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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9167/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2990 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2990 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2990 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2990 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Santa Maria di Licodia in relazione a somme richieste a titolo di Tari in ordine agli anni d'imposta dal 2019 al 2022.
La ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione:
1) dell'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti, trattandosi di immobile privo di mobili, suppellettili ed utenze;
2) dell'avvenuta vendita dell'immobile con atto notarile del 23.09.2022.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Santa Maria di Licodia.
La ricorrente depositava documentazione in data 23.12.2025 e memorie in data 2.01.2026.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti, trattandosi di immobile privo di mobili, suppellettili ed utenze), deve evidenziarsi che il presupposto impositivo, nel caso di Tari, è il possesso o la semplice detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte adibite a qualsiasi uso suscettibile di produrre rifiuti urbani, tanto che soltanto l'assenza di arredi e di allacci ai servizi a rete permette di escludere gli immobili dalla Tari (cfr. Cass. 8383/2013); invero, soltanto l'assenza nell'immobile dei servizi essenziali determina, l'inidoneità a produrre rifiuti (cfr. Cass. 13120/2018).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha allegato copia di documentazione dalla quale risulta che l'immobile in questione (posto in Indirizzo_1 / Indirizzo_2) con categoria A2, è stato inutilizzato dal 10.10.2011, allorquando la ricorrente ha spostato la propria residenza in Catania;
ciò risulta, in particolare, dalla fattura
Società_1 con numero finale 018, relativa alla fornitura di gas (piombatura e rimozione del contatore con riferimento al mese di ottobre 2011) e dalla fattura Società_1, relativa alla fornitura di energia elettrica, con numero finale 438 (consumo pari a zero con riferimento al periodo 30.09.2012 - 8.11.2012).
In relazione, invece, alla seconda unità immobiliare (classificata come C2) risulta ormai consolidato l'orientamento ermeneutico del giudice di legittimità, secondo cui, sulla base dell'art. 62 d.lgs. 507/93, le circostanze che determinerebbero la mancata produzione di rifiuti debbono essere “indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”, non risultando sufficiente allegare la peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa, ma occorrendo da parte del contribuente una specifica prova (cfr. Cass. 17622 del 2016, Cass. n. 17623 del 2016, Cass. 8581 del 2017).
Inoltre, con la sentenza n. 23058 del 2019 la Corte di Cassazione, richiamando precedenti pronunce, ha precisato “Non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva”.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (avvenuta vendita dell'immobile con atto notarile del
23.09.2022), deve osservarsi che l'immobile in questione è stato venduto dalla ricorrente nella sua interezza con atto notarile del 23.09.2022, rep. 10540, registrato in data 27.09.2022.
Ne deriva che la Tari non risulta più dovuta dalla ricorrente a partire dal mese di ottobre 2022, come, peraltro, già risulta dall''avviso di accertamento in rettifica n. 9 del 18.03.2025 che la ricorrente ha depositato in copia in data 23.12.2025.
Le spese del giudizio possono essere compensate, trattandosi di accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, preliminarmente, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022.
Per il resto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuto il tributo con riferimento all'unità immobiliare
C06 e fino al mese di settembre 2022.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato (dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9167/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2990 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2990 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2990 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2990 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Santa Maria di Licodia in relazione a somme richieste a titolo di Tari in ordine agli anni d'imposta dal 2019 al 2022.
La ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione:
1) dell'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti, trattandosi di immobile privo di mobili, suppellettili ed utenze;
2) dell'avvenuta vendita dell'immobile con atto notarile del 23.09.2022.
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Santa Maria di Licodia.
La ricorrente depositava documentazione in data 23.12.2025 e memorie in data 2.01.2026.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti, trattandosi di immobile privo di mobili, suppellettili ed utenze), deve evidenziarsi che il presupposto impositivo, nel caso di Tari, è il possesso o la semplice detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte adibite a qualsiasi uso suscettibile di produrre rifiuti urbani, tanto che soltanto l'assenza di arredi e di allacci ai servizi a rete permette di escludere gli immobili dalla Tari (cfr. Cass. 8383/2013); invero, soltanto l'assenza nell'immobile dei servizi essenziali determina, l'inidoneità a produrre rifiuti (cfr. Cass. 13120/2018).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha allegato copia di documentazione dalla quale risulta che l'immobile in questione (posto in Indirizzo_1 / Indirizzo_2) con categoria A2, è stato inutilizzato dal 10.10.2011, allorquando la ricorrente ha spostato la propria residenza in Catania;
ciò risulta, in particolare, dalla fattura
Società_1 con numero finale 018, relativa alla fornitura di gas (piombatura e rimozione del contatore con riferimento al mese di ottobre 2011) e dalla fattura Società_1, relativa alla fornitura di energia elettrica, con numero finale 438 (consumo pari a zero con riferimento al periodo 30.09.2012 - 8.11.2012).
In relazione, invece, alla seconda unità immobiliare (classificata come C2) risulta ormai consolidato l'orientamento ermeneutico del giudice di legittimità, secondo cui, sulla base dell'art. 62 d.lgs. 507/93, le circostanze che determinerebbero la mancata produzione di rifiuti debbono essere “indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”, non risultando sufficiente allegare la peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa, ma occorrendo da parte del contribuente una specifica prova (cfr. Cass. 17622 del 2016, Cass. n. 17623 del 2016, Cass. 8581 del 2017).
Inoltre, con la sentenza n. 23058 del 2019 la Corte di Cassazione, richiamando precedenti pronunce, ha precisato “Non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva”.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (avvenuta vendita dell'immobile con atto notarile del
23.09.2022), deve osservarsi che l'immobile in questione è stato venduto dalla ricorrente nella sua interezza con atto notarile del 23.09.2022, rep. 10540, registrato in data 27.09.2022.
Ne deriva che la Tari non risulta più dovuta dalla ricorrente a partire dal mese di ottobre 2022, come, peraltro, già risulta dall''avviso di accertamento in rettifica n. 9 del 18.03.2025 che la ricorrente ha depositato in copia in data 23.12.2025.
Le spese del giudizio possono essere compensate, trattandosi di accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, preliminarmente, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022.
Per il resto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuto il tributo con riferimento all'unità immobiliare
C06 e fino al mese di settembre 2022.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato (dott. Salvatore Meli)