Decreto presidenziale 22 febbraio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Piselli, Daniele Bracci, Gianluca Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gsm Continental Lavori Servizi S.r.l., non costituito in giudizio;
contro
Comune di Montichiari, non costituito in giudizio;
nei confronti
IN&Partners - Architetti Associati SI IN, AR ON, DR LA, SI IN, AR ON, DR LA, EO IN, CE Trebeschi, Sistema Group Engineering S.r.l., Sport e Salute S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del diniego parziale di accesso contenuto nella nota del RUP prot. n. 543142024 di data 24 dicembre 2024;
- del diniego parziale di accesso contenuto nella nota del RUP prot. n. 11032025 di data 9 gennaio 2025;
- del diniego di accesso ad atti ulteriori contenuto nella nota del RUP prot. n. 2475025 di data 17 gennaio 2025;
- del diniego implicito di accesso ad atti ulteriori contenuto nella nota del RUP prot. n. 3903 2025 di data 28 gennaio 2025;
- della nota del RUP prot. n. n. 4589/2025 del 31 gennaio 2025, con la quale sono state ribadite le considerazioni svolte nelle precedenti note;
- del silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di accesso di data 3 dicembre 2024, riguardante (i) la documentazione relativa al calcolo dei compensi indicati nel contratto specifico di progettazione intercorso tra il Comune e la ricorrente, e poi risolto; (ii) la documentazione relativa all’affidamento a Inarcheck spa dell’incarico ex art. 26 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la verifica della progettazione elaborata dalla ricorrente; (iii) la documentazione relativa all’affidamento a IN & Partners dell’incarico di redazione del PFTE; (iv) la documentazione relativa all’affidamento a IN & Partners dell’incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva; (v) la documentazione relativa all’incarico ex art. 26 del Dlgs. 50/2016 per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo in itinere elaborato da IN & Partners; (vi) la documentazione relativa alla progettazione antincendio affidata a Sistema Group Engineering srl; (vii) la documentazione relativa all’affidamento dell’incarico di trasporto e di smaltimento del terreno giacente sull’area comunale di via Venzaga, e di ricollocazione del materiale ottenuto dal trattamento di un’altra area comunale in via dei Geroni; (viii) la documentazione relativa all’affidamento all’ing. CE Trebeschi dell’incarico di studio dei requisiti acustici di completamento o adeguamento del progetto definitivo-esecutivo; (ix) la documentazione relativa all’affidamento all''ing. EO IN dell''incarico di redazione del progetto strutturale definitivo ed esecutivo; (x) la documentazione relativa alle interlocuzioni del Comune con la centrale di committenza Sport e Salute spa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI S.R.L. il 20\3\2025:
per la declaratoria di illegittimità e/o per l’annullamento
- della Nota prot. n. 54314/2024 - rif. 51233/2024 del 24.12.2024, con cui il Comune di Montichiari ha riscontrato l’istanza di accesso proposta dalla società odierna ricorrente, rendendo disponibile l’accesso a una cartella web contenente soltanto parte dei documenti richiesti, rigettando implicitamente l’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, in relazione a tutti i documenti non trasmessi;
- della Nota prot.n. 1103/2025 - rif. 1100/2025 del 09.01.2025, con cui il Comune ha trasmesso documentazione integrativa rispetto all’invio del 24.12.2024, la quale non conteneva alcun documento integrativo rispetto a quelli già inoltrati in data 24.12.2024;
- della Nota prot. n. 2475/2025 - rif. 2297/2025 del 17.01.2025, con cui il Comune di Montichiari ha riscontrato la Nota dell’odierna ricorrente trasmessa in data 16.01.2025,
- della Nota prot. n. 3903/2025 - rif. 3644/2025 del 28.01.2025, con cui il Comune di Montichiari ha riscontrato la Nota dell’odierna ricorrente trasmessa in data 26.01.2025;
- della Nota prot. n. 4589/2025 - rif. 4493/2025 del 31.01.2025, con cui il Comune di Montichiari ha contestato il contenuto della comunicazione inviata dalla GSM nella pari data del 31.01.2025;
- ove occorra, del silenzio diniego formatosi ex art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 in relazione alla richiesta di accesso inviata dall’odierna ricorrente al Comune di Montichiari in data 03.12.2024 (doc. A), con cui è stata richiesta la trasmissione di tutti i documenti indicati nel corpo dell’istanza medesima;
- di ogni eventuale atto presupposto, connesso, consequenziale, anche ove non comunicato o sconosciuto all’odierna ricorrente, in relazione alla richiesta di accesso del 03.12.2024 e alle successive richieste di integrazione documentale;
nonché per l’accertamento
del diritto della società odierna ricorrente di accedere a tutta la documentazione richiesta con istanza del 03.12.2024, nonché per la relativa condanna del Comune di Montichiari a trasmettere, senza ulteriore ritardo, tutta la documentazione menzionata nella tabella riportata al paragrafo I.4. del ricorso principale;
nonché, in ragione del presente ricorso per motivi aggiunti, per la dichiarazione di illegittimità e/o l’annullamento della comunicazione del 20.02.2025, con la quale il Comune di Montichiari ha riscontrato la nota di GSM Continental Lavori e Servizi S.r.l. del 26.01.2025, mediante cui, facendo seguito all’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC in data 03.12.2024 e alla richiesta di integrazioni inviata in data 16.01.2025, veniva sollecitata l’ostensione di tutta la documentazione ivi richiesta e, allo stato, non ancora puntualmente trasmessa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’8 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con atto depositato fuori udienza, in data 8 aprile 2025, parte ricorrente, anche per mezzo del proprio difensore a ciò abilitato come da procura in atti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse al giudizio;
Considerato che , secondo quanto espressamente previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a., l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, onde consentire a quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi;
Rilevato che la notifica è intervenuta via PEC in data 8 aprile 2025, e dunque manca l’intervallo minimo di 10 giorni prima dell’udienza;
Ritenuto pertanto che , in assenza delle predette formalità, è possibile desumere, nel caso di specie, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, così come peraltro espressamente dichiarato nell’atto di rinuncia al ricorso;
Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune e dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO