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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
LA IL, nella causa iscritta al n. 5584/2025 R.G.L promossa
D A
, nata a [...] il [...] ( ed ivi residente in [...] C.F._1
MM AT n. 93, e per la stessa il signor nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) ed ivi residente in [...], nella qualità di procuratore C.F._2
generale, rappresentata e difesa dell'avv. Francesco Todaro per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il CP_2
Grande 21, rappresentato e difeso dall' avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 10.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso
- Dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale a decorrere da marzo 2025; Parte_1
- Condanna l' al pagamento della prestazione con la predetta decorrenza, nella misura di legge, CP_2
oltre accessori;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1312,00 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, conveniva in giudizio l' per Parte_1 CP_2
chiedere il riconoscimento del diritto all'assegno sociale a decorrere da marzo 2025, con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione.
Premetteva di aver presentato, in data 11.02.2025, domanda di assegno sociale che l' rigettava CP_3
con la seguente motivazione “Il reddito della Sig.ra e' superiore al limite Parte_1
massimo di euro 7.002,97 previsto dall'art.3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la
concessione dell'assegno sociale per l'anno 2025”; premetteva altresì di avere proposto istanza di riesame il 24.02.25 che parimenti veniva respinta per superamento del limite reddituale “ in domanda
è stata dichiarata una rendita catastale per un importo che fa superare il limite reddituale, in base a
quanto da voi dichiarato in domanda la prestazione non spetta per superamento dei limiti
reddituali”.
A sostegno del ricorso deduceva di non avere percepito i redditi contestati, atteso che gli immobili di proprietà erano sottoposti a pignoramento immobiliare sin dal 2013 e le relative rendite erano stati versati alla custodia giudiziaria.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto per carenza CP_2
di prova dei requisiti di legge. In ordine al requisito reddituale precisava: “La richiedente ha
presentato una domanda di assegno sociale l'11/02/2025 dichiarando un reddito derivato da
immobili diversi dalla casa di abitazione, più il reddito da reversibilità ENASARCO, e questa somma
le permetteva di superare il limite reddituale stabilito, pertanto la richiesta di assegno sociale non
trovava accoglimento. A nulla rileva la dichiarazione resa dal custode giudiziario datata 31/10/2024,
in cui si informava che i beni della richiedente erano stati pignorati poiché tale ipotesi non figura
tra quelle espressamente escluse dal legislatore.” La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 10.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto, va rilevato che la legge istitutiva dell'assegno sociale, L. 335/1995, prevede,
all'art. 3 comma 6, che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si
trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000,
denominato assegno sociale.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili
nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del
reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si
computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno
e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare
reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a
carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre
un terzo dell'assegno sociale…”. L'accesso al beneficio è riservato a quanti dimostrino il possesso congiunto dei requisiti anagrafici e reddituali;
sul punto l' ha negato il diritto alla percezione dell'assegno sociale per superamento CP_3
del limite reddituale.
E' noto, che ai sensi della richiamata L. n.335/95 comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale e, dunque, è
certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr. Cass. n.13577/2013;
Cass. n. 23477/2010).
Orbene dalla documentazione allegata agli atti, emerge in capo alla ricorrente la sussistenza sia del requisito anagrafico che la percezione di un reddito complessivo inferiore alla soglia fissata dalla legge.
Invero, quanto al requisito reddituale, tenuto conto del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi "effettivamente percepiti" e agli assegni alimentari "corrisposti"), assume rilievo il dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno (cfr. Corte d'Appello di Roma, sent. n. 921/2019; in termini
Corte d'Appello di Torino sent. n. 32/2021).
In merito va richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità n. 6570/2010 secondo cui: “L'assegno sociale è corrisposto anche in caso di titolarità di altro reddito incompatibile con
esso, sempreché tale reddito non sia effettivamente percepito;
ciò che conta, quindi, ai fini della
corresponsione dell'assegno sociale, non è la mera titolarità di reddito incompatibile ma la sua
effettiva percezione”.
Ora il ricorrente ha dato prova che gli immobili di sua proprietà sono sottoposti a pignoramento immobiliare sin dal 2013 e che le rendite derivanti dalla gestione degli immobili sono percepiti dalla custodia giudiziaria, come espressamente previsto dall'art.2912 c.c. e confermato dal custode giudiziario, avv. Rosolino Fabrizio Giambona, con dichiarazioni del 15.01.2021 e del 31.10.2024
(allegati agli atti).
Pertanto, alla luce dei superiori principi che questo decidente intende condividere, anche ai fini della soluzione della presente controversia, nel caso di specie la titolarità dei redditi in contestazione va ritenuta del tutto irrilevante ai fini del diritto alla prestazione in quanto non effettivamente percepiti dalla ricorrente, ma versati alla procedura esecutiva.
Ne consegue che, ai fini della erogazione della prestazione, il reddito rilevante va ricondotto al rateo di pensione di reversibilità CO inferiore al limite di € 7.002,97 previsto dall'art.3, comma 6
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In conclusione, all'esito del giudizio, ricorrendo i requisiti anagrafici e reddituali, la domanda va accolta dichiarando il diritto della ricorrente a beneficiare dell'assegno sociale a decorrere da marzo
2025, con condanna dell' al pagamento della prestazione nella misura di legge, oltre accessori. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 28.11.2025
Il Giudice Onorario
LA IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
LA IL, nella causa iscritta al n. 5584/2025 R.G.L promossa
D A
, nata a [...] il [...] ( ed ivi residente in [...] C.F._1
MM AT n. 93, e per la stessa il signor nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) ed ivi residente in [...], nella qualità di procuratore C.F._2
generale, rappresentata e difesa dell'avv. Francesco Todaro per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il CP_2
Grande 21, rappresentato e difeso dall' avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 10.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso
- Dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale a decorrere da marzo 2025; Parte_1
- Condanna l' al pagamento della prestazione con la predetta decorrenza, nella misura di legge, CP_2
oltre accessori;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1312,00 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025, conveniva in giudizio l' per Parte_1 CP_2
chiedere il riconoscimento del diritto all'assegno sociale a decorrere da marzo 2025, con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione.
Premetteva di aver presentato, in data 11.02.2025, domanda di assegno sociale che l' rigettava CP_3
con la seguente motivazione “Il reddito della Sig.ra e' superiore al limite Parte_1
massimo di euro 7.002,97 previsto dall'art.3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la
concessione dell'assegno sociale per l'anno 2025”; premetteva altresì di avere proposto istanza di riesame il 24.02.25 che parimenti veniva respinta per superamento del limite reddituale “ in domanda
è stata dichiarata una rendita catastale per un importo che fa superare il limite reddituale, in base a
quanto da voi dichiarato in domanda la prestazione non spetta per superamento dei limiti
reddituali”.
A sostegno del ricorso deduceva di non avere percepito i redditi contestati, atteso che gli immobili di proprietà erano sottoposti a pignoramento immobiliare sin dal 2013 e le relative rendite erano stati versati alla custodia giudiziaria.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto per carenza CP_2
di prova dei requisiti di legge. In ordine al requisito reddituale precisava: “La richiedente ha
presentato una domanda di assegno sociale l'11/02/2025 dichiarando un reddito derivato da
immobili diversi dalla casa di abitazione, più il reddito da reversibilità ENASARCO, e questa somma
le permetteva di superare il limite reddituale stabilito, pertanto la richiesta di assegno sociale non
trovava accoglimento. A nulla rileva la dichiarazione resa dal custode giudiziario datata 31/10/2024,
in cui si informava che i beni della richiedente erano stati pignorati poiché tale ipotesi non figura
tra quelle espressamente escluse dal legislatore.” La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 10.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto, va rilevato che la legge istitutiva dell'assegno sociale, L. 335/1995, prevede,
all'art. 3 comma 6, che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si
trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000,
denominato assegno sociale.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili
nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del
reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si
computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno
e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare
reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a
carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre
un terzo dell'assegno sociale…”. L'accesso al beneficio è riservato a quanti dimostrino il possesso congiunto dei requisiti anagrafici e reddituali;
sul punto l' ha negato il diritto alla percezione dell'assegno sociale per superamento CP_3
del limite reddituale.
E' noto, che ai sensi della richiamata L. n.335/95 comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale e, dunque, è
certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr. Cass. n.13577/2013;
Cass. n. 23477/2010).
Orbene dalla documentazione allegata agli atti, emerge in capo alla ricorrente la sussistenza sia del requisito anagrafico che la percezione di un reddito complessivo inferiore alla soglia fissata dalla legge.
Invero, quanto al requisito reddituale, tenuto conto del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi "effettivamente percepiti" e agli assegni alimentari "corrisposti"), assume rilievo il dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno (cfr. Corte d'Appello di Roma, sent. n. 921/2019; in termini
Corte d'Appello di Torino sent. n. 32/2021).
In merito va richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità n. 6570/2010 secondo cui: “L'assegno sociale è corrisposto anche in caso di titolarità di altro reddito incompatibile con
esso, sempreché tale reddito non sia effettivamente percepito;
ciò che conta, quindi, ai fini della
corresponsione dell'assegno sociale, non è la mera titolarità di reddito incompatibile ma la sua
effettiva percezione”.
Ora il ricorrente ha dato prova che gli immobili di sua proprietà sono sottoposti a pignoramento immobiliare sin dal 2013 e che le rendite derivanti dalla gestione degli immobili sono percepiti dalla custodia giudiziaria, come espressamente previsto dall'art.2912 c.c. e confermato dal custode giudiziario, avv. Rosolino Fabrizio Giambona, con dichiarazioni del 15.01.2021 e del 31.10.2024
(allegati agli atti).
Pertanto, alla luce dei superiori principi che questo decidente intende condividere, anche ai fini della soluzione della presente controversia, nel caso di specie la titolarità dei redditi in contestazione va ritenuta del tutto irrilevante ai fini del diritto alla prestazione in quanto non effettivamente percepiti dalla ricorrente, ma versati alla procedura esecutiva.
Ne consegue che, ai fini della erogazione della prestazione, il reddito rilevante va ricondotto al rateo di pensione di reversibilità CO inferiore al limite di € 7.002,97 previsto dall'art.3, comma 6
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In conclusione, all'esito del giudizio, ricorrendo i requisiti anagrafici e reddituali, la domanda va accolta dichiarando il diritto della ricorrente a beneficiare dell'assegno sociale a decorrere da marzo
2025, con condanna dell' al pagamento della prestazione nella misura di legge, oltre accessori. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 28.11.2025
Il Giudice Onorario
LA IL