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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2024, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 9352/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9352 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: cessione del credito
TRA
(già ) (C.F. ), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Milano, via Domenichino 5, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'
Avv. MONICA FAZIO (C.F. – fax 0331795772 - mail: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio in MILANO, Email_1
VIA S. BARNABA N. 30
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino (C.F. , in C.F._2 virtù di determinazione dirigenziale di incarico n. 268 del 16.11.2020, nonché giusta procura in calce all'atto di costituzione, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10, indirizzo pec:
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 20.11.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
#####
La domanda proposta S.P.A. non è fondata e pertanto, va rigettata Parte_3 per i motivi e nei limiti che seguono.
È notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Nella specie, in particolare, ha depositato in giudizio le fatture per sorta Pt_1 capitale, riepilogate all'all. 3 della produzione di parte, dovute a titolo di corrispettivo per le forniture erogate in favore del Controparte_1
, in forza delle cessioni di credito intervenute con la società
[...] Org_1 mediante scrittura privata autenticata registrata il 02/05/2017, n.16155, serie 1T e notificata al in data 03/12/2015, avente ad oggetto crediti già ceduti a CP_1 [...]
da , nonché con , con Atto Notarile N. DI REP. Org_1 Org_2 Organizzazione_3
34370 del 10/04/2018 e notificata al in data 24/04/2018 e con il CP_1 [...]
[...]
[...]
[...]
, mediante due diversi contratti, il primo Controparte_2 stipulato con atto di cessione n. 21844 del 30/05/2018 e notificato al il CP_1
12/06/2018, il secondo con atto n. 38546 del 27/09/2018 e notificato al il CP_1
15/10/2018; l'attrice ha, altresì, prodotto in giudizio le fatture per interessi moratori maturati sulle fatture scadute e non pagate, riepilogate all'all. 9 della produzione di parte, dovute in virtù della cessione intervenuta tra e , con Org_2 Org_1 atto Atto Notarile N. DI REP. 75151 del 16/06/2015 e notificata al Comune di
[...]
in data 08/07/2015. Controparte_1
L'attrice non ha, però, prodotto in giudizio i contratti intercorsi tra le società creditrici cedenti e il debitore ceduto. CP_1
Orbene, è notorio che in caso di Enti pubblici trova applicazione la disciplina pubblicistica dei contratti della P.A. che impone la forma scritta ad substantiam del contratto concluso con la pubblica amministrazione. Infatti, in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di fornitura, così come il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo tributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
Invero, “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi”(cfr.
Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2019, n.130 ; vedi anche Cassazione civile sez. III,
10/01/2019, n.453).
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La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (ex multis: Cass. 26/10/2007, n. 22537; Cass.
23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016). Infatti, come chiarito dalle
Sezioni Unite n. 20684/2018, gli artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923 erano richiamati, per i
Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del 1934. 6. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n.
21747; Cass. 14/10/2015, n. 20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a
Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto
(Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass. 10/04/2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752).
Né sono sufficienti a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga
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prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562).
Alla luce di quanto sin qui esposto, essendo il convenuto nel presente CP_1 giudizio un Ente pubblico, deve trovare applicazione la disciplina in materia di contratti della P.A. e, in particolare, la regola della forma scritta “ad substantiam”.
Da ciò deriva che le fatture prodotte in giudizio dalla parte attrice, quale fonte dei crediti a lei ceduti e dalla stessa azionati, non soddisfacendo il requisito della forma scritta dell'accordo, non sono idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'attore circa l'esistenza dei crediti azionati ex art. 2697 c.c..
Oltretutto, l'attrice ha dato atto nel corso del giudizio dell'intervenuto pagamento da parte del delle fatture emesse per sorta capitale, riducendo, così, la CP_1 propria pretesa creditoria al solo pagamento residuo degli interessi moratori oltre che del risarcimento dei danni. A tal proposito, va precisato che dall'esame della documentazione depositata in atti non si evince alcun pagamento effettuato in corso di causa in favore della a saldo di quanto richiesto per sorta capitale Pt_1 al convenuto, pertanto, la circostanza dedotta dall'attrice non risulta provata né altrimenti confermata da controparte, che, invece, invoca la cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento, da parte dell'attrice, dell'inesistenza del credito richiesto per sorta capitale.
Ciò detto, la mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, in ogni caso, la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi di mora e anatocistici. Difatti, gli interessi di mora, in quanto accessori rispetto all'obbligazione principale, trovano il proprio presupposto proprio nell'inadempimento contrattuale. In conclusione, in mancanza dell'accordo scritto o qualora un contatto sia dichiarato nullo o annullato, venendo meno il titolo che ha creato il rapporto, viene altresì meno il suddetto inadempimento, ossia il fondamento giustificativo, nel caso in esame, della richiesta di pagamento degli interessi moratori e di qualsiasi altra somma derivante dal suddetto rapporto.
Risultando assorbita ogni ulteriore questione, va osservato, in ogni caso, in merito all'eccezione sollevata dal di inefficacia e inopponibilità della cessione del CP_1 credito, in considerazione della mancata adesione e/o accettazione da parte del debitore ceduto, che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale sia rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss., c.c.
(Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571) sia rispetto alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L.
52/1991. Difatti, la cessione dei crediti vantati nei confronti di un Ente pubblico è
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subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) e di contenuto e deve essere notificata all'amministrazione al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico, inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata.
Così, il R.D. 2440/1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello di Stato, all'art. 69, comma 3 e 1 prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio
o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”; il successivo art.70 prevede che “le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere” (comma 1) e “non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse” (comma 2); al comma 3, l'art. 70 del R.D. 2240/1923 prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; a sua volta, l'art. 9, allegato E della L. n. 2248/1865 richiamato recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale e nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è, altresì, necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione. Viceversa, ha chiarito la Suprema Corte che, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina codicistica, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (Cass. 18 novembre 1994, n. 9789; cfr. Cass. 11 gennaio 2006, n.
268). Invero, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. n.
2240/1923, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore
(art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione
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contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Alla luce di quanto premesso, posto per un verso che le fatture emesse dall'attrice si riferiscono a prestazioni già compiutamente eseguite al momento della emissione e per altro verso, pur volendo ritenere provato che i contratti di fornitura sottoscritti con il fossero in corso di esecuzione al momento della notifica delle CP_1 cessioni, tuttavia, difetta la prova che gli stessi siano ancora in corso al momento della presente pronuncia.
In definitiva, alla cessione dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza ai fini della opponibilità della cessione dell'accettazione da parte del , Controparte_1 difettando la prova del presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale invocata dal e cioè, l'esistenza di una prestazione in corso di CP_1 esecuzione.
Tanto premesso, risultando ultronea ogni ulteriore pronuncia, in assenza del contratto fonte dei crediti azionati, la domanda di condanna avanzata da Parte_1 nei confronti del deve ritenersi
[...] Controparte_1 infondata e va rigettata, pertanto, la in persona dei legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti del Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore e, per l'effetto:
[...]
- 7 -
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, spese che si Controparte_1
liquidano in € 7.616,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Così deciso in Napoli, il 01/02/2024
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9352 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: cessione del credito
TRA
(già ) (C.F. ), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Milano, via Domenichino 5, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'
Avv. MONICA FAZIO (C.F. – fax 0331795772 - mail: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio in MILANO, Email_1
VIA S. BARNABA N. 30
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino (C.F. , in C.F._2 virtù di determinazione dirigenziale di incarico n. 268 del 16.11.2020, nonché giusta procura in calce all'atto di costituzione, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10, indirizzo pec:
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CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 20.11.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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La domanda proposta S.P.A. non è fondata e pertanto, va rigettata Parte_3 per i motivi e nei limiti che seguono.
È notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Nella specie, in particolare, ha depositato in giudizio le fatture per sorta Pt_1 capitale, riepilogate all'all. 3 della produzione di parte, dovute a titolo di corrispettivo per le forniture erogate in favore del Controparte_1
, in forza delle cessioni di credito intervenute con la società
[...] Org_1 mediante scrittura privata autenticata registrata il 02/05/2017, n.16155, serie 1T e notificata al in data 03/12/2015, avente ad oggetto crediti già ceduti a CP_1 [...]
da , nonché con , con Atto Notarile N. DI REP. Org_1 Org_2 Organizzazione_3
34370 del 10/04/2018 e notificata al in data 24/04/2018 e con il CP_1 [...]
[...]
[...]
[...]
, mediante due diversi contratti, il primo Controparte_2 stipulato con atto di cessione n. 21844 del 30/05/2018 e notificato al il CP_1
12/06/2018, il secondo con atto n. 38546 del 27/09/2018 e notificato al il CP_1
15/10/2018; l'attrice ha, altresì, prodotto in giudizio le fatture per interessi moratori maturati sulle fatture scadute e non pagate, riepilogate all'all. 9 della produzione di parte, dovute in virtù della cessione intervenuta tra e , con Org_2 Org_1 atto Atto Notarile N. DI REP. 75151 del 16/06/2015 e notificata al Comune di
[...]
in data 08/07/2015. Controparte_1
L'attrice non ha, però, prodotto in giudizio i contratti intercorsi tra le società creditrici cedenti e il debitore ceduto. CP_1
Orbene, è notorio che in caso di Enti pubblici trova applicazione la disciplina pubblicistica dei contratti della P.A. che impone la forma scritta ad substantiam del contratto concluso con la pubblica amministrazione. Infatti, in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di fornitura, così come il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo tributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
Invero, “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi”(cfr.
Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2019, n.130 ; vedi anche Cassazione civile sez. III,
10/01/2019, n.453).
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La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (ex multis: Cass. 26/10/2007, n. 22537; Cass.
23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016). Infatti, come chiarito dalle
Sezioni Unite n. 20684/2018, gli artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923 erano richiamati, per i
Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del 1934. 6. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n.
21747; Cass. 14/10/2015, n. 20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a
Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto
(Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass. 10/04/2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752).
Né sono sufficienti a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto, “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga
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prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562).
Alla luce di quanto sin qui esposto, essendo il convenuto nel presente CP_1 giudizio un Ente pubblico, deve trovare applicazione la disciplina in materia di contratti della P.A. e, in particolare, la regola della forma scritta “ad substantiam”.
Da ciò deriva che le fatture prodotte in giudizio dalla parte attrice, quale fonte dei crediti a lei ceduti e dalla stessa azionati, non soddisfacendo il requisito della forma scritta dell'accordo, non sono idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'attore circa l'esistenza dei crediti azionati ex art. 2697 c.c..
Oltretutto, l'attrice ha dato atto nel corso del giudizio dell'intervenuto pagamento da parte del delle fatture emesse per sorta capitale, riducendo, così, la CP_1 propria pretesa creditoria al solo pagamento residuo degli interessi moratori oltre che del risarcimento dei danni. A tal proposito, va precisato che dall'esame della documentazione depositata in atti non si evince alcun pagamento effettuato in corso di causa in favore della a saldo di quanto richiesto per sorta capitale Pt_1 al convenuto, pertanto, la circostanza dedotta dall'attrice non risulta provata né altrimenti confermata da controparte, che, invece, invoca la cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento, da parte dell'attrice, dell'inesistenza del credito richiesto per sorta capitale.
Ciò detto, la mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, in ogni caso, la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi di mora e anatocistici. Difatti, gli interessi di mora, in quanto accessori rispetto all'obbligazione principale, trovano il proprio presupposto proprio nell'inadempimento contrattuale. In conclusione, in mancanza dell'accordo scritto o qualora un contatto sia dichiarato nullo o annullato, venendo meno il titolo che ha creato il rapporto, viene altresì meno il suddetto inadempimento, ossia il fondamento giustificativo, nel caso in esame, della richiesta di pagamento degli interessi moratori e di qualsiasi altra somma derivante dal suddetto rapporto.
Risultando assorbita ogni ulteriore questione, va osservato, in ogni caso, in merito all'eccezione sollevata dal di inefficacia e inopponibilità della cessione del CP_1 credito, in considerazione della mancata adesione e/o accettazione da parte del debitore ceduto, che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale sia rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss., c.c.
(Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571) sia rispetto alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L.
52/1991. Difatti, la cessione dei crediti vantati nei confronti di un Ente pubblico è
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subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) e di contenuto e deve essere notificata all'amministrazione al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico, inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata.
Così, il R.D. 2440/1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello di Stato, all'art. 69, comma 3 e 1 prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio
o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”; il successivo art.70 prevede che “le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere” (comma 1) e “non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse” (comma 2); al comma 3, l'art. 70 del R.D. 2240/1923 prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; a sua volta, l'art. 9, allegato E della L. n. 2248/1865 richiamato recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale e nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è, altresì, necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione. Viceversa, ha chiarito la Suprema Corte che, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina codicistica, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (Cass. 18 novembre 1994, n. 9789; cfr. Cass. 11 gennaio 2006, n.
268). Invero, il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. n.
2240/1923, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore
(art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione
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contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Alla luce di quanto premesso, posto per un verso che le fatture emesse dall'attrice si riferiscono a prestazioni già compiutamente eseguite al momento della emissione e per altro verso, pur volendo ritenere provato che i contratti di fornitura sottoscritti con il fossero in corso di esecuzione al momento della notifica delle CP_1 cessioni, tuttavia, difetta la prova che gli stessi siano ancora in corso al momento della presente pronuncia.
In definitiva, alla cessione dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza ai fini della opponibilità della cessione dell'accettazione da parte del , Controparte_1 difettando la prova del presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale invocata dal e cioè, l'esistenza di una prestazione in corso di CP_1 esecuzione.
Tanto premesso, risultando ultronea ogni ulteriore pronuncia, in assenza del contratto fonte dei crediti azionati, la domanda di condanna avanzata da Parte_1 nei confronti del deve ritenersi
[...] Controparte_1 infondata e va rigettata, pertanto, la in persona dei legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti del Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore e, per l'effetto:
[...]
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- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, spese che si Controparte_1
liquidano in € 7.616,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Così deciso in Napoli, il 01/02/2024
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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