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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2543 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Becatti Parte_1 C.F._1
(C. F. , e Avv. Kristian Cosmi (C. F. , ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Becatti in Roma, Via Guido Reni, n. 2, giusta procura in atti.
Appellante
E
C.F. C. F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, , C. F. , rappresentati e difesi C.F._5 Controparte_3 C.F._6 dall'Avv. Francesco Nicolò Restanti (C.F. , ed elettivamente domiciliati C.F._7
presso il suo studio sito in Roma, Via Fabio Massimo n. 60, giusta procura in atti;
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ex artt. 447 bis e ss c.p.c. la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. 14926/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in persona del Dott. Fabio
Miccio in data 28.10.2020 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento 23869/2020, non notificata.
Tutti gli appellati si sono costituiti.
1 Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 05 Marzo 2025 le parti non hanno depositato note di trattazione. Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art
127 ter cpc, all'udienza del 19.03.2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta pertanto la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 19.03.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
2
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2543 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Becatti Parte_1 C.F._1
(C. F. , e Avv. Kristian Cosmi (C. F. , ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Becatti in Roma, Via Guido Reni, n. 2, giusta procura in atti.
Appellante
E
C.F. C. F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, , C. F. , rappresentati e difesi C.F._5 Controparte_3 C.F._6 dall'Avv. Francesco Nicolò Restanti (C.F. , ed elettivamente domiciliati C.F._7
presso il suo studio sito in Roma, Via Fabio Massimo n. 60, giusta procura in atti;
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ex artt. 447 bis e ss c.p.c. la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. 14926/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in persona del Dott. Fabio
Miccio in data 28.10.2020 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento 23869/2020, non notificata.
Tutti gli appellati si sono costituiti.
1 Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del giorno 05 Marzo 2025 le parti non hanno depositato note di trattazione. Considerato il mancato deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art
127 ter cpc, all'udienza del 19.03.2025.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc va disposta pertanto la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 19.03.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
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