CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 4.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2142/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_1 rappresentati p.t., rappresentate e difese dal prof. avv. Raffaele De Luca Tamajo e dagli avv.
Francesco Bartolotta, Federica Paternò, Maria Carmela Lampariello, come da procura in atti appellanti
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Nyranne Moshi, Ivan Assael, Daniela Controparte_2
Palmieri, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1018/2022 pubblicata il 2.2.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, depositato l'8.1.2021, riassumeva innanzi al Controparte_2
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il giudizio originariamente promosso nei confronti di e innanzi al Tribunale di Milano, a CP_3 Controparte_1 seguito di declaratoria di incompetenza per territorio di quest'ultimo, chiedendo:
- condannarsi a pagare, in proprio favore, la somma lorda di € 35.657,92 a titolo di CP_4
differenze retributive per la ricostruzione della carriera o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre accessori come per legge;
1 - accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale ex art. 1406 c.c. e ai sensi del contratto di cessione individuale di con la conseguente condanna di Controparte_1 quest'ultima al pagamento, in solido, della predetta somma;
- condannarsi a pagare, in proprio favore, la somma lorda di € Controparte_1
12.402,05 a titolo di differenze retributive per la ricostruzione della carriera o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre accessori come per legge.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva:
- di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di in forza di 6 contratti a tempo CP_4
determinato a decorrere dal 2003, assunta come assistente di volo junior, secondo quanto meglio specificato in ricorso;
- il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato nel 2007;
- di essere transitata, dall'1.3.2011, alle dipendenze di Alitalia CAI S.p.a. ex art. 1406 c.c., restando immutate le proprie mansioni e la sede di lavoro, e da dicembre 2014 alle dipendenze di CP_5
[...]
- di avere impugnato giudizialmente i contratti a termine in precedenza stipulati e che il Tribunale di
Milano, con sentenza n. 4364/2011, aveva accolto il ricorso accertando che con era CP_4
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal principio e condannando
Alitalia CAI S.p.a. alla ricostruzione della sua carriera come da dispositivo nonché condannando e Alitalia CAI S.p.a., in solido tra loro, al pagamento di 4,5 mensilità dell'ultima CP_4
retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge, ex art. 32 L. 183/2010;
- la pronuncia di primo grado era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n.
1024/2014;
- la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 31330/2018, aveva rigettato il ricorso proposto dalle società e aveva “condannato la sola a corrispondere l'indennità risarcitoria ex art. CP_4
32 c.d. collegato lavoro…”;
- Alitalia CAI, oggi non aveva provveduto al disposto adeguamento Controparte_1
contrattuale e retributivo;
- dalle buste paga la lavoratrice risultava assunta in data 1.3.2011;
- alla ricorrente spettava, in conformità alle statuizioni giudiziali, l'attribuzione della qualifica di
“Assistente di Volo” dall'1.4.2005 e di “Assistente di volo senior” dall'1.9.2007, pertanto, alla data di cessione del contratto di Alitalia CAI, la reale anzianità di servizio decorreva dal 2003, ed era quindi pari a 8 anni, con conseguente inquadramento nel livello AVS.
Tanto premesso, sul presupposto che la ricorrente aveva diritto agli scatti di anzianità dalla data di assunzione a tempo indeterminato, ovvero dall'1.4.2003, che era responsabile dei crediti CP_4
2 maturati fino a marzo 2011, pari, in base ai conteggi allegati al ricorso, a € 35.657,92 lordi, mentre
Alitalia CAI S.p.a. era responsabile, oltreché di questi crediti in via solidale ex art. 1406 c.c., dei crediti maturati successivamente e fino a dicembre 2014, determinati in € 12.402,05 lordi, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_4 [...]
(già resistendo alla domanda. Controparte_1 Controparte_6
rilevava in particolare: CP_4
- che le rivendicazioni economiche della ricorrente erano inammissibili e infondate in quanto la
Corte di Appello di Milano aveva accertato il diritto della lavoratrice alla ricostruzione della carriera
“nei soli confronti della società mentre la società Alitalia CAI S.p.a. è tenuta CP_4 semplicemente al rispetto dell'accordo di cessione individuale di contratto dell'1.3.2011”;
- che la domanda di accertamento del diritto alle differenze retributive maturate era stata già formulata con il ricorso proposto nel 2011 ma la domanda non era stata accolta dal Tribunale di
Milano e la controparte non aveva impugnato la statuizione resa dal Tribunale;
- che l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010 era “evidentemente sostitutiva,
e non aggiuntiva, di ogni altra conseguenza risarcitoria di diritto comune” sicché non spettava alla ricorrente alcunché in merito al periodo pregresso a titolo di differenze retributive;
- in subordine, che i diritti di credito vantati dalla controparte si erano prescritti non avendo ella agito entro il termine biennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con CP_4
e Alitalia CAI ex art. 937 del Codice della Navigazione;
- in ulteriore subordine, che si erano prescritti i diritti di credito vantati per i cinque anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo, il 24.6.2020.
Argomentazioni difensive identiche erano fatte valere da che Controparte_1
eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda di condanna solidale avanzata nei propri confronti poiché, a differenza di quanto avviene nei casi di cessione d'azienda ex art. 2112 c.c., nel caso di specie in cui vi era stata cessione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 1406 c.c. “non vi è alcuna solidarietà da cedente e cessionario e pertanto nessun obbligo può essere imposto ad
Alitalia Cai in ordine all'evoluzione del rapporto lavorativo prima della cessione”.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, condannava al pagamento, in favore di dell'importo lordo CP_4 Controparte_2 complessivo di € 24.653,46 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo da maggio 2005 al momento del transito ad Alitalia CAI S.p.a.(marzo 2011); condannava Controparte_1 al pagamento dell'importo lordo di € 12.402,05 a titolo di differenze retributive maturate nel
[...]
3 successivo periodo e fino al dicembre 2014, il tutto oltre accessori di legge;
compensava per 1/3 le spese di lite e condannava le società convenute al pagamento dei restanti 2/3.
Hanno proposto appello le società soccombenti, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 937 cod. nav.
Lamentano le appellanti che erroneamente il giudice di primo grado non ha ritenuto prescritti i crediti rivendicati con il ricorso depositato nel dicembre 2019, dovendosi applicare il termine biennale previsto dall'art. 937 cod. nav., termine decorso essendosi concluso il rapporto di lavoro l'1.1.2015.
2) Inammissibilità/improcedibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem”.
Eccezione di giudicato.
Censurano le appellanti la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale individuato nel ricorso in oggetto le stesse domande formulate dinanzi al Tribunale di Milano.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 L. n. 183/2010.
Assumono le appellanti che l'indennità forfettaria omnicomprensiva di cui alla norma citata è sostitutiva e non aggiuntiva rispetto ad ogni altra conseguenza risarcitoria e, pertanto, erroneamente il Tribunale ha liquidato anche gli importi a titolo di differenze retributive per il periodo pregresso.
4) Condanna solidale della CAI spa con riferimento ai crediti maturati dalla lavoratrice nei confronti di Inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. Parte_1
Deducono le appellanti che il contratto di lavoro in esame era stato ceduto da a CAI ex art. Pt_1
1406 c.c. e che, pertanto, a differenza di quanto accade nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2112 c.c., non è prevista alcuna solidarietà tra cedente e cessionario, poiché il contratto di cessione non ha riconosciuto il diritto della lavoratrice ad un'anzianità convenzionale pari all'anzianità naturata presso la cedente Pt_1
5) violazione ed erronea interpretazione dei conteggi.
Sostengono le appellanti di avere tempestivamente contestato la congruità dei conteggi con la memoria difensiva, in particolare, in ordine all'omesso scomputo della quota dello 0,50% sull'imponibile previdenziale nel calcolo del TFR, nonché, per il periodo relativo a CAI, con riguardo al conteggio delle mensilità aggiuntive effettuato sulla base di importi più elevati.
Hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare le domande proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_2
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha, quindi, riproposto le difese e le conclusioni di cui al ricorso di primo grado.
All'udienza del 4.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che non è stata accolta l'istanza di parte appellante di concessione di termine per note, in quanto tale concessione è oggetto di potere discrezionale del giudice, da esercitare ove ritenuto necessario (artt. 437 e 429 cpc).
Nel caso in esame non sussistono gli elementi per esercitarlo, né tali elementi sono stati individuati dalla parte istante. Ed anzi, la parte appellata si è costituita tempestivamente e la causa è matura per la decisione.
Ciò in linea con il principio generale della ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) e di quelli particolari di immediatezza, oralità e concentrazione del processo del lavoro (artt.414,416 e 420 cpc).
1.1. L'appello è infondato.
Questo Collegio intende dare continuità al precedente di questa Corte di appello in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame (sentenza n. 714/2024), le cui argomentazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
1.2. Quanto al primo motivo di appello, si osserva che il diritto da cui scaturisce la domanda di differenze retributive è stato accertato con la sentenza del Tribunale di Milano n. 4364/2011, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Milano n. 1024/2014, passata in giudicato a seguito della ordinanza della Corte di cassazione n. 31330/2018, che ha rigettato il ricorso proposto da e da CAI s.p.a. CP_4
L'art. 2953 c.c. dispone testualmente che “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Alla prescrizione più breve dei dieci anni si sostituisce, quindi, quella decennale quando, riguardo ai diritti che a quella sono soggetti, sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, a conferma del principio secondo cui il giudicato è colpito non dalla prescrizione relativa al diritto cui esso si riferisce, ma dalla prescrizione sua propria che non può non essere se non quella generale ordinaria, di dieci anni di cui all'art. art. 2946 c.c.
L'art. 2953 c.c. esclude dall'ambito della sua applicabilità le sentenze di mero accertamento, essendo necessario un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato,
l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere.
Ha precisato, invece, la Suprema Corte che la sentenza di condanna generica passata in giudicato – attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata – determina, nei confronti di chi ha promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l'assoggettamento
5 dell'azione diretta alla liquidazione al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. (v. Cass. n.
3727/2000).
Nel caso in esame, pertanto, il termine decennale non è decorso.
2. E' infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale le società appellanti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio del ne bis in idem.
Con il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Milano la ricorrente ha chiesto: l'accertamento della nullità o illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro indicati “per violazione dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368,… con la conseguente dichiarazione che tra la stessa e la fosse sorto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'inizio” , nonché CP_4
la condanna delle “convenute all'indennità di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010 e al riconoscimento della durata del rapporto fin dal primo contratto, con diritto alla ricostruzione di carriera, con effetti anche sull'inquadramento, domandando il diritto anche all'attribuzione della qualifica di 'Assistente di Volo' dal 1.4.04 e di 'Assistente di Volo senior' dal 1.4.06”. Con riserva di promuovere separato giudizio per la quantificazione delle conseguenti differenze retributive.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4364/2011, confermata dalla Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1024/2014, e dalla Corte di Cassazione, ha dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 27.3.2003 tra la ricorrente e e, preso atto che il CP_4
contratto è stato ceduto ex art. 1406 c.c. ad Alitalia Cai S.p.a. in data 1.3.2011, ha condannato quest'ultima alla ricostruzione della carriera, “con effetti anche sull'inquadramento”, con diritto della parte all'attribuzione della qualifica di “Assistente di Volo” dal 1.4.2005, di “Assistente di volo senior” dal 1.9.2007; ha condannato a corrispondere alla ricorrente 4,5 CP_4 retribuzioni mensili globali di fatto, oltre accessori come per legge, ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010.
Con l'odierno ricorso la ha chiesto la condanna delle società, in solido, al pagamento CP_2 delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera, come quantificate nell'atto introduttivo, domanda conseguente all'accertamento effettuato con la sentenza del Tribunale di
Milano suindicata.
Non vi è, quindi, sovrapposizione o duplicazione di domande e statuizioni, avendo in questa sede la lavoratrice agito per la determinazione del quantum, e per la condanna al pagamento dei relativi importi, determinati a titolo di differenze retributive, quantificate in dipendenza del riconoscimento del lavoro subordinato a tempo indeterminato, del riconoscimento dell'anzianità e delle qualifiche rivendicate e accertate con sentenza passata in giudicato.
3. Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
Come detto, il giudicato riguarda gli importi rivendicati a titolo retributivo, relativi alle differenze retributive per i periodi lavorati, richieste per effetto della mancata ricostruzione della carriera e
6 quindi in dipendenza degli scatti di anzianità maturati e delle diverse qualifiche conseguenti, nonché la condanna al pagamento dell'indennità omnicomprensiva ex art. 32 L. n. 183/2010 che ha, invece, natura risarcitoria dei danni da mancato lavoro, quale conseguenza della nullità del termine.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, è, infatti, evidente che, in virtù della conversione del contratto e dell'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'1.4.2003 (data di decorrenza del primo contratto a termine), per effetto della sentenza del Tribunale di Milano è sorto, in capo alla odierna appellata, il diritto di ottenere il ricalcolo delle spettanze per i periodi di svolgimento dei sei rapporti di lavoro a termine che si sono succeduti prima della trasformazione a tempo indeterminato dell'ultimo contratto (a far data dal
1.2.2008); ed è, quindi, innegabile il riconoscimento del diritto della alle differenze CP_2
retributive conseguenti, per un verso, ai passaggi di qualifica di cui all'art. 6 del Contratto
Collettivo Aziendale “Del personale di cabina della Compagnia aerea , secondo la CP_4 scansione temporale da esso definita (da “Assistente di Volo Junior ad Assistente di Volo… automaticamente trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato” e da “Assistente di Volo ad Assistente di Volo Senior… automaticamente trascorsi 24 mesi dalla data di passaggio ad Assistente di Volo”), e, per altro verso, agli aumenti periodici di anzianità.
Inoltre, la pronuncia del Tribunale di Milano, che ha, quindi, previsto sia il diritto alle differenze retributive che alla predetta indennità, è passata in cosa giudicata e pertanto non può più essere messa in discussione sostenendo che il Tribunale di Roma non avrebbe dovuto liquidare le differenze retributive, in quanto già accertate con sentenza irrevocabile con il precedente giudizio e oggetto di quantificazione nel presente procedimento.
4. E' infondato anche il quarto motivo di gravame.
E' sufficiente evidenziare che la sentenza impugnata non ha condannato le società convenute al pagamento dei crediti retributivi in via solidale, ma ha disposto a carico di ciascuna, per il rispettivo periodo di competenza, distinguendo i relativi importi: segnatamente, per da febbraio 2005 CP_4
fino al momento del transito ad Alitalia CAI spa, avvenuto a marzo 2011, e per CAI per il successivo periodo (come da decorrenze già stabilite con la sentenza del Tribunale di Milano passata in giudicato) fino a dicembre 2014, epoca del passaggio del rapporto di lavoro ad Alitalia-
SAI spa.
Né la sentenza del Tribunale di Milano, né la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione hanno fatto applicazione dell'art. 2112 c.c., richiamando, al contrario, espressamente la fattispecie di cui all'art. 1406 c.c..
5. Va, infine, respinto anche il quinto motivo di appello.
7 Il Tribunale ha respinto l'eccezione sollevata sulla correttezza dei conteggi allegati al ricorso introduttivo rilevandone la genericità e, per altro verso, l'infondatezza.
In particolare, il primo giudice ha evidenziato: quanto allo scomputo della quota dello 0,50% sul
TFR, che “si tratta del contributo addizionale a carico dei lavoratori dipendenti che il datore di lavoro anticipa e trattiene successivamente dall'accontamento al Fondo TFR (vd. l'art. 3, comma
15, L. 297/1982); è evidente che il datore di lavoro vi provveda in relazione alla sola retribuzione corrisposta alle scadenze;
in termini più generali, è noto e consolidato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale accertamento e liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati “al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore” (ex multis, Cass. 18044/2015); quanto al calcolo delle mensilità aggiuntive, si legge nella nota, soltanto che “I conteggi di controparte calcolano… sia la tredicesima che la quattordicesima su una base di calcolo molto più elevata” senz'altra specificazione, e si riporta una tabella esemplificativa di difficile interpretazione nella quale si fa riferimento a “Giorni medi lavorati”.
Parte appellante non si è confrontata con tale motivazione, ribadendo genericamente la necessità dello scomputo e asserendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto nominare un consulente tecnico d'ufficio, provvedimento che il Tribunale legittimamente non ha ritenuto di adottare, sulla base delle contestazioni generiche sollevate e della motivazione sopra riportata, ritenendo attendibili i conteggi di parte ricorrente.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
6. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico delle società appellanti in solido tra loro.
P.Q.M.
- respinge l'appello;
- condanna le società appellanti, in solido tra loro, al rimborso in favore di delle Controparte_2 spese di lite del grado che liquida in complessivi € 4.900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico delle società appellanti in solido tra loro.
8 Roma, 4.2.2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Alessandra Lucarino
9
Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata