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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
n. 613/2024 r.g.r. Sentenza n. 41/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GIALLORETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Via Amendola 62 66100 Chieti CH
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAHTAHM000099 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
pagina 1 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente Ricorrente_1 : dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese processuali;
Per la convenuta Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti : dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese processuali.
---==%==---
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 ha proposto ricorso – nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Chieti – avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con il beneficio della rifusione degli oneri di lite.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, costituitasi in giudizio, ha dedotto che è cessata la materia del contendere, stante l'intervenuta conciliazione stragiudiziale.
In effetti, le parti hanno transatto stragiudizialmente la controversia, trasmettendo il relativo verbale di conciliazione.
Le medesime parti hanno concluso nei sensi indicati in epigrafe.
All'odierna udienza la causa è stata posta in deliberazione.
---==%==---
Motivi della decisione
pagina 2 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
Va preliminarmente osservato che l'art. 48 – rubricato «Conciliazione fuori udienza» – dispone testualmente: «1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione».
Il successivo art. 48-bis.1 – rubricato «Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria» – stabilisce che la Corte di Giustizia Tributaria può formulare una proposta conciliativa alle parti (comma 1), che la conciliazione «si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento», che il «processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente» (comma 4) e che, in caso di conciliazione, il giudice «dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere» (comma 5).
Indi l'art. 48-ter (rubricato: «Definizione e pagamento delle somme dovute») prevede che le «sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della pagina 3 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di
Cassazione» (comma 1), che il «versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1» (comma 2), e che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, «il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta» (comma 3).
Orbene, nella fattispecie in esame le parti – con accordo conciliativo stragiudiziale, stipulato, ai sensi del suindicato art. 48, il 20 novembre 2025 (numero proposta: 500043/2025) e depositato nel fascicolo processuale informatico – hanno transatto la lite nei seguenti sensi:
pagina 4 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
pagina 5 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
pagina 6 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta conciliazione stragiudiziale – nei suindicati sensi e termini–, come dispongono i (suddetti) commi 2 e 4 dell'art. 48 citato del D.Lgs. 546/1992.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse vanno compensate, come pattuito tra le parti.
---==(°)==---
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti, Sezione Prima, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ex art. 48 del D. Lgs.
546/1992; compensa le spese processuali.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il giudice
(US GI)
pagina 7 di 7
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GIALLORETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Via Amendola 62 66100 Chieti CH
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAHTAHM000099 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
pagina 1 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente Ricorrente_1 : dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese processuali;
Per la convenuta Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti : dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese processuali.
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Svolgimento del processo
Ricorrente_1 ha proposto ricorso – nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Chieti – avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con il beneficio della rifusione degli oneri di lite.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, costituitasi in giudizio, ha dedotto che è cessata la materia del contendere, stante l'intervenuta conciliazione stragiudiziale.
In effetti, le parti hanno transatto stragiudizialmente la controversia, trasmettendo il relativo verbale di conciliazione.
Le medesime parti hanno concluso nei sensi indicati in epigrafe.
All'odierna udienza la causa è stata posta in deliberazione.
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Motivi della decisione
pagina 2 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
Va preliminarmente osservato che l'art. 48 – rubricato «Conciliazione fuori udienza» – dispone testualmente: «1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione».
Il successivo art. 48-bis.1 – rubricato «Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria» – stabilisce che la Corte di Giustizia Tributaria può formulare una proposta conciliativa alle parti (comma 1), che la conciliazione «si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento», che il «processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente» (comma 4) e che, in caso di conciliazione, il giudice «dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere» (comma 5).
Indi l'art. 48-ter (rubricato: «Definizione e pagamento delle somme dovute») prevede che le «sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della pagina 3 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di
Cassazione» (comma 1), che il «versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1» (comma 2), e che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, «il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta» (comma 3).
Orbene, nella fattispecie in esame le parti – con accordo conciliativo stragiudiziale, stipulato, ai sensi del suindicato art. 48, il 20 novembre 2025 (numero proposta: 500043/2025) e depositato nel fascicolo processuale informatico – hanno transatto la lite nei seguenti sensi:
pagina 4 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
pagina 5 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
pagina 6 di 7 n. 613/2024 r.g.r.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta conciliazione stragiudiziale – nei suindicati sensi e termini–, come dispongono i (suddetti) commi 2 e 4 dell'art. 48 citato del D.Lgs. 546/1992.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse vanno compensate, come pattuito tra le parti.
---==(°)==---
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti, Sezione Prima, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ex art. 48 del D. Lgs.
546/1992; compensa le spese processuali.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il giudice
(US GI)
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