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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6417/2022
TRA ON SA, nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Russo, con cui elett. dom. in Baia e Latina (CE) alla via Pietro Nenni n. 51, giusta procura in atti RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000270731, notificata in data 08/09/2022, relativa a sanzioni amministrative riferite all'anno 2013, per la complessiva somma di € 18.500,00. Deduceva, tra l'altro, la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento, la sproporzione della sanzione comminata, nonché la carenza di motivazione, e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, concludeva chiedendo “b) Si accerti che l'Inps non ha provveduto alla notifica dell'atto di accertamento prodromico (avviso di accertamento n prot. INPS 2000.07/06/2017.0204112) e conseguentemente si dichiari nulla ed illegittima l'Ordinanza di Ingiunzione n OI-000270731 Prot. INPS 200.22/08/2022.0509085 per come argomentato in premessa c) Si accolga l'opposizione e per l'effetto Voglia il Giudicante revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'Ordinanza di Ingiunzione n. OI-000270731 Prot. INPS 200.22/08/2022.0509085 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per difetto di motivazione e/o per intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni preteso presunto credito dell'Inps. d) Si accolga l'opposizione e per l'effetto Voglia il Giudicante, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'Ordinanza di Ingiunzione n OI-000270731 Prot. INPS 200.22/08/2022.0509085 per inesistenza e mancata prova da parte dell'Inps della responsabilità della ricorrente e quindi mancata prova del presunto/preteso credito. In subordine e nel merito, senza che ciò implichi alcun riconoscimento: e)
1 Voglia il Giudicante - nella denegata e non creduta ipotesi di fondatezza del credito preteso dall'INPS- dichiarare la particolare tenuità della pretesa creditoria dell'Inps, con il totale annullamento della sanzione amministrativa e/o in subordine la sua riduzione ad un importo proporzionale al credito vantato di appena 53.30 (importo comprensivo della quota del datore di lavoro e del lavoratore che all'epoca dei fatti anno 2013 era una percentuale pari ad euro 8,84 e quindi con la quantificazione a carico del lavoratore di in un importo inferiore ad euro 20,00)”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'INPS che, con articolata memoria, contestava la fondatezza del ricorso e, rideterminata la sanzione (cfr. relazione amministrativa in atti), concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Con note del 24/02/2025, l'Inps depositava documentazione relativa allo stralcio del credito cui era relativa l'opposta ordinanza di ingiunzione. La causa, a seguito di rinvii, giungeva all'udienza del 01/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Dalla documentazione versata in atti dall'ente resistente, non contestata da parte ricorrente, si evince il sopravvenuto stralcio del credito (cfr. allegato “Stampa annullamento OI Monte SA anno 2013”, depositato in data 24/02/2025 e riferito all'accertamento prot. n. Inps.2000.07/06/2017.0204112, sotteso all'impugnata ordinanza), da ricondursi all'entrata in vigore della L. 197/2022 (cfr. verbale di udienza del 25/02/2025). Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'annullamento della posizione debitoria oggetto del presente giudizio risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alle spese di lite, deve preliminarmente osservarsi che la citata L. 197 del 19/12/2022 è successiva alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione ed all'instaurazione del presente giudizio. Alla luce delle considerazioni esposte, le spese di lite vanno compensate per la metà, e poste, per la restante parte, in capo all'ente previdenziale, per il principio di soccombenza virtuale - in ragione della verosimile fondatezza del ricorso, stante l'eccepita sproporzione tra la sanzione originariamente irrogata e le omissioni riscontrate - liquidandole nella misura, già ridotta, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l'INPS alla refusione della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nella misura già ridotta, in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 02/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6417/2022
TRA ON SA, nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Russo, con cui elett. dom. in Baia e Latina (CE) alla via Pietro Nenni n. 51, giusta procura in atti RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza di ingiunzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000270731, notificata in data 08/09/2022, relativa a sanzioni amministrative riferite all'anno 2013, per la complessiva somma di € 18.500,00. Deduceva, tra l'altro, la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento, la sproporzione della sanzione comminata, nonché la carenza di motivazione, e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, concludeva chiedendo “b) Si accerti che l'Inps non ha provveduto alla notifica dell'atto di accertamento prodromico (avviso di accertamento n prot. INPS 2000.07/06/2017.0204112) e conseguentemente si dichiari nulla ed illegittima l'Ordinanza di Ingiunzione n OI-000270731 Prot. INPS 200.22/08/2022.0509085 per come argomentato in premessa c) Si accolga l'opposizione e per l'effetto Voglia il Giudicante revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'Ordinanza di Ingiunzione n. OI-000270731 Prot. INPS 200.22/08/2022.0509085 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per difetto di motivazione e/o per intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni preteso presunto credito dell'Inps. d) Si accolga l'opposizione e per l'effetto Voglia il Giudicante, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'Ordinanza di Ingiunzione n OI-000270731 Prot. INPS 200.22/08/2022.0509085 per inesistenza e mancata prova da parte dell'Inps della responsabilità della ricorrente e quindi mancata prova del presunto/preteso credito. In subordine e nel merito, senza che ciò implichi alcun riconoscimento: e)
1 Voglia il Giudicante - nella denegata e non creduta ipotesi di fondatezza del credito preteso dall'INPS- dichiarare la particolare tenuità della pretesa creditoria dell'Inps, con il totale annullamento della sanzione amministrativa e/o in subordine la sua riduzione ad un importo proporzionale al credito vantato di appena 53.30 (importo comprensivo della quota del datore di lavoro e del lavoratore che all'epoca dei fatti anno 2013 era una percentuale pari ad euro 8,84 e quindi con la quantificazione a carico del lavoratore di in un importo inferiore ad euro 20,00)”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'INPS che, con articolata memoria, contestava la fondatezza del ricorso e, rideterminata la sanzione (cfr. relazione amministrativa in atti), concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Con note del 24/02/2025, l'Inps depositava documentazione relativa allo stralcio del credito cui era relativa l'opposta ordinanza di ingiunzione. La causa, a seguito di rinvii, giungeva all'udienza del 01/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Dalla documentazione versata in atti dall'ente resistente, non contestata da parte ricorrente, si evince il sopravvenuto stralcio del credito (cfr. allegato “Stampa annullamento OI Monte SA anno 2013”, depositato in data 24/02/2025 e riferito all'accertamento prot. n. Inps.2000.07/06/2017.0204112, sotteso all'impugnata ordinanza), da ricondursi all'entrata in vigore della L. 197/2022 (cfr. verbale di udienza del 25/02/2025). Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione e che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l'annullamento della posizione debitoria oggetto del presente giudizio risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni delle parti, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alle spese di lite, deve preliminarmente osservarsi che la citata L. 197 del 19/12/2022 è successiva alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione ed all'instaurazione del presente giudizio. Alla luce delle considerazioni esposte, le spese di lite vanno compensate per la metà, e poste, per la restante parte, in capo all'ente previdenziale, per il principio di soccombenza virtuale - in ragione della verosimile fondatezza del ricorso, stante l'eccepita sproporzione tra la sanzione originariamente irrogata e le omissioni riscontrate - liquidandole nella misura, già ridotta, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l'INPS alla refusione della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nella misura già ridotta, in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 02/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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