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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 861/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.861/2023 promossa da nata a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa come da procura speciale dall'avv. Monica BELTRAMO del Foro di Cuneo (Codice Fiscale;
Utenza fax 0171.66834; Posta CodiceFiscale_2 elettronica certificata presso il cui studio e persona elegge Email_1 domicilio in CUNEO, Piazza Galimberti n. 13,
RICORRENTE contro
Codice Fiscale/Partita Iva , in persona della legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede legale in FOSSANO (CN), Via Controparte_2 Muratori n. 19,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito:
Pag. 1 a 5 . previi tutti gli accertamenti di diritto e di fatto del caso;
. previo accertamento e conseguente riconoscimento che la Ricorrente ha svolto a favore della società Convenuta, nel periodo lavorato, senza soluzione di continuità dal 10.2.2019 al 25.4.2022, mansioni che la rendono inquadrabile al IV livello professionale del CCNL Commercio Terziario;
. dichiararsi tenuta e quindi condannarsi Codice Fiscale/Partita Iva , CP_1 P.IVA_1 in persona della legale rappresentante pro tempore , con sede legale in (12045) Controparte_2 FOSSANO (CN), Via Muratori n. 19 al pagamento in favore della Ricorrente, per i titoli di narrativa come analiticamente riportati nei conteggi prodotti redatti dall Parte_2 dell'importo lordo complessivo di € 7.658,81(leggansieurosettemilaseicentocinquantotto/81), ovvero quello veriore accertando, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata dal sorgere dei singoli crediti sino al saldo se del caso ai sensi dell'articolo 36 Cost.. Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre iva e cpa.
Sentenza esecutiva come per legge".”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta formulata da parte ricorrente di vedersi riconosciute le differenze retributive derivanti da mansioni superiori asseritamente svolte alle dipendenze della parte resistente.
Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stata assunta con contratto a tempo determinato a tempo parziale (24 ore settimanali) avente decorrenza 10.2.2019 e termine naturale 9.2.2020, quale operaia addetta riordino e sistemazione merce, inquadrata al VI livello professionale CCNL Commercio Terziario e destinata ad operare presso “punti vendita situati in Piazza Cerea 15 – MONDOVICINO a MONDOVI' (CN) con possibilità di essere spostata presso i punti vendita situati in VIA VITTORIO EMANUELE II a BRA (CN); di non essere stata correttamente inquadrata, in quanto avrebbe di fatto svolto sin dall'assunzione e sino alla cessazione del rapporto senza soluzione di continuità, mansioni di responsabile Punto Vendita di Mondovicino Mondovì ovvero a mansioni riconducibili al IV livello professionale CCNL Commercio e Terziario.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di
Pag. 2 a 5
legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
E' necessario dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente in quanto risulta provato tramite prova testimoniale che la lavoratrice era addetta: alla apertura e/o chiusura del punto vendita di cui aveva le chiavi;
alla vendita articoli di abbigliamento ed intimo;
alla gestione, in autonomia e a discrezione, delle eventuali problematiche insorte con i clienti quali cambio merce, prodotti difettosi;
alla gestione, in autonomia e a discrezione, delle eventuali problematiche tecniche insorte (personal computer non funzionanti, richieste assistenza e interventi esterni); alla cassa all'interno del punto vendita ovvero chiusa fiscale giornaliera, chiusura attività giornaliera con predisposizione distinta separata incassi contante e pos, controllo fondo cassa, deposito incassi nella cassaforte interna al punto vendita;
alla ricezione della merce in arrivo presso il punto vendita, al controllo/riscontro tra merce ricevuta e risultanza documenti di trasporto, alla sistemazione merce ricevuta, alla verifica della merce mancante a seguito delle vendite ed ai conseguenti ordini riassortimento;
alla verifica del materiale mancante nel punto vendita quale cancelleria, risme carta, rotoli carta pos, rotoli carta cassa, carta igienica, detergenti, disinfettanti, toner stampante;
alla organizzazione ed alla concreta attuazione dell'inventario del punto vendita ed alla predisposizione dei documenti di trasporto per i resi merce a fine stagione con relativa preparazione e controllo colli merce;
al monitoraggio delle statistiche storiche giornaliere, settimanali e mensili (valori interni del punto vendita relativi a vendite, scontrini emessi, ingressi potenziali clienti nel punto vendita), alla stampa situazione incassi giornalieri suddivisa per venditori, alla redazione di report feedback mensili sull'andamento delle vendite nel punto vendita;
alla gestione budgets mensili che il punto vendita doveva raggiungere;
alla formazione delle nuove risorse tramite affiancamento in negozio nelle operazioni di accoglienza clienti, vendita prodotti, assistenza post vendita, eventuale reclami/ritiri merce, allestimento e pulizia vetrine, preparazioni pacchetti e uso cassa;
all'allestimento delle esposizioni della merce all'interno del punto vendita ed all'allestimento delle vetrine del punto vendita, circa una volta la settimana;
alla partecipazione di persona a incontri con maestranze CP_3 con fini informativi, formativi e di aggiornamento ed alla partecipazione in periodo
[...] Covid e post Covid a video conference e sessioni on line sulla piattaforma per CP_3 i medesimi fini (cfr. al riguardo la deposizione testimoniale resa da : “sì, la Testimone_1 conosco perché lei è stata mia collega per quasi tre anni;
la ricorrente, come facevamo tutte, apriva e chiudeva il negozio, si occupava dell'apertura e chiusura della cassa, scarico merci, eravamo sempre in turno da sole,
Pag. 3 a 5 rapporto con il cliente;
ognuna di noi aveva le proprie chiavi per aprire e chiudere il punto vendita;
preciso che la ricorrente lavorava in autonomia perché non affiancata da nessuno;
preciso che la ricorrente depositava gli incassi in cassaforte, ma non faceva cassa continua;
non si occupava di versamenti presso l'istituto bancario di appoggio della datrice di lavoro;
si occupava anche della chiusura fiscale giornaliera;
la ricorrente si occupava anche delle eventuali problematiche tecniche insorte (personal computer non funzionanti, richieste assistenza e interventi esterni;
la ricorrente si occupava anche della ricezione della merce in arrivo presso il punto vendita, al controllo/riscontro tra merce ricevuta e risultanza documenti di trasporto, alla sistemazione merce ricevuta, alla verifica della merce mancante a seguito delle vendite ed ai conseguenti ordini riassortimento;
alla verifica del materiale mancante nel punto vendita quale cancelleria, risme carta, rotoli carta pos, rotoli carta cassa, carta igienica;
alla organizzazione ed alla concreta attuazione dell'inventario del punto vendita ed alla predisposizione dei documenti di trasporto per i resi merce a fine stagione con relativa preparazione e controllo della merce;
al monitoraggio delle statistiche storiche giornaliere, settimanali e mensili;
alla stampa situazione incassi giornalieri suddivisa per venditori, alla redazione di report feedback mensili sull'andamento delle vendite nel punto vendita;
alla gestione budgets mensili che il punto vendita doveva raggiungere;
alla formazione delle nuove risorse tramite affiancamento in negozio nelle operazioni di accoglienza clienti, vendita prodotti, assistenza post vendita, eventuale reclami/ritiri merce, allestimento e pulizia vetrine, preparazioni pacchetti e uso cassa;
all'allestimento delle esposizioni della merce all'interno del punto vendita ed all'allestimento delle vetrine del punto vendita, circa una volta la settimana;
alla partecipazione di persona a incontri con maestranze con fini informativi, formativi e di Controparte_3 aggiornamento;
preciso che la ricorrente si occupava anche della formazione di nuovi dipendenti”.
La deposizione testimoniale trova inoltre riscontro nella dichiarazione resa da
[...]
, la quale ha così riferito: “frequentavo ogni tanto il negozio in questione;
una volta al mese Tes_2 circa andavo lì a comprare o a osservare la merce esposta;
mi ricordo della sig.ra che faceva la Parte_1 commessa;
ci dava dei consigli per gli acquisti;
io avevo un bellissimo rapporto con lei;
la ricorrente faceva anche cassa;
non l'ho mai vista dare direttive o ordini alle altre colleghe, né con fornitori;
preciso che quando andavo al negozio non ho mai visto i titolari;
mi è capitato di effettuare un reso della merce e la sig.ra si occupava della pratica di reso;
non ho mai visto la ricorrente allestire le vetrine”. Parte_1
Infine, il teste ha precisato di aver visto “…la sig.ra che faceva Testimone_3 Parte_1 la commessa, consigliava ai clienti cosa comprare;
qualche volta la ricorrente faceva anche servizio di cassa, oltre assistenza ai clienti;
).
Risulta quindi provato in modo univoco che sulla base delle mansioni di fatto sempre espletate in costanza del rapporto la ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica professionale di cui al IV professionale CCNL Commercio Terziario.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica professionale di cui al IV professionale CCNL Commercio Terziario, nonché condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da mansioni superiori, l'importo complessivo lordo pari ad euro 7.658,81, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice ritiene di aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del
Pag. 4 a 5
bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica professionale di cui al IV professionale CCNL Commercio Terziario;
condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da mansioni superiori, l'importo complessivo lordo pari ad euro 7.658,81; con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 14.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.861/2023 promossa da nata a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa come da procura speciale dall'avv. Monica BELTRAMO del Foro di Cuneo (Codice Fiscale;
Utenza fax 0171.66834; Posta CodiceFiscale_2 elettronica certificata presso il cui studio e persona elegge Email_1 domicilio in CUNEO, Piazza Galimberti n. 13,
RICORRENTE contro
Codice Fiscale/Partita Iva , in persona della legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede legale in FOSSANO (CN), Via Controparte_2 Muratori n. 19,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito:
Pag. 1 a 5 . previi tutti gli accertamenti di diritto e di fatto del caso;
. previo accertamento e conseguente riconoscimento che la Ricorrente ha svolto a favore della società Convenuta, nel periodo lavorato, senza soluzione di continuità dal 10.2.2019 al 25.4.2022, mansioni che la rendono inquadrabile al IV livello professionale del CCNL Commercio Terziario;
. dichiararsi tenuta e quindi condannarsi Codice Fiscale/Partita Iva , CP_1 P.IVA_1 in persona della legale rappresentante pro tempore , con sede legale in (12045) Controparte_2 FOSSANO (CN), Via Muratori n. 19 al pagamento in favore della Ricorrente, per i titoli di narrativa come analiticamente riportati nei conteggi prodotti redatti dall Parte_2 dell'importo lordo complessivo di € 7.658,81(leggansieurosettemilaseicentocinquantotto/81), ovvero quello veriore accertando, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata dal sorgere dei singoli crediti sino al saldo se del caso ai sensi dell'articolo 36 Cost.. Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre iva e cpa.
Sentenza esecutiva come per legge".”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta formulata da parte ricorrente di vedersi riconosciute le differenze retributive derivanti da mansioni superiori asseritamente svolte alle dipendenze della parte resistente.
Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stata assunta con contratto a tempo determinato a tempo parziale (24 ore settimanali) avente decorrenza 10.2.2019 e termine naturale 9.2.2020, quale operaia addetta riordino e sistemazione merce, inquadrata al VI livello professionale CCNL Commercio Terziario e destinata ad operare presso “punti vendita situati in Piazza Cerea 15 – MONDOVICINO a MONDOVI' (CN) con possibilità di essere spostata presso i punti vendita situati in VIA VITTORIO EMANUELE II a BRA (CN); di non essere stata correttamente inquadrata, in quanto avrebbe di fatto svolto sin dall'assunzione e sino alla cessazione del rapporto senza soluzione di continuità, mansioni di responsabile Punto Vendita di Mondovicino Mondovì ovvero a mansioni riconducibili al IV livello professionale CCNL Commercio e Terziario.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di
Pag. 2 a 5
legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
E' necessario dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente in quanto risulta provato tramite prova testimoniale che la lavoratrice era addetta: alla apertura e/o chiusura del punto vendita di cui aveva le chiavi;
alla vendita articoli di abbigliamento ed intimo;
alla gestione, in autonomia e a discrezione, delle eventuali problematiche insorte con i clienti quali cambio merce, prodotti difettosi;
alla gestione, in autonomia e a discrezione, delle eventuali problematiche tecniche insorte (personal computer non funzionanti, richieste assistenza e interventi esterni); alla cassa all'interno del punto vendita ovvero chiusa fiscale giornaliera, chiusura attività giornaliera con predisposizione distinta separata incassi contante e pos, controllo fondo cassa, deposito incassi nella cassaforte interna al punto vendita;
alla ricezione della merce in arrivo presso il punto vendita, al controllo/riscontro tra merce ricevuta e risultanza documenti di trasporto, alla sistemazione merce ricevuta, alla verifica della merce mancante a seguito delle vendite ed ai conseguenti ordini riassortimento;
alla verifica del materiale mancante nel punto vendita quale cancelleria, risme carta, rotoli carta pos, rotoli carta cassa, carta igienica, detergenti, disinfettanti, toner stampante;
alla organizzazione ed alla concreta attuazione dell'inventario del punto vendita ed alla predisposizione dei documenti di trasporto per i resi merce a fine stagione con relativa preparazione e controllo colli merce;
al monitoraggio delle statistiche storiche giornaliere, settimanali e mensili (valori interni del punto vendita relativi a vendite, scontrini emessi, ingressi potenziali clienti nel punto vendita), alla stampa situazione incassi giornalieri suddivisa per venditori, alla redazione di report feedback mensili sull'andamento delle vendite nel punto vendita;
alla gestione budgets mensili che il punto vendita doveva raggiungere;
alla formazione delle nuove risorse tramite affiancamento in negozio nelle operazioni di accoglienza clienti, vendita prodotti, assistenza post vendita, eventuale reclami/ritiri merce, allestimento e pulizia vetrine, preparazioni pacchetti e uso cassa;
all'allestimento delle esposizioni della merce all'interno del punto vendita ed all'allestimento delle vetrine del punto vendita, circa una volta la settimana;
alla partecipazione di persona a incontri con maestranze CP_3 con fini informativi, formativi e di aggiornamento ed alla partecipazione in periodo
[...] Covid e post Covid a video conference e sessioni on line sulla piattaforma per CP_3 i medesimi fini (cfr. al riguardo la deposizione testimoniale resa da : “sì, la Testimone_1 conosco perché lei è stata mia collega per quasi tre anni;
la ricorrente, come facevamo tutte, apriva e chiudeva il negozio, si occupava dell'apertura e chiusura della cassa, scarico merci, eravamo sempre in turno da sole,
Pag. 3 a 5 rapporto con il cliente;
ognuna di noi aveva le proprie chiavi per aprire e chiudere il punto vendita;
preciso che la ricorrente lavorava in autonomia perché non affiancata da nessuno;
preciso che la ricorrente depositava gli incassi in cassaforte, ma non faceva cassa continua;
non si occupava di versamenti presso l'istituto bancario di appoggio della datrice di lavoro;
si occupava anche della chiusura fiscale giornaliera;
la ricorrente si occupava anche delle eventuali problematiche tecniche insorte (personal computer non funzionanti, richieste assistenza e interventi esterni;
la ricorrente si occupava anche della ricezione della merce in arrivo presso il punto vendita, al controllo/riscontro tra merce ricevuta e risultanza documenti di trasporto, alla sistemazione merce ricevuta, alla verifica della merce mancante a seguito delle vendite ed ai conseguenti ordini riassortimento;
alla verifica del materiale mancante nel punto vendita quale cancelleria, risme carta, rotoli carta pos, rotoli carta cassa, carta igienica;
alla organizzazione ed alla concreta attuazione dell'inventario del punto vendita ed alla predisposizione dei documenti di trasporto per i resi merce a fine stagione con relativa preparazione e controllo della merce;
al monitoraggio delle statistiche storiche giornaliere, settimanali e mensili;
alla stampa situazione incassi giornalieri suddivisa per venditori, alla redazione di report feedback mensili sull'andamento delle vendite nel punto vendita;
alla gestione budgets mensili che il punto vendita doveva raggiungere;
alla formazione delle nuove risorse tramite affiancamento in negozio nelle operazioni di accoglienza clienti, vendita prodotti, assistenza post vendita, eventuale reclami/ritiri merce, allestimento e pulizia vetrine, preparazioni pacchetti e uso cassa;
all'allestimento delle esposizioni della merce all'interno del punto vendita ed all'allestimento delle vetrine del punto vendita, circa una volta la settimana;
alla partecipazione di persona a incontri con maestranze con fini informativi, formativi e di Controparte_3 aggiornamento;
preciso che la ricorrente si occupava anche della formazione di nuovi dipendenti”.
La deposizione testimoniale trova inoltre riscontro nella dichiarazione resa da
[...]
, la quale ha così riferito: “frequentavo ogni tanto il negozio in questione;
una volta al mese Tes_2 circa andavo lì a comprare o a osservare la merce esposta;
mi ricordo della sig.ra che faceva la Parte_1 commessa;
ci dava dei consigli per gli acquisti;
io avevo un bellissimo rapporto con lei;
la ricorrente faceva anche cassa;
non l'ho mai vista dare direttive o ordini alle altre colleghe, né con fornitori;
preciso che quando andavo al negozio non ho mai visto i titolari;
mi è capitato di effettuare un reso della merce e la sig.ra si occupava della pratica di reso;
non ho mai visto la ricorrente allestire le vetrine”. Parte_1
Infine, il teste ha precisato di aver visto “…la sig.ra che faceva Testimone_3 Parte_1 la commessa, consigliava ai clienti cosa comprare;
qualche volta la ricorrente faceva anche servizio di cassa, oltre assistenza ai clienti;
).
Risulta quindi provato in modo univoco che sulla base delle mansioni di fatto sempre espletate in costanza del rapporto la ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica professionale di cui al IV professionale CCNL Commercio Terziario.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica professionale di cui al IV professionale CCNL Commercio Terziario, nonché condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da mansioni superiori, l'importo complessivo lordo pari ad euro 7.658,81, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice ritiene di aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del
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bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica professionale di cui al IV professionale CCNL Commercio Terziario;
condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da mansioni superiori, l'importo complessivo lordo pari ad euro 7.658,81; con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 14.1.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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