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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 719/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 719/2019
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv AIELLO NICOLA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dall'avv. COCO MARIA PIA C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito , con addebito allo stesso, l'assegnazione della casa Controparte_2
coniugale sita in Acicatena fraz. S. Nicolò via S. Bonaccorsi 14/F, l'affido condiviso dei figli
PE
, nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], con collocamento presso PE2
di sè, la regolamentazione degli incontri dei minori con il padre, la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli di € 1500 mensili e di ulteriori €1500, per il proprio mantenimento, somme rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
si costituiva in giudizio e deduceva di avere proposto ricorso per Controparte_2
separazione giudiziale iscritto al 1644/2019 e chiedeva la riunione dei due giudizi, il collocamento alternato dei figli , il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, il mantenimento diretto dei minori e si dichiarava disponibile a pagare tutte le spese straordinarie.
Con ordinanza del 12.3.2020, il Giudice con funzioni di Presidente ha collocato in via prevalente i minori con la madre, prevedendo che gli stessi trascorressero col padre il lunedì e il mercoledì pomeriggio , con pernotto e martedì e giovedì con la madre con pernotto e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera
Il Giudice ha previsto, inoltre, che i minori trascorressero i loro compleanni , laddove non fosse possibile la presenza di entrambi i genitori, ad anni alterni con ciascuno, la festa della mamma e il compleanno della mamma con la stessa e la festa del papà e il suo compleanno con il padre, alterneranno di anno in anno, col padre e con la madre, le feste del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 1 novembre e relativi "ponti", che i minori dividessero le vacanze natalizie con pagina 2 di 7 ciascun genitore, alternando, di anno in anno, la festa del Natale con quella di Capodanno e le vacanze pasquali, alternando Pasqua con pasquetta
Il Giudice ha assegnato la casa coniugale alla , ha posto a carico di Pt_1 Controparte_2
l'obbligo di versare alla moglie un assegno di € 800,00 per il mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
I due giudizi sono stati riuniti.
Con ordinanza pronunziata all'udienza del 21.7.2020, il GI precisava che :
- spetta al genitore che ha con sé i figli, di accompagnarli al domicilio (anche temporaneo) dell'altro genitore,
- spetta al genitore che non ha con sé i figli, prelevarli al domicilio (anche temporaneo) ove gli stessi si trovino
- in periodo estivo: Il il lunedì pomeriggio alle ore 14 preleverà i figli presso la madre, il CP_2
martedì pomeriggio alle ore 14 la madre li preleverà e li terrà con sé fino alle ore 14 del mercoledì, quando il padre li preleverà e li terrà con sé fino al giovedì pomeriggio alle ore 14, quando la li preleverà . Pt_1
- durante i fine settimana che toccano al padre, egli li preleverà alle 14 del venerdì e li riaccompagnerà la domenica sera dalle 22 alle 24.
- durante il periodo scolastico: i genitori preleveranno i figli all'usciata da scuola e ve li riaccompagneranno il giorno successivo e, durante il fine settimana di permanenza col padre, il i riaccompagnerà a casa dalla madre entro le 21,30 della domenica . CP_2
-per evitare problemi, le parti comunicheranno reciprocamente il luogo in cui i figli si trovino per consentire al genitore che non li abbia con sé di conoscere il posto dove debba recarsi.
Il Giudice ha, inoltre, invitato le parti a comunicare fra loro a mezzo telefono, per evitare incomprensioni e facilitare la vita dei loro figli.
Con ordinanza del 30.4.2021, il Giudice, pronunciandosi in sede di ricorso ex art. 709 ter c.p.c.
, accoglieva la domanda proposta da e ammoniva a non CP_3 CP_2 Parte_1
ostacolare i rapporti fra il padre e i figli, coinvolgendoli nel conflitto, colpevolizzandoli e inducendoli ad operare delle scelte che la assecondino e nominava curatore speciale ai minori.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 19.1.2022, il GI ha ammesso la prova testimoniale, dedotta dalle parti, pur con delle limitazioni, ha dichiarato inammissibili le trascrizioni delle conversazioni prodotte, ha nominato CTU per accertare la capacità genitoriale delle parti e l'idoneità, data l'elevata e permanente conflittualità, dell'attuale collocamento paritario a salvaguardare l'equilibrio psicofisico dei minori, ha invitato le parti a sottoporsi a coordinamento genitoriale.
Con ordinanza del 14.11.2022 il GI revocava l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore dei figli, poneva a CP_2 carico del l'obbligo di pagare il 70% delle spese straordinarie in favore dei figli, da CP_2
concordare con la , dava incarico al curatore speciale di curare la gestione del Pt_1
collocamento paritario , verificando la praticabilità della permanenza dei minori presso la casa familiare, con alternanza settimanale dei genitori
Con ordinanza del 22.11.2022, il GI collocava i minori e presso il padre e PE3 PE2
gli assegnava la casa coniugale, disponeva che lasciasse la casa e poneva a suo Parte_1
carico l'obbligo di versare al marito un assegno mensile di € 400,00, disponeva che la Pt_1
trascorresse con i figli due pomeriggi la settimana che, in assenza di diversi accordi tra le parti, ha fissato nel martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle 20 e, a fine settimana alterni, dal sabato mattina (ore 10) alla domenica sera (ore 21), disponeva che i minori trascorressero con la madre dal 22 al 29 dicembre 2022 e con il padre dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023
Con ordinanza dell'11.10.2023, il GI poneva a carico di l'obbligo di Controparte_2 versare alla moglie un assegno di € 500,00 mensili, atteso il divario esistente fra i rediti delle parti e la necessità di consentire alla di reperire un alloggio a Catania dove trascorrere i Pt_1
periodi di permanenza dei figli con lei.
Nel corso del giudizio, venivano escussi i testi e ascoltati i minori .
All'udienza del 9.4.2024, sostituita da note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM ha apposto il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
pagina 4 di 7 ha proposto domanda di addebito al marito della separazione, sostenendo che la Parte_1
crisi coniugale sia dovuta all'infedeltà del marito e alla violazione dell'obbligo di assistenza nei confronto della moglie, bisognosa di assistenza durante la sua malattia.
A sostegno della propria domanda, ha chiamato a testimoniare Parte_1 CP_4
, e che hanno affermato che il
[...] Testimone_1 Controparte_5 Testimone_2
durante lo stato di malattia della moglie per carcinoma tiroideo, anzichè prestare CP_2
attenzioni e cure alla , continuava a dedicarsi esclusivamente a se' stesso, coltivando i Pt_1
suoi interessi (pesca – caccia;
e tennis con compagna) e disinteressandosi dei problemi di salute della moglie , che la fosse completamente da sola al momento della visita Pt_1 endocrinologica presso l'Ospedale Cannizzaro in data 13/06/2018, sia successivamente in data
28/06/2018 quando impaurita si è sottoposta all'ago aspirato – senza il coniuge - e anche in data 02/07/2018 al momento del ritiro dell'istologico dall'esito nefasto.
Ancora, le testi hanno confermato che la sera del 26/07/2018, giorno in cui la è stata Pt_1
dimessa dall'Ospedale Garibaldi di Catania, a seguito di tiroidectomia totale con linfoadenoctomia del comparto centrale” – Tir 4 Bilaterale (Carcinoma con metastasi linfonodali) il ha lasciato la coniuge da sola ed è andato a cena fuori con la sua famiglia, CP_2
incurante totalmente dello stato febbrile e della condizione di salute della Pt_1
Le testi , inoltre, hanno dichiarato che la , a causa del disinteresse del marito, trascorse Pt_1
parte della convalescenza nella villa al mare della propria famiglia di origine – sita nel
Villaggio Costa Gaia – presso il Comune d Augusta, (ove la stessa si è recata la sera del
16/08/2018, insieme ai figli) e sino al rientro presso la casa coniugale occorso nei primi giorni di settembre 2018 e che il ha evitato tutti i componenti della famiglia e non ha mai CP_2
chiesto notizie sullo stato di salute della coniuge, senza interessarsi a tenere la propria famiglia unita, a rassicurare la , a scusarsi per il disinteresse palesato alla stessa alla grave notizia Pt_1
delle metastasi linfonodali.
I testi di parte resistente, , sentiti a prova Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
contraria, hanno dichiarato che la sera del 26.7.2018, era stata organizzata una cena fra amici e parenti per salutare una coppia che, il giorno dopo, sarebbe ritornata in America, anche la avrebbe dovuto partecipare, ma, accusando sintomi febbrili, era rimasta a casa. Pt_1
pagina 5 di 7 Il teste in particolare., ha negato che la fosse stata lasciata da sola, in Testimone_3 Pt_1
quanto, nell'appartamento al piano superiore villeggiavano i suoceri, con cui la ricorrente aveva un buon rapporto, inoltre ha precisato che non vi erano buoni rapporti fra le due famiglie di origine delle parti, attribuendone la responsabilità ai . Pt_1
I testi e hanno negato che il si fosse disinteressato della salute della moglie, Tes_4 Tes_5 CP_2
tanto che avevano notizie della dall'odierno resistente che appariva informato e Pt_1
preoccupato, gli stessi testi hanno riferito che la lasciò la casa di Castelluccio, ove la Pt_1
famiglia era solita trascorrere le vacanze, per andare dai propri genitori, insieme ai figli.
Quanto alla relazione del con , la teste di parte ricorrente, CP_2 Persona_4 [...]
, non ha confermato la circostanza dedotta nel capitolato di prova. Controparte_4
Invero la ed i testi di parte resistente, e CP_4 Testimone_6 Testimone_7
hanno descritto la serata, cui tutti e quattro hanno partecipato fra il 20 ed il 21 luglio 2018, raccontando che fra il e la , all'epoca, non vi fosse una relazione che i due CP_2 PE4
dormirono in stanze diverse, anzi la teste ha affermato di aver dormito nella stessa Tes_6
stanza con la . PE4
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito va rigettata, non essendo stato provato alcun fatto che costituisca violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte del CP_2
Nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, pertanto nulla va disposto in PE3
ordine al suo affido, collocamento e frequentazione col genitore non convivente.
Per quanto riguarda si dispone l'affido ad entrambi i genitori non essendo emersa una PE2
condotta pregiudizievole che comporti l'affido esclusivo con deroga al regime ordinario che meglio garantisce l'esercizio del diritto alla bigenitorialità. ha già compiuto 16 anni e appare conforme al suo interesse, anche per la Persona_5
vicinanza col fratello, rimettere a madre e figlio le scelte sulla loro frequentazione.
I figli vivono col padre nella casa coniugale, per cui la è tenuta a versare al marito un Pt_1
assegno mensile per il loro mantenimento, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.
Fra i coniugi vi è un'evidente disparità di reddito, essendo la retribuzione del pari a più CP_2
del doppio di quella percepita dalla , disparità accentuata dall'assegnazione al marito Pt_1
pagina 6 di 7 della casa coniugale, in comproprietà fra le parti e gravata da un mutuo, di cui la è Pt_1
cointestataria.
In sede di separazione, la moglie ha diritto di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per cui appare necessario porre a carico di Controparte_2
l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 500,00. dovrà versare al marito un assegno di mantenimento per i figli, il cui importo, Parte_1
proprio in considerazione della disparità di reddito sopra evidenziata, va determinato in €
300,00 oltre al 30% delle spese straordinarie.
Attesa la reciproca soccombenza, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e , affida Parte_1 Controparte_2
il figlio minore, ad entrambi i genitori con collocamento preso il padre cui Persona_5
assegna la casa coniugale, lascia alla scelta di madre e figlio le decisioni sulla loro frequentazione, pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie entro il Controparte_2
giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, per il suo mantenimento, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare al marito, per il mantenimento dei figli entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 30% delle eventuali spese straordinarie;
rigetta le altre domande;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2003, atto n.518, parte II serie A) compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 719/2019
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv AIELLO NICOLA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dall'avv. COCO MARIA PIA C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito , con addebito allo stesso, l'assegnazione della casa Controparte_2
coniugale sita in Acicatena fraz. S. Nicolò via S. Bonaccorsi 14/F, l'affido condiviso dei figli
PE
, nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], con collocamento presso PE2
di sè, la regolamentazione degli incontri dei minori con il padre, la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli di € 1500 mensili e di ulteriori €1500, per il proprio mantenimento, somme rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
si costituiva in giudizio e deduceva di avere proposto ricorso per Controparte_2
separazione giudiziale iscritto al 1644/2019 e chiedeva la riunione dei due giudizi, il collocamento alternato dei figli , il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, il mantenimento diretto dei minori e si dichiarava disponibile a pagare tutte le spese straordinarie.
Con ordinanza del 12.3.2020, il Giudice con funzioni di Presidente ha collocato in via prevalente i minori con la madre, prevedendo che gli stessi trascorressero col padre il lunedì e il mercoledì pomeriggio , con pernotto e martedì e giovedì con la madre con pernotto e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera
Il Giudice ha previsto, inoltre, che i minori trascorressero i loro compleanni , laddove non fosse possibile la presenza di entrambi i genitori, ad anni alterni con ciascuno, la festa della mamma e il compleanno della mamma con la stessa e la festa del papà e il suo compleanno con il padre, alterneranno di anno in anno, col padre e con la madre, le feste del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 1 novembre e relativi "ponti", che i minori dividessero le vacanze natalizie con pagina 2 di 7 ciascun genitore, alternando, di anno in anno, la festa del Natale con quella di Capodanno e le vacanze pasquali, alternando Pasqua con pasquetta
Il Giudice ha assegnato la casa coniugale alla , ha posto a carico di Pt_1 Controparte_2
l'obbligo di versare alla moglie un assegno di € 800,00 per il mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
I due giudizi sono stati riuniti.
Con ordinanza pronunziata all'udienza del 21.7.2020, il GI precisava che :
- spetta al genitore che ha con sé i figli, di accompagnarli al domicilio (anche temporaneo) dell'altro genitore,
- spetta al genitore che non ha con sé i figli, prelevarli al domicilio (anche temporaneo) ove gli stessi si trovino
- in periodo estivo: Il il lunedì pomeriggio alle ore 14 preleverà i figli presso la madre, il CP_2
martedì pomeriggio alle ore 14 la madre li preleverà e li terrà con sé fino alle ore 14 del mercoledì, quando il padre li preleverà e li terrà con sé fino al giovedì pomeriggio alle ore 14, quando la li preleverà . Pt_1
- durante i fine settimana che toccano al padre, egli li preleverà alle 14 del venerdì e li riaccompagnerà la domenica sera dalle 22 alle 24.
- durante il periodo scolastico: i genitori preleveranno i figli all'usciata da scuola e ve li riaccompagneranno il giorno successivo e, durante il fine settimana di permanenza col padre, il i riaccompagnerà a casa dalla madre entro le 21,30 della domenica . CP_2
-per evitare problemi, le parti comunicheranno reciprocamente il luogo in cui i figli si trovino per consentire al genitore che non li abbia con sé di conoscere il posto dove debba recarsi.
Il Giudice ha, inoltre, invitato le parti a comunicare fra loro a mezzo telefono, per evitare incomprensioni e facilitare la vita dei loro figli.
Con ordinanza del 30.4.2021, il Giudice, pronunciandosi in sede di ricorso ex art. 709 ter c.p.c.
, accoglieva la domanda proposta da e ammoniva a non CP_3 CP_2 Parte_1
ostacolare i rapporti fra il padre e i figli, coinvolgendoli nel conflitto, colpevolizzandoli e inducendoli ad operare delle scelte che la assecondino e nominava curatore speciale ai minori.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 19.1.2022, il GI ha ammesso la prova testimoniale, dedotta dalle parti, pur con delle limitazioni, ha dichiarato inammissibili le trascrizioni delle conversazioni prodotte, ha nominato CTU per accertare la capacità genitoriale delle parti e l'idoneità, data l'elevata e permanente conflittualità, dell'attuale collocamento paritario a salvaguardare l'equilibrio psicofisico dei minori, ha invitato le parti a sottoporsi a coordinamento genitoriale.
Con ordinanza del 14.11.2022 il GI revocava l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore dei figli, poneva a CP_2 carico del l'obbligo di pagare il 70% delle spese straordinarie in favore dei figli, da CP_2
concordare con la , dava incarico al curatore speciale di curare la gestione del Pt_1
collocamento paritario , verificando la praticabilità della permanenza dei minori presso la casa familiare, con alternanza settimanale dei genitori
Con ordinanza del 22.11.2022, il GI collocava i minori e presso il padre e PE3 PE2
gli assegnava la casa coniugale, disponeva che lasciasse la casa e poneva a suo Parte_1
carico l'obbligo di versare al marito un assegno mensile di € 400,00, disponeva che la Pt_1
trascorresse con i figli due pomeriggi la settimana che, in assenza di diversi accordi tra le parti, ha fissato nel martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle 20 e, a fine settimana alterni, dal sabato mattina (ore 10) alla domenica sera (ore 21), disponeva che i minori trascorressero con la madre dal 22 al 29 dicembre 2022 e con il padre dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023
Con ordinanza dell'11.10.2023, il GI poneva a carico di l'obbligo di Controparte_2 versare alla moglie un assegno di € 500,00 mensili, atteso il divario esistente fra i rediti delle parti e la necessità di consentire alla di reperire un alloggio a Catania dove trascorrere i Pt_1
periodi di permanenza dei figli con lei.
Nel corso del giudizio, venivano escussi i testi e ascoltati i minori .
All'udienza del 9.4.2024, sostituita da note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM ha apposto il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
pagina 4 di 7 ha proposto domanda di addebito al marito della separazione, sostenendo che la Parte_1
crisi coniugale sia dovuta all'infedeltà del marito e alla violazione dell'obbligo di assistenza nei confronto della moglie, bisognosa di assistenza durante la sua malattia.
A sostegno della propria domanda, ha chiamato a testimoniare Parte_1 CP_4
, e che hanno affermato che il
[...] Testimone_1 Controparte_5 Testimone_2
durante lo stato di malattia della moglie per carcinoma tiroideo, anzichè prestare CP_2
attenzioni e cure alla , continuava a dedicarsi esclusivamente a se' stesso, coltivando i Pt_1
suoi interessi (pesca – caccia;
e tennis con compagna) e disinteressandosi dei problemi di salute della moglie , che la fosse completamente da sola al momento della visita Pt_1 endocrinologica presso l'Ospedale Cannizzaro in data 13/06/2018, sia successivamente in data
28/06/2018 quando impaurita si è sottoposta all'ago aspirato – senza il coniuge - e anche in data 02/07/2018 al momento del ritiro dell'istologico dall'esito nefasto.
Ancora, le testi hanno confermato che la sera del 26/07/2018, giorno in cui la è stata Pt_1
dimessa dall'Ospedale Garibaldi di Catania, a seguito di tiroidectomia totale con linfoadenoctomia del comparto centrale” – Tir 4 Bilaterale (Carcinoma con metastasi linfonodali) il ha lasciato la coniuge da sola ed è andato a cena fuori con la sua famiglia, CP_2
incurante totalmente dello stato febbrile e della condizione di salute della Pt_1
Le testi , inoltre, hanno dichiarato che la , a causa del disinteresse del marito, trascorse Pt_1
parte della convalescenza nella villa al mare della propria famiglia di origine – sita nel
Villaggio Costa Gaia – presso il Comune d Augusta, (ove la stessa si è recata la sera del
16/08/2018, insieme ai figli) e sino al rientro presso la casa coniugale occorso nei primi giorni di settembre 2018 e che il ha evitato tutti i componenti della famiglia e non ha mai CP_2
chiesto notizie sullo stato di salute della coniuge, senza interessarsi a tenere la propria famiglia unita, a rassicurare la , a scusarsi per il disinteresse palesato alla stessa alla grave notizia Pt_1
delle metastasi linfonodali.
I testi di parte resistente, , sentiti a prova Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
contraria, hanno dichiarato che la sera del 26.7.2018, era stata organizzata una cena fra amici e parenti per salutare una coppia che, il giorno dopo, sarebbe ritornata in America, anche la avrebbe dovuto partecipare, ma, accusando sintomi febbrili, era rimasta a casa. Pt_1
pagina 5 di 7 Il teste in particolare., ha negato che la fosse stata lasciata da sola, in Testimone_3 Pt_1
quanto, nell'appartamento al piano superiore villeggiavano i suoceri, con cui la ricorrente aveva un buon rapporto, inoltre ha precisato che non vi erano buoni rapporti fra le due famiglie di origine delle parti, attribuendone la responsabilità ai . Pt_1
I testi e hanno negato che il si fosse disinteressato della salute della moglie, Tes_4 Tes_5 CP_2
tanto che avevano notizie della dall'odierno resistente che appariva informato e Pt_1
preoccupato, gli stessi testi hanno riferito che la lasciò la casa di Castelluccio, ove la Pt_1
famiglia era solita trascorrere le vacanze, per andare dai propri genitori, insieme ai figli.
Quanto alla relazione del con , la teste di parte ricorrente, CP_2 Persona_4 [...]
, non ha confermato la circostanza dedotta nel capitolato di prova. Controparte_4
Invero la ed i testi di parte resistente, e CP_4 Testimone_6 Testimone_7
hanno descritto la serata, cui tutti e quattro hanno partecipato fra il 20 ed il 21 luglio 2018, raccontando che fra il e la , all'epoca, non vi fosse una relazione che i due CP_2 PE4
dormirono in stanze diverse, anzi la teste ha affermato di aver dormito nella stessa Tes_6
stanza con la . PE4
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito va rigettata, non essendo stato provato alcun fatto che costituisca violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte del CP_2
Nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, pertanto nulla va disposto in PE3
ordine al suo affido, collocamento e frequentazione col genitore non convivente.
Per quanto riguarda si dispone l'affido ad entrambi i genitori non essendo emersa una PE2
condotta pregiudizievole che comporti l'affido esclusivo con deroga al regime ordinario che meglio garantisce l'esercizio del diritto alla bigenitorialità. ha già compiuto 16 anni e appare conforme al suo interesse, anche per la Persona_5
vicinanza col fratello, rimettere a madre e figlio le scelte sulla loro frequentazione.
I figli vivono col padre nella casa coniugale, per cui la è tenuta a versare al marito un Pt_1
assegno mensile per il loro mantenimento, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.
Fra i coniugi vi è un'evidente disparità di reddito, essendo la retribuzione del pari a più CP_2
del doppio di quella percepita dalla , disparità accentuata dall'assegnazione al marito Pt_1
pagina 6 di 7 della casa coniugale, in comproprietà fra le parti e gravata da un mutuo, di cui la è Pt_1
cointestataria.
In sede di separazione, la moglie ha diritto di mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per cui appare necessario porre a carico di Controparte_2
l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 500,00. dovrà versare al marito un assegno di mantenimento per i figli, il cui importo, Parte_1
proprio in considerazione della disparità di reddito sopra evidenziata, va determinato in €
300,00 oltre al 30% delle spese straordinarie.
Attesa la reciproca soccombenza, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e , affida Parte_1 Controparte_2
il figlio minore, ad entrambi i genitori con collocamento preso il padre cui Persona_5
assegna la casa coniugale, lascia alla scelta di madre e figlio le decisioni sulla loro frequentazione, pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie entro il Controparte_2
giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, per il suo mantenimento, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare al marito, per il mantenimento dei figli entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 30% delle eventuali spese straordinarie;
rigetta le altre domande;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2003, atto n.518, parte II serie A) compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
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