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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/07/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
.
nella causa iscritta al n. 904/2024 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Chiericati Parte_1 C.F._1 attrice contro
(CF , e per essa la mandataria , rappresetnata CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Sara Demontis convenuta
Conclusioni
Nell'interesse dell'attrice:
: dichiarare l'inesistenza del diritto di e entrambe a mezzo della mandataria Controparte_3 CP_1
a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi dedotti, accertando e dichiarando: In via preliminare Controparte_2
e processuale di rito: - il difetto di legittimazione attiva sostanziale della se-dicente creditrice con ogni Controparte_4 conseguente declaratoria del caso e di legge;
Nel merito 1) L'inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo in quanto privo delle condizioni previste dall'art. 474 c.p.c. e dei requisiti di cui all'art. 40 TUB, per tutti i motivi dedotti, con ogni conseguente declaratoria in ordine alla non avvenuta valida decadenza dal beneficio del termine, nullità del precetto e di tutti gli atti esecutivi che ne sono seguiti, ordinandosi l'estinzione della procedura esecutiva;
2) la avvenuta sostituzione del titolo esecutivo, dichiarando che l'odierna procedura esecutiva si basa, non già sul mutuo precettato, bensì sulla sentenza n. 36/24
1 che ha definito il giudizio di opposizione RG 1228/21, del Tribunale di Nuoro;
3) conseguentemente, preso atto che la suddetta sentenza è di tipo dichiarativo e non è passata in giudicato, dichiarare estinta la procedura esecutiva. Sulla eventuale responsabilità ex art. 96 cpc: dichiarare tenuta, e condannare, la procedente al risarcimento dei danni tutti ex art. 96 cpc, patiti e patiendi, in caso di persistenza-resistenza nella lite. Sulle spese: Con vittoria di spese, diritti, onorari, I.V.A. e
C.N.P.A. come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nell'interesse degli opposti:
: In via pregiudiziale / preliminare 1) rigettarsi ogni eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo al creditore procedente convenuto-opposto, poiché del tutto inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, ciò per tutti i CP_1 motivi di cui al punto sub. I) della superiore espositiva, assumendo ogni più opportuno provvedimento;
In via principale e nel merito 2) rigettarsi in toto ogni avversa domanda e pretesa perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui alla superiore espositiva;
3) data la temerarietà della domanda ed i chiari intenti defatigatori, condannarsi parte opponente ex art. 96 CPC, nella misura ritenuta dal Giudice equa e di giustizia;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del merito oppositivo, ha premesso Parte_1 che: 1) in data 29 settembnre 2009 era stipulato tra Intesa San Paolo, mutuante, e , Parte_2 mutuatario, con la garanzia ipotecaria della stessa contratto di mutuo fondiario di originari Parte_1
€ 150.000, con rimborso a tasso fisso, metodo francese, originariamente in 20 anni in 240 rate mensili;
2) con successiva variazione del 2015 la durata era passata da 20 a 30 anni e le rate dalle 240 mensili originarie a 360; 3) a seguito di sospensione dei pagamenti del mutuatario dal 2019, e successivi tentativi di componimento stragiudiziale che non avevano esito, in data 13 ottobre 2021 aveva Controparte_3 notificato ad e atto di precetto con intimazione di pagamento della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di Euro 152.996,35, oltre interessi successivi e spese;
4) in data 30 ottobre 2021 i debitori esecutati avevano proposto opposizione al precetto, contestando il difetto del diritto di procedere a esecuzione forza in ragione della nullità del contratto di mutuo per effetto dell'usurarietà genetica, con conseguente insussistenza di valido titolo esecutivo per il mancato prodursi del ritardo decadenziale di cui all'art. 40 TUB;
5) la causa aveva assunto il n. rg 1228 del 2021, ma nelle more del giudizio la banca precettante aveva notificato ad in qualità di terza datrice di ipoteca, pignoramento Parte_1 immobiliare dal quale era scaturita l'esecuzine n. rg 6 del 2022; 6) in tale procedura aveva Parte_1 spiegato ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., allegando, quale fatto sopravvenuto, la relazione provvisoria
2 di CTU depositata nella causa di merito 1228 del 2021; 7) con tale ricorso era stata chiesta la sospensione della procedura esecutiva sulla base di elementi desumibili dalla CTU e dalle conclusioni che potevano da essa trarsi: a) usurarietà genetica del mutuo precettato sì come accertato in sede di merito ad opera del
CTU, con accertamento di un debito inferiore;
b) riformulazione del piano di ammortamento sulla base della nuova somma debdenda, con mancata decadenza dal beneficio del termine;
c) mancato verificarsi delle condizioni dell'art. 40, comma 2, TUB, con assenza di ritardo decadenziale;
8) nella pendenza del ricorso, era stata depositata la sentenza 36 del 2024, conclusiva della causa n. rg. 1228 del 2021, con la quale il Tribunale di Nuoro aveva accertato il diritto di a procedere ad esecuzione Controparte_3 forzata per la somma di € 60.847,16, con contestuale dichiarazione di nullità del precetto per il supero;
9) con ordinanza del 23 maggio 2024 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione e aveva fissato in tre mesi, decorrenti dalla medesima ordinanza, il termine per introdurre il giudizio di merito.
Tanto premesso in fatto, dopo aver dato conto che avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione era stato proposto reclamo e che avverso la sentenza conclusiva dell'opposizione a precetto era stato proposto appello, rappresentando che la citazione costituiva atto introduttivo del processo Parte_1 di merito, ha riproposto i motivi di opposizione delineati in ricorso, meglio specificati in considerazioni delle sopravvenienze intervenute, a partire dalla sentenza di merito definitoria del procedimento 1228 del
2021 e dalla cessione del credito da ad L'attuale attrice, dunque, ha Controparte_3 CP_1 eccepito: 1) il difetto di legittimazione della cessionaria, la quale non avrebbe dato prova del fatto che il contratto di cessione in blocco dei crediti, stipulato con aveva ricompreso anche il Controparte_3 credito nei confronti di e 2) l'insussistenza del diritto di a Parte_2 Parte_1 CP_1 procedere a esecuzione forzata per difetto di titolo esecutivo, posto che, ricalcolata la somma dovuta in complessivi € 60.847,16, non si sarebbe verificata alcuna decadenza dal beneficio dal termine, dal momento che – riformulato il piano di ammortamento sulla base della somma depurata dagli interessi usurari – alla data della decadenza dal beneficio del termine i pagamenti sarebbero stati regolari;
3) insussistenza del diritto della creditrice a procedere a esecuzione sulla base del mutuo, dal momento che questo titolo esecutivo sarebbe stato sotituito dalla sentenza 36 del 2024.
Dopo aver argomentato in diritto, l'attrice ha così concluso: dichiarare l'inesistenza del diritto di Controparte_3
e entrambe a mezzo della mandataria a procedere ad esecuzione forzata per
[...] CP_1 Controparte_2 tutti i motivi dedotti, accertando e dichiarando: In via preliminare e processuale di rito: - il difetto di legittimazione attiva sostanziale della se-dicente creditrice con ogni conseguente declaratoria del caso e di legge;
Nel merito 1) Controparte_4
L'inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo in quanto privo delle condizioni previste dall'art. 474 c.p.c. e dei requisiti di cui all'art. 40 TUB, per tutti i motivi dedotti, con ogni conseguente declaratoria in ordine alla non avvenuta valida decadenza dal beneficio del termine, nullità del precetto e di tutti gli atti esecutivi che ne sono seguiti, ordinandosi
l'estinzione della procedura esecutiva;
2) la avvenuta sostituzione del titolo esecutivo, dichiarando che l'odierna procedura
3 esecutiva si basa, non già sul mutuo precettato, bensì sulla sentenza n. 36/24 che ha definito il giudizio di opposizione RG
1228/21, del Tribunale di Nuoro;
3) conseguentemente, preso atto che la suddetta sentenza è di tipo dichiarativo e non è passata in giudicato, dichiarare estinta la procedura esecutiva. Sulla eventuale responsabilità ex art. 96 cpc: dichiarare tenuta, e condannare, la procedente al risarcimento dei danni tutti ex art. 96 cpc, patiti e patiendi, in caso di persistenza- resistenza nella lite. Sulle spese: Con vittoria di spese, diritti, onorari, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita la quale ha contestato in fatto e diritto la CP_1 citazione e ha esposto che: 1) a seguito di contratto di cessione di cessione di crediti, concluso in data 12 dicembre 2023 e con efficacia giuridica a decorrere dal 18 dicembre 2023, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva ceduto a titolo oneroso e pro-soluto alla Controparte_3 convenuta un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950
e il 31 marzo 2023, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della circolare della Banca
d'Italia n. 272 del 2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della circolare della
Banca d'Italia n. 139 del 1991, tra cui quello indentificato al NDG 389996479000 vantato nei confronti di e 2) ai sensi degli artt. 1 e 4 della l 130 del 199 e dell'art. 58 TUB, la società Parte_2 Parte_1 conventua aveva dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla G.U., Parte
II n. 146 del 12 dicembre 2023, nel cui avviso erano indicate le caratteristiche dei crediti ceduti, i cui dati identificati, peraltro, erano messi a disposizione da parte dei cedenti e del cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com; 3) sussistenza del titolo esecutivo, in ragione del fatto che i mutatari, a partire dal 2018, si erano resi inadempienti alla restituzione delle quote di capitale e del fatto che la sentenza n.
36/2024 non si era affatto sostituita al contratto di mutuo azionato, poiché con essa non era stata accertata e dichiarata la nullità dell'intero negozio, bensì della sola clausola di determinazione degli interessi corrispettivi.
Tanto premesso, l'opposta ha così concluso: In via pregiudiziale / preliminare 1) rigettarsi ogni eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo al creditore procedente convenuto-opposto, poiché del tutto CP_1 inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, ciò per tutti i motivi di cui al punto sub. I) della superiore espositiva, assumendo ogni più opportuno provvedimento;
In via principale e nel merito 2) rigettarsi in toto ogni avversa domanda e pretesa perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui alla superiore espositiva;
3) data la temerarietà della domanda ed i chiari intenti defatigatori, condannarsi parte opponente ex art. 96 CPC, nella misura ritenuta dal Giudice equa e di giustizia;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con decreto del 21 gennaio 2025, il giudice ha differito la prima udienza all'11 marzo 2025, sostituendola con note scritte ex art .127 ter c.p.c. e non adottando ulteriori provvedimenti.
4 Con ordinanza adottata il medesimo 11 marzo 2025, il giudice ha dato atto del deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori delle parti e ritenuto necessario – in ragione della richiesta di parte opposta
– fissare udienza di decisione, ha rinviato all'udienza del 20 maggio 2025, assegnando alle parti i seguenti termini: non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposto di note scritte contenenti la precisaizone delle conclusioni;
non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposto di comparse conclusionali;
non superiori a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza del 24 giugno 2025, emessa a seguito di note sostituive di udienza, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione non può torvare accoglimento.
In ordine alla legittimazione di occorre osservare che la medesima ha fornito ampia prova CP_1 della ricomprensione, nel contratto di cessione crediti in blocco stipulato il 12 dicembre 2023 con
[...]
del credito originariamente vantato da quest'ultima nei confronti di e, per CP_3 Parte_2 quel che qui interessa, della terza datrice di ipoteca Sul punto, questo giudice non può che Parte_1 ribadire quanto affermato dal Tribunale nell'ordinanza del 9 novembre 2024, con la quale è stato rigettato il reclamo di avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione dell'esecuzione n. 6 del 2022. Parte_1
In tale ordinanza, il Tribunale ha affermato quanto segue: “Nell'avviso pubblicato in G.U. e prodotto dalla reclamata si fa riferimento a 'taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_3 ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 marzo 2023, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199'. Nel medesimo avviso si fa inoltre riferimento all'elenco completo dei crediti ceduti, consultabile su appositi siti web, specificatamente indicati, tra i quali compare quello della banca cedente e nel quale risultano inseriti i crediti per i cui è causa”. Il Tribunale ha poi aggiunto che “avuto riguardo all'ulteriore documentazione versata in causa e, in particolare alla dichiarazione di cessione da parte di Intesa San Paolo nei confronti della , si evince chiaramente la riconducibilità dei crediti vantati da Banca Intesa San CP_1
Paolo Spa nei confronti dei signori tra quelli oggetto di cessione”. CP_5
In conclsuione, può affermarsi che le indicazioni fornite nell'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale cosnentono, sulla base degli elementi comuni presi in considerazioni per la formazione e identificazione delle singole categorie di rapporti ceduti, di individuare il rapporto oggetto di casua come oggetto della cessione, anche tramite rinvio ad apposito elenco accessibile a livello informatico a semplice richiesta dei debitori ceduti. Del resto, non vi è dubbio che il rapporto tra , da un lato, e e Controparte_3 Pt_2
dall'altro, soddisfi tutti gli elementi comuni presi in considerazione dell'avviso: periodo di Pt_1 stipulazione del mutuo, calssificazione in sofferenza. Quest'ultima caratteristica era evidentemetne nota
5 ai debitori, posto che i medesimi erano stati destinatari, ad ottobre 2018, di intimazione di pagamento per un arretrato, all'epoca di 24 rate di rimborso del mutuo in parola scadute tra il 1° luglio 2016 e il 1° giugno
2018, pagate solo parzialmente, nonché di 4 rate scadute dal 1° luglio 2018 al 1° ottobre 2018, totalmente impagate (doc.12 alletato alla costituzone di risposta di ritualmetne notificata), CP_1 intimazione seguita dalla comunicazione di avvenuta classificazione “a sofferenza” della posizione dell'11 ottobre 2018 , altrettanto ritulamente notificata (doc.13). Come di recente ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza di legittimità, “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa del suddetto avviso»;
«…sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. Civ. 4277 del
2023).
.A cià si aggiunga la dichiarazione di cessione rilasciata dalla Banca cedente che, “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa” (Cass.
Civ. 21821 del 2023).
Neppure il motivo riguardante l'insussistenza del titolo esecutivo per difetto del ritardo decadenziale ex art. 40, comma 2, TUB appare fondato.
L'argomentare di parte opponente è basato sulla circostanza che la CTU, svolta nella causa 1228 del 2021, ha rilevato che, alla data della decadenza dal beneficio del termine, fatta coincidere con quella di notifica del precetto (14 ottobre 2021), i mutuatari avevano corrisposto alla banca la somma complessiva di €
89.152,84, di cui € 29.036,89 per quota capitale, € 58.155,09 per quota interessi corrispettivi, € 135,62 per spese ed € 1.825,24 per interessi di mora. Posto che la medesima CTU – fatta propria dalla sentenza – aveva osservato l'usurarietà degli interessi corrispettivi, rideterminato il complessivo dare dei debitori in
€ 60.847,16 per quota capitale, doveva risultare evidente che, riformulato il piano di ammortamento sulla base della quota capitale effettivamente dovuta, alla data di decadenza del beneficio del termine i mutuatari, sommando quanto da loro corrisposto per capitale e interessi, avevano pagato quanto sarebbe stato da loro dovuto.
6 Tali ragionamenti, tuttavia, si risolvono in mere congetture che non tengono in considerazione che i mutuatari, ad ottobre 2018, risultavano in arretrato per n. 24 rate di rimborso del mutuo in parola scadute dal 1° luglio 2016 al 1° giugno 2018, pagate solo parzialmente, nonché per n. 4 rate scadute dal 1° luglio
2018 al 1° ottobre 2018, totalmente impagate. Alla data del 20 luglio 2021, i mutuatari risultavano poi inadempimenti per n. 47 rate di rimborso del mutuo (cfr. diffida ritualmente notificata il 16 agosto 2021, doc. 14 comparsa costituzione dell'opposta). Ebbene, manca del tutto la prova che i mutuatari, qualora avessero dovuto rimborsare solo il capitale, avrebbero tempestivamente pagato le rate, anche solo relativamente alla quota di capitale ricalcolata. Ad oggi, l'unico dato oggettivo è che i medesimi mutuatari devono ancora la somma di € 60.847,16 a titolo di capitale e che la decadenza dal beneficio del termine era stata legittimamente dichiarata in ragione del ritardato o mancato pagamento di un numero elevato di rate, impagate anche in relazione alla quota capitale. Peraltro, vi è da dire che non vi è prova – né pare vi possa essere - che al momento della decadenza dal beneficio dal termine (non al momento della CTU),
i mutuatari avrebbero tempestivamente pagato rate di diverso e ridotto ammontare.
Vi è poi da dire che il difetto di titolo esecutivo non può essere ricollegato alla sua sostituzione con la sentenza 36 del 2024, emessa da questo Tribunale all'esito del primo grado del giudizio di opposizione.
Come è evidente, la sentenza, puramente accertativa e quantificatoria, ha dichiarato la nullità parziale della clausola di interessi corrispettivi, rideterminando il quantum dovuto, senza inficiare la validità del contratto di mututo che, tra le parti, rimane valido, efficace e conserva la sua qualità di titolo esecutivo munito di tutti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e devono essere liquidate, stante l'istruttoria meramente documentale e la necessaria riproposizione di argomenti trattati in fase sommaria (ivi compresa quella di reclamo), ai parametri minimi previsti per cause di analogo valore (€ 60.847,16) dai
DDM 55 del 2014 e 147 del 2022.
Non sussistono i presupposti dell'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione di Parte_1
2) Condanna a rimborsare ad le spese del presente procedimento, che Parte_1 CP_1 si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 4 luglio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
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