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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 27 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3868/21 r. g., vertente
TRA
Parte_1
, in persona del rappresentato e difeso ope legis
[...] CP_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in
Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colaciurcio, presso il quale Controparte_2 elettivamente domicilia, in Serino, via Terminio n. 48
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il indicato in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza n. 477 del 2021 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva accolta, con l'annullamento della relativa sanzione di euro 83.317,50, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n.
15 del 2019 del per avere , legale rappresentante della Parte_1 Controparte_2
obbligata in solido, immesso per la prima volta sul mercato comunitario prodotti Controparte_3 legnosi ascrivibili al codice art. 4401100000, senza porre in essere il sistema di “dovuta diligenza”
1 imposto dal Regolamento UE n. 995/2010, così violando la disposizione europea ex art. 6 del d.l.vo n. 178/2014.
Censurava la sentenza impugnata, che erroneamente aveva ritenuto violato il diritto di difesa, in presenza di errori nella contestazione che erano di mera battitura, facilmente evincibili dal tenore complessivo dei verbali notificati.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_2
Quest'ultima si costituiva, articolatamente resistendo all'appello.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
La vicenda nasce da un accertamento ispettivo della , Gruppo Parte_1
di Salerno, Nucleo Cites, cui seguiva, in data 17 maggio 2018, la notifica a , in qualità Controparte_2
di amministratore unico della ditta obbligata in solido, dei processi verbali di Controparte_3
accertamento e d'infrazione nn. 16, 17 e 18 del 2018, con i quali si contestava la violazione dell'art. 6 del Regolamento UE n. 995 del 20 ottobre 2010 , sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l.vo n. 178 del 30 ottobre 2014. L'ipotesi accusatoria, come esposto in premessa, consisteva nel fatto che la immetteva per la prima volta sul mercato UE prodotti legnosi ascrivibili al codice Controparte_3
art. 4401100000 ovvero legna da ardere in tondelli, ceppi , ramaglie, fascine e simili di provenienza extra UE, senza porre in essere il sistema di “dovuta diligenza” imposto dal regolamento UE n. 995 del 2010, così violando la disposizione europea, con una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l..vo n. 178 del 2014.
Sui verbali nn. 17 e 18 citt. i militari operanti indicavano le importazioni effettuate dalla società a partire dal 31 dicembre 2015 e sino al 16 dicembre 2016. I medesimi militari, però, nell'indicare le fatture poste a base della contestazione, facevano riferimento a quelle relative rispettivamente agli anni 2017 e 2018, così introducendo un elemento di insanabile confusione tra le premesse e le conclusioni, perché da controlli che avevano riguardato l'anno solare 2016 non potevano prendersi in considerazione le fatture relative agli anni successivi.
L'Amministrazione odierna appellante deduce 'errori di battitura', che tuttavia, come correttamente esposto nella sentenza impugnata, incidono sulla sostanza della violazione contestata, la parte non essendo posta nella condizione di confutare una contestazione univoca, perché quanto imputato alla società si inserisce in un ambito temporale confuso.
A ciò si aggiunge il fatto, puntualmente indicato dal primo Giudice, che dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione appellante è possibile evincere non solo che i tre verbali presentano sempre lo stesso anno di riferimento, ma anche che il numero di operazioni fatturate in essi indicate
2 (rispettivamente 26, 25 e 18) non trova il corrispondente incrocio con le fatture indicate nel partitario allegato, segnatamente con riferimento al primo e al secondo verbale che presentano solamente 23 fatture.
Ma le discrasie non finiscono qui.
Abbiamo detto che la contestazione attiene alla circostanza che la immettesse per la Controparte_3 prima volta sul mercato europeo materiale legnoso, ovvero legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine e simili, ascrivibile al codice art. 4401100000, senza l'applicazione del sistema della
“dovuta diligenza” cui la stessa era tenuta, in forza dell'art. 6 Reg UE n. 995/2010.
Dunque, il presupposto, espressamente riportato, fondamento della contestazione, era che quanto importato fosse ascrivibile a materiale legnoso cod. 4401100000, mentre la aveva CP_3 importato il pellet, che è materiale comunque distinto, con un diverso codice.
Ciò è ammesso dalla stessa parte odierna appellante laddove, nella memoria di primo grado, è riportato: ”Al riguardo, preme richiamare quanto illustrato nelle già richiamate controdeduzioni del
Comando, laddove è stato chiarito che per mero errore di battitura è stato indicato il codice specifico
4401.100000 in luogo di quello più generico 4401.000000, che ricomprende pertanto anche il pellet al quale si applica senz'altro la disciplina europea”.
Siamo dunque in un contesto che per il ingiungente è frutto di una serie di meri errori di Parte_1 battitura, che invece finiscono per delineare un fatto nelle sue linee essenziali diverso da quello effettivamente sanzionato.
Infatti, la confusione sugli anni e la discrasia sul numero delle fatture impedisce di poter predisporre una difesa su dati certi e la diversità di materiale (legno da ardere/pellet legnosi) può prestarsi a impostazioni difensive diverse, come riscontrabile dalla memoria in appello della a CP_2 prescindere dalla fondatezze delle deduzioni sviluppate sul punto.
Siamo al di fuori, allora, dall'ambito degli errori formali, in quanto è l'editto accusatorio che ne risulta travisato, con compromissione del diritto della parte di ricorrere al Giudice sulla base di dati certi, né può ragionevolmente affermarsi che l'ingiunta avrebbe potuto agevolmente desumere gli errori, per ricavare l'effettiva contestazione. Nella fattispecie al vaglio, infatti, non ci troviamo di fronte a meri errori materiali, in sé evincibili, ma di contestazione diversa da quella presupposta nella sanzione irrogata.
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., II, 13.11.2024 n. 29315), in tema di sanzioni amministrative l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al Giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il Giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero
3 rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.
Tale impostazione, dunque, opportunamente boccia soluzioni formalistiche, ma impone un merito chiaramente definito, solo in relazione al quale può parametrarsi l'effettività del diritto di difesa della parte ingiunta.
Parimenti la (arg. ex Cass., VI, 30.7.2010 n. 16316) ci ricorda che l'ordinanza Parte_2
ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, ma deve pur sempre dar conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione).
In conclusione, la potestà sanzionatoria dello non è stata esercitata in modo corretto, in quanto Pt_3 gli errori compiuti, pur se eventualmente di sola battitura, hanno investito l'essenza della complessiva condotta antiprecettiva che si voleva addebitare e che alla fine è stata erroneamente contestata.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come indicato in dispositivo, nella misura, reputata congrua, di cui alle tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022.
Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass., Sez. Lav., 27.11.2017
n.28250).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna il appellante a corrispondere a , con distrazione all'avv. Giovanni Parte_1 Controparte_2
Colacurcio, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 27 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3868/21 r. g., vertente
TRA
Parte_1
, in persona del rappresentato e difeso ope legis
[...] CP_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in
Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colaciurcio, presso il quale Controparte_2 elettivamente domicilia, in Serino, via Terminio n. 48
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il indicato in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza n. 477 del 2021 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva accolta, con l'annullamento della relativa sanzione di euro 83.317,50, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n.
15 del 2019 del per avere , legale rappresentante della Parte_1 Controparte_2
obbligata in solido, immesso per la prima volta sul mercato comunitario prodotti Controparte_3 legnosi ascrivibili al codice art. 4401100000, senza porre in essere il sistema di “dovuta diligenza”
1 imposto dal Regolamento UE n. 995/2010, così violando la disposizione europea ex art. 6 del d.l.vo n. 178/2014.
Censurava la sentenza impugnata, che erroneamente aveva ritenuto violato il diritto di difesa, in presenza di errori nella contestazione che erano di mera battitura, facilmente evincibili dal tenore complessivo dei verbali notificati.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto dell'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_2
Quest'ultima si costituiva, articolatamente resistendo all'appello.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
La vicenda nasce da un accertamento ispettivo della , Gruppo Parte_1
di Salerno, Nucleo Cites, cui seguiva, in data 17 maggio 2018, la notifica a , in qualità Controparte_2
di amministratore unico della ditta obbligata in solido, dei processi verbali di Controparte_3
accertamento e d'infrazione nn. 16, 17 e 18 del 2018, con i quali si contestava la violazione dell'art. 6 del Regolamento UE n. 995 del 20 ottobre 2010 , sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l.vo n. 178 del 30 ottobre 2014. L'ipotesi accusatoria, come esposto in premessa, consisteva nel fatto che la immetteva per la prima volta sul mercato UE prodotti legnosi ascrivibili al codice Controparte_3
art. 4401100000 ovvero legna da ardere in tondelli, ceppi , ramaglie, fascine e simili di provenienza extra UE, senza porre in essere il sistema di “dovuta diligenza” imposto dal regolamento UE n. 995 del 2010, così violando la disposizione europea, con una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l..vo n. 178 del 2014.
Sui verbali nn. 17 e 18 citt. i militari operanti indicavano le importazioni effettuate dalla società a partire dal 31 dicembre 2015 e sino al 16 dicembre 2016. I medesimi militari, però, nell'indicare le fatture poste a base della contestazione, facevano riferimento a quelle relative rispettivamente agli anni 2017 e 2018, così introducendo un elemento di insanabile confusione tra le premesse e le conclusioni, perché da controlli che avevano riguardato l'anno solare 2016 non potevano prendersi in considerazione le fatture relative agli anni successivi.
L'Amministrazione odierna appellante deduce 'errori di battitura', che tuttavia, come correttamente esposto nella sentenza impugnata, incidono sulla sostanza della violazione contestata, la parte non essendo posta nella condizione di confutare una contestazione univoca, perché quanto imputato alla società si inserisce in un ambito temporale confuso.
A ciò si aggiunge il fatto, puntualmente indicato dal primo Giudice, che dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione appellante è possibile evincere non solo che i tre verbali presentano sempre lo stesso anno di riferimento, ma anche che il numero di operazioni fatturate in essi indicate
2 (rispettivamente 26, 25 e 18) non trova il corrispondente incrocio con le fatture indicate nel partitario allegato, segnatamente con riferimento al primo e al secondo verbale che presentano solamente 23 fatture.
Ma le discrasie non finiscono qui.
Abbiamo detto che la contestazione attiene alla circostanza che la immettesse per la Controparte_3 prima volta sul mercato europeo materiale legnoso, ovvero legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine e simili, ascrivibile al codice art. 4401100000, senza l'applicazione del sistema della
“dovuta diligenza” cui la stessa era tenuta, in forza dell'art. 6 Reg UE n. 995/2010.
Dunque, il presupposto, espressamente riportato, fondamento della contestazione, era che quanto importato fosse ascrivibile a materiale legnoso cod. 4401100000, mentre la aveva CP_3 importato il pellet, che è materiale comunque distinto, con un diverso codice.
Ciò è ammesso dalla stessa parte odierna appellante laddove, nella memoria di primo grado, è riportato: ”Al riguardo, preme richiamare quanto illustrato nelle già richiamate controdeduzioni del
Comando, laddove è stato chiarito che per mero errore di battitura è stato indicato il codice specifico
4401.100000 in luogo di quello più generico 4401.000000, che ricomprende pertanto anche il pellet al quale si applica senz'altro la disciplina europea”.
Siamo dunque in un contesto che per il ingiungente è frutto di una serie di meri errori di Parte_1 battitura, che invece finiscono per delineare un fatto nelle sue linee essenziali diverso da quello effettivamente sanzionato.
Infatti, la confusione sugli anni e la discrasia sul numero delle fatture impedisce di poter predisporre una difesa su dati certi e la diversità di materiale (legno da ardere/pellet legnosi) può prestarsi a impostazioni difensive diverse, come riscontrabile dalla memoria in appello della a CP_2 prescindere dalla fondatezze delle deduzioni sviluppate sul punto.
Siamo al di fuori, allora, dall'ambito degli errori formali, in quanto è l'editto accusatorio che ne risulta travisato, con compromissione del diritto della parte di ricorrere al Giudice sulla base di dati certi, né può ragionevolmente affermarsi che l'ingiunta avrebbe potuto agevolmente desumere gli errori, per ricavare l'effettiva contestazione. Nella fattispecie al vaglio, infatti, non ci troviamo di fronte a meri errori materiali, in sé evincibili, ma di contestazione diversa da quella presupposta nella sanzione irrogata.
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., II, 13.11.2024 n. 29315), in tema di sanzioni amministrative l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al Giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il Giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero
3 rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.
Tale impostazione, dunque, opportunamente boccia soluzioni formalistiche, ma impone un merito chiaramente definito, solo in relazione al quale può parametrarsi l'effettività del diritto di difesa della parte ingiunta.
Parimenti la (arg. ex Cass., VI, 30.7.2010 n. 16316) ci ricorda che l'ordinanza Parte_2
ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, ma deve pur sempre dar conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione).
In conclusione, la potestà sanzionatoria dello non è stata esercitata in modo corretto, in quanto Pt_3 gli errori compiuti, pur se eventualmente di sola battitura, hanno investito l'essenza della complessiva condotta antiprecettiva che si voleva addebitare e che alla fine è stata erroneamente contestata.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come indicato in dispositivo, nella misura, reputata congrua, di cui alle tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022.
Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass., Sez. Lav., 27.11.2017
n.28250).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna il appellante a corrispondere a , con distrazione all'avv. Giovanni Parte_1 Controparte_2
Colacurcio, le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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