore avv. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Basta, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(p.i. ), con sede in Galatone, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Luisa De Matteis, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. nella sua qualità di liquidatore CP_3 C.F._1 della rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_4
Albertone, come da mandato in atti
ALTRO APPELLATO A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 21.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione regolarmente notificato, il fallimento Parte_1 richiedeva ex art. 2901 c.c. la revocatoria dell'atto di conferimento del ramo di azienda effettuato in data 26.11.2019 dal sig. nella società CP_3 [...]
Con comparsa di risposta del 07.06.2022 si costituivano in giudizio CP_1
rispettivamente la in persona del legale rappresentante p.t., ed Controparte_1
il sig. , nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante CP_3
della , per resistere alla domanda così come formulata Controparte_4 dall'Amministrazione del in quanto infondata in Parte_1 fatto e diritto e per chiederne l'integrale rigetto. Istruita la causa con
l'acquisizione di documentazione, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
La EL – parte attrice - deduce che con atto notarile del 26 novembre 2019
(repertorio 5678 – raccolta 3799) la società rappresentata da CP_5
in qualità di liquidatore), ed rappresentata CP_3 CP_1
dal Sig. , intervenuto anche in proprio quale socio Parte_3
della predetta società unitamente alla sorella CP_1 Parte_4
, partecipavano all'assemblea totalitaria della ridetta società
[...] CP_1
avente ad oggetto l'aumento di capitale sociale della medesima società
[...]
da sottoscrivere interamente attraverso il conferimento in natura del ramo aziendale di esclusiva proprietà della Assume che Parte_5 con verbale del 26 novembre 2019 l'assemblea deliberava il conferimento del ramo d'azienda della composto tra gli altri dai beni Controparte_4
pag. 2/9 immobili come meglio specificati in atti. La EL, dunque, ravvisandone i presupposti di legge, agisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. per la revocatoria dell'atto di conferimento del ramo di azienda nella ” CP_1 CP_1
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 3116 del 15.11.2023 ha rigettato la domanda revocatoria proposta dalla EL del con condanna della stessa alla refusione delle Parte_1
spese di lite in favore di e . Controparte_1 CP_3
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, riscontrato l'esistenza, nella vicenda sub iudice, dei presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria, in particolare: dell'elemento oggettivo (il credito restitutorio della curatela di nei confronti della , l'atto dispositivo Parte_1 Controparte_4 posto in essere dalla debitrice (la cessione del ramo di azienda) e l'eventus damni (il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del creditore);
- ha tuttavia chiarito che, il credito rivendicato dalla EL era stato accertato in maniera definitiva soltanto con la sentenza n. 2324/2021 emessa il 18.8.21 e dunque solo successivamente all'atto di cui si chiedeva la revocatoria (atto di cessione di ramo di azienda);
- ha, poi, ritenuto che non fosse stata fornita da parte della EL del
Fallimento la prova del “consilium fraudis” e della “partecipatio fraudis” del terzo acquirente a titolo oneroso, non essendo dimostrato che l'atto dispositivo pregiudizievole fosse stato adottato “in ragione del legame di parentela esistente fra le persone fisiche munite di poteri di rappresentanza delle società e quindi dell'esistenza di una commistione fra gli organi sociali delle stesse” (cfr. pag. 4 sent. 1° grado).
§ 2
Avverso la sentenza n. 3116/2023 del tribunale di Lecce ha proposto appello la di ed ha chiesto che, in riforma di tale Parte_1 Parte_1
pag. 3/9 provvedimento, fosse accertata la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto fosse disposta la revocatoria dell'atto di conferimento del ramo di azienda, giusto atto notarile del 26.11.2019, rep. 5678 – raccolta 3799, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
(per ed si sono costituiti nel CP_3 Controparte_4 Controparte_1
giudizio di appello, con atti separati, ed hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.
In data 22.1.2025, a seguito di trattazione scritta, il consigliere istruttore ha riservato al Collegio la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello proposto dalla curatela del fallimento si articola in Parte_1
un solo motivo: avrebbe errato il tribunale a ritenere insussistente, in capo alla società - terza acquirente del ramo d'azienda conferitole da Parte_6
, con atto notarile del 26.11.2019 - la Controparte_6
consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni creditorie della curatela del fallimento Parte_1
Il motivo è fondato.
Per completezza espositiva, è bene ricordare che le varie ipotesi di azione revocatoria ordinaria sono regolate dall'art. 2901 c.c.; la norma recita:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione, o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
pag. 4/9 …omissis…”.
Ciò premesso e rilevato che la domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento ha ad oggetto un atto a titolo oneroso (conferimento Parte_1 di ramo d'azienda in favore della società e contestuale acquisto Controparte_1
di quote societarie di minoranza), compiuto in epoca successiva al sorgere del credito della massa dei creditori di (contrariamente a quanto Parte_1
affermato dal primo giudice), il compito dell'interprete si sostanzia nella verifica di sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2901 nn. 1 e 2 c.c., con riguardo sia alla posizione della società alienante, che a quella della società terza acquirente.
Occorre perciò stabilire:
1) se l'atto oggetto di revocatoria abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della curatela (eventus damni);
2) se la debitrice in persona del suo liquidatore Controparte_4 [...]
) e la terza acquirente in persona dell'Amministratore CP_3 Controparte_1
unico fossero a conoscenza del pregiudizio che l'atto Parte_3
avrebbe arrecato alla curatela (scientia damni);
3) se la ragione di credito sia sorta in epoca anteriore o successiva rispetto all'atto che si assume pregiudizievole.
Del requisito oggettivo e dello stato soggettivo del debitore non può dubitarsi: è infatti certo che, cedendo il ramo d'azienda in esame, si sia Controparte_4
privata di un ingente patrimonio immobiliare, nella piena consapevolezza di danneggiare le ragioni creditorie della curatela di che all'epoca Controparte_7
della cessione erano ancora sub iudice.
E' di palmare evidenza che il patrimonio di già costituito da Controparte_4
numerosi beni immobili, sia stato depauperato dalla fuoriuscita dei suddetti beni, scientemente conferiti nel patrimonio netto di per sottrarli alle Controparte_1
future azioni esecutive del curatore.
E' pacifico che l'azione revocatoria possa essere proposta anche a tutela di ragioni di credito litigiose e non ancora definitivamente accertate.
pag. 5/9 La suprema corte, in proposito, ha di recente ribadito che “In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni, il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore”. (cass.civ.sez.III, ord. 14.7.2023 n. 20232).
Di tanto non ha dubitato neppure il primo giudice secondo cui: “E' indubbio che vi sia un credito della EL nei confronti di e che l'atto Parte_5
di disposizione (conferimento di ramo di azienda) posto in essere dallo stesso pregiudichi le ragioni creditorie dell'attrice”.
Quello che sarebbe mancato nella specie, secondo il tribunale, è la prova della
“consapevolezza in capo alla terza società conferitaria, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della curatela del ”. Parte_1
A tale conclusione è giunto il primo giudice, ritenendo erroneamente che fosse rimasto privo di riscontri probatori l'assunto di parte attrice secondo cui la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie della curatela risiedesse nel legame di parentela esistente fra le persone munite di poteri di rappresentanza delle società convenute ( ed e quindi nella Controparte_4 Controparte_1
commistione fra gli organi sociali delle stesse. (cfr sentenza impugnata a pag. 4).
Il legame di parentela tra (socio di , Controparte_8 Controparte_4
(socio e amministratore unico di e Parte_3 Controparte_1
(socia di , già allegato in primo grado, sulla Parte_4 Controparte_1
scorta delle visure camerali, non necessita di essere ulteriormente confermato dalla certificazione anagrafica (la cui produzione è inammissibile in appello).
Il dato non è mai stato contestato, nè risulta smentito neppure in appello, ed è dunque utilizzabile ai fini del decidere, per la sua attitudine a rendere altamente probabile e verosimile che la società acquirente, amministrata da Parte_3
conoscesse il pregiudizio che l'atto di cessione avrebbe recato al
[...]
pag. 6/9 patrimonio di privandolo dei beni immobili di cui era composto Parte_5
sino a quel momento, in danno dei creditori della società cedente.
In disparte da ogni considerazione in ordine alla stima del bene ceduto (valutato contabilmente in soli € 2.000,00, senza adeguata due diligence), ulteriori elementi di giudizio (a conferma della scientia damni posseduta da CP_1
possono trarsi, nelle visure camerali in atti, dalla identità dell'indirizzo
[...]
delle sedi sociali delle due società (site in Galatone alla via Berlinguer), dei tempi di avvio dell'attività di (iscritta nel registro imprese sin Controparte_1
dal 30.10.2015 ed inattiva sino al 20.6.2019) e della pressochè contestuale cancellazione dal registro imprese di (avvenuta in data Controparte_4
13.3.2020).
L'accertamento eseguito in ordine alla sussistenza in capo al terzo acquirente della scientia damni è sufficiente ad affermare la sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria in scrutinio.
Non necessita alcuna indagine sul consilium fraudis e sulla perticipatio fraudis di Controparte_1
Quanto allo stato soggettivo del terzo, più volte la suprema corte si è espressa affermando che “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cass.civ.sez.VI, ord. 18.6.2019 n. 16221); ed ancora: “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un
pag. 7/9 atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cass.civ.sez.I,
5.7.2013 n. 16825; cass. civ. sez.III, ord. 15.10.2021 n. 28423).
Scorretta, in proposito, si appalesa la verifica eseguita in primo grado in ordine all'epoca di insorgenza del credito tutelato dalla revocatoria: ad avviso del tribunale, il diritto di credito della curatela - per il fatto di essere stato accertato definitivamente con la sentenza n. 2324 del 18.8.2021 - sarebbe sorto in epoca successiva rispetto all'atto dispositivo (cessione del ramo d'azienda del
26.11.2019) e, dunque, la prova del presupposto soggettivo ex art. 2901 c.c. avrebbe richiesto un maggior onere probatorio a carico della curatela, finalizzato a dimostrare la c.d. participatio fraudis in capo al terzo acquirente CP_9
nella specie non raggiunta.
[...]
Così non è: la tutela del credito protetto da revocatoria non necessita che il diritto sia compiutamente accertato, essendo sufficiente una mera aspettativa di credito
(anche futura e/o litigiosa); nella specie è certo che al momento dell'atto dispositivo pregiudizievole (del 26.11.2019), tale aspettativa della curatela fosse già sorta (con la citazione in giudizio dell'8.7.2019). Non è necessario, pertanto, fornire la prova del preordinato accordo fraudolento tra le due società
( ed , essendo sufficiente aver dimostrato la Controparte_4 CP_1 CP_1 consapevolezza in capo all'acquirente del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della curatela di (c.d. scientia damni). Parte_1
La accertata anteriorità delle ragioni di credito della curatela, rispetto all'atto dispositivo colpito dalla domanda revocatoria, esclude dal campo dell'indagine giudiziale il presupposto della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente.
Non è necessario che sia dimostrato l'accordo fraudolento tra debitore e terzo poiché, a fondare l'azione basta che il terzo (al pari del debitore) abbia avuto consapevolezza di aver agito in pregiudizio del creditore.
Il ragionamento decisorio, seguito sul punto nella sentenza impugnata, merita censura e, pertanto, deve essere emendato.
§ 4
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
La corte, accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata e dichiara inefficace nei confronti della curatela di l'atto pubblico di Parte_1 cessione di ramo d'azienda, stipulato in data 26.11.2019 per notaio Per_1
, rogato ai nn. 5678 di rep. e n. 3799 di racc.;
[...]
condanna, in solido, e , nella sua qualità di Controparte_1 CP_3
liquidatore e legale rappresentante di al pagamento in Parte_5
favore della curatela del fallimento delle spese processuali del Parte_1
doppio grado che liquida - per il giudizio di primo grado - in € 1.000,00 per spese ed € 2.900,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio d'appello - in € 777,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
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