Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 308
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti

    Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Solo l'assenza di arredi e servizi essenziali esclude l'immobile dalla TARI. La ricorrente ha fornito documentazione attestante l'inutilizzo di un'unità immobiliare (categoria A2) dal 2011, con distacco delle utenze. Per la seconda unità immobiliare (categoria C2), la giurisprudenza richiede che le circostanze che determinano la mancata produzione di rifiuti siano indicate nella denuncia e riscontrate oggettivamente, non essendo sufficiente la destinazione d'uso ad autorimessa o deposito, in quanto tali aree sono considerate produttive di rifiuti.

  • Accolto
    Vendita dell'immobile

    L'immobile è stato venduto con atto notarile in data 23.09.2022. Pertanto, la TARI non è più dovuta dalla ricorrente a partire da ottobre 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 308
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 308
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo