Articolo 156 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 155Articolo 127 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 156.

I condomini costituiti in forma di societa' cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.

Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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