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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 6847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6847 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NN MA BE in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 23 settembre 2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4161/2024 R.G.
TRA
P. IVA: con sede legale in Napoli (NA), Piazzetta Matilde Serao n. Parte_1 P.IVA_1
7 in persona dell'amministratore unico nato a [...] il [...] il quale agisce CP_1 anche in proprio ove occorresse, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Iconio Massara del Foro di Vibo Valentia e dall'Avv. Giuseppe Summo del Foro di
Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi (Limatola Avvocati) in Napoli alla Via
Santa Lucia n. 15.
Ricorrente E
– in persona del suo Controparte_2
Presidente p.t., rappr.to e difeso dall'avv.to Erminio Capasso congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Giuliana Cavalcanti e Agostino Di Feo tutti giusta procura generale alle liti per atto del
Notaio di Roma del 22.03.2024. Persona_1
Resistente
Oggetto: accertamento negativo del credito vantato dall con il Verbale Unico di accertamento CP_2
e notificazione n. 2023000503/DDL del 11/09/2023 con richiesta della somma complessiva di euro
377.501,72 dei quali €. 250.946,73 a titolo di contributi e disconoscimento benefici ed €
121.752,27 a titolo di somme aggiuntive, oltre interessi per il periodo dal 01/2019 al 3/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso che le era stato notificato Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2023000503/DDL del 11/09/2023 (cfr. allegato 1) con il quale erano state richieste somme complessive per € 377.501,72 dei quali € 250.946,73 a titolo di contributi e disconoscimento benefici ed € 121.752,27 a titolo di somme aggiuntive, oltre interessi per il periodo dal 01/2019 al 3/2023, tutto ciò premesso, in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per omessa indicazione degli elementi probatori sotto il profilo delle dichiarazioni raccolte dagli Rilevava la CP_3 inconsistenza del valore probatorio delle dichiarazioni nel giudizio di opposizione;
la nullità del verbale impugnato per violazione di legge attesa l'applicabilità del CCNL sottoscritto da CP_4
Sindacato comparativamente maggiormente rappresentativo. Deduceva, altresì, la insussistenza del valore probatorio della documentazione citata dagli Ispettori alla luce della interpretazione della giurisprudenza di riferimento circa gli indici di maggiore rappresentatività valorizzati dalla
Cassazione. Deduceva, infine, la irrilevanza, ai fini della maggiore rappresentatività comparata delle sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, per diversità del settore delle stesse. Ribadiva la legittima fruizione dei benefici contributivi e la illegittimità della operata decadenza delle agevolazioni e la nullità del Verbale per indeterminato inquadramento dei lavoratori e la erroneità dei conteggi.
In via subordinata, parte ricorrente, chiedeva, nell'ipotesi di conferma del verbale opposto, che gli importi indicati fossero ricalcolati a norma di legge ed in estremo subordine chiedeva di annullare integralmente le sanzioni, il tutto con vittoria delle spese di lite.
CP_ Si costituiva l che con articolate argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 253/2024.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato ed entro tali limiti va accolto.
La società ricorrente agisce per l'accertamento negativo del credito vantato dall con Verbale CP_2
Unico di accertamento e notificazione n. n. 2023000503/DDL del 11/09/2023 con il quale l'istituto aveva chiesto la somma complessiva di euro 377.501,72 dei quali €. 250.946,73 a titolo di contributi e disconoscimento benefici ed € 121.752,27 a titolo di somme aggiuntive, oltre interessi per il periodo dal 01/2019 al 3/2023.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del verbale “per assoluta ed estrema genericità”.
Osserva il giudicante che il verbale, nel caso in esame, è ampiamente dettagliato e motivato: in CP_ esso si chiarisce che “…è svolto su segnalazione della sede di Napoli ed ha per mandato il controllo della corretta applicazione del CCNL di riferimento da parte dell'azienda “ Parte_1 nella disciplina dei rapporti di lavoro dipendente dalla stessa instaurati.”
In diritto fermo restando il principio di libertà sindacale, infatti, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti "leader" del settore, contratti che vanno comunque sempre utilizzati per l'individuazione degli imponibili contributivi.
Va, dunque, in primo luogo verificato se la società opponente applicasse i c.d. contratti
"leader" del settore e tali sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. CP_ Nel caso in esame l ha allegato e provato e ampiamente motivato le ragioni per le quali il
CCNL applicabile nel caso in lite dovesse essere il CCNL stipulato da ConfCommercio e CP_5
e comparativamente più rappresentativo nel settore rispetto al
[...] CP_6 CP_7
C.C.N.L. sottoscritto da Cidec, Confimprenditori, Unica e la terziario applicato CP_8 CP_4 dall'azienda ricorrente.
Riportandosi alla motivazione già adottata da altro giudice di questa sezione, “deve rilevarsi che compete al datore di lavoro offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il CCNL (Cass. n.
7781/2015). Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'impresa, che - in deroga all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi etc), la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo (vedi: Cass. 7 aprile 2008, n. 8988;
Cass. 9 giugno 2008, n. 15162; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872).
La legislazione meno recente ha fatto riferimento al criterio della "maggiore rappresentatività" come presupposto della normativa di sostegno dell'azione sindacale, in particolare nell'originaria disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali prevista dallo statuto dei lavoratori. Successivamente il legislatore ha richiesto un presupposto maggiormente selettivo: essere l'associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.
La Corte costituzionale, con sentenza del 28/03/2023, n. 52 ha incidentalmente chiarito la differenza fra la nozione di “sindacato maggiormente rappresentativo” e quella di
“sindacato comparativamente più rappresentativo” affermando che il contratto collettivo aziendale in questione era stato sottoscritto dalla organizzazione sindacale che ha CP_4 ritenuto, sempre incidentalmente, non in possesso della maggiore rappresentatività comparativa.
Essa ha richiamato una decisione del Consiglio di Stato (cfr.sezione terza, del 26 settembre 2022, n. 8300) che aveva esaminato specificamente le caratteristiche di tale organizzazione sindacale ove è affermato che per sindacati “comparativamente più rappresentativi”, debbano intendersi quei sindacati che – all'esito della comparazione con le altre associazioni sindacali che hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro concorrente – risultino più rappresentativi. Precisa il Consiglio di Stato che il precedente criterio della “maggiore rappresentatività” veniva solitamente utilizzato dal legislatore “quando la finalità della norma era quella di attribuire specifiche prerogative e diritti alle associazioni sindacali operanti in determinati contesti lavorativi, rispetto alle quali l'analisi sulla rappresentatività deve tenere adeguatamente conto della necessità di tutelare il principio del pluralismo rappresentativo, onde evitare che un deficit in termini astratti di rappresentatività si traduca in una sostanziale compromissione dell'esercizio delle libertà di azione sindacale costituzionalmente garantite”. In tal caso, pertanto, “la nozione di maggiore rappresentatività va declinata secondo un'accezione inclusiva, tenendo conto, come ha affermato dalla Corte Costituzionale (6 marzo 1974, n. 54), dell'effettività della forza rappresentativa delle confederazioni sindacali”.
Sempre secondo il Consiglio di Stato, quando il legislatore ha fatto, invece, riferimento al concetto di associazioni “comparativamente più rappresentative” ha voluto operare una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Aggiunge il Consiglio di Stato: “la definizione, utilizzata dal legislatore del 2020, di associazioni comparativamente più rappresentative presuppone, diversamente dal concetto di maggiore rappresentatività, una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. E ciò al fine di commisurare il godimento di determinate prerogative alla effettiva capacità rappresentativa delle organizzazioni soggette al giudizio comparativo. In altri termini, il concetto di rappresentatività comparata (e non più presunta) risulta incompatibile con ogni riconoscimento aprioristico ed irreversibile della rappresentatività in capo ad un'organizzazione sindacale – ancorché tradizionalmente e storicamente rappresentativa
– ed impone, di converso, una costante verifica ed un aggiornamento del confronto tra le organizzazioni sindacali sulla base degli indici oggettivamente verificabili e contendibili
(Corte cost. 4 dicembre 1995, n. 492).” …“La circostanza che la sia un sindacato CP_4 sufficientemente rappresentativo a livello nazionale, tanto da per poter indicare i componenti di un organo collegiale, non comporta che automaticamente sia anche quello più rappresentativo del settore in comparazione con gli altri sindacati confederali, la cui rappresentatività è testimoniata dal sottoscrivere i contratti collettivi nazionali.
Tutto ciò chiarito, considerato il rapporto tra la e le organizzazioni sindacali CP_4
Con confederali e la prima non può considerarsi comparativamente più CP_5 CP_9 rappresentativa, con la conseguenza che l'accordo dalla stessa sottoscritto con l'appellata non era idoneo a fondare l'ammissione alla cassa integrazione in deroga”.
Né induce a ritenere diversamente l'esame della sentenza Tar Roma - Sezione II -
Sentenza 30 ottobre 2023, n. 16048 allegata dalla parte ricorrente.
Il TAR Lazio, infatti, osserva il giudicante, riconduce la determinazione della maggiore rappresentatività comparativa allo specifico settore merceologico di riferimento, attraverso la comparazione di organizzazioni sindacali sottoscrittrici di contratti collettivi nazionali tra loro «concorrenti» nel medesimo settore. L'accertamento della rappresentatività comparata andrebbe eseguito innanzitutto e nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori e nei confronti delle associazioni datoriali e la pronuncia non fa alcun riferimento in merito a queste ultime. Cont Inoltre il TAR cita fonti di diritto di secondo grado (decreti della Presidenza onsiglio e del (si vedano il DPCM del 08.08.2013; il D.M. Lavoro del 15.07.2014 Controparte_12
n. 14280; il DPCM del 14.11.2017; il DPR del 23.03.2018; il DM Lavoro del 26.07.2019 ed il DPCM del 01.06.2022) secondo cui “risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali: per i lavoratori dipendenti del settore privato - Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) - Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) -
Unione italiana del lavoro (UIL) - Unione generale del lavoro (UGL) - Confederazione generale dei sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL) - CO. IT. SI. AU. LA. (CISAL) ". In tal modo definisce il concetto di maggiore rappresentatività.
Quanto alla maggiore rappresentatività comparativa, la limita “a) al DPCM del 1° giugno
2022, il quale dichiara maggiormente rappresentativa per la composizione CP_4
Comitato di indirizzo e Vigilanza dell' sulla base della "comparazione dei dati CP_2 disponibili relativi alla rappresentatività", quindi all'esito di un'effettiva comparazione su scala nazionale;
b) al DM del Ministero del Lavoro n. 14280 del 15 luglio 2014, il quale statuisce che "da una valutazione comparativa tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali citate condotta in base ai suindicati criteri risultano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale le seguenti organizzazioni sindacali: ... AU. LA. (CISAL)". Tali ultimo riferimento è privo del profilo di CP_13 attualità necessario ad un'analisi sulla maggiore rappresentatività comparativa. Il primo si riferisce a un contesto preciso, rappresentato dall'assegnazione al sindacato di funzioni e ruoli di partecipazione negli organismi pubblici – segnatamente il Comitato di Indirizzo e
Vigilanza dell' – ben diverso, pertanto, rispetto al profilo della sottoscrizione di un CP_2
CCNL.
Nel caso in esame il verbale oggetto di impugnativa fonda le contestazioni sulla circostanza che la società ricorrente abbia fatto “dumping contrattuale” (aziende del terziario che hanno indicato nei flussi un contratto che non risulta essere quello maggiormente rappresentativo per il CP_14 settore di appartenenza), in quanto quello applicato non sarebbe il CCNL comparativamente più rappresentativo del settore merceologico in cui opera l'impresa.
La contestazione contenuta nel verbale parte, dunque, dal presupposto che la , a Parte_1 seguito di iscrizione all'associazione tuttora vigente (Cfr. allegato 3) aveva iniziato ad CP_8 applicare ai dipendenti il CCNL sottoscritto dalla stessa unitamente a che non sarebbe CP_4 stato dotato della maggiore rappresentatività prevista dalla norma.
Gli ispettori hanno lamentato che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi e per la fruizione dei benefici, non poteva essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, con ciò evidenziando che il sindacato in questione non faceva parte della summenzionata categoria.
Secondo l'assunto di parte ricorrente, invece, la aveva posto in essere un Parte_1 comportamento perfettamente in linea con le norme di riferimento, di cui all'art. 2 comma 25 della
L. 549/95 di interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L. 338/1989 che recita: “L'art. 1 del decreto- legge 09.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Parte ricorrente si è soffermata lungamente in ricorso e nelle note sulla ritenuta rappresentatività utile della dimenticando però, osserva il giudicante, che il CCNL che ha applicato è stato CP_4 sottoscritto con la e tale differenza non è meramente nominale né marginale, anzi. CP_15
Come si legge nella relativa home page la è una Federazione Nazionale Autonoma CP_4
Lavoratori Artigianato Commercio Servizi Terziario Turismo Colf Badanti. “Ogni iscritto alla CISAL, in base alla qualificazione merceologica del settore o del comparto cui appartiene l'azienda o l'ente in cui presta la sua opera, fa capo a una specifica Federazione o Sindacato nazionale di categoria.
Ciascuna Federazione, quindi, rappresenta e tutela gli interessi di una specifica categoria di lavoratori assistendoli nei rapporti con la controparte, con le istituzioni, con gli enti pubblici e con le altre parti sociali.”
E' la stessa dunque, a chiarire che in quanto deve rimettere alle singole CP_4 CP_16 associazioni sindacali federate la rappresentanza e la tutela degli interessi di una specifica categoria di lavoratori.
Dunque, osserva il giudicante, l'organizzazione sindacale sottoscrittrice del CCNL dalla stessa applicato – ovvero il CCNL sottoscritto con la sola – è stato sottoscritto con una CP_15 organizzazione sindacale che non aveva la prescritta rappresentatività.
E ciò in quanto una è la e un'altra è la erziario. CP_4 CP_4
Deve, perciò, concludersi che non è allegata né provata la maggiore rappresentatività comparativa nel settore della , sottoscrittrice del CCNL applicato dall'azienda ricorrente;
in ogni CP_15 caso, risulta anche dai dati relativi alla federazione Cisal, che la deve cedere il CP_15 passo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che hanno sottoscritto il CCNL indicato dagli ispettori.
Essenziale poi è la verifica della maggiore rappresentatività comparativa nel settore delle OO.SS. da ambo i lati contrattuali, ovvero sia per la parte datoriale sia per la parte dei lavoratori e al riguardo deve essere vagliata, dunque, anche la posizione dell . CP_8
Al riguardo appaiono utili due brevi considerazioni preliminari di carattere processuale.
La prima: era onere di parte ricorrente allegare e provare la rappresentatività dell CP_8
La seconda: la mancata specifica contestazione nel verbale ispettivo dell'assenza di rappresentatività dell , da una parte, è contenuta nella contestazione relativa al CCNL CP_8 applicato.
Chiarito quanto sopra, deve osservarsi che - come recentemente ricordato dalla giurisprudenza di merito ( cfr. Tribunale di Campobasso (all.to) in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella che ci occupa – “Il contratto collettivo CCNL non rientra nei contratti stipulati CP_17 dalle OOSS maggiormente rappresentative poiché la valutazione della maggiore rappresentatività deve riguardare ambedue le parti sociali, quindi non solo la anche la (cui è iscritta la CP_4 CP_8 società ricorrente) che non è indicata per la categoria dei datori nel documento della Presidenza del Consiglio dell'8.8.13, mentre è indicata la Confcommercio con riferimento ai datori di lavoro per la categoria del commercio;
lo stesso dicasi per il D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014
n.14280 che annovera la tra le OO.SS. maggiormente rappresentative per la categoria dei CP_4 lavoratori ma non cita (tra le OO.SS. dei datori) la con riferimento ad alcun settore CP_8 lavorativo e per il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.08.2017 (in vista del rinnovo dei componenti del CNEL per il quinquennio 2017-2022) laddove ancora una volta tra le
OO.SS. dei lavoratori è inserita la mentre per le imprese è presente la Confcommercio e CP_4 non l'ANPIT.”
La sigla sindacale , dunque, come evidenziato dagli ispettori, non avrebbe Parte_2 soddisfatto i requisiti previsti dalla legge di “sindacato comparativamente più rappresentativo” e, quindi, la società ricorrente avrebbe errato nel calcolare i contributi minimi da versare sulla scorta di tale ccnl, piuttosto che alla stregua del c.d. contratto leader, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi in vigore dal 30/03/2015, sottoscritto da
CONFOCOMMERCIO per la parte datoriale e per la parte Parte_3 sindacale.
La dunque, avrebbe illegittimamente denunciato imponibili contributivi e Parte_1 previdenziali inferiori a quelli scaturenti dall'esatta applicazione del CCNL Confcommercio di riferimento, derogando impropriamente al limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali dall'art. 1, comma 1, d.l. 338/89, conv. con modifiche nella L. 389/89.
Avendo così verificato anche in questa sede che la non applicava i Parte_1 contratti "leader" del settore, in quanto ha applicato un CCNL non sottoscritto dai sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi, fondate sono le contestazioni operate nel Verbale Unico di accertamento e notificazione oggi opposto.
Sul punto parte opponente ha osservato di avere ottenuto DURC positivo anche in relazione a un periodo oggetto dell'accertamento de quo e che la giurisprudenza è oramai granitica nel ritenere che il godimento del Durc concesso a suo tempo, non possa intaccare il godimento di benefici ed esoneri contributivi, in quanto non può assolutamente avere effetto retroattivo.
Ma, osserva il giudicante, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo cass.
30788/2024) «è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001).
Si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie,
l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. » (così Cass. n.
36846/2022, che richiama n. 16865 del 2020).”.
Il DURC, poi, può essere richiesto dalle imprese attraverso soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva che, con apposite credenziali, possono verificare in modalità telematica e in tempo reale la regolarità contributiva. La verifica si basa sull'incrocio tra quanto dichiarato dall'impresa e i pagamenti effettuati da quest'ultima. Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. sez. lav., 25 ottobre 2018, n. 27107), inoltre, la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa da parte dell' al momento del rilascio del DURC CP_2 non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi eventualmente ricevuti.
Dunque nessuna efficacia certificativa in senso proprio viene riconosciuta per legge al
DURC pertanto è anche possibile che, pur a fronte del rilascio di un “documento” che attesti la regolarità, l torni sui suoi passi e neghi il diritto a sgravi, prima CP_2 implicitamente riconosciuto a seguito del rilascio della dichiarazione di regolarità.
Ne consegue che sul punto la opposizione dlela appare infondata e va Parte_1 rigettata.
Diversamente, invece, per le sanzioni irrogate.
È ormai consolidato il principio secondo il quale, perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), è necessario che vi sia:
a) l'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento deve risultare essere stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni ma anche quando ricorra un'incompleta, o non conforme al vero, denuncia obbligatoria attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione.
La suprema Corte (Crr. Cass. 11 luglio 2022, n. 21831) ha di recente osservato che
“Opera l'art. 116, comma ottavo, lett. a), della legge n. 388 del 2000 e ricorre la fattispecie dell'evasione contributiva quando il datore di lavoro occulti rapporti di lavoro o retribuzioni, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, cioè con un comportamento volontario e preordinato e ciò si verifica quando ricorra una denuncia obbligatoria incompiuta o non conforme al vero, con cui è celata all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'imposizione. Il datore di lavoro può allegare circostanze tali da vincere la presunzione relativa al carattere doloso dell'omissione.” Ricorre “la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lett. a) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pure avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi;
l'omessa o infedele denuncia configura un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non si può reputare assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (v. Cass. 2 maggio 2018, n. 10427).
Applicando i principi in sintesi riportati, deve escludersi che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di 'evasione' contributiva: l'apparente contrasto di pronunce della giustizia amministrativa sulla natura di sindacato comparativamente maggiormente rappresentativo di la costante trasmissione da parte della società dei dati sui propri dipendenti Parte_2 nelle comunicazioni fatte all' , il pagamento regolare della contribuzione ritenuta CP_2 dovuta pur se calcolata sulla base di un minimale contributivo non corretto per quanto sopra esposto induce a ritenere che la abbia provato la mancanza Parte_1 dell'intento fraudolento nell'aderire al CCNL prescelto. Non v'è prova che si sia trattato di un comportamento volontario e preordinato, posto in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, non essendovi prova che la opponente abbia occultato rapporti di lavoro o retribuzioni. Pertanto vanno ricalcolate da parte dell' le sanzioni di legge secondo le prescrizioni CP_2 di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000 che contempla l'ipotesi meno grave dell'omissione contributiva.
Ne consegue, per tutte le considerazioni di cui sopra, che l'opposizione al verbale Unico di accertamento e notificazione n. n. 2023000503/DDL del 11/09/2023 va rigettata e che, in accoglimento della domanda subordinata, va dichiarato che la società ricorrente è tenuta al pagamento delle sanzioni di legge secondo le prescrizioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000.
La complessità della questione e l'accoglimento solo parziale delle ragioni delle parti determinano la compensazione delle spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando così provvede: in parziale accoglimento della opposizione dichiara che la società ricorrente è tenuta al pagamento delle sanzioni di legge secondo le prescrizioni di cui all'art. 116, comma 8, lett.
a), I. n. 388/2000 per le violazioni accertate con il verbale Unico di accertamento e notificazione n. n. 2023000503/DDL del 11/09/2023.
Compensa le spese di lite
Napoli 2-10-2025 Il Giudice
D.ssa NN MA BE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NN MA BE in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 23 settembre 2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4161/2024 R.G.
TRA
P. IVA: con sede legale in Napoli (NA), Piazzetta Matilde Serao n. Parte_1 P.IVA_1
7 in persona dell'amministratore unico nato a [...] il [...] il quale agisce CP_1 anche in proprio ove occorresse, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Iconio Massara del Foro di Vibo Valentia e dall'Avv. Giuseppe Summo del Foro di
Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi (Limatola Avvocati) in Napoli alla Via
Santa Lucia n. 15.
Ricorrente E
– in persona del suo Controparte_2
Presidente p.t., rappr.to e difeso dall'avv.to Erminio Capasso congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Giuliana Cavalcanti e Agostino Di Feo tutti giusta procura generale alle liti per atto del
Notaio di Roma del 22.03.2024. Persona_1
Resistente
Oggetto: accertamento negativo del credito vantato dall con il Verbale Unico di accertamento CP_2
e notificazione n. 2023000503/DDL del 11/09/2023 con richiesta della somma complessiva di euro
377.501,72 dei quali €. 250.946,73 a titolo di contributi e disconoscimento benefici ed €
121.752,27 a titolo di somme aggiuntive, oltre interessi per il periodo dal 01/2019 al 3/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso che le era stato notificato Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2023000503/DDL del 11/09/2023 (cfr. allegato 1) con il quale erano state richieste somme complessive per € 377.501,72 dei quali € 250.946,73 a titolo di contributi e disconoscimento benefici ed € 121.752,27 a titolo di somme aggiuntive, oltre interessi per il periodo dal 01/2019 al 3/2023, tutto ciò premesso, in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per omessa indicazione degli elementi probatori sotto il profilo delle dichiarazioni raccolte dagli Rilevava la CP_3 inconsistenza del valore probatorio delle dichiarazioni nel giudizio di opposizione;
la nullità del verbale impugnato per violazione di legge attesa l'applicabilità del CCNL sottoscritto da CP_4
Sindacato comparativamente maggiormente rappresentativo. Deduceva, altresì, la insussistenza del valore probatorio della documentazione citata dagli Ispettori alla luce della interpretazione della giurisprudenza di riferimento circa gli indici di maggiore rappresentatività valorizzati dalla
Cassazione. Deduceva, infine, la irrilevanza, ai fini della maggiore rappresentatività comparata delle sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, per diversità del settore delle stesse. Ribadiva la legittima fruizione dei benefici contributivi e la illegittimità della operata decadenza delle agevolazioni e la nullità del Verbale per indeterminato inquadramento dei lavoratori e la erroneità dei conteggi.
In via subordinata, parte ricorrente, chiedeva, nell'ipotesi di conferma del verbale opposto, che gli importi indicati fossero ricalcolati a norma di legge ed in estremo subordine chiedeva di annullare integralmente le sanzioni, il tutto con vittoria delle spese di lite.
CP_ Si costituiva l che con articolate argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 253/2024.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato ed entro tali limiti va accolto.
La società ricorrente agisce per l'accertamento negativo del credito vantato dall con Verbale CP_2
Unico di accertamento e notificazione n. n. 2023000503/DDL del 11/09/2023 con il quale l'istituto aveva chiesto la somma complessiva di euro 377.501,72 dei quali €. 250.946,73 a titolo di contributi e disconoscimento benefici ed € 121.752,27 a titolo di somme aggiuntive, oltre interessi per il periodo dal 01/2019 al 3/2023.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del verbale “per assoluta ed estrema genericità”.
Osserva il giudicante che il verbale, nel caso in esame, è ampiamente dettagliato e motivato: in CP_ esso si chiarisce che “…è svolto su segnalazione della sede di Napoli ed ha per mandato il controllo della corretta applicazione del CCNL di riferimento da parte dell'azienda “ Parte_1 nella disciplina dei rapporti di lavoro dipendente dalla stessa instaurati.”
In diritto fermo restando il principio di libertà sindacale, infatti, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti "leader" del settore, contratti che vanno comunque sempre utilizzati per l'individuazione degli imponibili contributivi.
Va, dunque, in primo luogo verificato se la società opponente applicasse i c.d. contratti
"leader" del settore e tali sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. CP_ Nel caso in esame l ha allegato e provato e ampiamente motivato le ragioni per le quali il
CCNL applicabile nel caso in lite dovesse essere il CCNL stipulato da ConfCommercio e CP_5
e comparativamente più rappresentativo nel settore rispetto al
[...] CP_6 CP_7
C.C.N.L. sottoscritto da Cidec, Confimprenditori, Unica e la terziario applicato CP_8 CP_4 dall'azienda ricorrente.
Riportandosi alla motivazione già adottata da altro giudice di questa sezione, “deve rilevarsi che compete al datore di lavoro offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il CCNL (Cass. n.
7781/2015). Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'impresa, che - in deroga all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi etc), la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo (vedi: Cass. 7 aprile 2008, n. 8988;
Cass. 9 giugno 2008, n. 15162; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872).
La legislazione meno recente ha fatto riferimento al criterio della "maggiore rappresentatività" come presupposto della normativa di sostegno dell'azione sindacale, in particolare nell'originaria disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali prevista dallo statuto dei lavoratori. Successivamente il legislatore ha richiesto un presupposto maggiormente selettivo: essere l'associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.
La Corte costituzionale, con sentenza del 28/03/2023, n. 52 ha incidentalmente chiarito la differenza fra la nozione di “sindacato maggiormente rappresentativo” e quella di
“sindacato comparativamente più rappresentativo” affermando che il contratto collettivo aziendale in questione era stato sottoscritto dalla organizzazione sindacale che ha CP_4 ritenuto, sempre incidentalmente, non in possesso della maggiore rappresentatività comparativa.
Essa ha richiamato una decisione del Consiglio di Stato (cfr.sezione terza, del 26 settembre 2022, n. 8300) che aveva esaminato specificamente le caratteristiche di tale organizzazione sindacale ove è affermato che per sindacati “comparativamente più rappresentativi”, debbano intendersi quei sindacati che – all'esito della comparazione con le altre associazioni sindacali che hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro concorrente – risultino più rappresentativi. Precisa il Consiglio di Stato che il precedente criterio della “maggiore rappresentatività” veniva solitamente utilizzato dal legislatore “quando la finalità della norma era quella di attribuire specifiche prerogative e diritti alle associazioni sindacali operanti in determinati contesti lavorativi, rispetto alle quali l'analisi sulla rappresentatività deve tenere adeguatamente conto della necessità di tutelare il principio del pluralismo rappresentativo, onde evitare che un deficit in termini astratti di rappresentatività si traduca in una sostanziale compromissione dell'esercizio delle libertà di azione sindacale costituzionalmente garantite”. In tal caso, pertanto, “la nozione di maggiore rappresentatività va declinata secondo un'accezione inclusiva, tenendo conto, come ha affermato dalla Corte Costituzionale (6 marzo 1974, n. 54), dell'effettività della forza rappresentativa delle confederazioni sindacali”.
Sempre secondo il Consiglio di Stato, quando il legislatore ha fatto, invece, riferimento al concetto di associazioni “comparativamente più rappresentative” ha voluto operare una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Aggiunge il Consiglio di Stato: “la definizione, utilizzata dal legislatore del 2020, di associazioni comparativamente più rappresentative presuppone, diversamente dal concetto di maggiore rappresentatività, una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. E ciò al fine di commisurare il godimento di determinate prerogative alla effettiva capacità rappresentativa delle organizzazioni soggette al giudizio comparativo. In altri termini, il concetto di rappresentatività comparata (e non più presunta) risulta incompatibile con ogni riconoscimento aprioristico ed irreversibile della rappresentatività in capo ad un'organizzazione sindacale – ancorché tradizionalmente e storicamente rappresentativa
– ed impone, di converso, una costante verifica ed un aggiornamento del confronto tra le organizzazioni sindacali sulla base degli indici oggettivamente verificabili e contendibili
(Corte cost. 4 dicembre 1995, n. 492).” …“La circostanza che la sia un sindacato CP_4 sufficientemente rappresentativo a livello nazionale, tanto da per poter indicare i componenti di un organo collegiale, non comporta che automaticamente sia anche quello più rappresentativo del settore in comparazione con gli altri sindacati confederali, la cui rappresentatività è testimoniata dal sottoscrivere i contratti collettivi nazionali.
Tutto ciò chiarito, considerato il rapporto tra la e le organizzazioni sindacali CP_4
Con confederali e la prima non può considerarsi comparativamente più CP_5 CP_9 rappresentativa, con la conseguenza che l'accordo dalla stessa sottoscritto con l'appellata non era idoneo a fondare l'ammissione alla cassa integrazione in deroga”.
Né induce a ritenere diversamente l'esame della sentenza Tar Roma - Sezione II -
Sentenza 30 ottobre 2023, n. 16048 allegata dalla parte ricorrente.
Il TAR Lazio, infatti, osserva il giudicante, riconduce la determinazione della maggiore rappresentatività comparativa allo specifico settore merceologico di riferimento, attraverso la comparazione di organizzazioni sindacali sottoscrittrici di contratti collettivi nazionali tra loro «concorrenti» nel medesimo settore. L'accertamento della rappresentatività comparata andrebbe eseguito innanzitutto e nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori e nei confronti delle associazioni datoriali e la pronuncia non fa alcun riferimento in merito a queste ultime. Cont Inoltre il TAR cita fonti di diritto di secondo grado (decreti della Presidenza onsiglio e del (si vedano il DPCM del 08.08.2013; il D.M. Lavoro del 15.07.2014 Controparte_12
n. 14280; il DPCM del 14.11.2017; il DPR del 23.03.2018; il DM Lavoro del 26.07.2019 ed il DPCM del 01.06.2022) secondo cui “risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali: per i lavoratori dipendenti del settore privato - Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) - Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) -
Unione italiana del lavoro (UIL) - Unione generale del lavoro (UGL) - Confederazione generale dei sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL) - CO. IT. SI. AU. LA. (CISAL) ". In tal modo definisce il concetto di maggiore rappresentatività.
Quanto alla maggiore rappresentatività comparativa, la limita “a) al DPCM del 1° giugno
2022, il quale dichiara maggiormente rappresentativa per la composizione CP_4
Comitato di indirizzo e Vigilanza dell' sulla base della "comparazione dei dati CP_2 disponibili relativi alla rappresentatività", quindi all'esito di un'effettiva comparazione su scala nazionale;
b) al DM del Ministero del Lavoro n. 14280 del 15 luglio 2014, il quale statuisce che "da una valutazione comparativa tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali citate condotta in base ai suindicati criteri risultano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale le seguenti organizzazioni sindacali: ... AU. LA. (CISAL)". Tali ultimo riferimento è privo del profilo di CP_13 attualità necessario ad un'analisi sulla maggiore rappresentatività comparativa. Il primo si riferisce a un contesto preciso, rappresentato dall'assegnazione al sindacato di funzioni e ruoli di partecipazione negli organismi pubblici – segnatamente il Comitato di Indirizzo e
Vigilanza dell' – ben diverso, pertanto, rispetto al profilo della sottoscrizione di un CP_2
CCNL.
Nel caso in esame il verbale oggetto di impugnativa fonda le contestazioni sulla circostanza che la società ricorrente abbia fatto “dumping contrattuale” (aziende del terziario che hanno indicato nei flussi un contratto che non risulta essere quello maggiormente rappresentativo per il CP_14 settore di appartenenza), in quanto quello applicato non sarebbe il CCNL comparativamente più rappresentativo del settore merceologico in cui opera l'impresa.
La contestazione contenuta nel verbale parte, dunque, dal presupposto che la , a Parte_1 seguito di iscrizione all'associazione tuttora vigente (Cfr. allegato 3) aveva iniziato ad CP_8 applicare ai dipendenti il CCNL sottoscritto dalla stessa unitamente a che non sarebbe CP_4 stato dotato della maggiore rappresentatività prevista dalla norma.
Gli ispettori hanno lamentato che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi e per la fruizione dei benefici, non poteva essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, con ciò evidenziando che il sindacato in questione non faceva parte della summenzionata categoria.
Secondo l'assunto di parte ricorrente, invece, la aveva posto in essere un Parte_1 comportamento perfettamente in linea con le norme di riferimento, di cui all'art. 2 comma 25 della
L. 549/95 di interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L. 338/1989 che recita: “L'art. 1 del decreto- legge 09.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Parte ricorrente si è soffermata lungamente in ricorso e nelle note sulla ritenuta rappresentatività utile della dimenticando però, osserva il giudicante, che il CCNL che ha applicato è stato CP_4 sottoscritto con la e tale differenza non è meramente nominale né marginale, anzi. CP_15
Come si legge nella relativa home page la è una Federazione Nazionale Autonoma CP_4
Lavoratori Artigianato Commercio Servizi Terziario Turismo Colf Badanti. “Ogni iscritto alla CISAL, in base alla qualificazione merceologica del settore o del comparto cui appartiene l'azienda o l'ente in cui presta la sua opera, fa capo a una specifica Federazione o Sindacato nazionale di categoria.
Ciascuna Federazione, quindi, rappresenta e tutela gli interessi di una specifica categoria di lavoratori assistendoli nei rapporti con la controparte, con le istituzioni, con gli enti pubblici e con le altre parti sociali.”
E' la stessa dunque, a chiarire che in quanto deve rimettere alle singole CP_4 CP_16 associazioni sindacali federate la rappresentanza e la tutela degli interessi di una specifica categoria di lavoratori.
Dunque, osserva il giudicante, l'organizzazione sindacale sottoscrittrice del CCNL dalla stessa applicato – ovvero il CCNL sottoscritto con la sola – è stato sottoscritto con una CP_15 organizzazione sindacale che non aveva la prescritta rappresentatività.
E ciò in quanto una è la e un'altra è la erziario. CP_4 CP_4
Deve, perciò, concludersi che non è allegata né provata la maggiore rappresentatività comparativa nel settore della , sottoscrittrice del CCNL applicato dall'azienda ricorrente;
in ogni CP_15 caso, risulta anche dai dati relativi alla federazione Cisal, che la deve cedere il CP_15 passo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che hanno sottoscritto il CCNL indicato dagli ispettori.
Essenziale poi è la verifica della maggiore rappresentatività comparativa nel settore delle OO.SS. da ambo i lati contrattuali, ovvero sia per la parte datoriale sia per la parte dei lavoratori e al riguardo deve essere vagliata, dunque, anche la posizione dell . CP_8
Al riguardo appaiono utili due brevi considerazioni preliminari di carattere processuale.
La prima: era onere di parte ricorrente allegare e provare la rappresentatività dell CP_8
La seconda: la mancata specifica contestazione nel verbale ispettivo dell'assenza di rappresentatività dell , da una parte, è contenuta nella contestazione relativa al CCNL CP_8 applicato.
Chiarito quanto sopra, deve osservarsi che - come recentemente ricordato dalla giurisprudenza di merito ( cfr. Tribunale di Campobasso (all.to) in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella che ci occupa – “Il contratto collettivo CCNL non rientra nei contratti stipulati CP_17 dalle OOSS maggiormente rappresentative poiché la valutazione della maggiore rappresentatività deve riguardare ambedue le parti sociali, quindi non solo la anche la (cui è iscritta la CP_4 CP_8 società ricorrente) che non è indicata per la categoria dei datori nel documento della Presidenza del Consiglio dell'8.8.13, mentre è indicata la Confcommercio con riferimento ai datori di lavoro per la categoria del commercio;
lo stesso dicasi per il D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014
n.14280 che annovera la tra le OO.SS. maggiormente rappresentative per la categoria dei CP_4 lavoratori ma non cita (tra le OO.SS. dei datori) la con riferimento ad alcun settore CP_8 lavorativo e per il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.08.2017 (in vista del rinnovo dei componenti del CNEL per il quinquennio 2017-2022) laddove ancora una volta tra le
OO.SS. dei lavoratori è inserita la mentre per le imprese è presente la Confcommercio e CP_4 non l'ANPIT.”
La sigla sindacale , dunque, come evidenziato dagli ispettori, non avrebbe Parte_2 soddisfatto i requisiti previsti dalla legge di “sindacato comparativamente più rappresentativo” e, quindi, la società ricorrente avrebbe errato nel calcolare i contributi minimi da versare sulla scorta di tale ccnl, piuttosto che alla stregua del c.d. contratto leader, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi in vigore dal 30/03/2015, sottoscritto da
CONFOCOMMERCIO per la parte datoriale e per la parte Parte_3 sindacale.
La dunque, avrebbe illegittimamente denunciato imponibili contributivi e Parte_1 previdenziali inferiori a quelli scaturenti dall'esatta applicazione del CCNL Confcommercio di riferimento, derogando impropriamente al limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali dall'art. 1, comma 1, d.l. 338/89, conv. con modifiche nella L. 389/89.
Avendo così verificato anche in questa sede che la non applicava i Parte_1 contratti "leader" del settore, in quanto ha applicato un CCNL non sottoscritto dai sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi, fondate sono le contestazioni operate nel Verbale Unico di accertamento e notificazione oggi opposto.
Sul punto parte opponente ha osservato di avere ottenuto DURC positivo anche in relazione a un periodo oggetto dell'accertamento de quo e che la giurisprudenza è oramai granitica nel ritenere che il godimento del Durc concesso a suo tempo, non possa intaccare il godimento di benefici ed esoneri contributivi, in quanto non può assolutamente avere effetto retroattivo.
Ma, osserva il giudicante, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo cass.
30788/2024) «è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001).
Si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie,
l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. » (così Cass. n.
36846/2022, che richiama n. 16865 del 2020).”.
Il DURC, poi, può essere richiesto dalle imprese attraverso soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva che, con apposite credenziali, possono verificare in modalità telematica e in tempo reale la regolarità contributiva. La verifica si basa sull'incrocio tra quanto dichiarato dall'impresa e i pagamenti effettuati da quest'ultima. Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. sez. lav., 25 ottobre 2018, n. 27107), inoltre, la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa da parte dell' al momento del rilascio del DURC CP_2 non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi eventualmente ricevuti.
Dunque nessuna efficacia certificativa in senso proprio viene riconosciuta per legge al
DURC pertanto è anche possibile che, pur a fronte del rilascio di un “documento” che attesti la regolarità, l torni sui suoi passi e neghi il diritto a sgravi, prima CP_2 implicitamente riconosciuto a seguito del rilascio della dichiarazione di regolarità.
Ne consegue che sul punto la opposizione dlela appare infondata e va Parte_1 rigettata.
Diversamente, invece, per le sanzioni irrogate.
È ormai consolidato il principio secondo il quale, perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), è necessario che vi sia:
a) l'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento deve risultare essere stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni ma anche quando ricorra un'incompleta, o non conforme al vero, denuncia obbligatoria attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione.
La suprema Corte (Crr. Cass. 11 luglio 2022, n. 21831) ha di recente osservato che
“Opera l'art. 116, comma ottavo, lett. a), della legge n. 388 del 2000 e ricorre la fattispecie dell'evasione contributiva quando il datore di lavoro occulti rapporti di lavoro o retribuzioni, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, cioè con un comportamento volontario e preordinato e ciò si verifica quando ricorra una denuncia obbligatoria incompiuta o non conforme al vero, con cui è celata all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'imposizione. Il datore di lavoro può allegare circostanze tali da vincere la presunzione relativa al carattere doloso dell'omissione.” Ricorre “la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lett. a) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pure avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi;
l'omessa o infedele denuncia configura un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non si può reputare assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (v. Cass. 2 maggio 2018, n. 10427).
Applicando i principi in sintesi riportati, deve escludersi che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di 'evasione' contributiva: l'apparente contrasto di pronunce della giustizia amministrativa sulla natura di sindacato comparativamente maggiormente rappresentativo di la costante trasmissione da parte della società dei dati sui propri dipendenti Parte_2 nelle comunicazioni fatte all' , il pagamento regolare della contribuzione ritenuta CP_2 dovuta pur se calcolata sulla base di un minimale contributivo non corretto per quanto sopra esposto induce a ritenere che la abbia provato la mancanza Parte_1 dell'intento fraudolento nell'aderire al CCNL prescelto. Non v'è prova che si sia trattato di un comportamento volontario e preordinato, posto in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, non essendovi prova che la opponente abbia occultato rapporti di lavoro o retribuzioni. Pertanto vanno ricalcolate da parte dell' le sanzioni di legge secondo le prescrizioni CP_2 di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000 che contempla l'ipotesi meno grave dell'omissione contributiva.
Ne consegue, per tutte le considerazioni di cui sopra, che l'opposizione al verbale Unico di accertamento e notificazione n. n. 2023000503/DDL del 11/09/2023 va rigettata e che, in accoglimento della domanda subordinata, va dichiarato che la società ricorrente è tenuta al pagamento delle sanzioni di legge secondo le prescrizioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000.
La complessità della questione e l'accoglimento solo parziale delle ragioni delle parti determinano la compensazione delle spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando così provvede: in parziale accoglimento della opposizione dichiara che la società ricorrente è tenuta al pagamento delle sanzioni di legge secondo le prescrizioni di cui all'art. 116, comma 8, lett.
a), I. n. 388/2000 per le violazioni accertate con il verbale Unico di accertamento e notificazione n. n. 2023000503/DDL del 11/09/2023.
Compensa le spese di lite
Napoli 2-10-2025 Il Giudice
D.ssa NN MA BE