Ordinanza collegiale 22 aprile 2022
Ordinanza collegiale 13 marzo 2023
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/12/2025, n. 22863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22863 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03195/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3195 del 2019, proposto da -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Piccinni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Belli n. 39, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, e domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato;
nei confronti
tutti i Comuni ammessi agli interventi, indicati nella graduatoria del bando di gara per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana in questione, in persona dei rispettivi Sindaci p. t., controinteressati evocati, mediante integrazione del contraddittorio, ma non costituitisi in giudizio;
e con l'intervento di
A.t.e.r. (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p. t., ad adiuvandum , rappresentata e difesa dall’avv. Franco Bartolomei, con domicilio eletto in Roma, via Ruggiero di Lauria n. 28, e con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 28 dicembre 2018 n. 867, pubblicata sul BURL del 22.01.2019, con la quale è stato disposto di revocare il “ Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ”, localizzato nel -OMISSIS- di -OMISSIS-, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2010 n. 595 e successivo accordo di Programma, stipulato tra il -OMISSIS- di -OMISSIS- e la Regione Lazio in data 08.11.2012 e pubblicato sul BURL n. 72 del 13.12.2012, ed è stato disposto di adottare tutti gli atti necessari alla restituzione, da parte del -OMISSIS- di -OMISSIS-, della somma pari ad euro 1.527.280,10, già erogata; 2) la nota dell’08.01.2019, con la quale si preannunciava la pubblicazione sul BURL della suddetta D.G.R. 28.12.2018 n. 867; 3) la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento del 07.09.2018; 4) la comunicazione di conferma dell’avvio del suddetto procedimento di revoca e la nota del Ministero n. 6209 del 13.06.2018; 5) ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ater della Provincia di Roma e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025, il dott. RA LI, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con decreto ministeriale 26.03.2008 n. 2295, veniva avviato un programma innovativo in ambito urbano denominato “ Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ” (PRUACS), finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri in condizioni di forte disagio abitativo. Con lo stesso decreto, veniva determinata la quota di cofinanziamento regionale, in misura pari al 30%, e la quota di cofinanziamento comunale, nella misura minima del 14% del finanziamento complessivo Stato-Regione.
Con delibera di G.R. 11.07.2008 n. 499, veniva approvato il bando di gara per la realizzazione nella Regione Lazio dei detti “ Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ”, di cui al richiamato D.M. n. 2295/2008. All’art. 4, comma 3, era espressamente previsto che la quota di cofinanziamento comunale, nella misura minima del 14%, poteva essere “ dal -OMISSIS- coperta, in tutto o in parte, anche con la messa a disposizione di beni immobili di proprietà da destinare alle finalità del programma ”.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 20.5.2009, veniva approvato e presentato alla Regione Lazio un Programma di riqualificazione urbana, relativo all’area “Le Casette”, redatto dal -OMISSIS- di -OMISSIS- e dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (A.t.e.r.) della Provincia di Roma; veniva, altresì, stabilito che la quota minima del 14% del contributo di cofinanziamento comunale (per l’importo di euro 728.000,00) fosse coperta dalla messa a disposizione del bene immobile di proprietà comunale costituito dall’area di sedime dell’intervento stesso (per un importo stimato di euro 500.000,00), nonché da una quota in denaro, derivante dall’alienazione di una frazione del terreno oggetto dell’intervento della consistenza di mq. 600 circa (per un importo stimato di euro 228.000,00, come da perizia giurata).
Con delibera di G.R. n. 595 del 17.12.2010, erano individuati i -OMISSIS- ammessi al finanziamento, tra i quali il -OMISSIS- di -OMISSIS-, cui era assegnata una somma complessiva di euro 4.472.000,00 (euro 3.440.000,00 da fondi ministeriali ed euro 1.032.000,00 da fondi regionali, oltre al cofinanziamento comunale, previsto nella misura minima del 14%, euro 728.000,00, per complessivi euro 5.200.000,00).
In data 22.06.2011, era sottoscritto un Accordo di programma tra la Regione Lazio e il Ministero, con il quale la Regione era individuata quale soggetto attuatore e verificatore dei programmi di riqualificazione. L’art. 4, comma 1, dell’Accordo prevedeva che la Regione procedesse, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese o convenzioni che stabilissero le modalità attuative e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche, a seguito dell’avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale dell’attuazione, di cui al successivo art. 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale, con le singole proposte di intervento. L’art. 6 individuava quale Responsabile dell’Accordo di programma un funzionario regionale.
Il -OMISSIS- di -OMISSIS- trasmetteva alla Regione Lazio il progetto definitivo del Programma, unitamente alla Convenzione sottoscritta tra il -OMISSIS- medesimo e l’A.t.e.r. di Roma datata 05.12.2011 (integrata con atto del 27.02.2012). In tale atto era rilevata l’insufficienza delle risorse finanziarie (euro 5.200.000,00), necessarie a coprire i costi dell’opera.
Il progetto era considerato dalla Regione Lazio “ coerente con la proposta di Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ammessa a finanziamento ” (cfr.: pag. 3 dell’Accordo di programma sottoscritto tra Regione Lazio e -OMISSIS- di -OMISSIS-, in data 08.11.2012). In particolare, all’art. 6 dell’Accordo, era espressamente previsto che la copertura finanziaria del programma, nel rispetto dell’Accordo Stato-Regione, fosse di euro 6.613.627,00, articolata come segue: a) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, euro 3.440.000,00; b) Regione Lazio, euro 1.032.000,00; c) -OMISSIS-, euro 1.358.012,00.
Il -OMISSIS- interveniva “ quale copertura finanziaria, con la messa a disposizione del bene immobile di proprietà ubicato in -OMISSIS- e distinto in Catasto al F. 8, part. 202-490-491-492-493-494- 495-496-497-498-499 (area di sedime sul quale si deve realizzare l’intervento), che, in fase preliminare, era stato valutato in euro 500.000,00, oltreché dagli importi derivanti dalla cessione delle unità realizzate sul lotto F, terreno che in fase programmatica era stato considerato da cedere quale area edificabile (valutato in euro 228.000,00, ai fini del raggiungimento della quota minima di cofinanziamento comunale del 14%), oltreché dalla vendita a prezzi ‘convenzionali’ di ulteriori 6 unità, comprese nell’edificio D – Tavola 6 del Progetto ”.
Nel medesimo Accordo, veniva concessa una proroga dei tempi per la realizzazione del finanziamento concesso e, pertanto, l’A.t.e.r., con determinazione direttoriale n. 286 del 30.12.2015 autorizzava l’espletamento della procedura di gara per l‘affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori.
Il relativo Bando di gara veniva pubblicato dall’A.t.e.r. in data 18.04.2016 e con la determinazione direttoriale dell’A.t.e.r. n. 320 del 20.07.2017, era disposta l’aggiudicazione definitiva.
Nelle more, la Regione Lazio condivideva la richiesta del -OMISSIS- di -OMISSIS- e dell’A.t.e.r. di concessione di un termine di 40 mesi per l’ultimazione dei lavori, in relazione alle peculiarità degli interventi da eseguire (soprattutto per gli spostamenti dei nuclei familiari previsti, per fasi, in corso d’opera).
Sennonché, in data 10.09.2018, perveniva al -OMISSIS- di -OMISSIS-, una comunicazione della Regione Lazio di avvio delle procedure di revoca del finanziamento. In tale comunicazione, si richiamava una nota del Ministero (n. 6209 del 13.06.2018), con la quale si affermava quanto segue: “ Il programma di -OMISSIS- si ritiene non ammissibile alla rimodulazione ed al rilascio di proroghe in quanto è mancante del finanziamento comunale previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.M. 26 marzo 2008, essendo il finanziamento comunale subordinato alla futura vendita di eventuali alloggi da realizzare all’interno del programma. La proposta del -OMISSIS- ammessa alla selezione per l’assegnazione dei contributi stabiliva un importo di finanziamento comunale di euro 728.000,00 (DGR n. 595/2010). Durante la fase di sottoscrizione dell’accordo con la Regione (stipulato in data 8/11/2012) è stata modificata la ‘coerenza’ del Programma in assenza della condivisione d’intesa con questo Ministero, modificando l’importo di cofinanziamento comunale previsto, mediante la realizzazione di residenze da porre in vendita. Le opere di urbanizzazione, inoltre, non fanno parte dei lavori posti in gara e la loro realizzazione è prevista con i proventi derivanti dalle vendite degli alloggi da realizzare all’interno del programma. Per quanto detto, il programma non è ammissibile a rimodulazione e riprogrammazione con questa Amministrazione, pertanto si chiede di procedere con la revoca del programma stesso ”.
Successivamente, nonostante le note inoltrate sia dall’Amministrazione comunale (nota n. 29576 dell’16.11.2018) che dall’A.t.e.r. (nota n. 2018/0010171 del 16.10.2018), la Regione Lazio riteneva di confermare l’avvio delle procedure di revoca.
Infine, con la deliberazione G.R. 28.12.2018, n. 867, pubblicata sul BURL del 22.1.2019, in tale sede impugnata, veniva disposta nei confronti del -OMISSIS- di -OMISSIS- la revoca del programma in questione e si disponeva di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari alla restituzione della somma di euro 1.527.280,10 già erogata.
Il -OMISSIS- di -OMISSIS- insorge, con il ricorso notificato l’08.03.2019 e depositato il 18.03.2019, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) in via preliminare, giurisdizione del giudice amministrativo; 2) violazione e falsa applicazione dell’Accordo di programma -OMISSIS--Regione dell’08.11.2012 e del precedente Accordo di Programma Ministero-Regione del 22.06.2011; eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, illogicità e irragionevolezza; violazione del principio del legittimo affidamento e di certezza dei rapporti giuridici; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 sulla revoca dei provvedimenti e, in ogni caso, dell’art. 21-nonies sull’annullabilità d’ufficio.
Si costituisce la Regione Lazio, per resistere nel giudizio.
Si costituisce il Ministero intimato, per chiedere la reiezione del gravame.
Si costituisce, ad adiuvandum , l’A.t.e.r. di Roma, per chiedere l’accoglimento del ricorso, e deduce le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dell'Accordo di programma -OMISSIS--Regione dell'08.11.2012 e del precedente Accordo di programma Ministero-Regione del 22.06.2011; eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, illogicità e irragionevolezza; violazione del principio del legittimo affidamento e di certezza dei rapporti giuridici; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinques della legge n. 241/1990 sulla revoca dei provvedimento e, in ogni caso, dell’art. 21-nonies sulla annullabilità.
Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Il -OMISSIS- di -OMISSIS-, in data 20.09.2019, deposita note di udienza, chiedendo il differimento dell’udienza camerale stante l’intercorrersi di numerosi colloqui tra le Amministrazioni coinvolte che potrebbero portare l’ATER e il -OMISSIS- di -OMISSIS- a definire un accordo per poi sottoporre la nuova convenzione finale all’approvazione del Ministero e della Regione;
In data 17.01.2020, il -OMISSIS- deposita l’Accordo tra il -OMISSIS- stesso e l’A.t.e.r. di Roma, sottoscritto in data 17 gennaio 2020, a integrazione delle precedenti Convenzioni, sottoscritte tra dette parti, attinenti alla realizzazione del programma in questione.
La Regione deposita la nota del 20.01.2020, prot. n. 52442.20, inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmissione del suddetto Accordo tra il -OMISSIS- e l’A.t.e.r. di Roma, sottoscritto in data 17 gennaio 2020, finalizzato a rendere coerente la partecipazione al PRUACS.
In prossimità dell’udienza del 12 aprile 2022, il -OMISSIS- deposita documentazione relativa alla procedura; anche la Regione produce documentazione, tra cui la nota prot. n. 176533 del 27.2.2020, inviata al -OMISSIS- e all’A.t.e.r., riguardo agli esiti delle interlocuzioni con il Ministero.
Con ordinanza collegiale n. 4955 del 22.04.2022, è disposta l’integrazione del contraddittorio verso i Comuni ammessi agli interventi, indicati nella graduatoria del bando di gara per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana in questione.
Con ordinanza collegiale n. 4286 del 24.01.2023, questa Sezione dispone incombenti istruttori.
Seguono ulteriori memorie e note delle parti costituite.
Infine, con atto qui depositato in data 08.09.2025, il ricorrente -OMISSIS- dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in ragione della revoca dell’atto impugnato, disposta con la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 701 del 07.08.2025.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il dichiarato sopravvenire del difetto di interesse. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RA LI, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.