Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/03/2026, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05890/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Carpino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso il 14 ottobre 2022 dal Questore di Roma e notificato al ricorrente il 20 ottobre 2022, con il quale è stata rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da “motivi umanitari ‐ regime transitorio” a “motivi di lavoro subordinato”, presentata il 16 giugno 2020 dal ricorrente,
nonché di ogni altro atto, della stessa o di altra autorità, precedente, contemporaneo o successivo, ancorché non conosciuto dal ricorrente, che sia presupposto o conseguenza dell'atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. NO US NZ e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 4 ottobre 2022, notificato all’interessato il 20 ottobre 2022, il Questore di Roma ha rigettato l’istanza presentata in data 16 giugno 2020 dal sig. -OMISSIS- al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per “motivi umanitari - regime transitorio” a permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”, osservando:
- che l’istante non aveva allegato alla propria domanda « alcuna documentazione attestante il reddito percepito e l’attività lavorativa svolta »;
- che il medesimo richiedente non aveva dato riscontro alcuna alla comunicazione ex art. 10- bis l. n. 241/1990 con cui l’amministrazione gli aveva segnalato la carenza dei documenti necessari all’accoglimento;
- che « la disponibilità di un adeguato reddito da lavoro e/o comunque proveniente da fonte lecita, atto a garantire il proprio sostentamento all’interno del territorio nazionale costituiva saldo e imprescindibile requisito alla concessione del permesso di soggiorno, in ottemperanza alle specifiche previsioni normative di cui all’art. 13, comma 2 e 2-bis, d.p.r. n. 394/1999, così come modificato dal d.p.r. n. 334/2004 ».
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto decreto e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – sulla base di due motivi in diritto.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del diniego gravato per « eccesso di potere per difetto di istruttoria [e] carenza dei presupposti », sostenendo che il presupposto su cui si fondava il diniego (l’assenza di redditi) era errato, in quanto « già all’epoca della presentazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno, lavorava ed era percettore di reddito » e successivamente aveva svolto altri lavori e aveva avuto ulteriori redditi.
2.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione della p.a. per « omessa notifica del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990 », sostenendo che – a differenza di quanto indicato nel provvedimento gravato – l’amministrazione non aveva mai provveduto a notificargli il preavviso di rigetto.
3. In data 11 febbraio 2023 l’amministrazione resistente ha depositato una relazione – corredata da documentazione – al fine di evidenziare l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- ter , 15 febbraio 2023, n. 980 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, osservando che l’istante « non aveva dimostrato la percezione di redditi sufficienti nel periodo precedente all’istanza, ovvero in quello successivo, non avendo fornito alcun apporto all’istruttoria in risposta alla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, notificata dall’amministrazione in data 27 gennaio 2021 »; che non apparivano « ammissibili, ai fini della valutazione sulla legittimità del provvedimento impugnato, i documenti relativi al reperimento di un’occupazione lavorativa in data successiva, in quanto mai portati a conoscenza dell’amministrazione nel corso del procedimento amministrativo ».
5. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 – osservato il mancato svolgimento di ulteriori difese tanto da parte del ricorrente quanto da parte della p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate.
7. Non è in primo luogo fondato il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha tentato di sostenere che l’amministrazione avrebbe adottato il diniego gravato senza considerare la sua reale condizione lavorativa e reddituale.
Al riguardo deve infatti osservarsi:
- che la p.a. ha adottato il diniego impugnato sulla base della incontestata circostanza che il sig. -OMISSIS- non le ha mai fornito alcuna documentazione sulla propria condizione lavorativa e reddituale;
- che in ogni caso la lacunosa documentazione depositata agli atti del giudizio non appare idonea a dimostrare che alla data di adozione del diniego il ricorrente avesse effettivamente una posizione lavorativa idonea ad assicurargli la percezione di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.
8. Evidentemente infondata è poi la censura spiegata da parte ricorrente nel secondo motivo di gravame, essendo comprovato in atti che l’amministrazione resistente ha provveduto a notificare all’interessato il preavviso di diniego in data 27 gennaio 2021.
9. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
NO US NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO US NZ | RO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.