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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/10/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2206/2025 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Pagliaccia, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Paliano (FR), il 19.08.1995; che dall'unione coniugale nasceva una figlia, nella data del 24.11.2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente;
che la casa coniugale, sita in Paliano (FR), via Verano snc, era di proprietà comune dei coniugi;
che il marito lavorava alle dipendenze della società Fareluce s.r.l.; che la moglie, in precedenza occupata presso era poi rimasta disoccupata e in cerca di un'occupazione lavorativa;
CP_1 che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paliano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, Numero 21, Parte II, Serie A, Ufficio
1);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 2206/2025 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Donatella Pagliaccia, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Paliano (FR), il 19.08.1995; che dall'unione coniugale nasceva una figlia, nella data del 24.11.2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente;
che la casa coniugale, sita in Paliano (FR), via Verano snc, era di proprietà comune dei coniugi;
che il marito lavorava alle dipendenze della società Fareluce s.r.l.; che la moglie, in precedenza occupata presso era poi rimasta disoccupata e in cerca di un'occupazione lavorativa;
CP_1 che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paliano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, Numero 21, Parte II, Serie A, Ufficio
1);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema