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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/10/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 545/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 30/09/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 545/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FAUSTO Parte_1 C.F._1
RAFFONE
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO FERRERO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: trasferimento del lavoratore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - premesso di lavorare alle dipendenze di dal 21 giugno 2024 in forza Parte_1 CP_1 di contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale con mansioni di OSS e inquadramento nel livello C2 cooperative sociali presso la R.S.A. “Pensionato Regina Elena” di Pancalieri - ha impugnato il trasferimento disposto con lettera del 24 ottobre 2024 presso la R.S.A. “Piccola
Lourdes” di Brandizzo per mancato gradimento del committente, ritenendo insussistenti le ragioni tecniche, organizzative produttive poste a fondamento dello stesso e contestando, altresì, la scelta della sede di destinazione, stante l'esistenza di ulteriori appalti più comodamente raggiungibili.
2. si è costituita in giudizio difendendo la legittimità del provvedimento adottato. Ha CP_1 dedotto, infatti, che la committente aveva esercitato la clausola di mancato gradimento a seguito del
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reclamo ricevuto dalla sorella dell'ospite la quale aveva lamentato che il giorno 3 Parte_2 ottobre 2024 la ricorrente aveva lasciato da solo per oltre mezz'ora il fratello invalido nella sala mensa. Quanto poi alla scelta della sede in cui trasferire la lavoratrice, ha dedotto come si trattasse della sede più vicina con carenza di personale.
3. In sede di prima udienza la ORa sentita in interrogatorio libero, ha negato che Pt_1
l'episodio posto a fondamento del trasferimento fosse mai avvenuto. Ha, invece, riferito che vi era effettivamente stata una discussione con la ORa in relazione al fatto che questa Parte_3 pretendeva che il fratello venisse accompagnato in bagno nonostante vi fosse una prescrizione del fisioterapista che vietava di fare detta manovra in ragione delle condizioni di salute del paziente stesso.
4. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi. È stata, infine, discussa e decisa all'udienza del 30 settembre 2025 mediante la lettura del dispositivo riportato in calce.
5. La lettera di trasferimento recita: “Con al presente in base all'art. 36 CCNL Cooperative sociali
e alla richiesta effettuata dal Committente, la stazione appaltante ha richiesto l'allontanamento immediato, definito in virtù della clausola di non gradibilità prevista nel contratto di appalto.
Pertanto, la Ns. preso atto di tale previsione contrattuale ha deciso di ricollocarla dalla Pt_4 data del 25.10.2024, presso un'altra sede di lavoro, con il medesimo parametro contrattuale e nelle stesse fasce orarie, sito presso RSA Piccola Lourdes di Brandizzo che si trova in via Torino n. 315 in Brandizzo (TO)”.
6. È poi in atti la comunicazione mail del committente del 16 ottobre 2024 con la quale il presidente del pensionato Regina Elena dichiarava che “la non è operatrice gradita in Parte_5 questo Ente” e chiedeva a di “prendere urgenti provvedimenti in merito”. CP_1
7. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo il quale l'esercizio della clausola di gradimento da parte del committente, con la richiesta di allontanamento di lavoratori non graditi, costituisce una valida ragione tecnico organizzativa per disporne il trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., e si giustifica per l'incompatibilità creatasi tra il dipendente e l'ambiente di lavoro.
Tuttavia, dal momento che il committente nell'esercizio dei suoi diritti contrattuali è sempre tenuto al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, le ragioni del mancato gradimento non potranno mai essere né futili né pretestuose, dovendo sempre essere tutelato il diritto del lavoratore di non essere allontanato ingiustificatamente dal posto di lavoro.
8. Richiamati i principi che regolano la materia, risulta chiaro il perimetro del vaglio giudiziario: il tribunale dovrà limitarsi ad accertare se il mancato gradimento da parte del committente è stato esercitato legittimamente o se, invece, lo stesso risulta essere contrario a buona fede.
9. Nel caso di specie ha dedotto che il mancato gradimento della struttura aveva CP_1 trovato origine nel fatto che in data 3 ottobre 2024 la ricorrente aveva abbandonato in sala mensa il
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OR , ospite non autosufficiente, per circa mezz'ora e che in conseguenza di tale Parte_2 evento la sorella aveva esposto un reclamo scritto alla struttura lamentando Parte_3
l'accaduto.
10. Il complessivo materiale probatorio consente di ritenere il fatto provato.
11. In primo luogo si richiama la mail della ORa , prodotta sub doc. 4 da parte Parte_3 convenuta, ove si legge: “L'operatrice (…) ha DIMENTICATO per ½ ora mio Parte_1 fratello (che non è in grado di esprimersi) da solo in sala pranzo dopo la colazione. Questo comportamento non dimostra rispetto verso la dignità delle persone più fragili ed indifese che al contrario dovrebbero essere alla base di questa professione. Spero che prendiate le giuste misure”.
11.1 La ORa , escussa quale teste all'udienza del 2 luglio 2025, ha confermato di Parte_3 aver scritto lei la mail sopra riportata e ha dichiarato di essere stata informata dell'accaduto dalla ORa (OT) e da suor Queste ultime, escusse quali testimoni all'udienza del 30 CP_2 Per_1 luglio 2025, hanno confermato l'accaduto.
11.2 SU ha dichiarato: “dopo la messa, circa alle 9.30, sono andata a Persona_2 prendere colazione e mentre passavo nel corridoio ho visto da solo nel refettorio. Era il 3 Pt_3 ottobre 2024.
Sempre nel corridoio c'era e allora le ho chiesto chi c'era in turno e lei mi ha detto che CP_2
c'era . Io ho sentito la voce della provenire dalla cucina, parlava con la Parte_1 Pt_1 cuoca, , e sono andata subito in cucina. Lì ho incontrato che stava parlando con Tes_1 Pt_1
e le chiesto come mai fosse da solo in refettorio. Ho chiesto perché era una cosa Tes_1 Pt_3 strana che rimanesse una sola persona in refettorio e quindi pensavo che ci fosse qualcosa da fare.
Lei mi ha risposto qualcosa che non ho capito bene e poi ha detto “ok vado”. (…) Io non ho raccontato questa cosa alla ORa . È stata lei a chiedermi se fosse successo e io Parte_3 gliel'ho confermato dicendole quello che avevo visto. Credo che gliel'abbia riferito ”. CP_2
11.3 ha dichiarato: “Il 3 ottobre 2024 era mattina, erano circa le 9.30, io mi trovano Testimone_2 in cucina che lavavo le tazze e riordinavo per la colazione – la mia mansione è distribuire la colazione, lavare le tazze e riordinare – ed è passata suor e mi ha chiesto come mai Per_1 Pt_2 era ancora nella mensa dove si mangia la colazione. Io le ho risposto che non lo sapevo e che probabilmente la non era ancora andata a prenderlo. A quel punto la suora si è recata Pt_1 nella cucina al piano di sotto dove si preparano i pasti e dove ha trovato la e le ha chiesto Pt_1 come mai era ancora lì e lei le aveva risposto che avrebbe potuto portarlo lei visto che Pt_2
l'aveva visto oppure avrebbe potuto dire a me che potevo muovere le mani. Io ho sentito la conversazione da dove mi trovavo io. Tra la cucina al piano sopra e quella al piano di sotto ci sono quattro gradini, si sente quando uno parla. Io ricordo perfettamente di aver sentito la EN dire che io avrei dovuto muovere le mani. Tanto è vero che io ho risposto alla EN che le mani le avevo mosse perché stavo lavorando e lei mi aveva detto che potevo portalo visto che spingevo i
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carrelli. Preciso che le cuoche mi hanno sempre portato sopra il carrello oppure me lo portavano le colleghe perché sanno che io non posso spingere il carrello.
Io non ricordo poi chi ha spostato . Pt_3
Io ho detto questo che era successo alla sorella, ”. Parte_3
11.4 Della veridicità delle dichiarazioni sopra riportate non vi motivo di dubitare. Se, infatti, può essere ipotizzata qualche acredine tra la ORa OT e la ricorrente, di certo non è ravvisabile alcuna forma di astio nei confronti della ricorrente da parte di suor In ogni caso, poi, neanche Per_1 da parte della ORa OT sono emersi concreti elementi di contrasto o particolari interessi che possano rendere ipotizzabile e credibile una falsa testimonianza. Da ultimo si osserva che, sebbene la parte abbia negato la veridicità dell'assunto, in sede di discussione la difesa di non ha messo in dubbio la genuinità delle testimoni.
12. Provata la sussistenza del fatto, il trasferimento risulta legittimo;
il comportamento tenuto dalla ricorrente, infatti, integra una grave negligenza nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa e come tale è idoneo a fondare l'esercizio della clausola di gradimento da parte del committente, stante anche il fatto che la sorella del OR aveva inviato un formale reclamo alla struttura Pt_3 chiedendo di prendere provvedimento in relazione a quanto avvenuto.
12.1 Per altro dall'istruttoria è emerso che quanto accaduto rappresenta un caso isolato. Invero alla struttura erano già arrivate lamentele da parte dei parenti degli ospiti che coinvolgevano la ORa
e la stessa direttrice della struttura aveva già riscontrato delle carenze nell'operato della Pt_1 ricorrente. Da ultimo, a pochi giorni di distanza dal primo reclamo, la ORa aveva Pt_3 presentato un secondo reclamo con il quale aveva lamentato che la ricorrente si rifiutava di portare il fratello in bagno, nonostante l'evacuazione all'interno del pannolone lo esponesse al rischio di infezioni in quanto portatore di catetere permanente.
12.2 In ordine alle lamentele diffuse si riporta la testimonianza di presidente della Tes_3 struttura, il quale ha dichiarato: “Io ricordo che la ORa aveva inviato delle mail in Parte_3 cui lamentava di atteggiamenti di maltrattamento da parte della ORa nei confronti del Pt_1 fratello. Dopo queste mail è seguita una riunione verso fine ottobre dove c'erano vari parenti degli ospiti, e tra questi la ORa - che avevano preparato una specie di ordine del giorno con Pt_3 richieste, lamentele e proposte riguardo alla struttura. Nell'occasione di questa riunione è venuto fuori questo problema dei maltrattamenti da parte della , si diceva che non faceva le cose Pt_1 che doveva fare, che i pazienti venivano liquidati in modo un po' brusco (…) in quella riunione dove c'era un numero considerevole di parenti, ce n'erano una decina, anche altri parenti sostenevano quello che diceva la ORa , ovvero che i pazienti venivano liquidati in modo Pt_3 brusco dalla ricorrente o che lei non faceva quello che andava fatto”.
12.3 La stessa AU Osella, poi, ha confermato che “Il malcontento (…) manifestato dagli altri parenti era relativo a come la trattava i malati, direi con sufficienza”. Pt_1
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12.4 Quanto, invece, alle negligenze appurate dallo stesso committente si riporta la testimonianza della ORa , direttrice del Regina Elena, la quale ha dichiarato: “Preciso che sempre in Tes_4 quell'arco temporale, ma prima rispetto alle lamentele di cui ha parlato sopra, avevo parlato con la ricorrente in quanto durante i miei controlli della mattina avevo rilevato che il paziente non era cambiato o non aveva il campanello o comunque non era in uno stato consono rispetto all'orario e quindi avevo chiamato la ORa e il collega in turno per far constare la situazione e per Pt_1 far vedere che le condizioni non erano adeguate”.
12.5 È, infine, pacifico - in quanto ammesso dalla stessa ricorrente - che ella si rifiutasse di portare il OR in bagno. La ricorrente ha giustificato tale comportamento asserendo che vi fosse Pt_3 una prescrizione imposta dal fisioterapista che prevedeva che il paziente non poteva essere sollevato per il passaggio carrozzina/WC.
12.6 Dall'istruttoria è emerso che la ricorrente fosse l'unica a rifiutarsi di portare l'ospite in bagno.
Questo dato integra un ulteriore elemento a riprova dell'incompatibilità ambientale della ricorrente,
a prescindere dalla correttezza della posizione da lei tenuta. Il trasferimento per incompatibilità ambientale, infatti, prescinde dalla qualsiasi profilo di colpa del lavoratore in quando si fonda esclusivamente su una situazione oggettiva di incompatibilità del lavoratore con l'ambiente di lavoro con possibile rischio di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva. Nel caso di specie la testimone ha dichiarato che, proprio in relazione a detta questione, ella aveva Tes_4 evidenziato l'importanza di avere un comportamento univoco al fine di non creare confusione nei pazienti e nei loro familiari.
13. Alla luce del complessivo quadro su delineato, dunque, l'esercizio della clausola di gradimento non può dirsi fondata su motivi pretestuosi o futili e, dunque, il trasferimento risulta legittimo dal punto di vista sostanziale.
14. In sede di discussione la difesa di parte ricorrente ha poi portato due ulteriori argomentazioni di ordine formale: la prima fa leva sul mancato rispetto delle garanzie previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori;
la seconda sul mancato rispetto dell'art. 14 del capitolato di appalto che, secondo la tesi della proposta, ai fini del legittimo esercizio della clausola di gradimento, prevederebbe la necessità di più condotte da parte della lavoratrice, la formulazione specifica e per iscritto dei fatti che hanno dato origini al giudizio di mancato gradimento e l'instaurazione del contraddittorio con la lavoratrice.
14.1 Le argomentazioni esposte sono tardive e, dunque, non possono trovare spazio nel giudizio.
Invero l'unico motivo di doglianza espresso in ricorso attiene all'assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento, mentre nessuna doglianza di ordine formale è ivi contenuta.
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14.2 I nuovi motivi introdotti, poi, non possono considerarsi tempestive neanche sulla base della considerazione che la ricorrente non aveva a disposizione il capitolato di appalto. Se è vero, infatti, che al momento del deposito del ricorso la difesa non era a conoscenza di detto documento è altresì vero che lo stesso è stato tempestivamente depositato con la memoria di costituzione nella quale, per altro, è chiaramente indicato detto art. 14 quale riferimento normativo per l'esercizio del mancato gradimento da parte del committente. La difesa della ricorrente, dunque, avrebbe dovuto integrare le sue difese in sede di prima udienza.
14.3 In ogni caso poi le doglianze sono infondate anche nel merito.
14.4 In giurisprudenza è, infatti, pacifico l'orientamento secondo il quale l'art. 7 L 300/1970, dettato in materia di sanzioni disciplinari, non è analogicamente applicabile al diverso caso del trasferimento per mancato gradimento. Infatti, “il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive (previste dall'art. 2103 c.c.) piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3525 del 2001, n. 3207 del 1998,
Cass. n. 3889 del 1989, Cass. n. 5339 del 1987, Cass. 832 del 1975) – con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento, appunto, prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale e procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari” (Cass. 17786/2002 avente proprio ad oggetto il caso di un trasferimento per esercizio della clausola di gradimento da parte del committente).
14.5 Quanto poi alla clausola di gradimento, l'art. 14 del capitolato speciale d'appalto dispone che:
“Qualora l'Ente, nell'esecuzione delle attività sue proprie di sorveglianza, rilevi condotte non diligenti di uno o più Lavoratori, o più generiche inefficienze di uno o più servizi, le segnala per iscritto all'impresa affidataria esponendo nel dettaglio i fatti in contestazione. Prima dell'adozione di atti formali l'Ente, qualora lo ritenga opportuno, incontra in colloquio il/i Lavoratore/i insieme al Coordinatore dell'affidataria.
La ditta appaltatrice è tenuta a dare riscontro formale all'Ente degli esiti dell'attività istruttoria svolta in seguito alla ricezione della segnalazione, comunicando le azioni eventualmente adottate.
L'affidataria inoltre rende noti i casi di riscontro autonomo di negligenze del proprio personale”.
14.6 Ora: sebbene la norma parli di “condotte” non convince la tesi secondo la quale debbano necessariamente esserci più condotte per giustificare il mancato gradimento. Semplicemente l'uso del plurale si giustifica a ragione della sintassi della frase, scritta in modo generico e con anche il riferimento a più lavoratori. Quanto poi alla formalizzazione per iscritto dei fatti in contestazione, si tratta di pattuizione interna che non esplica effetto alcuno nei confronti del lavoratore: il committente, infatti, deve formalizzare le sue rimostranze all'appaltatario e non, invece, al
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lavoratore. Da ultimo non è previsto alcun diritto del lavoratore di essere sentito;
la norma, infatti, è chiara nel prevedere una semplice facoltà dell'ente di incontrare direttamente il lavoratore (“l'Ente, qualora lo ritenga opportuno, incontra in colloquio il/i Lavoratore”. La sottolineatura è di chi scrive).
15. Da ultimo parte ricorrente ha contestato la scelta della sede di trasferimento deducendo che la sede di Brandizzo è eccessivamente scomoda da raggiungere, non essendo ella automunita.
15.1 Anche detta doglianza è infondata. Secondo i consolidati principi in materia, il giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative datoriali salvo che le stesse si configurino arbitrarie o irragionevoli;
la gestione dell'impresa – e correlativamente del personale – è, infatti, appannaggio esclusivo del datore di lavoro.
15.2 Nel caso di specie il datore di lavoro ha allegato di aver trasferito la dipendente presso la RSA
Piccola Lourdes in quanto unica sede a soffrire di carenze di organico. L'ingente ricorso a lavoro supplementare e straordinario nonché l'elevato tasso di assenteismo è stato provato documentalmente e ha trovato conferma nell'istruttoria orale. A fronte di ciò il vaglio giudiziario non può estendersi a valutare ulteriori profili.
16. Per tutti i motivi su esposti la domanda deve essere rigettata.
17. Le spese del giudizio vengono compensate atteso che il lavoratore non ha altro strumento che il ricorso al giudice per appurare la legittimità del trasferimento posto che la sussistenza delle ragioni organizzative a fondamento del provvedimento datoriale non rientrano nella suo ambito di conoscibilità.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso
- compensa tra le parti le spese del giudizio
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 30/09/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 30/09/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 545/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FAUSTO Parte_1 C.F._1
RAFFONE
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO FERRERO Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: trasferimento del lavoratore
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - premesso di lavorare alle dipendenze di dal 21 giugno 2024 in forza Parte_1 CP_1 di contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale con mansioni di OSS e inquadramento nel livello C2 cooperative sociali presso la R.S.A. “Pensionato Regina Elena” di Pancalieri - ha impugnato il trasferimento disposto con lettera del 24 ottobre 2024 presso la R.S.A. “Piccola
Lourdes” di Brandizzo per mancato gradimento del committente, ritenendo insussistenti le ragioni tecniche, organizzative produttive poste a fondamento dello stesso e contestando, altresì, la scelta della sede di destinazione, stante l'esistenza di ulteriori appalti più comodamente raggiungibili.
2. si è costituita in giudizio difendendo la legittimità del provvedimento adottato. Ha CP_1 dedotto, infatti, che la committente aveva esercitato la clausola di mancato gradimento a seguito del
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 545/2025
reclamo ricevuto dalla sorella dell'ospite la quale aveva lamentato che il giorno 3 Parte_2 ottobre 2024 la ricorrente aveva lasciato da solo per oltre mezz'ora il fratello invalido nella sala mensa. Quanto poi alla scelta della sede in cui trasferire la lavoratrice, ha dedotto come si trattasse della sede più vicina con carenza di personale.
3. In sede di prima udienza la ORa sentita in interrogatorio libero, ha negato che Pt_1
l'episodio posto a fondamento del trasferimento fosse mai avvenuto. Ha, invece, riferito che vi era effettivamente stata una discussione con la ORa in relazione al fatto che questa Parte_3 pretendeva che il fratello venisse accompagnato in bagno nonostante vi fosse una prescrizione del fisioterapista che vietava di fare detta manovra in ragione delle condizioni di salute del paziente stesso.
4. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi. È stata, infine, discussa e decisa all'udienza del 30 settembre 2025 mediante la lettura del dispositivo riportato in calce.
5. La lettera di trasferimento recita: “Con al presente in base all'art. 36 CCNL Cooperative sociali
e alla richiesta effettuata dal Committente, la stazione appaltante ha richiesto l'allontanamento immediato, definito in virtù della clausola di non gradibilità prevista nel contratto di appalto.
Pertanto, la Ns. preso atto di tale previsione contrattuale ha deciso di ricollocarla dalla Pt_4 data del 25.10.2024, presso un'altra sede di lavoro, con il medesimo parametro contrattuale e nelle stesse fasce orarie, sito presso RSA Piccola Lourdes di Brandizzo che si trova in via Torino n. 315 in Brandizzo (TO)”.
6. È poi in atti la comunicazione mail del committente del 16 ottobre 2024 con la quale il presidente del pensionato Regina Elena dichiarava che “la non è operatrice gradita in Parte_5 questo Ente” e chiedeva a di “prendere urgenti provvedimenti in merito”. CP_1
7. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo il quale l'esercizio della clausola di gradimento da parte del committente, con la richiesta di allontanamento di lavoratori non graditi, costituisce una valida ragione tecnico organizzativa per disporne il trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., e si giustifica per l'incompatibilità creatasi tra il dipendente e l'ambiente di lavoro.
Tuttavia, dal momento che il committente nell'esercizio dei suoi diritti contrattuali è sempre tenuto al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, le ragioni del mancato gradimento non potranno mai essere né futili né pretestuose, dovendo sempre essere tutelato il diritto del lavoratore di non essere allontanato ingiustificatamente dal posto di lavoro.
8. Richiamati i principi che regolano la materia, risulta chiaro il perimetro del vaglio giudiziario: il tribunale dovrà limitarsi ad accertare se il mancato gradimento da parte del committente è stato esercitato legittimamente o se, invece, lo stesso risulta essere contrario a buona fede.
9. Nel caso di specie ha dedotto che il mancato gradimento della struttura aveva CP_1 trovato origine nel fatto che in data 3 ottobre 2024 la ricorrente aveva abbandonato in sala mensa il
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 545/2025
OR , ospite non autosufficiente, per circa mezz'ora e che in conseguenza di tale Parte_2 evento la sorella aveva esposto un reclamo scritto alla struttura lamentando Parte_3
l'accaduto.
10. Il complessivo materiale probatorio consente di ritenere il fatto provato.
11. In primo luogo si richiama la mail della ORa , prodotta sub doc. 4 da parte Parte_3 convenuta, ove si legge: “L'operatrice (…) ha DIMENTICATO per ½ ora mio Parte_1 fratello (che non è in grado di esprimersi) da solo in sala pranzo dopo la colazione. Questo comportamento non dimostra rispetto verso la dignità delle persone più fragili ed indifese che al contrario dovrebbero essere alla base di questa professione. Spero che prendiate le giuste misure”.
11.1 La ORa , escussa quale teste all'udienza del 2 luglio 2025, ha confermato di Parte_3 aver scritto lei la mail sopra riportata e ha dichiarato di essere stata informata dell'accaduto dalla ORa (OT) e da suor Queste ultime, escusse quali testimoni all'udienza del 30 CP_2 Per_1 luglio 2025, hanno confermato l'accaduto.
11.2 SU ha dichiarato: “dopo la messa, circa alle 9.30, sono andata a Persona_2 prendere colazione e mentre passavo nel corridoio ho visto da solo nel refettorio. Era il 3 Pt_3 ottobre 2024.
Sempre nel corridoio c'era e allora le ho chiesto chi c'era in turno e lei mi ha detto che CP_2
c'era . Io ho sentito la voce della provenire dalla cucina, parlava con la Parte_1 Pt_1 cuoca, , e sono andata subito in cucina. Lì ho incontrato che stava parlando con Tes_1 Pt_1
e le chiesto come mai fosse da solo in refettorio. Ho chiesto perché era una cosa Tes_1 Pt_3 strana che rimanesse una sola persona in refettorio e quindi pensavo che ci fosse qualcosa da fare.
Lei mi ha risposto qualcosa che non ho capito bene e poi ha detto “ok vado”. (…) Io non ho raccontato questa cosa alla ORa . È stata lei a chiedermi se fosse successo e io Parte_3 gliel'ho confermato dicendole quello che avevo visto. Credo che gliel'abbia riferito ”. CP_2
11.3 ha dichiarato: “Il 3 ottobre 2024 era mattina, erano circa le 9.30, io mi trovano Testimone_2 in cucina che lavavo le tazze e riordinavo per la colazione – la mia mansione è distribuire la colazione, lavare le tazze e riordinare – ed è passata suor e mi ha chiesto come mai Per_1 Pt_2 era ancora nella mensa dove si mangia la colazione. Io le ho risposto che non lo sapevo e che probabilmente la non era ancora andata a prenderlo. A quel punto la suora si è recata Pt_1 nella cucina al piano di sotto dove si preparano i pasti e dove ha trovato la e le ha chiesto Pt_1 come mai era ancora lì e lei le aveva risposto che avrebbe potuto portarlo lei visto che Pt_2
l'aveva visto oppure avrebbe potuto dire a me che potevo muovere le mani. Io ho sentito la conversazione da dove mi trovavo io. Tra la cucina al piano sopra e quella al piano di sotto ci sono quattro gradini, si sente quando uno parla. Io ricordo perfettamente di aver sentito la EN dire che io avrei dovuto muovere le mani. Tanto è vero che io ho risposto alla EN che le mani le avevo mosse perché stavo lavorando e lei mi aveva detto che potevo portalo visto che spingevo i
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 545/2025
carrelli. Preciso che le cuoche mi hanno sempre portato sopra il carrello oppure me lo portavano le colleghe perché sanno che io non posso spingere il carrello.
Io non ricordo poi chi ha spostato . Pt_3
Io ho detto questo che era successo alla sorella, ”. Parte_3
11.4 Della veridicità delle dichiarazioni sopra riportate non vi motivo di dubitare. Se, infatti, può essere ipotizzata qualche acredine tra la ORa OT e la ricorrente, di certo non è ravvisabile alcuna forma di astio nei confronti della ricorrente da parte di suor In ogni caso, poi, neanche Per_1 da parte della ORa OT sono emersi concreti elementi di contrasto o particolari interessi che possano rendere ipotizzabile e credibile una falsa testimonianza. Da ultimo si osserva che, sebbene la parte abbia negato la veridicità dell'assunto, in sede di discussione la difesa di non ha messo in dubbio la genuinità delle testimoni.
12. Provata la sussistenza del fatto, il trasferimento risulta legittimo;
il comportamento tenuto dalla ricorrente, infatti, integra una grave negligenza nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa e come tale è idoneo a fondare l'esercizio della clausola di gradimento da parte del committente, stante anche il fatto che la sorella del OR aveva inviato un formale reclamo alla struttura Pt_3 chiedendo di prendere provvedimento in relazione a quanto avvenuto.
12.1 Per altro dall'istruttoria è emerso che quanto accaduto rappresenta un caso isolato. Invero alla struttura erano già arrivate lamentele da parte dei parenti degli ospiti che coinvolgevano la ORa
e la stessa direttrice della struttura aveva già riscontrato delle carenze nell'operato della Pt_1 ricorrente. Da ultimo, a pochi giorni di distanza dal primo reclamo, la ORa aveva Pt_3 presentato un secondo reclamo con il quale aveva lamentato che la ricorrente si rifiutava di portare il fratello in bagno, nonostante l'evacuazione all'interno del pannolone lo esponesse al rischio di infezioni in quanto portatore di catetere permanente.
12.2 In ordine alle lamentele diffuse si riporta la testimonianza di presidente della Tes_3 struttura, il quale ha dichiarato: “Io ricordo che la ORa aveva inviato delle mail in Parte_3 cui lamentava di atteggiamenti di maltrattamento da parte della ORa nei confronti del Pt_1 fratello. Dopo queste mail è seguita una riunione verso fine ottobre dove c'erano vari parenti degli ospiti, e tra questi la ORa - che avevano preparato una specie di ordine del giorno con Pt_3 richieste, lamentele e proposte riguardo alla struttura. Nell'occasione di questa riunione è venuto fuori questo problema dei maltrattamenti da parte della , si diceva che non faceva le cose Pt_1 che doveva fare, che i pazienti venivano liquidati in modo un po' brusco (…) in quella riunione dove c'era un numero considerevole di parenti, ce n'erano una decina, anche altri parenti sostenevano quello che diceva la ORa , ovvero che i pazienti venivano liquidati in modo Pt_3 brusco dalla ricorrente o che lei non faceva quello che andava fatto”.
12.3 La stessa AU Osella, poi, ha confermato che “Il malcontento (…) manifestato dagli altri parenti era relativo a come la trattava i malati, direi con sufficienza”. Pt_1
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 545/2025
12.4 Quanto, invece, alle negligenze appurate dallo stesso committente si riporta la testimonianza della ORa , direttrice del Regina Elena, la quale ha dichiarato: “Preciso che sempre in Tes_4 quell'arco temporale, ma prima rispetto alle lamentele di cui ha parlato sopra, avevo parlato con la ricorrente in quanto durante i miei controlli della mattina avevo rilevato che il paziente non era cambiato o non aveva il campanello o comunque non era in uno stato consono rispetto all'orario e quindi avevo chiamato la ORa e il collega in turno per far constare la situazione e per Pt_1 far vedere che le condizioni non erano adeguate”.
12.5 È, infine, pacifico - in quanto ammesso dalla stessa ricorrente - che ella si rifiutasse di portare il OR in bagno. La ricorrente ha giustificato tale comportamento asserendo che vi fosse Pt_3 una prescrizione imposta dal fisioterapista che prevedeva che il paziente non poteva essere sollevato per il passaggio carrozzina/WC.
12.6 Dall'istruttoria è emerso che la ricorrente fosse l'unica a rifiutarsi di portare l'ospite in bagno.
Questo dato integra un ulteriore elemento a riprova dell'incompatibilità ambientale della ricorrente,
a prescindere dalla correttezza della posizione da lei tenuta. Il trasferimento per incompatibilità ambientale, infatti, prescinde dalla qualsiasi profilo di colpa del lavoratore in quando si fonda esclusivamente su una situazione oggettiva di incompatibilità del lavoratore con l'ambiente di lavoro con possibile rischio di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva. Nel caso di specie la testimone ha dichiarato che, proprio in relazione a detta questione, ella aveva Tes_4 evidenziato l'importanza di avere un comportamento univoco al fine di non creare confusione nei pazienti e nei loro familiari.
13. Alla luce del complessivo quadro su delineato, dunque, l'esercizio della clausola di gradimento non può dirsi fondata su motivi pretestuosi o futili e, dunque, il trasferimento risulta legittimo dal punto di vista sostanziale.
14. In sede di discussione la difesa di parte ricorrente ha poi portato due ulteriori argomentazioni di ordine formale: la prima fa leva sul mancato rispetto delle garanzie previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori;
la seconda sul mancato rispetto dell'art. 14 del capitolato di appalto che, secondo la tesi della proposta, ai fini del legittimo esercizio della clausola di gradimento, prevederebbe la necessità di più condotte da parte della lavoratrice, la formulazione specifica e per iscritto dei fatti che hanno dato origini al giudizio di mancato gradimento e l'instaurazione del contraddittorio con la lavoratrice.
14.1 Le argomentazioni esposte sono tardive e, dunque, non possono trovare spazio nel giudizio.
Invero l'unico motivo di doglianza espresso in ricorso attiene all'assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento, mentre nessuna doglianza di ordine formale è ivi contenuta.
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14.2 I nuovi motivi introdotti, poi, non possono considerarsi tempestive neanche sulla base della considerazione che la ricorrente non aveva a disposizione il capitolato di appalto. Se è vero, infatti, che al momento del deposito del ricorso la difesa non era a conoscenza di detto documento è altresì vero che lo stesso è stato tempestivamente depositato con la memoria di costituzione nella quale, per altro, è chiaramente indicato detto art. 14 quale riferimento normativo per l'esercizio del mancato gradimento da parte del committente. La difesa della ricorrente, dunque, avrebbe dovuto integrare le sue difese in sede di prima udienza.
14.3 In ogni caso poi le doglianze sono infondate anche nel merito.
14.4 In giurisprudenza è, infatti, pacifico l'orientamento secondo il quale l'art. 7 L 300/1970, dettato in materia di sanzioni disciplinari, non è analogicamente applicabile al diverso caso del trasferimento per mancato gradimento. Infatti, “il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive (previste dall'art. 2103 c.c.) piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3525 del 2001, n. 3207 del 1998,
Cass. n. 3889 del 1989, Cass. n. 5339 del 1987, Cass. 832 del 1975) – con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento, appunto, prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale e procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari” (Cass. 17786/2002 avente proprio ad oggetto il caso di un trasferimento per esercizio della clausola di gradimento da parte del committente).
14.5 Quanto poi alla clausola di gradimento, l'art. 14 del capitolato speciale d'appalto dispone che:
“Qualora l'Ente, nell'esecuzione delle attività sue proprie di sorveglianza, rilevi condotte non diligenti di uno o più Lavoratori, o più generiche inefficienze di uno o più servizi, le segnala per iscritto all'impresa affidataria esponendo nel dettaglio i fatti in contestazione. Prima dell'adozione di atti formali l'Ente, qualora lo ritenga opportuno, incontra in colloquio il/i Lavoratore/i insieme al Coordinatore dell'affidataria.
La ditta appaltatrice è tenuta a dare riscontro formale all'Ente degli esiti dell'attività istruttoria svolta in seguito alla ricezione della segnalazione, comunicando le azioni eventualmente adottate.
L'affidataria inoltre rende noti i casi di riscontro autonomo di negligenze del proprio personale”.
14.6 Ora: sebbene la norma parli di “condotte” non convince la tesi secondo la quale debbano necessariamente esserci più condotte per giustificare il mancato gradimento. Semplicemente l'uso del plurale si giustifica a ragione della sintassi della frase, scritta in modo generico e con anche il riferimento a più lavoratori. Quanto poi alla formalizzazione per iscritto dei fatti in contestazione, si tratta di pattuizione interna che non esplica effetto alcuno nei confronti del lavoratore: il committente, infatti, deve formalizzare le sue rimostranze all'appaltatario e non, invece, al
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lavoratore. Da ultimo non è previsto alcun diritto del lavoratore di essere sentito;
la norma, infatti, è chiara nel prevedere una semplice facoltà dell'ente di incontrare direttamente il lavoratore (“l'Ente, qualora lo ritenga opportuno, incontra in colloquio il/i Lavoratore”. La sottolineatura è di chi scrive).
15. Da ultimo parte ricorrente ha contestato la scelta della sede di trasferimento deducendo che la sede di Brandizzo è eccessivamente scomoda da raggiungere, non essendo ella automunita.
15.1 Anche detta doglianza è infondata. Secondo i consolidati principi in materia, il giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative datoriali salvo che le stesse si configurino arbitrarie o irragionevoli;
la gestione dell'impresa – e correlativamente del personale – è, infatti, appannaggio esclusivo del datore di lavoro.
15.2 Nel caso di specie il datore di lavoro ha allegato di aver trasferito la dipendente presso la RSA
Piccola Lourdes in quanto unica sede a soffrire di carenze di organico. L'ingente ricorso a lavoro supplementare e straordinario nonché l'elevato tasso di assenteismo è stato provato documentalmente e ha trovato conferma nell'istruttoria orale. A fronte di ciò il vaglio giudiziario non può estendersi a valutare ulteriori profili.
16. Per tutti i motivi su esposti la domanda deve essere rigettata.
17. Le spese del giudizio vengono compensate atteso che il lavoratore non ha altro strumento che il ricorso al giudice per appurare la legittimità del trasferimento posto che la sussistenza delle ragioni organizzative a fondamento del provvedimento datoriale non rientrano nella suo ambito di conoscibilità.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso
- compensa tra le parti le spese del giudizio
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 30/09/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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