Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Simone Salcerini Presidente dott. Claudio Baglioni ConSIliere dott.Paola de Lisio ConSIliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 421/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Rita Pannacci e Marcello Parte_1
Pacifici, elettivamente domiciliata presso i difensori in Gubbio via
Benedetto Croce 15
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. Antonella Rossi, elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Gubbio, via Madonna di
Mezopiano 45
APPELLATO
Con l'Intervento del procuratore Generale della Repubblica di Perugia
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.186/2024 pubblicata il 5.02.2024 dal
Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pagina 1 di 15
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso in appello ritualmente depositato e notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 186/2024 emessa il
31.01.2024 dal Tribunale di Perugia formulando le seguenti conclusioni:
“revocare la pronuncia di addebito della separazione alla moglie;
- pronunciare l'addebito della separazione al marito - porre a CP_1 carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1 [...]
a titolo di assegno di mantenimento la somma di € 500,00 euro Pt_1 mensili, stante l'assegnazione al medesimo della casa familiare. Con vittoria delle spese del doppio grado”.
Si è costituito l'appellato, deducendo l'infondatezza di tutte le doglianze dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna di controparte alle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 27.01.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
2.Tanto premesso, richiamate integralmente in questa sede le doglianze mosse dall'appellante, ritiene la Corte, alla luce delle allegazioni e deduzioni svolte dalle parti nel primo grado di giudizio, nonché delle risultanze istruttorie in atti, che la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice ( “tale evento – ossia scoperta da parte del SI. CP_1 della sottoscrizione da parte della moglie di Disposizioni Anticipate di
Trattamento con indicazione di un terzo- determinò la frattura dell'unione coniugale e che da allora le parti, pur rimanendo ad abitare insieme ancora per alcuni mesi, iniziarono a vivere in maniera autonoma, ponendo fine a quella comunione di vita che fino a quel momento le aveva viste condividere le abitudini quotidiane, i rapporti personali e la gestione economica delle risorse familiari”) non appare corretta, così come non condivisibili appaiono le ragioni in fatto e in diritto in virtù delle quali il Tribuanle ha ritenuto “che costituisca violazione dei doveri coniugali la nomina, da parte della SI.ra , di soggetto diverso dal marito quale incaricato Pt_1 pagina 2 di 15 di assumere in sua vece, per l'ipotesi di sua incapacità, le decisioni in merito ai trattamenti sanitari cui ella avrebbe dovuto sottoporsi”.
2.1 Ed invero, appare imprescindibile prendere le mosse da quanto dedotto dal SI. in sede di memoria di costituzione nel giudizio di CP_1 separazione allorché, sulle cause della crisi coniugale, affermava “la crisi della coppia irrompe, in maniera devastante, nel momento in cui la SIn.ra si è convertita ad un autentico movimento settario: i Parte_1
TE di EO. Tale folgorazione avvenuta circa 9- 10 anni fa, allorquando la stessa ha iniziato a studiare la Bibbia con alcune SInore,
e poi anche con alcuni uomini, appunto TE di EO. Dopo alcuni incontri, la SInora ha comunicato al marito la propria Pt_1 determinazione di diventare testimone di EO. Anche se con molte perplessità e molteplici preoccupazioni, il marito le rappresentava che non
l'avrebbe ostacolata in questa scelta, raccomandandosi che, nell'ambito della vita di coppia e, soprattutto, nei rapporti familiari, non sarebbe cambiato nulla. Nell'anno 2011 la SIn.ra si è battezzata, Parte_1 diventando testimone di EO. Da questo momento è iniziata la assidua partecipazione di quest'ultima alle cosiddette loro adunanze, presso la
Sala del Regno, ai vari studi biblici sulla loro particolare e diversa
Bibbia. Acquisisce piano piano un nuovo linguaggio, un nuovo modo di atteggiarsi, di vestirsi e di presentarsi in pubblico. Le frequentazioni da parte della stessa si riducono progressivamente in maniera esponenziale soltanto alle persone che appartengono alla stessa fede. A causa di ciò la famiglia perde moltissimi dei legami stretti all'interno della Pt_1 comunità eugubina nel corso dei decenni. Di lì a poco inizia a rifiutare ogni rapporto intimo con il marito che, pensando a una situazione temporanea e transitoria, inizia a chiamarla ”. Nel dicembre Parte_2
2016 si verifica un episodio che determina completamente in maniera irreversibile la rottura del rapporto comunale già ampiamente compromesso la SInora subisce un intervento chirurgico alla tiroide, con Parte_1 asportazioni di diversi noduli in quella circostanza il marito viene a conoscenza di un documento redatto e sottoscritto dalla moglie in cui la stessa dichiarava di non accettare trasfusioni di sangue che nel caso in cui la stessa non avesse potuto prendere decisioni, aveva nominato tale SInor anziano testimone di EO, da lei conosciuto si e no Persona_1 da 5 anni come proprio tutore legale o amministratore di sostegno. In sostanza, sarebbe stato quest'ultimo e non il marito con cui stava da oltre pagina 3 di 15 32 anni a prendere ogni decisione di vita o di morte della stessa. Il SInor è rimasto profondamente scosso e turbato da questo documento CP_1 che inevitabilmente ha suggellato la fine della comunione spirituale fra i coniugi”.
Nella memoria integrativa del 3.09.2018, il SI. , nel chiedere la CP_1 separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, affermava che
“l'unica vera causa della crisi della coppia è la conversione della SInora al movimento settario dei testimoni di EO, conversione Parte_1 avvenuta non senza perplessità e preoccupazione del marito quando la secondogenita aveva circa tre anni. L'incidenza che tale conversione Per_2 ha avuto nella vita di coppia, e soprattutto nei rapporti familiari, è stata tratteggiata ed evidenziata diffusamente dalla scrivente difesa nella propria memoria difensiva di costituzione.”
Infine, nella memoria conclusionale in replica, il SI. concludeva CP_1
”Del tutto infondata risulta la circostanza che la relazione del SI. CP_1 con la SI.ra sia stata la causa della rottura del rapporto CP_2 matrimoniale. Risulta pacificamente che i coniugi vivessero praticamente come separati in casa almeno fin dal 2015 e che non avessero più alcun rapporto tanto che il SI. definiva la moglie come suor il CP_1 Pt_1 tutto come riferito dalla figlia all'udienza del 27.09.2021. Per_2
All'incirca nel 2016, quando la SI.ra fu sottoposta ad un intervento Pt_1 chirurgico, per ammissione anche della figlia – testimone della cui Per_3 attendibilità si può fortemente dubitare sia per lo stretto e comprensibile legame con la madre sia per le incongruenze di quanto dichiarato e di cui si dirà in seguito - si verificava la scoperta da parte del marito del fatto che in caso di necessità mediche il referente della SI.ra Pt_1
(come prassi dei testimoni di EO per assicurare il rispetto della negazione delle trasfusioni) non fosse il marito ma un estrano tale
[...]
. Tale fatto risulta pacificamente l'episodio che segna la rottura Per_4 definitiva, già ampiamente vissuta dai coniugi, come dimostra il fatto che
i coniugi non avevano più rapporti, che la SInora aiutava altre Pt_1 persone con i soldi della famiglia ad insaputa del SI. ed infine che CP_1 non vi era più alcuna fiducia tanto che la SI.ra teneva nascosto Pt_1 tale documento al marito. La fine del rapporto matrimoniale era così evidente anche alle figlie che il SI. le informava pertanto CP_1 dell'inizio della sua relazione (successiva a tali comportamenti della
pagina 4 di 15 e conseguenza degli stessi) proprio perché consce del fatto che i Pt_1 coniugi erano ormai separati in casa da tempo”.
2.3 E' lo stesso appellato, dunque, a riferire di un naufragio dell'unione risalente nel tempo, asseritamente iniziato in concomitanza con l'adesione della SI.ra al nuovo culto religioso, e ormai consolidatosi già nel Pt_1
2015, allorchè i coniugi vivevano sostanzialmente da separati in casa, circostanza che ha trovato conferma anche nella testimonianza ( non richiamata sul punto nella sentenza di primo grado) della figlia , Per_2 allorchè sentita all'udienza del 27.09.2021, a specifica domanda , cap. 27 della terza memoria di parte resistente, ha dichiarato “Ricordo che nel
2015, prima dell'intervento di mia madre, mio padre e mia madre chiamarono me e mia sorella e ci dissero che il loro matrimonio non funzionava più ma che sarebbero rimasti a vivere sotto lo stesso tetto da separati in casa.”
3. Appare, dunque, arduo ritenere che sussista un nesso di causalità tra l'avere appreso della nomina, da parte della SI.ra di soggetto Pt_1 diverso dal marito quale incaricato di assumere in sua vece, per l'ipotesi di sua incapacità, le decisioni in merito ai trattamenti sanitari cui ella avrebbe dovuto sottoporsi, e la scomparsa dell'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza, avendo lo stesso appellato offerto la prova dell'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al rinvenimento delle DAT. Pur potendosi ritenere provato che tale circostanza possa aver creato un particolare turbamento al SI. e che CP_1 abbia determinato discussioni tra i coniugi, risulta altrettanto provata, e dallo stesso appellato allegata, una situazione di profonda pregressa crisi familiare caratterizzata da una convivenza ormai meramente formale per il venir meno dell'affetto coniugale.
4. A ciò deve aggiungersi che risulta dirimente, al fine di decidere, che non è condivisibile che “integri una violazione dei doveri coniugali di fedeltà, solidarietà e assistenza morale”, come invece ritenuto dal
Tribunale, l'aver rilasciato, da parte della SI.ra , le direttive Pt_1 anticipate di trattamento ad una persona diversa dal marito.
4.1 Si afferma nella sentenza impugnata che “In effetti discende dal complesso dei citati doveri che i coniugi, pur nel rispetto delle convinzioni individuali di ciascuno, sono tenuti a condividere le scelte fondamentali della loro vita, attivandosi con lealtà per un confronto pagina 5 di 15 costruttivo e fornendosi supporto reciproco. A quest'ultimo riguardo si osserva che il dovere di assistenza morale, non può intendersi solo come obbligo di supportare l'altro nelle sue difficoltà, ma anche come obbligo di ricercarne la collaborazione per il superamento degli ostacoli che si sperimentano in proprio. La solidarietà coniugale che anima il vincolo matrimoniale altro non è che un dovere di operare in modo sinergico e condiviso, non più in maniera atomistica, ma con sforzi congiunti che preservino al contempo non solo le individualità, ma anche la coppia e con essa la famiglia. Tali doveri devono certamente ritenersi violati da una condotta che, in assenza di ogni confronto e condivisione, colloca all'esterno della coppia coniugale scelte fondamentali per la vita di uno dei coniugi e potenzialmente foriere di profonde ripercussioni sulla vita familiare, affidandole a un soggetto del tutto estraneo. A ciò si aggiunga che la detta nomina costituisce chiaro indice dell'assenza di fiducia nella promessa del marito di rispettare la volontà della moglie in merito al rifiuto di trasfusioni, come emerge in modo evidente dalla precisazione secondo cui «il soggetto da me indicato come amministratore, infatti, sarebbe dovuto intervenire solo nel caso in cui mio marito avesse prestato il consenso alla trasfusione» (cfr. dichiarazioni rese dalla moglie all'udienza del 14.12.2020).Nella valutazione della gravità della condotta non può tacersi che si trattava di una scelta operata non con riguardo a un'eventualità meramente astratta e remota, bensì a un'ipotesi concreta, alla luce dell'imminente intervento chirurgico e dell'ipotesi diagnostica
(poi riscontrata) della natura tumorale della patologia sofferta. Si percepisce così l'importanza del gesto con cui, in un momento molto delicato della propria vita, la moglie decideva di affidarsi ad uno dei confratelli del culto dei TE di EO piuttosto che al marito e ciò sebbene quest'ultimo l'avesse fino a quel momento rispettata e sostenuta anche nelle sue scelte di fede, oltre che assistita nei problemi di salute
(secondo quanto riferito anche dalla figlia )”. Per_3
4.2 Come opportunamente osservato sul punto nel parere espresso dal
Procuratore Generale, “l'assunto decisorio che ha disposto l'addebito della separazione a per violazione dei doveri coniugali non è Parte_1 assolutamente condivisibile perché esaltando il valore del documento DAT
(sono documenti (disposizioni anticipate di trattamento) che esprimono la volontà di una persona in materia di assistenza sanitaria nel caso in cui si diventi incapace di intendere e volere) a favore di un membro anziano pagina 6 di 15 della Congregazione dei testimoni di EO cui la donna appartiene anziché in favore del marito prova troppo nel momento in cui ritiene la scelta espressa nel documento causa determinante della rottura dell'affectio coniugalis e quindi causa della separazione. In realtà a ben vedere la scelta di indicare persona dello stesso credo religioso quale incaricato di esprimere, in caso di sopravvenuta incapacità, la volontà della donna di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario implicante trasfusione di sangue potrebbe benissimo essere interpretata anche come volontà di esonerare il coniuge dal manifestare una volontà, quella della moglie, non condivisa in un momento in cui la scelta potrebbe essere determinante per la vita della donna quindi anche in termini di salvaguardia della libera determinazione del coniuge che come noto la pensa diversamente sul punto e non professa lo stesso credo religioso della moglie oltre che garantire la donna che queste sue volontà sarebbero comunque rispettate anche se la stessa divenisse incapace di esprimerle e difenderle”.
4.3 Ed invero, anche ad avviso della Corte non appare corretta la prospettiva del giudice di prime cure allorchè afferma che “Tali doveri devono certamente ritenersi violati da una condotta che, in assenza di ogni confronto e condivisione, colloca all'esterno della coppia coniugale scelte fondamentali per la vita di uno dei coniugi e potenzialmente foriere di profonde ripercussioni sulla vita familiare, affidandole a un soggetto del tutto estraneo”, posto che, nel caso in esame, non si tratta affatto di avere collocato all'esterno della coppia scelte fondamentali , affidandole a terzi estranei, ma si tratta di scelte - non sottoporsi a trasfusioni - già operate da uno dei coniugi, fondamentali per la sua vita e strettamente connesse alla fede religiosa e al culto praticato, note all'altro coniuge, dunque per nulla demandate a terzi, ai quali , invece, si attribuisce il solo compito di riportare detta volontà ove l'interessato, trovandosi in condizione di sopravvenuta incapacità, fosse impossibilitato a manifestarla.
4.4 Su tale specifica questione meritano certamente di essere richiamati gli argomenti svolti dalla difesa dell'appellante ed in particolare i richiami normativi e giurisprudenziali, assolutamente conferenti con il caso in esame, a cominciare dalla natura e finalità delle Direttive anticipate di trattamento.
Ha, infatti, evidenziato l'appellante che il documento che all'epoca dei fatti aveva utilizzato, contenente il dissenso alle emotrasfusioni, pagina 7 di 15 permetteva la deSInazione di un amministratore di sostegno che fosse in grado di esprimere la volontà del beneficiario, in caso di impossibilità temporanea o permanente dello stesso. Tuttavia, affinché l'amministratore di sostegno deSInato potesse operare, occorreva la nomina dello stesso da parte del Giudice Tutelare, secondo quanto previsto dagli artt. 404 ss c.c.. Le Direttive Anticipate di Trattamento sottoscritte dalla Pt_1 stabilivano quanto segue:“Inoltre la normativa di riferimento dell'amministratore di sostegno conferma che: un amministratore di sostegno può essere deSInato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità …l'amministratore di sostegno deve adempiere il proprio compito nel rispetto delle aspirazioni, dei bisogni, degli interessi morali e dei desideri precedentemente espressi dal beneficiario”.
La legge prevede alcuni requisiti minimi per la sua deSInazione, ovvero che sia maggiorenne e capace di intendere e volere. Ciò, prosegue l'appellante, risulta anche dalle informazioni rinvenibili nel sito
, alla sezione FAQ, in cui il fiduciario viene definito come Email_1
“Persona maggiorenne capace di intendere e volere di fiducia del disponente, scelta da lui per garantire lo scrupoloso rispetto delle proprie volontà espresse nella DAT”. Inoltre, l'amministratore di sostegno/fiduciario nominato deve essere un soggetto che si impegna a far rispettare la volontà del beneficiario, che può non essere di fatto condivisa dai familiari. Un individuo spesso potrebbe decidere di deSInare quale amministratore di sostegno un soggetto esterno al nucleo familiare per svariate ragioni. Una di queste è che un soggetto “estraneo” è emotivamente meno coinvolto e, quindi, offre maggiori garanzie di rispetto della volontà del disponente.
4.5 Ha, quindi, osservato l'appellante, con argomenti che la Corte condivide, che ha errato il giudice di prime cure allorchè ha affermato che
“…deve ritenersi che costituisca violazione dei doveri coniugali la nomina, da parte della SI.ra , di soggetto diverso dal marito quale Pt_1 incaricato di assumere in sua vece, per l'ipotesi di sua incapacità, le decisioni in merito ai trattamenti sanitari cui ella avrebbe dovuto sottoporsi”. E ancora: “Tali doveri devono certamente ritenersi violati da una condotta che, in assenza di ogni confronto e condivisione, colloca all'esterno della coppia coniugale scelte fondamentali per la vita di uno dei coniugi e potenzialmente foriere di profonde ripercussioni sulla vita familiare, affidandola a un soggetto del tutto estraneo”. pagina 8 di 15 Effettivamente, come rilevato dall'appellante, le considerazioni del giudice di primo grado sembrano fondarsi acriticamente su quanto affermato dall'appellato in sede di comparsa di costituzione e risposta, laddove afferma:“In sostanza sarebbe stato quest'ultimo [n.d.r. amministratore di sostegno] e non il marito, con cui stava da oltre 32 anni, a prendere ogni decisione di vita o morte della stessa”.
Tali assunti, però, non sono conformi al vero, posto che, nel caso in esame, l'amministratore di sostegno/fiduciario è chiamato solo a far rispettare gli interessi e le aspirazioni del beneficiario, espresse in un momento precedente rispetto allo stato di incapacità, tanto che il soggetto
ON deSInato quale non può e non deve decidere al posto del disponente, e
, come indicato espressamente nelle DAT, le disposizioni in esse contenute non potevano essere annullate e/o modificate neppure dall'amministratore di sostegno.
Ancora, ha errato il Tribunale allorquando ha affermato che la SI.ra aveva affidato all'amministratore di sostegno “le decisioni in Pt_1 merito ai trattamenti sanitari cui ella avrebbe dovuto sottoporsi”, posto che è sufficiente leggere le DAT sottoscritte dalla stessa per comprendere che la deSInazione dell'amministratore non riguardava tutte le cure mediche, ma solamente le emotrasfusioni, e ciò perché solo questo trattamento era legato alle sue profonde convinzioni religiose.
5. Osserva ancora la Corte che, sebbene il legame coniugale crei indubbiamente un vincolo fondamentale tra due persone, non può il
Tribunale obliterare il fatto che permane in capo a ciascuno dei coniugi l'esercizio di alcuni diritti fondamentali che la Costituzione riconosce al singolo (e non già alla coppia), come ad esempio cambiare religione o esprimere la propria fede religiosa, anche attraverso l'esercizio del diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria.
5.1 Se è vero che, come affermato dal primo Giudice, dal complesso dei doveri coniugali di fedeltà, solidarietà e assistenza morale discende
“che i coniugi, pur nel rispetto delle convinzioni individuali di ciascuno, sono tenuti a condividere le scelte fondamentali della loro vita, attivandosi con lealtà per un confronto costruttivo e fornendosi supporto reciproco”, tale affermazione e i principi in essa contenuti devono fare i conti con la normativa interna e sovranazionale che,
pagina 9 di 15 rispetto all'esercizio di taluni specifici diritti e scelte fondamentali, vieta qualsiasi ingerenza della pubblica autorità e, a fortiori, di qualsiasi altro individuo, sia esso anche il coniuge.
5.2 Nel caso di specie, a ben vedere, il Tribunale ha - di fatto - legittimato detta ingerenza.
Pur premettendo che “il mutamento di confessione non rileva ai fini della pronuncia di addebito”, ha poi affermato che “può invece fondarsi su violazioni dei doveri coniugali che trovino origine e occasione nell'adesione al nuovo credo”, ritenendo, quindi, che la sottoscrizione da parte della SI.ra di un documento nel quale indicava un terzo quale Pt_1 soggetto incaricato di assumere in sua vece, per l'ipotesi di sua incapacità, le decisioni in merito ai trattamenti sanitari cui ella avrebbe dovuto sottoporsi - deSInazione all'evidenza occasionata dall'adesione al culto dei TE di EO - come violativa dei doveri coniugali di necessaria condivisione delle scelte fondamentali e “chiaro indice di assenza di fiducia nella promessa del marito di rispettare la volontà della moglie in merito al rifiuto di emotrasfusioni” .
5.3 Ebbene, il Tribunale ha omesso, in primo luogo, di considerare che nel caso in esame viene in gioco il diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria, che l'art.32 della Costituzione e l'art.8 CEDU collocano nell'ambito dei diritti fondamentali dell'individuo.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha reiteratamente affermato il carattere personalissimo e insindacabile delle scelte del singolo in ambito sanitario. Pertinenti sul punto le pronunce richiamate dall'appellante, come la sentenza TE di EO di Mosca c. Russia
(ricorso n. 302/02, sentenza 10 giugno 2010), secondo cui: “[…] la libertà di accettare o rifiutare particolari cure mediche, o di scegliere cure alternative, è essenziale per i principi di autodeterminazione e autonomia dell'individuo [...] perché questa libertà abbia SInificato, il paziente deve avere il diritto di operare scelte che siano in armonia con i suoi convincimenti e valori, a prescindere da quanto ad altri essi possano apparire irrazionali, poco saggi o imprudenti. Già numerose autorevoli corti chiamate a esaminare casi di TE di EO che avevano rifiutato la trasfusione di sangue hanno concluso che, nonostante
l'interesse pubblico a preservare la vita o l'incolumità del paziente
pagina 10 di 15 fosse indubbiamente legittimo e molto sentito, esso è dovuto soccombere davanti all'ancor più sentito interesse del paziente a decidere il corso della propria vita” e la sentenza Taganrog c. Russia 22.06.2022: “la libera scelta e l'autodeterminazione sono componenti fondamentali della vita e, in assenza di indicazioni sulla necessità di proteggere la salute pubblica, lo Stato deve astenersi dall'interferire con la libertà di scelta individuale nell'ambito dell'assistenza sanitaria, poiché tale interferenza può solo diminuire e non accrescere il valore della vita”.
E' evidente che la scelta, operata dalla SI.ra , di individuare un Pt_1 amministratore di sostegno e rilasciare a terzi, e non al coniuge, le proprie direttive in caso di necessità di trasfusioni, rientra pienamente nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria, per il quale l'art.8 CEDU limita la possibilità di ingerenza all'ipotesi in cui essa sia prevista dalla legge e costituisca misura necessaria per la sicurezza nazionale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, etc., così come la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “…la natura del diritto esercitato, cioè il rifiuto dell'emotrasfusione, ha acquistato una tale rilevanza anche nella coscienza sociale da non ammettere limitazione di sorte al suo esercizio” ( cfr. per tutte Cass. civ. n. 515/2020).
5.4 Ma, ancor più, il Tribunale ha omesso di considerare che, nel caso in esame, la scelta sopra richiamata rientra nell'esercizio della libertà religiosa dell'appellante, poiché la questione inerente la volontà di rifiutare le emotrasfusioni, assicurandosi con la sottoscrizione delle DAT che detta volontà venisse espressa e permanesse anche in caso di propria incapacità, non è limitata ai soli profili sanitari, ma è espressione della propria obiezione di coscienza religiosa (“…allorquando il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico… Ciò assume connotati ancora più forti, degni di tutela e garanzia, laddove il rifiuto del trattamento sanitario rientri e sia connesso all'espressione di una fede religiosa il cui libero esercizio è sancito dall'art. 19 Cost.” (Cass. civ. n. 12998/2019).
Ricevere una trasfusione di sangue poteva costituire, per l'appellante, un fatto concludente con cui abiurava o rinnegava la propria fede, secondo la quale tale trattamento- come specificato nell'atto di appello- viola i pagina 11 di 15 dettami consacrati dal cd. Primo Concilio Apostolico, riportato nel libro degli Atti degli Apostoli 15:28, 29 (Nuovo Testamento). Ragione per cui, del tutto comprensibilmente, la SI non aveva scelto un familiare o Pt_1 una persona che comunque non condivideva il proprio credo (quale appunto il marito), ma un soggetto – un TE di EO e in specie un ministro di culto – che avesse potuto garantire il rispetto della sua volontà.
6.Giammai, ad avviso della Corte, detta condotta può integrare violazione dei doveri coniugali rilevante ai fini della pronuncia di addebito della separazione, ciò indipendentemente dal fatto che il coniuge, in quanto pretermesso, possa essere rimasto profondamente turbato da tale scelta.
A tal proposito, merita di essere richiamata la pronuncia della CEDU, citata dall'appellante e resa nella causa “TE di EO di Mosca c.
Russia”, che, al paragrafo 111, ha affermato che: “Traspare inoltre dalle dichiarazioni dei testi che ciò che secondo i tribunali russi costituiva
“coercizione alla distruzione della famiglia” era in realtà la frustrazione provata dai familiari non TE in conseguenza alle divergenze sorte in relazione alla maniera in cui i familiari TE avevano deciso di impostare la propria vita in armonia con i precetti religiosi, e il loro crescente isolamento dovuto all'estraneità dalla vita della comunità a cui il familiare TE aveva aderito. È risaputo che una vita improntata alla religiosità richiede dai fedeli sia l'osservanza delle regole religiose che la dedizione all'attività religiosa, la quale può assorbire una parte notevole del tempo del credente e assumere in alcuni casi forme estreme quali il monachesimo, comune a molte denominazioni cristiane e, in minor misura, anche al buddismo e all'induismo. Comunque sia, fintanto che la dedizione alla religione è frutto della decisione libera e autonoma del credente, e indipendentemente da quanto tale decisione dispiaccia ai suoi familiari, la conseguente disaffezione non può essere imputata alla religione come se questa fosse la causa di divisione della famiglia. Molto spesso accade l'esatto contrario: è la resistenza dei familiari non religiosi e la loro riluttanza ad accettare e rispettare la libertà relativa del familiare di manifestare e praticare la propria religione ad essere la fonte del conflitto. È vero che di frequente nelle coppie in cui i coniugi appartengono a religioni diverse nascono dei dissapori. Ma questa
pagina 12 di 15 situazione è comune a tutte le coppie di religione mista e i TE di
EO non fanno eccezione”.
7.Conclusivamente, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha dichiarato che la separazione è addebitabile alla moglie Pt_1
.
[...]
8. Accolti, dunque, i motivi di impugnazione che riguardano l'addebito della separazione alla SI. , deve invece rigettarsi la richiesta di Pt_1 pronuncia di addebito della separazione al SI. sul presupposto - CP_1 affermato dall'appellante - che determinante l'intollerabilità della convivenza sia stata la relazione extraconiugale intrapresa dal marito nei primi mesi del 2016. Ebbene, spetta al coniuge che ha violato l'obbligo di fedeltà dare la prova della mancanza di nesso eziologico tra la violazione dell'obbligo di fedeltà e la crisi coniugale e, per andare esente dalla pronuncia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa è connotata da un reciproco disinteresse, in altri termini che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto, dovendosi quindi valutare se l'infedeltà matrimoniale commessa sia la causa della separazione o viceversa se l'infedeltà matrimoniale sia solo la conseguenza di un rapporto già compromesso a tal punto da rendere intollerabile la futura convivenza e collaborazione. Tanto premesso, alla luce degli argomenti e delle risultanze istruttorie già sopra richiamate, deve escludersi che la relazione extraconiugale, non contestata dal SI iniziata nel 2016, CP_1 in un periodo variabile tra aprile e settembre in base alle testimonianze acquisite, possa essere stata causa della frattura del rapporto coniugale, essendo state acquisite prove dell'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto a detta condotta di infedeltà, posto che dall'escussione dei testi
è chiaramente emerso che la crisi di coppia era certamente risalente nel tempo e che, di fatto, i due, ferma la convivenza, già alla fine del 2015 vivevano in una condizione di separazione di fatto.
Da tanto consegue la conferma della sentenza impugnata laddove ha escluso l'addebito della separazione al SI. CP_1
pagina 13 di 15 9.Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole della mancata previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Deve osservarsi che il Tribunale, sul presupposto dell'addebitabilità della separazione alla SI.ra , ha statuito che, ai sensi dell'art.156,c.1 Pt_1
c.c, non spettasse alla stessa il diritto al mantenimento.
Occorre, dunque, alla luce dell'accoglimento del primo motivo di gravame, valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere il richiesto assegno.
Le risultanze istruttorie acquisite con riferimento alla situazione economico-reddituale dei coniugi fanno ritenere sussistente un SInificativo squilibrio reddituale giustificante la previsione di un assegno di mantenimento in favore della SI.ra , assegno, del resto, Pt_1 già previsto in sede di adozione dei provvedimenti provvisori nel giudizio di separazione.
9.1 Ed invero, risulta che la SI. ra , oggi sessantenne, non ha mai Pt_1 svolto attività lavorativa durante la vita matrimoniale, percepisce una modesta pensione di invalidità civile di circa 270,00 mensili e versa in precarie condizioni di salute che ne limitano grandemente la capacità lavorativa. La circostanza, emersa da alcune testimonianze acquisiste, che la stessa, dopo la separazione, abbia svolto o svolga tutt'ora, saltuariamente, attività di assistenza a qualche anziano, non comprova il conseguimento di redditi stabili, né SInificativi. La SI.ra Pt_1 risulta, inoltre, gravata dal pagamento del canone di locazione di immobile parzialmente arredato, ove vive insieme alla figlia per € Per_3
380,00 mensili. La parte ha allegato e documentato che, risultando comproprietaria di immobile insieme al marito ha visto CP_1 respinta anche la richiesta di reddito di cittadinanza.
Il SI. anch'egli oggi sessantenne, percepisce uno stipendio da CP_1 lavoro dipendente di circa € 1.700,00/1800,00 mensili e non paga alcun canone di locazione, fruendo della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi ed allo stesso assegnata. Il predetto provvede al mantenimento diretto e in via esclusiva della figlia con lui convivente, che Per_2 sta proseguendo gli studi alla facoltà di scienze infermieristiche.
9.2 A fronte del quadro economico-patrimoniale sopra richiamato, si ritiene esistente un SInificativo squilibrio fra i coniugi, e quindi opportuna la previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito in favore pagina 14 di 15 della moglie, assegno che risulta congruo quantificare, in ragione della oggettiva inadeguatezza dei redditi dell'appellante, della misura della sproporzione e dell'assenza di specifiche allegazioni sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in € 250,00 mensili.
10.All'accoglimento dei sopra indicati motivi di impugnazione consegue l'accoglimento anche del quarto motivo di impugnazione, con riforma della sentenza di primo grado in punto spese di lite, sussistendo, in considerazione dell'esito della lite e della peculiarità della vicenda, giustificati motivi per compensarle.
11.Conclusivamente, alla luce delle suesposte ragioni, l'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva.
12.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata
-rigetta la domanda avanzata da di addebito della CP_1 separazione alla moglie;
Parte_1
-pone a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 [...]
un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, con adeguamento Pt_1 annuale secondo gli indici Istat;
-compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano in € 2738,00 oltre rimborso forfettario Parte_1 al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di conSIlio del 27.01.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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