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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
9 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1360 / 2025 R.G.
promossa da
C.F. 1 rappresentata e difesa dall' avv. Nunzia Parte_1 c.f.
FR HI come da procura in atti;
-ricorrente-
Contro
9con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA_1
,
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere affetta da numerose patologie tali da renderla invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%; di aver presentato il 3.04.2024 domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile e del diritto all'assegno mensile di assistenza;
di essere stata riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, nella visita dell'8.5.2024, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70% come da verbale CP_1 in atti;
di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c, chiedendo la nomina di un medico legale d'ufficio al fine di accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 445 bis c.p.c., la sussistenza in capo alla stessa delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza (artt.
2 e 13 L. 118/71);
che all'esito degli accertamenti espletati il CTU nominato nel procedimento di ATP riteneva erroneamente la ricorrente invalida nella misura del 70%;
di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni della CTU;
che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente;
che, in particolare: era affetta da patologia osteoarticolare spondiloartropatia cronica infiammatoria, scoliosi lombare sinistra convessa, sclerosi delle limitanti somatiche specie a livello L4-L5, coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale, artrosi ai piedi, osteoporosi, come risulta dal certificato ortopedico del 16.1.24 e dal certificato fisiatrico del 21.12.23 ; che a tali patologie va attribuito il 40% di cui al codice 7010 delle suindicate tabelle;
di essere affetta da Morbo di
Chron in trattamento, rientrante nel codice 6460 con valutazione del 50% (come da certificati del
7.12.23, dell'8.3.23 e 19.4.23; di essere affetta da Sindrome ansioso-depressiva in trattamento
(codice 2205) con valutazione del 25%; di essere altresì affetta da BPCO asma (codice 6407) con valutazione del 45% (come risulta dal certificato pneumologico del 28.7.22 ); di soffrire inoltre di
Ipoacusia n.s. bilaterale (codice 4005) con valutazione del 27%, come da: referto del 27.3.24; che a tali patologie dovevano aggiungersi la sindrome di Raynaud, pregressa asportazione del melanoma cavo polpiteo sx e la tiroidite e che applicando alle suindicate infermità il calcolo riduzionistico secondo la formula di Balthazard, l'invalidità doveva ritenersi pari al 90%.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni Accertare e dichiarare, previa nomina di un 66
consulente medico d'ufficio, se la ricorrente si trovi nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza (artt. 2 e 13 L. 118/71; art. 9 D.L 509/88; L. 18/80), accertandone la data di decorrenza. Condannare controparte al pagamento delle spese e onorari di entrambi i procedimenti da distrarsi, ex art 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi". Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' CP_2 ricorrente, venga operata dall' CP_1 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.".
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'accesso alle prestazioni assistenziali di cui si discute ritenendo 1 nata a [...] il [...], è in atto 66
Parte_1
affetta da "Artrosi poliarticolare e osteoporosi, Morbo di Chron in trattamento farmacologico, sindrome depressiva e asma allergico, in soggetto affetto da Morbo di Raynaud e Tiroidite di
Hashimoto e pregresso melanoma al cavo politeo" 2 Tale complesso patologico rende, allo stato attuale, la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
75%, ricorrendo, allo stato attuale le condizioni sanitarie stabilite per Legge per poter usufruire del beneficio richiesto a partire dalla data di inoltro della domanda amministrativa. (Aprile 2024)".
In particolare, quanto alle valutazioni medico legali sottese al giudizio conclusivo si legge nella relazione peritale in atti "La sig.ra presenta una patologia a carico del sistema Parte_1
ostearticolare (artrosi poliarticolare e osteoporosi). A tale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92 va assegnata, una percentuale invalidante del 40%
(codice 7010). La ricorrente è inoltre affetta da una sindrome depressiva endoreattiva di media entità
A tale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92 va assegnata, una percentuale invalidante del 25% (codice 2205).Per quanto attiene il morbo di Chron in attuale trattamento farmacologico può essere ascritto, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92 al codice 6459 con valutazione del 25%. Per quanto attiene la patologia respiratoria (rinite con episodi di asma allergico) può assegnarsi una valutazione del 21% (codice 6003). Infine la paziente è, inoltre, affetta da Morbo di Raynaud e Tiroidite di Hashimoto, in soggetto con pregresso melanoma al cavo popliteo. A questo punto si ritiene di non condividere il giudizio valutativo espresso dal dr. Per_1 che eseguiva C.T.U. per A.T.P. con le seguenti conclusioni: "...è affetta da artrosi poli-articolare in soggetto osteoporotico con periartrite scapolo omerale dx da Morbo di Chron e da sindrome ansoso- depressiva. Inoltre è anche affetta da Tiroidite di Hashimoto, da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, in soggetto con storia anamnestica di pregresso melanoma del cavo popliteo in follow-up, queste ultime senza compromissione funzionale ai fini invalidanti...invalida nella misura non superiore al 70% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(03/04/024)".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione non essendo, neppure, essendo stato oggetto di osservazioni critiche di parte. Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, va accertato e dichiarato che [...] Parte_1 è soggetto invalido al 75% e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (i.e. 3/4/2024).
3.Le spese di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. vigente precisando che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che la liquidazione viene effettuata tenuto conto dei minimi in ragione della complessità della controversia (per la fase di ATP tabella 9: € 1168,50 + per la fase di opposizione, tabella numero 4 (cause di previdenza) € 2695,50, (studio, introduttiva, istruttoria decisionale).
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che Parte_1 è soggetto invalido al 75% e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa ( i.e.
3/4/2024);
condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro 3864,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
9 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1360 / 2025 R.G.
promossa da
C.F. 1 rappresentata e difesa dall' avv. Nunzia Parte_1 c.f.
FR HI come da procura in atti;
-ricorrente-
Contro
9con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA_1
,
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere affetta da numerose patologie tali da renderla invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%; di aver presentato il 3.04.2024 domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile e del diritto all'assegno mensile di assistenza;
di essere stata riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, nella visita dell'8.5.2024, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70% come da verbale CP_1 in atti;
di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c, chiedendo la nomina di un medico legale d'ufficio al fine di accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 445 bis c.p.c., la sussistenza in capo alla stessa delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza (artt.
2 e 13 L. 118/71);
che all'esito degli accertamenti espletati il CTU nominato nel procedimento di ATP riteneva erroneamente la ricorrente invalida nella misura del 70%;
di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni della CTU;
che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente;
che, in particolare: era affetta da patologia osteoarticolare spondiloartropatia cronica infiammatoria, scoliosi lombare sinistra convessa, sclerosi delle limitanti somatiche specie a livello L4-L5, coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale, artrosi ai piedi, osteoporosi, come risulta dal certificato ortopedico del 16.1.24 e dal certificato fisiatrico del 21.12.23 ; che a tali patologie va attribuito il 40% di cui al codice 7010 delle suindicate tabelle;
di essere affetta da Morbo di
Chron in trattamento, rientrante nel codice 6460 con valutazione del 50% (come da certificati del
7.12.23, dell'8.3.23 e 19.4.23; di essere affetta da Sindrome ansioso-depressiva in trattamento
(codice 2205) con valutazione del 25%; di essere altresì affetta da BPCO asma (codice 6407) con valutazione del 45% (come risulta dal certificato pneumologico del 28.7.22 ); di soffrire inoltre di
Ipoacusia n.s. bilaterale (codice 4005) con valutazione del 27%, come da: referto del 27.3.24; che a tali patologie dovevano aggiungersi la sindrome di Raynaud, pregressa asportazione del melanoma cavo polpiteo sx e la tiroidite e che applicando alle suindicate infermità il calcolo riduzionistico secondo la formula di Balthazard, l'invalidità doveva ritenersi pari al 90%.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni Accertare e dichiarare, previa nomina di un 66
consulente medico d'ufficio, se la ricorrente si trovi nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza (artt. 2 e 13 L. 118/71; art. 9 D.L 509/88; L. 18/80), accertandone la data di decorrenza. Condannare controparte al pagamento delle spese e onorari di entrambi i procedimenti da distrarsi, ex art 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi". Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' CP_2 ricorrente, venga operata dall' CP_1 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.".
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'accesso alle prestazioni assistenziali di cui si discute ritenendo 1 nata a [...] il [...], è in atto 66
Parte_1
affetta da "Artrosi poliarticolare e osteoporosi, Morbo di Chron in trattamento farmacologico, sindrome depressiva e asma allergico, in soggetto affetto da Morbo di Raynaud e Tiroidite di
Hashimoto e pregresso melanoma al cavo politeo" 2 Tale complesso patologico rende, allo stato attuale, la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
75%, ricorrendo, allo stato attuale le condizioni sanitarie stabilite per Legge per poter usufruire del beneficio richiesto a partire dalla data di inoltro della domanda amministrativa. (Aprile 2024)".
In particolare, quanto alle valutazioni medico legali sottese al giudizio conclusivo si legge nella relazione peritale in atti "La sig.ra presenta una patologia a carico del sistema Parte_1
ostearticolare (artrosi poliarticolare e osteoporosi). A tale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92 va assegnata, una percentuale invalidante del 40%
(codice 7010). La ricorrente è inoltre affetta da una sindrome depressiva endoreattiva di media entità
A tale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92 va assegnata, una percentuale invalidante del 25% (codice 2205).Per quanto attiene il morbo di Chron in attuale trattamento farmacologico può essere ascritto, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92 al codice 6459 con valutazione del 25%. Per quanto attiene la patologia respiratoria (rinite con episodi di asma allergico) può assegnarsi una valutazione del 21% (codice 6003). Infine la paziente è, inoltre, affetta da Morbo di Raynaud e Tiroidite di Hashimoto, in soggetto con pregresso melanoma al cavo popliteo. A questo punto si ritiene di non condividere il giudizio valutativo espresso dal dr. Per_1 che eseguiva C.T.U. per A.T.P. con le seguenti conclusioni: "...è affetta da artrosi poli-articolare in soggetto osteoporotico con periartrite scapolo omerale dx da Morbo di Chron e da sindrome ansoso- depressiva. Inoltre è anche affetta da Tiroidite di Hashimoto, da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, in soggetto con storia anamnestica di pregresso melanoma del cavo popliteo in follow-up, queste ultime senza compromissione funzionale ai fini invalidanti...invalida nella misura non superiore al 70% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(03/04/024)".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione non essendo, neppure, essendo stato oggetto di osservazioni critiche di parte. Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, va accertato e dichiarato che [...] Parte_1 è soggetto invalido al 75% e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (i.e. 3/4/2024).
3.Le spese di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. vigente precisando che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che la liquidazione viene effettuata tenuto conto dei minimi in ragione della complessità della controversia (per la fase di ATP tabella 9: € 1168,50 + per la fase di opposizione, tabella numero 4 (cause di previdenza) € 2695,50, (studio, introduttiva, istruttoria decisionale).
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che Parte_1 è soggetto invalido al 75% e, pertanto, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa ( i.e.
3/4/2024);
condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro 3864,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso