Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa
Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5781 del R.G. dell' anno 2016,
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione tra Parte 1 in persona del l.r.p.t. ing. Parte 2 con
P.IVA 1 ) rappresenta e difesa dall'avv. De Vita sede in Fisciano alla via Lavinaio, (P.I.
Ester e domiciliata come in atti;
- opponente-
E
del legale CP 1 con sede in Roccapiemonte alla via F. Galdieri, 26, in persona
P.IVA 2 ) rappresentata e difesa rappresentante p.t., sig. Controparte_2 (p.i.
,
dall'avv. Carlo Spinelli giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
Opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 ha propostoCon atto di citazione regolarmente notificato la società opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 773/2016 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 17/05/2016 attraverso il quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la complessiva somma di euro 18.200,00 oltre interessi e spese della procedura.
Più precisamente, in sede monitoria la CP_1 srl chiedeva il pagamento della somma suddetta, in virtù del mancato pagamento parziale della fattura nr. 75/2014 e del mancato pagamento delle fatture nr. 17/2016 e nr. 18/2016.
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha, in primis sollevato l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Avellino come convenzionalmente convenuto tra le parti in sede di stipula del contratto di appalto del
24/7/2013 regolante la realizzazione del complesso Parrocchiale San Francesco D'Assisi in Campigliano di San Cipriano Picentino, ha quindi contestato le fatture di cui al decreto ingiuntivo, deducendo che non vi fosse idonea prova scritta dei lavori di cui si chiede il pagamento con i documenti contabili esibiti. In particolare, per il residuo credito di cui alla fattura nr. 75/2014, deduceva l'esistenza di una scrittura con cui veniva sottoscritta la rinuncia al saldo della predetta fattura a causa della mancata realizzazione di alcune opere, mentre per le fatture nr. 17/2016 e 18/2016 asseriva la mancata pattuizione dei lavori di cui si chiede il pagamento e quindi la mancata esecuzione di tali lavori. Conseguentemente
l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 773/2016, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando quindi per il suo rigetto. Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per il deposito di memorie, veniva disposta una consulenza tecnica grafologica al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta alle scritture del 28.04.15 e del 11.11.2015 nonché ammessa la prova testi come richiesta da parte opposta. Acquisito l'elaborato peritale, escussi i testi, dopo vari rinvii nello stato, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.05.2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente risulta non accoglibile la sollevata eccezione di incompetenza per territorio in quanto la pattuizione esibita in atti, oltre a non risultare riferita a tutte le prestazioni di cui è causa, non attribuisce carattere di esclusività al foro convenzionale.
Come ribadito, infatti, dalla Suprema Corte (Cass. Civ. sent. nr. 37519 del 29 novembre
2021), un foro ha competenza esclusiva solo in presenza di una dichiarazione espressa ed inequivoca da cui risulti la concorde volontà delle parti di escludere la competenza di tutti i fori ordinari. Nel caso di specie, la clausola di cui al contratto di appalto del 24/07/2013:
"In caso di controversie si stabilisce per competenza il Foro di Avellino" non è sufficiente ad esprimere l'esclusività del foro.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In ordine alla richiesta di pagamento di cui al presente giudizio, dirimente ai fini della decisione, è la valutazione dell'autenticità delle scritture private del 28 aprile 2015 la cui sottoscrizione risulta disconosciuta dall'opponente nonché dell'atto di transazione del 11 novembre 2015 disconosciuta da parte opposta. La scrittura privata del 28 aprile 2015 ha visto il riconoscimento da parte della la società della propria posizione Parte 1
debitoria nei confronti della della somma di euro 25000,00 così ripartiti: €CP 1
,€ 5800,00 (già fatturato) [...] 6000,00 Parte 3
Parte 4 € 450 CP 3
, € 3346,00 (già fatturato) Controparte_4
[...] ,€ 4350,00 Parte 5
€
,
1150,00 CP 5 ,€ 180,00 Controparte_6 € 3500,00
, [...]
€ 224,00 acconto su Controparte_8 della Chiesa in Controparte_7
Torrione, mentre nella scrittura privata del 11 novembre 2015 le parti hanno inteso accordarsi in merito a difformità sui lavori eseguiti a seguito del contratto di appalto del 24/07/2013 avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto elettrico del "Nuovo
Complesso Parrocchiale San Francesco D'Assisi” convenendo l'emissione di una nota di credito di euro 13182,14 da parte dell'opposta in favore della Parte 1 con impegno di quest'ultima a rinunciare a qualunque azione nei confronti della CP 1
a causa del suo inadempimento. Sulla scrittura privata del novembre 2015 occorre innanzitutto chiarire che trattasi di un accordo transattivo avente ad oggetto la rimessione di un credito per inadempimento con conseguente accettazione dell'altra parte. Un accordo transattivo è validamente concluso quando le parti si fanno concessioni reciproche in relazione con le reciproche pretese e contestazioni e se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti non si ponga in contrasto con norme imperative. Questo breve preambolo è stato necessario in virtù della sollevata eccezione da parte opposta in merito alla nullità di tale atto per essere firmato da uno solo dei rappresentanti della società a fronte di un atto costitutivo della stessa in cui era stata stabilita una amministrazione congiunta da parte dei due soci. Orbene tale fatto, di per sé, non può rendere nullo l'atto transattivo comportando conseguenze non inficianti l'integrità dello stesso e comunque, occorre osservare, che gli atti depositati, a cui l'atto transattivo rimanda, come il contratto di appalto stipulato tra le parti ed avente ad oggetto appunto i lavori di cui allo stesso, risulta essere sempre firmato solo dal socio
[...]
CP 9 quale legale rappresentante della società. Chiarito ciò, a fronte dei formali disconoscimenti delle sottoscrizioni apposte rispettivamente dall' ing. Parte 2
quale amministratore della Parte 1 e dal sig. Controparte_9 , quale subappaltatore, e delle istanze di verificazioni spiegate è stata disposta consulenza grafologica, nominando CTU la dott.ssa Persona_1 la quale ha concluso per l'autenticità delle sottoscrizioni in ambedue gli atti sottoposti all'esame peritale: “ la firma apparente di presente nella scrittura privata del 28/04/2015 è riconducibile alla mano Parte 2
della stessa ovvero della sig.ra Parte 2 ⚫la firma apparente di Controparte 9 presente nella scrittura privata del 11/11/2015 è riconducibile alla mano dello stesso ovvero del sig. Controparte_9
". Il giudicante non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, frutto di argomentazioni logiche e lineari, sorrette da specifica competenza tecnica. In particolare, con riferimento ai profili di criticità, sotto il profilo metodologico, dell'accertamento compiuto dal CTU, evidenziati nelle note critiche redatte dal consulente di parte opposta, il Giudicante ritiene che gli stessi possano essere superati in quanto la conclusione cui il consulente d'ufficio perviene appare ben motivata sia sotto il profilo dell'attività svolta durante gli accessi sia sotto il profilo dell'elencazione delle corrispondenze tra la scrittura oggetto di accertamento e i numerosi saggi grafici raccolti direttamente dalle mani del sottoscrittore. Pertanto, sulla base di tutto quanto precede, ai sensi dell'art. 220 c.p.c. (laddove per "Collegio" deve intendersi l'organo giudicante, ai sensi del rinvio operato dall'art. 281 bis c.p.c.) l'istanza di verificazione spiegata da entrambe le parti va accolta, dovendosi concludersi per l'autenticità e dunque validità della scrittura privata di riconoscimento del debito e dell'atto di transazione stipulati tra l'opponente e l'opposto dai quali non può prescindersi nel presente giudizio. Resta da stabilire quali riflessi abbia tale conclusione sulla decisione della presente lite. Si osserva, innanzitutto, che l'atto di riconoscimento del debito recante la data del 28 aprile 2015, in cui peraltro non risulta minimamente citato il presunto lavoro di cui alla fattura nr.
18/2016, è precedente alla transazione sottoscritta tra le parti in data 11.11.2015 e quindi la stessa, come validamente sottoscritta, comporta che l'importo non corrisposto in riferimento alla fattura nr. 75/2014 per i lavori non disconosciuti dall'opponente, in virtù dell'accordo regolarmente sottoscritto tra le parti, non è dovuto. In merito, invece, ai lavori di cui alla fattura nr. 17/2016 e nr. 18/2016, oggetto di espresso disconoscimento da parte dell'opponente, questo Giudicante ritiene non sia stata fornita da parte dell'opposta adeguata prova in merito al conferimento nonché esecuzione degli stessi. Ebbene, giova a questo punto ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Di conseguenza, è in capo all'opposto attore in senso sostanziale fornire la prova del proprio credito sia nell' an che nel
-
quantum. Contrariamente, grava sull'opponente - convenuto sostanziale - dare prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa. Nel caso di specie dunque,
l'opponente ha negato il fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere in monitorio, negando, in sostanza, che la C.E.A.V.I. abbia effettivamente svolto le attività il cui corrispettivo è portato dalle fatture nr. 17/2016 e nr. 18/2016. Nel giudizio di opposizione tornano, quindi, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Le fatture allegate non possono, per sé sole considerate, assurgere ad idoneo mezzo di prova, attesa la loro natura di atto a formazione unilaterale da parte del soggetto che intende avvalersene (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011
"La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto"). Di conseguenza, a fronte delle specifiche e circostanziate eccezioni proposte dall'opponente è sulla opposta che grava l'onere di dimostrare la fondatezza del proprio credito, il che equivale alla positiva dimostrazione di aver effettivamente posto in essere le prestazioni di cui ha chiesto il pagamento. Invero, a fronte del contratto di appalto attestante la prestazione di cui alla fattura nr. 75/2014, rispetto alle fatture nr. 17/2016 e nr. 18/2016 niente è stato prodotto in riferimento all'oggetto delle stesse. Né può considerarsi assolto l'onere probatorio con la scrittura privata del 28 aprile 2015, in relazione ai lavori di cui alla fattura nr.17/2016, in quanto nella stessa viene citato un anticipo dovuto, per i lavori di cui alla chiesa S.Maria sita in Salerno località Torrione di euro 224,00 a fronte di una richiestaParte 6
di € 3000,00 di cui al predetto documento contabile. Ebbene, il credito risulta fondato, quindi, solo sulle fatture emesse dalla stessa creditrice. Nessuna idonea prova documentale
è stata fornita e l'espletata prova orale non consente di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sul creditore in quanto, i testi escussi, direttore dei lavori della ditta opposta e dipendenti della stessa, non sono riusciti a dimostrare l'effettiva prestazione resa come portata dalle pretese creditorie avanzate. In particolare, il teste Testimone 1 ha riferito dei lavori effettuati dalla ditta opposta in cui lo stesso è stato direttore dei lavori ma niente ha riferito in merito a chi avesse affidato gli stessi, il teste Testimone 2 ha dichiarato:" confermo la circostanza di cui al nr. 1 della memoria ex art. 183 cpc, avendo lavorato in questo cantiere, ma non so chi ha dato la commessa alla CP_1". In tema di controversie avente ad oggetto l'esecuzione di opere occorre fornire la prova di aver ricevuto la commissione dei lavori e di averli regolarmente eseguiti. Il creditore che agisce per l'adempimento deve, infatti, dare prova della fonte negoziale del suo diritto. Nella fattispecie in esame, invece,
a fronte di un disconoscimento dei lavori oggetto della richiesta di pagamento, parte creditrice non ha provveduto a provare né l'incarico ricevuto, né l'effettivo svolgimento degli stessi a mezzo di idonea documentazione attestante il tipo di lavori effettuati ed il relativo costo.
Ogni ulteriore domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Lespese della CTU, come liquidate con decreto del 7.11.2020, si intendono integralmente compensate tra le parti stante la reciprocità dell'istanza di verificazione effettuata e l'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione, per le causali di cui in motivazione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 773/2016 del 17.05.2016;
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle condanna la CP_1
spese di lite in favore della liquidate in € 145,50 per esborsi, € 2540,00Parte 1 per onorari, oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15%, ed accessori come per legge, con attribuzione del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le parti in via definitiva le spese di CTU;
Così deciso in Nocera Inferiore 16/01/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare