Articolo 42 del Codice del processo tributario
Articolo 41Articolo 43
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15 gennaio 1993
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25 febbraio 2023
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
Art. 42. Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo 1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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