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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 febbraio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 24 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1125 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Ferrari, presso il cui studio, in Lauria (Pz) alla via Cona n. 130, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(c.f. ), rapp.to e difeso, giusta procura CP_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Felice Ferrara, presso il cui studio, in Vallo della Lucania (Sa) alla Via
Generoso Frate n. 7, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto e agli atti esecutivi;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione in opposizione a precetto ed agli atti esecutivi ritualmente notificato, la società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli a mezzo posta in data 13.09.2021 da parte del SI. con cui CP_1
veniva intimato alla SI.ra nella sua qualità di legale rappresentante Parte_2
della società il pagamento della somma di euro 7.750,92 oltre interessi Parte_1
legali e spese, dovuta in virtù dei seguenti titoli esecutivi:
- ordinanza Repertorio n. 488/2017 emessa in data 21-07-2017 dal Tribunale di
Lagonegro all'esito del procedimento RG 1258/2016, munita di formula esecutiva in data 23-01-2018, con la quale la è stata condannata al pagamento in favore Parte_1
del sig. delle spese ed onorari di lite quantificati nella misura di Euro CP_1
2.417,50 oltre spese forfetarie al 15%, CAP ed IVA come per legge;
- ordinanza Repertorio n. 607/2017 emessa in data 30-10-2017 dal Tribunale di
Lagonegro all'esito del procedimento RG 1125/2017, munita di formula esecutiva in data 23-01-2018, con la quale la è stata condannata al pagamento in favore Parte_1 del sig. delle spese ed onorari di lite quantificati nella misura di Euro CP_1
1.822,50 oltre spese forfetarie al 15%, CAP ed IVA come per legge;
- ordinanza Repertorio n. 697/2017 emessa in data 30-10-2017 dal Tribunale di
Lagonegro all'esito del procedimento RG 1126/2017, munita di formula esecutiva in data 23-01-2018, con la quale la è stata con-dannata al pagamento in Parte_1
favore del sig. delle spese ed onorari di lite quantificati nella misura CP_1
di Euro 435,00 oltre spese forfetarie al 15%, CAP ed IVA come per legge.
A fondamento dell'opposizione la predetta società opponente ha dedotto: la violazione dell'art. 479 c.p.c. e dell'art. 8 L. n. 890/1982 per insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata a danno dell'opponente per difetto di valida e rituale notifica dei titoli esecutivi azionati, in quanto notificati ad un domicilio presso il quale, all'epoca, la legale rappresentante della società opponente non risiedeva;
nonché Parte_2
la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 95 e 630 c.p.c., poiché il precetto deve ritenersi nullo anche perché contenente l'intimazione di pagamento di somme assolutamente indebite, in quanto afferenti a due precedenti precetti perenti e/o a due precedenti verbali di pignoramento negativi infruttuosi e non coltivati.
Pertanto, la predetta società opponente ha chiesto all'adito Tribunale, di accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, di condannare il creditore opposto al pagamento delle spese e competenze di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario, nonché al risarcimento dei danni in favore della opponente da calcolare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Stante la richiesta di sospensione del titolo inaudita altera parte, il precedente Giudice titolare del Ruolo sospendeva il l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto impugnato limitatamente ad euro 644,05 con ordinanza del 27.9.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.01.2022, si è costituito il convenuto, SI. , rappresentando di aver rinunciato al precetto oggetto CP_1
di opposizione mediante comunicazione a mezzo pec in data 28.09.2021, quindi ben prima di venire a conoscenza della disposta sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto – avvenuta solo a seguito di istanza di visibilità del fascicolo telematico in data 07.12.2021.
Ciò premesso, il predetto convenuto, posto che la rappresentata rinuncia al precetto comporta la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del giudice, ai fini dell'applicazione della soccombenza virtuale e della infondatezza della richiesta di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. da parte opponente ha eccepito: innanzitutto, di aver notificato, benché in possesso di tre distinti titoli esecutivi, un unico precetto pedissequo ai medesimi, in modo tale da limitare i compensi a quelli di un solo atto;
ed, in secondo luogo, quanto agli asseriti vizi della notificazione del titolo esecutivo, di aver notificato, contrariamente a quanto riferito da parte opponente, presso la sede operativa della società e non presso la Parte_1
residenza della SI.ra Parte_2
Per tutti questi motivi, il convenuto ha concluso chiedendo all'adito Tribunale: di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali;
ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di prosieguo istruttorio, di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente, con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza cartolare del 17.01.2022, il Giudice, viste le note depositate dalle parti e la richiesta dei termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c. di parte opponente, li concedeva e rinviava all'udienza del 10.10.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 23.01.2023, il Giudice, rilevata l'espressa rinuncia di parte opposta all'atto di precetto oggetto di lite, già in comparsa di costituzione, con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e che parte opponente nulla aveva riferito in ordine al venir meno di ogni elemento della controversia, stimolava il contraddittorio sul punto rinviando all'udienza del 14.03.2023, al fine di prendere posizione sulla circostanza.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.03.2023, rilevato che dalle note di trattazione depositate dalle parti emergeva in modo pacifico il venir meno dei motivi della controversia con espressa richiesta delle parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma pur sempre con richiesta di condanna alle spese dell'opposta di parte opponente secondo il criterio della soccombenza virtuale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 23.05.2023, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 06.05.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti fino a dieci giorni prima per il deposito di note.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso in fatto e rilevato che le parti concordano con la cessazione della materia del contendere (come confermato nelle note depositate per l'udienza del
14.03.2023), in quanto parte opposta ha rinunciato all'atto di precetto, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne poi la disciplina delle spese relativa all'ipotesi di cessazione della materia del contendere, vista la richiesta di condanna alle spese delle parti, il Giudice
è tenuto a liquidarle, anche compensandole se ricorrono i presupposti di legge, in virtù della c.d. soccombenza virtuale, in forza del quale il decidente, secondo una valutazione prognostica, dovrebbe stimare la fondatezza o meno della domanda, ossia, in altri termini, se la stessa sarebbe stata accolta o meno.
Sul punto, con l'ordinanza n. 23618 del 09.10.2017 la Cassazione ha affermato che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”.
Più semplicemente, la soccombenza virtuale opera secondo un giudizio prognostico che abbia in conto quanto dedotto e provato dalle parti, tenuto conto dello svolgimento concreto ed effettivo del giudizio. Ebbene, nel caso di specie, alla luce della complessiva disamina delle risultanze di causa, si rileva che risulta in primo luogo dirimente ai fini della c.d. soccombenza virtuale la questione relativa alla nullità della notificazione del titolo esecutivo fatta valere dal debitore esecutato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Orbene, tale motivo di opposizione non pare fondato, tenuto conto che la società opponente ha promosso la presente opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 13.09.2021 acquisendo in tal modo cognizione dei titoli esecutivi azionati nei suoi confronti indicati nel precetto, comportando ciò la sanatoria della nullità della notifica dei titoli esecutivi ex art. 156, comma 3, c.p.c., in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.
Invero, deve osservarsi che secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità la nullità della notificazione del titolo esecutivo può essere sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione del principio generale secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale intanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte.
Ne deriva, pertanto, che in caso di nullità della notificazione del titolo esecutivo, in caso di opposizione ad opera del debitore, la nullità è sanata, non solo se l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivata (in tal senso sent. Cass. civ. n.
2294/2018; sent. Cass. civ. n. 10327/2014; sent. Cass. civ. n. 3712/2012; sent. Cass. civ. n. 5591/2011).
Costituisce onere dell'opponente allegare e provare non solo la nullità della notificazione del titolo, ma anche lo specifico pregiudizio che tale fatto ha comportato sulle proprie ragioni e sul proprio diritto di difesa, tenuto conto che lo scopo della notificazione predetta è solo quello di consentire al debitore di essere a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del titolo esecutivo e della sua spedizione in forma esecutiva (in tal senso sent. Cass. civ. n. 194440/2019).
Nel caso di specie, l'opponente con il secondo motivo di opposizione ha lamentato che l'atto di precetto notificato il 13.09.2021 dal SI. alla società opponente CP_1
conteneva somme relative a spese sostenute per la pregressa notificazione di atti di precetto ad un domicilio presso il quale, all'epoca, la legale rappresentante della società opponente, SI.ra , non risiedeva più (doc. n. 2 in fascicolo parte attrice), Parte_2
con conseguente nullità della notifica dei precedenti atti di precetto e conseguente non addebitabilità dei costi di notifica al debitore precettato per un totale di euro 644,05, da sottrarre alle somme precettate.
Orbene, tale secondo motivo di opposizione, riguardante solo una parte delle somme precettate, appare fondato a dispetto del primo come dimostra il doc. 2 depositato negli atti di parte opponente.
A fronte di ciò parte opposta provvedeva a rinunciare immediatamente al precetto e si rendeva anche disponibile a provvedere alle spese sostenute (doc.1 parte opposta).
Alla luce di ciò non sussistono i presupposti per la pronuncia della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'opposta atteso che non è emerso un comportamento processuale caratterizzato da dolo o colpa grave.
Si ritiene che alla luce di ciò, le spese di lite possano essere compensate per il 50% e per la restante parte debbano seguire la soccombenza virtuale dell'opposta con applicazione dei minimi ed ulteriore riduzione del 30% stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per il 50% le spese di lite;
3) condanna parte opposta al pagamento della restante parte delle spese di lite in favore della parte opponente liquidate in € 595,00 per compensi professionali ed euro 195,00 per esborsi oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lagonegro, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 febbraio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 24 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1125 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Ferrari, presso il cui studio, in Lauria (Pz) alla via Cona n. 130, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(c.f. ), rapp.to e difeso, giusta procura CP_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Felice Ferrara, presso il cui studio, in Vallo della Lucania (Sa) alla Via
Generoso Frate n. 7, è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto e agli atti esecutivi;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione in opposizione a precetto ed agli atti esecutivi ritualmente notificato, la società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli a mezzo posta in data 13.09.2021 da parte del SI. con cui CP_1
veniva intimato alla SI.ra nella sua qualità di legale rappresentante Parte_2
della società il pagamento della somma di euro 7.750,92 oltre interessi Parte_1
legali e spese, dovuta in virtù dei seguenti titoli esecutivi:
- ordinanza Repertorio n. 488/2017 emessa in data 21-07-2017 dal Tribunale di
Lagonegro all'esito del procedimento RG 1258/2016, munita di formula esecutiva in data 23-01-2018, con la quale la è stata condannata al pagamento in favore Parte_1
del sig. delle spese ed onorari di lite quantificati nella misura di Euro CP_1
2.417,50 oltre spese forfetarie al 15%, CAP ed IVA come per legge;
- ordinanza Repertorio n. 607/2017 emessa in data 30-10-2017 dal Tribunale di
Lagonegro all'esito del procedimento RG 1125/2017, munita di formula esecutiva in data 23-01-2018, con la quale la è stata condannata al pagamento in favore Parte_1 del sig. delle spese ed onorari di lite quantificati nella misura di Euro CP_1
1.822,50 oltre spese forfetarie al 15%, CAP ed IVA come per legge;
- ordinanza Repertorio n. 697/2017 emessa in data 30-10-2017 dal Tribunale di
Lagonegro all'esito del procedimento RG 1126/2017, munita di formula esecutiva in data 23-01-2018, con la quale la è stata con-dannata al pagamento in Parte_1
favore del sig. delle spese ed onorari di lite quantificati nella misura CP_1
di Euro 435,00 oltre spese forfetarie al 15%, CAP ed IVA come per legge.
A fondamento dell'opposizione la predetta società opponente ha dedotto: la violazione dell'art. 479 c.p.c. e dell'art. 8 L. n. 890/1982 per insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata a danno dell'opponente per difetto di valida e rituale notifica dei titoli esecutivi azionati, in quanto notificati ad un domicilio presso il quale, all'epoca, la legale rappresentante della società opponente non risiedeva;
nonché Parte_2
la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 95 e 630 c.p.c., poiché il precetto deve ritenersi nullo anche perché contenente l'intimazione di pagamento di somme assolutamente indebite, in quanto afferenti a due precedenti precetti perenti e/o a due precedenti verbali di pignoramento negativi infruttuosi e non coltivati.
Pertanto, la predetta società opponente ha chiesto all'adito Tribunale, di accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, di condannare il creditore opposto al pagamento delle spese e competenze di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario, nonché al risarcimento dei danni in favore della opponente da calcolare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Stante la richiesta di sospensione del titolo inaudita altera parte, il precedente Giudice titolare del Ruolo sospendeva il l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto impugnato limitatamente ad euro 644,05 con ordinanza del 27.9.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.01.2022, si è costituito il convenuto, SI. , rappresentando di aver rinunciato al precetto oggetto CP_1
di opposizione mediante comunicazione a mezzo pec in data 28.09.2021, quindi ben prima di venire a conoscenza della disposta sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto – avvenuta solo a seguito di istanza di visibilità del fascicolo telematico in data 07.12.2021.
Ciò premesso, il predetto convenuto, posto che la rappresentata rinuncia al precetto comporta la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del giudice, ai fini dell'applicazione della soccombenza virtuale e della infondatezza della richiesta di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. da parte opponente ha eccepito: innanzitutto, di aver notificato, benché in possesso di tre distinti titoli esecutivi, un unico precetto pedissequo ai medesimi, in modo tale da limitare i compensi a quelli di un solo atto;
ed, in secondo luogo, quanto agli asseriti vizi della notificazione del titolo esecutivo, di aver notificato, contrariamente a quanto riferito da parte opponente, presso la sede operativa della società e non presso la Parte_1
residenza della SI.ra Parte_2
Per tutti questi motivi, il convenuto ha concluso chiedendo all'adito Tribunale: di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali;
ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di prosieguo istruttorio, di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente, con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza cartolare del 17.01.2022, il Giudice, viste le note depositate dalle parti e la richiesta dei termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c. di parte opponente, li concedeva e rinviava all'udienza del 10.10.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 23.01.2023, il Giudice, rilevata l'espressa rinuncia di parte opposta all'atto di precetto oggetto di lite, già in comparsa di costituzione, con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e che parte opponente nulla aveva riferito in ordine al venir meno di ogni elemento della controversia, stimolava il contraddittorio sul punto rinviando all'udienza del 14.03.2023, al fine di prendere posizione sulla circostanza.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.03.2023, rilevato che dalle note di trattazione depositate dalle parti emergeva in modo pacifico il venir meno dei motivi della controversia con espressa richiesta delle parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma pur sempre con richiesta di condanna alle spese dell'opposta di parte opponente secondo il criterio della soccombenza virtuale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 23.05.2023, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 06.05.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti fino a dieci giorni prima per il deposito di note.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso in fatto e rilevato che le parti concordano con la cessazione della materia del contendere (come confermato nelle note depositate per l'udienza del
14.03.2023), in quanto parte opposta ha rinunciato all'atto di precetto, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne poi la disciplina delle spese relativa all'ipotesi di cessazione della materia del contendere, vista la richiesta di condanna alle spese delle parti, il Giudice
è tenuto a liquidarle, anche compensandole se ricorrono i presupposti di legge, in virtù della c.d. soccombenza virtuale, in forza del quale il decidente, secondo una valutazione prognostica, dovrebbe stimare la fondatezza o meno della domanda, ossia, in altri termini, se la stessa sarebbe stata accolta o meno.
Sul punto, con l'ordinanza n. 23618 del 09.10.2017 la Cassazione ha affermato che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”.
Più semplicemente, la soccombenza virtuale opera secondo un giudizio prognostico che abbia in conto quanto dedotto e provato dalle parti, tenuto conto dello svolgimento concreto ed effettivo del giudizio. Ebbene, nel caso di specie, alla luce della complessiva disamina delle risultanze di causa, si rileva che risulta in primo luogo dirimente ai fini della c.d. soccombenza virtuale la questione relativa alla nullità della notificazione del titolo esecutivo fatta valere dal debitore esecutato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Orbene, tale motivo di opposizione non pare fondato, tenuto conto che la società opponente ha promosso la presente opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 13.09.2021 acquisendo in tal modo cognizione dei titoli esecutivi azionati nei suoi confronti indicati nel precetto, comportando ciò la sanatoria della nullità della notifica dei titoli esecutivi ex art. 156, comma 3, c.p.c., in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.
Invero, deve osservarsi che secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità la nullità della notificazione del titolo esecutivo può essere sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione del principio generale secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale intanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte.
Ne deriva, pertanto, che in caso di nullità della notificazione del titolo esecutivo, in caso di opposizione ad opera del debitore, la nullità è sanata, non solo se l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivata (in tal senso sent. Cass. civ. n.
2294/2018; sent. Cass. civ. n. 10327/2014; sent. Cass. civ. n. 3712/2012; sent. Cass. civ. n. 5591/2011).
Costituisce onere dell'opponente allegare e provare non solo la nullità della notificazione del titolo, ma anche lo specifico pregiudizio che tale fatto ha comportato sulle proprie ragioni e sul proprio diritto di difesa, tenuto conto che lo scopo della notificazione predetta è solo quello di consentire al debitore di essere a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del titolo esecutivo e della sua spedizione in forma esecutiva (in tal senso sent. Cass. civ. n. 194440/2019).
Nel caso di specie, l'opponente con il secondo motivo di opposizione ha lamentato che l'atto di precetto notificato il 13.09.2021 dal SI. alla società opponente CP_1
conteneva somme relative a spese sostenute per la pregressa notificazione di atti di precetto ad un domicilio presso il quale, all'epoca, la legale rappresentante della società opponente, SI.ra , non risiedeva più (doc. n. 2 in fascicolo parte attrice), Parte_2
con conseguente nullità della notifica dei precedenti atti di precetto e conseguente non addebitabilità dei costi di notifica al debitore precettato per un totale di euro 644,05, da sottrarre alle somme precettate.
Orbene, tale secondo motivo di opposizione, riguardante solo una parte delle somme precettate, appare fondato a dispetto del primo come dimostra il doc. 2 depositato negli atti di parte opponente.
A fronte di ciò parte opposta provvedeva a rinunciare immediatamente al precetto e si rendeva anche disponibile a provvedere alle spese sostenute (doc.1 parte opposta).
Alla luce di ciò non sussistono i presupposti per la pronuncia della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'opposta atteso che non è emerso un comportamento processuale caratterizzato da dolo o colpa grave.
Si ritiene che alla luce di ciò, le spese di lite possano essere compensate per il 50% e per la restante parte debbano seguire la soccombenza virtuale dell'opposta con applicazione dei minimi ed ulteriore riduzione del 30% stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per il 50% le spese di lite;
3) condanna parte opposta al pagamento della restante parte delle spese di lite in favore della parte opponente liquidate in € 595,00 per compensi professionali ed euro 195,00 per esborsi oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lagonegro, 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco