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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
ALLIGO SANTI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5255/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008587680000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7139/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e depositato telematicamente in data
04.07.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata in data 6.06.2025, relativa a imposte erariali e locali e tasse automobilistiche per una somma complessiva di €.53.985,58 che veniva opposta limitatamente alla somma di €.24.034,65.
La contribuente eccepiva: 1) la illegittima duplicazione del credito IVA e IRPEF pari a €.5.682,26; 2) la omessa notifica degli atti presupposti per i crediti relativi a TARES anno 2013 e alla tassa automobilistica anni 2018, 2019 e 2020 e la prescrizione di detti crediti e degli accessori applicati. Rilevava di non avere impugnato i sei avvisi di addebito sottesi alla intimazione perché relativi a contributi INPS che aveva provveduto ad opporre dinanzi al G.O.
Si costituiva in giudizio, con memoria datata 04.11.2025, DE che depositava documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti a quello impugnato e declinava ogni responsabilità in ordine alle eccezioni che riguardavano il comportamento tenuto dagli enti impositori Agenzia delle Entrate e Comune di Milazzo.
All'udienza odierna la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che saranno appresso precisati.
Va rilevato, in primo luogo, che l'atto impugnato è una intimazione di pagamento per la somma complessiva di €.53.985,58 che si fonda su quattro cartelle esattoriali, cinque avvisi di addebito che si riferiscono a contributi INPS che non formano oggetto del presente giudizio e su un avviso di accertamento notificato in data 13.09.2021 per la somma di €.5.682,26 e atto successivo all'avviso di accertamento notificato il 26.08.2023 per la somma di €.16.862,25 entrambi relativi a IVA e IRPEF anno
2015.
Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta risulta che: a) la cartella n. 7834 notificata in data
21.09.2022 a mani della contribuente per la somma di €.255,16 per l'imposta TARES 2013 è stata preceduta dalla notifica dell'avviso n.711 che il Comune di Milazzo ha provveduto a notificare in data
21.12.2018 per cui non è fondata la eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto né quella di maturata prescrizione;
b) la cartella n. 8080 per la somma di €.344,65 a titolo di tassa automobilistica anno 2018 è stata notificata a mani della destinataria in data 5.02.2024 per cui si tratta di tributo estinto per prescrizione (non era, infatti, necessaria la notifica di un avviso di accertamento trattandosi di tributo diretto della Regione Sicilia); c) la cartella n. 1740 per la somma di €.328,08 a titolo di tassa automobilistica anno 2020 è stata notificata a mani della ricorrente in data 9.09.2023 entro il triennio di prescrizione;
d) la cartella n. 6096 di €.478,63 IVA e acc. anno 2019 è stata notificata in data 4.12.2023 (a persona di famiglia addetta alla casa e risulta essere stata spedita la raccomandata informativa di cui all'art. 60 d.P.R. 600/1973) per cui anche questo debito deve essere adempiuto. Quanto all'avviso di accertamento TYX01C30188/2020 notificato il 13.09.2021 per la somma di
€.5.682,26 e all'atto successivo all'avviso di accertamento TYX1PPN000412023 notificato il 28.08.2023 per la somma di €.16.862,25 (entrambi a titolo di IRPEF e IVA anno 2015), invece, risulta, conformemente a quanto rilevato dalla ricorrente, che la somma di €.5.682,26 è stata conteggiata due volte in quanto la somma di €.16.862,25 costituisce la sommatoria della cifra di cui al primo avviso di accertamento
(€.5,862,25) e quella di €.11.065,33 per cui, come già riconosciuto da questa Corte con la sentenza n.
121/2024 passata in cosa giudicata, c'è una duplicazione della medesima pretesa erariale alla quale occorre porre riparo. L'unica somma dovuta a titolo di IVA e IRPEF anno 2019 è pari a €.5.682,26.
Il ricorso è, pertanto, fondato nei limiti sopra chiariti.
Le spese di causa possono essere dichiarate compensate in ragione del fatto che esiste piena corrispondenza tra le somme dovute e quelle prescritte o indebitamente duplicate.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione. Dichiara le spese di causa compensate tra le parti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
ALLIGO SANTI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5255/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008587680000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7139/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e depositato telematicamente in data
04.07.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata in data 6.06.2025, relativa a imposte erariali e locali e tasse automobilistiche per una somma complessiva di €.53.985,58 che veniva opposta limitatamente alla somma di €.24.034,65.
La contribuente eccepiva: 1) la illegittima duplicazione del credito IVA e IRPEF pari a €.5.682,26; 2) la omessa notifica degli atti presupposti per i crediti relativi a TARES anno 2013 e alla tassa automobilistica anni 2018, 2019 e 2020 e la prescrizione di detti crediti e degli accessori applicati. Rilevava di non avere impugnato i sei avvisi di addebito sottesi alla intimazione perché relativi a contributi INPS che aveva provveduto ad opporre dinanzi al G.O.
Si costituiva in giudizio, con memoria datata 04.11.2025, DE che depositava documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti a quello impugnato e declinava ogni responsabilità in ordine alle eccezioni che riguardavano il comportamento tenuto dagli enti impositori Agenzia delle Entrate e Comune di Milazzo.
All'udienza odierna la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che saranno appresso precisati.
Va rilevato, in primo luogo, che l'atto impugnato è una intimazione di pagamento per la somma complessiva di €.53.985,58 che si fonda su quattro cartelle esattoriali, cinque avvisi di addebito che si riferiscono a contributi INPS che non formano oggetto del presente giudizio e su un avviso di accertamento notificato in data 13.09.2021 per la somma di €.5.682,26 e atto successivo all'avviso di accertamento notificato il 26.08.2023 per la somma di €.16.862,25 entrambi relativi a IVA e IRPEF anno
2015.
Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta risulta che: a) la cartella n. 7834 notificata in data
21.09.2022 a mani della contribuente per la somma di €.255,16 per l'imposta TARES 2013 è stata preceduta dalla notifica dell'avviso n.711 che il Comune di Milazzo ha provveduto a notificare in data
21.12.2018 per cui non è fondata la eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto né quella di maturata prescrizione;
b) la cartella n. 8080 per la somma di €.344,65 a titolo di tassa automobilistica anno 2018 è stata notificata a mani della destinataria in data 5.02.2024 per cui si tratta di tributo estinto per prescrizione (non era, infatti, necessaria la notifica di un avviso di accertamento trattandosi di tributo diretto della Regione Sicilia); c) la cartella n. 1740 per la somma di €.328,08 a titolo di tassa automobilistica anno 2020 è stata notificata a mani della ricorrente in data 9.09.2023 entro il triennio di prescrizione;
d) la cartella n. 6096 di €.478,63 IVA e acc. anno 2019 è stata notificata in data 4.12.2023 (a persona di famiglia addetta alla casa e risulta essere stata spedita la raccomandata informativa di cui all'art. 60 d.P.R. 600/1973) per cui anche questo debito deve essere adempiuto. Quanto all'avviso di accertamento TYX01C30188/2020 notificato il 13.09.2021 per la somma di
€.5.682,26 e all'atto successivo all'avviso di accertamento TYX1PPN000412023 notificato il 28.08.2023 per la somma di €.16.862,25 (entrambi a titolo di IRPEF e IVA anno 2015), invece, risulta, conformemente a quanto rilevato dalla ricorrente, che la somma di €.5.682,26 è stata conteggiata due volte in quanto la somma di €.16.862,25 costituisce la sommatoria della cifra di cui al primo avviso di accertamento
(€.5,862,25) e quella di €.11.065,33 per cui, come già riconosciuto da questa Corte con la sentenza n.
121/2024 passata in cosa giudicata, c'è una duplicazione della medesima pretesa erariale alla quale occorre porre riparo. L'unica somma dovuta a titolo di IVA e IRPEF anno 2019 è pari a €.5.682,26.
Il ricorso è, pertanto, fondato nei limiti sopra chiariti.
Le spese di causa possono essere dichiarate compensate in ragione del fatto che esiste piena corrispondenza tra le somme dovute e quelle prescritte o indebitamente duplicate.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione. Dichiara le spese di causa compensate tra le parti.