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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di rinvio iscritta al n. r.g. 1694/2022 promossa da:
INIZIATIVE TURISTICHE ALBERGHIERE IN Parte_1
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LUPOI MICHELE ANGELO e dell'avv. SCARLATELLA SERGIO ( ) VIA C. CATTANEO N. 20 48100 RAVENNA C.F._1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BOTTARELLI RICCARDO e dell'avv. NICOLAI MASSIMILIANO ( VIA XX SETTEMBRE 177 CERVIA C.F._3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte Ecc.ma pronunciare la revocazione Parte_2 della sentenza n. 1002/2016 di Codesta Corte d'Appello nella causa promossa da “
[...]
contro n. 1832/2008 di R.G., Parte_3 Controparte_1 ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., accogliendo le seguenti conclusioni, già proposte nella detta causa di appello, che qui si riportano: “accertato che la ora Parte_3 [...]
ha regolarmente pagato al sig. alla data di scadenza del 30.09.05 Parte_2 CP_1 anche la terza rata dell'ammontare di euro 77.500,00, determinare l'ammontare della somma necessaria per la sistemazione a perfetta regola d'arte del tetto oggetto di causa in euro 41.516,37, oltre rivalutazione ed interessi, e, per l'effetto, quantificare in una pari somma la riduzione del prezzo
a cui ha diritto la ora per tale Parte_3 Parte_2 pagina 1 di 6 mancata sistemazione e dichiarare tenuta quest'ultima a pagare a titolo di saldo prezzo solamente quanto residua dopo aver effettuato detta riduzione oppure, in via alternativa, determinare in tale somma quanto dovuto dal convenuto alla società attrice a titolo di risarcimento danni, sempre per tale mancata sistemazione e, in questo caso, condannare il sig. al pagamento in favore della CP_1
della detta somma, attuando poi la relativa compensazione con Parte_2 quanto da quest'ultima ancora dovuto a titolo di saldo prezzo” e, quindi, confermando la parte motiva della sentenza, ma modificandone il dispositivo per tener conto dell'avvenuto pagamento, successivamente alla proposizione dell'appello, da parte della della Parte_2
somma di euro 45.648,36, con condanna del sig. alla restituzione, in favore della Controparte_1
della somma di euro 6.516,37, già corrisposta in eccedenza da Parte_2 quest'ultima, oltre gli interessi legali dal pagamento al saldo. Con vittoria delle spese di ogni fase e grado di giudizio (primo grado, appello, revocazione, cassazione e giudizio di rinvio), nonché di quelle relative al procedimento ex art. 700 c.p.c. e al procedimento di accertamento tecnico preventivo. Si chiede, pertanto, che, come disposto dalla Suprema Corte, codesta Corte Ecc.ma provveda a liquidare le spese del giudizio di Cassazione”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, per i motivi Controparte_1
analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte,
1. IN VIA PRINCIPALE, confermare quanto già stabilito con propria sentenza n. 1277/2021 del
25.05.2021 e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del detto procedimento “liquidate in euro 4.758,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CAP e IVA come per legge”.
2. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario oltre IVA e
CPA come per legge”.
IN FATTO
1. impugnava per revocazione ai sensi dell'art. 395, 1° comma, Parte_2
n. 4 c.p.c. la sentenza n. 1002/2016 della Corte di Appello di Bologna, assumendo che la suddetta decisione – che accertava che la somma ancora dovuta da a Parte_2 Parte_2
era pari a euro 35.983,63, con conseguente condanna della prima al pagamento di Controparte_1
tale somma, oltre interessi, a favore di - non avesse tenuto conto dell'avvenuto pagamento CP_1
effettuato, successivamente alla proposizione dell'appello, da parte di dell'importo Parte_2
di euro 42.500,00, pari alla differenza tra l'ultima rata di prezzo ancora dovuta e l'importo delle spese di sistemazione del tetto, oltre interessi, come risultava in atti (comparsa di risposta con appello incidentale del sig. e doc.
2-3 a questa allegati), e avesse, dunque, erroneamente condannato la CP_1
pagina 2 di 6 stessa a pagare l'importo di euro 35.983,63, pari alla differenza tra la rata di prezzo (in realtà già corrisposta) e l'importo delle spese di sistemazione del tetto (riquantificato in secondo grado). chiedeva, pertanto, la condanna del sig. alla restituzione Parte_2 CP_1
della somma di euro 6.516,37, già corrisposta dalla stessa in eccedenza.
2. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1277/2021, dichiarava l'impugnazione per revocazione inammissibile, sul rilievo che la stessa era stata introdotta con atto di citazione notificato solo il 6/7/2017 e, quindi, oltre il termine di sei mesi - previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10/6/2016.
3. Avverso la sentenza ricorreva per Cassazione. Parte_2
4. Resisteva con controricorso CP_1
5. Con ordinanza n. 19572/2022 la S.C., in accoglimento dell'unico motivo di ricorso di
[...]
cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna Parte_2
in diversa composizione, evidenziando l'erroneità della decisione impugnata laddove la stessa aveva ritenuto l'impugnazione tardiva e dunque inammissibile;
affermava invero la S.C. che: “l'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile al giudizio in questione, in quanto incontestatamente introdotto in data anteriore al 4/7/2009, prevede che la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. può essere proposta, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa. In tema di impugnazioni, invero, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4/7/2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio
(Cass. n. 37750 del 2021; Cass. n. 19969 del 2015)”.
6. ha provveduto a riassumere il giudizio, insistendo per la Parte_2
revoca della sentenza, tempestivamente impugnata, e la conseguente condanna di Controparte_1
alla restituzione, in favore dell'attrice in riassunzione, della somma di euro 6.516,37, già corrisposta in eccedenza, oltre gli interessi legali dal pagamento al saldo e al pagamento delle spese di ogni fase e grado del giudizio.
7. Ha resistito CP_1
8. All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.06.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazioni alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
pagina 3 di 6 9. In applicazione del principio statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio e contrariamente a quanto affermato in precedenza nella sentenza della Corte d'appello cassata, non sussistono nel caso di specie i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per revocazione ex art. art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c. Invero, a fronte dell'avvenuta pubblicazione in data 10/6/2016 della sentenza impugnata e tenuto conto della sospensione feriale dei termini di trentuno giorni, il termine annuale per proporre la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. scadeva il 11/7/2017, sicchè la revocazione, proposta con atto di citazione notificato il 6/7/2017, era tempestiva.
10. Passando, quindi, all'esame nel merito dell'impugnazione per revocazione, la stessa deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Va ricordato in premessa che, secondo il costante orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità, “L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (Sez. 6 , Ordinanza n.
2236/2022).
Nel caso in esame, nella comparsa di risposta con appello incidentale del sig. è stato allegato CP_1 che “a seguito dell'ordinanza della Corte d'Appello la corrispondeva Parte_2
al la somma di euro 45.648,36, di cui 42.500,00 per sorte, euro 824,37 per differenza interessi CP_1
e il resto per quota parte di ½ dell'importo della registrazione della sentenza e competenze relative”, fatto confermato dalla contestuale produzione di copia della distinta del bonifico, datato 29.12.200,8 di euro 45.648,36, effettuato dalla in favore di con la causale: “pagamento di Parte_2 CP_1 cui sentenza Trib. RA. 11.08.2008 n. 659 con riserva di ripetizione” (doc.3), nonché dalla copia del fax datato 19.12.2008 intercorso fra l'avv. e l'avv. Scarlatella con i calcoli relativi al pagamento CP_2
di tale somma in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna (doc.2).
L'avvenuto pagamento è stato confermato anche da nella comparsa Parte_2
conclusionale, sicchè si tratta di fatto incontestato.
Risultava, dunque, in maniera evidente dagli atti e non era oggetto di controversia tra le parti l'avvenuto pagamento da parte di in favore di dell'ultima rata di prezzo, in Parte_2 CP_1 esecuzione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, pronunciata in sede di inibitoria.
Pertanto, la Corte d'appello di Bologna ha commesso un errore di percezione rilevante ai sensi dell'art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c. per non aver tenuto conto nella sentenza n. 1002/2016 del suddetto incontestabile fatto.
pagina 4 di 6 11. Per completezza è necessario chiarire che, sebbene il convenuto in riassunzione voglia far intendere che vi sia ancora una rata di prezzo non pagata, visto che la Corte ha sospeso l'esecuzione della sentenza del tribunale di Ravenna n. 659 dell'11.8.2008 fino a concorrenza dell'importo di € 77.500
(terza rata), autorizzandone l'attuazione per la somma residua (euro 77.500 – euro 35.000 = euro
42.500) (seconda rata – danno = euro 42.500), in realtà, nella sentenza del n. 1002/2016, oggetto di revocazione, la stessa Corte d'appello sottolinea espressamente che “il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il residuo prezzo non ancora pagato fosse pari all'importo delle due rate, non considerando che invece la terza rata di euro 77.500,00 era stata pagata in corso di causa, come effettivamente risulta dalla documentazione prodotta (doc. 14 e 15 allegati alla memoria di replica ex art. 184 c.p.c. dell'appellante)”.
Era dunque rimasta una sola rata ancora da pagare, pacificamente corrisposta in sede inibitoria, come è stato evidenziato in precedenza.
12. Di conseguenza, la domanda di revocazione deve essere accolta e la sentenza n. 1002/2016 riformata, in quanto non residua più alcuna somma da pagare da parte delle Parte_2
.
[...]
Al contrario, sarà Cortesi a dover pagare la somma di euro 6.516,37 (= euro 42.500,00 pagati in esecuzione della sentenza di primo grado – euro 35.983,63 da pagare come da dispositivo della sentenza di secondo grado in ragione della diversa quantificazione del danno) a favore di
[...]
, già corrisposta dalla stessa in eccedenza, oltre agli interessi legali dal Parte_2
pagamento al saldo.
13. Infine, l'odierna convenuta in riassunzione va condannata a rifondere alla parte attrice in riassunzione le spese dei giudizi di revocazione, cassazione e rinvio, ferme le spese così come regolate nel giudizio definito con sentenza n. 1002/2016 di questa Corte, in quanto il regolamento delle spese del giudizio di revocazione è autonomo rispetto a quello che si riferisce all'originaria contestazione, ossia rispetto a quello del giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata per revocazione e, in ogni caso, il pagamento di cui si discute è avvenuto successivamente all'introduzione del giudizio e non avrebbe comunque potuto comportare una diversa valutazione in ordine alla soccombenza rispetto a quella già espressa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di revocazione e in riforma della sentenza n. 1002 del 10 giugno 2016, revoca la suddetta sentenza nella parte in cui ha statuito in dispositivo che: “la somma ancora dovuta dall'appellante è pari ad euro
35.983,63 e condanna l'appellante al pagamento della predetta somma, con gli interessi come liquidati
pagina 5 di 6 dal Tribunale”, e condanna a restituire a euro Controparte_1 Parte_2
6.516,37, somma ricevuta in eccedenza, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida, CP_1 Parte_2
quanto al primo giudizio di revocazione, in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, quanto al giudizio di legittimità in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre
15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al giudizio di rinvio, in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'8.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di rinvio iscritta al n. r.g. 1694/2022 promossa da:
INIZIATIVE TURISTICHE ALBERGHIERE IN Parte_1
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LUPOI MICHELE ANGELO e dell'avv. SCARLATELLA SERGIO ( ) VIA C. CATTANEO N. 20 48100 RAVENNA C.F._1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BOTTARELLI RICCARDO e dell'avv. NICOLAI MASSIMILIANO ( VIA XX SETTEMBRE 177 CERVIA C.F._3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte Ecc.ma pronunciare la revocazione Parte_2 della sentenza n. 1002/2016 di Codesta Corte d'Appello nella causa promossa da “
[...]
contro n. 1832/2008 di R.G., Parte_3 Controparte_1 ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., accogliendo le seguenti conclusioni, già proposte nella detta causa di appello, che qui si riportano: “accertato che la ora Parte_3 [...]
ha regolarmente pagato al sig. alla data di scadenza del 30.09.05 Parte_2 CP_1 anche la terza rata dell'ammontare di euro 77.500,00, determinare l'ammontare della somma necessaria per la sistemazione a perfetta regola d'arte del tetto oggetto di causa in euro 41.516,37, oltre rivalutazione ed interessi, e, per l'effetto, quantificare in una pari somma la riduzione del prezzo
a cui ha diritto la ora per tale Parte_3 Parte_2 pagina 1 di 6 mancata sistemazione e dichiarare tenuta quest'ultima a pagare a titolo di saldo prezzo solamente quanto residua dopo aver effettuato detta riduzione oppure, in via alternativa, determinare in tale somma quanto dovuto dal convenuto alla società attrice a titolo di risarcimento danni, sempre per tale mancata sistemazione e, in questo caso, condannare il sig. al pagamento in favore della CP_1
della detta somma, attuando poi la relativa compensazione con Parte_2 quanto da quest'ultima ancora dovuto a titolo di saldo prezzo” e, quindi, confermando la parte motiva della sentenza, ma modificandone il dispositivo per tener conto dell'avvenuto pagamento, successivamente alla proposizione dell'appello, da parte della della Parte_2
somma di euro 45.648,36, con condanna del sig. alla restituzione, in favore della Controparte_1
della somma di euro 6.516,37, già corrisposta in eccedenza da Parte_2 quest'ultima, oltre gli interessi legali dal pagamento al saldo. Con vittoria delle spese di ogni fase e grado di giudizio (primo grado, appello, revocazione, cassazione e giudizio di rinvio), nonché di quelle relative al procedimento ex art. 700 c.p.c. e al procedimento di accertamento tecnico preventivo. Si chiede, pertanto, che, come disposto dalla Suprema Corte, codesta Corte Ecc.ma provveda a liquidare le spese del giudizio di Cassazione”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, per i motivi Controparte_1
analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte,
1. IN VIA PRINCIPALE, confermare quanto già stabilito con propria sentenza n. 1277/2021 del
25.05.2021 e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del detto procedimento “liquidate in euro 4.758,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CAP e IVA come per legge”.
2. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario oltre IVA e
CPA come per legge”.
IN FATTO
1. impugnava per revocazione ai sensi dell'art. 395, 1° comma, Parte_2
n. 4 c.p.c. la sentenza n. 1002/2016 della Corte di Appello di Bologna, assumendo che la suddetta decisione – che accertava che la somma ancora dovuta da a Parte_2 Parte_2
era pari a euro 35.983,63, con conseguente condanna della prima al pagamento di Controparte_1
tale somma, oltre interessi, a favore di - non avesse tenuto conto dell'avvenuto pagamento CP_1
effettuato, successivamente alla proposizione dell'appello, da parte di dell'importo Parte_2
di euro 42.500,00, pari alla differenza tra l'ultima rata di prezzo ancora dovuta e l'importo delle spese di sistemazione del tetto, oltre interessi, come risultava in atti (comparsa di risposta con appello incidentale del sig. e doc.
2-3 a questa allegati), e avesse, dunque, erroneamente condannato la CP_1
pagina 2 di 6 stessa a pagare l'importo di euro 35.983,63, pari alla differenza tra la rata di prezzo (in realtà già corrisposta) e l'importo delle spese di sistemazione del tetto (riquantificato in secondo grado). chiedeva, pertanto, la condanna del sig. alla restituzione Parte_2 CP_1
della somma di euro 6.516,37, già corrisposta dalla stessa in eccedenza.
2. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1277/2021, dichiarava l'impugnazione per revocazione inammissibile, sul rilievo che la stessa era stata introdotta con atto di citazione notificato solo il 6/7/2017 e, quindi, oltre il termine di sei mesi - previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10/6/2016.
3. Avverso la sentenza ricorreva per Cassazione. Parte_2
4. Resisteva con controricorso CP_1
5. Con ordinanza n. 19572/2022 la S.C., in accoglimento dell'unico motivo di ricorso di
[...]
cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna Parte_2
in diversa composizione, evidenziando l'erroneità della decisione impugnata laddove la stessa aveva ritenuto l'impugnazione tardiva e dunque inammissibile;
affermava invero la S.C. che: “l'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile al giudizio in questione, in quanto incontestatamente introdotto in data anteriore al 4/7/2009, prevede che la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. può essere proposta, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa. In tema di impugnazioni, invero, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4/7/2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio
(Cass. n. 37750 del 2021; Cass. n. 19969 del 2015)”.
6. ha provveduto a riassumere il giudizio, insistendo per la Parte_2
revoca della sentenza, tempestivamente impugnata, e la conseguente condanna di Controparte_1
alla restituzione, in favore dell'attrice in riassunzione, della somma di euro 6.516,37, già corrisposta in eccedenza, oltre gli interessi legali dal pagamento al saldo e al pagamento delle spese di ogni fase e grado del giudizio.
7. Ha resistito CP_1
8. All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.06.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazioni alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
pagina 3 di 6 9. In applicazione del principio statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio e contrariamente a quanto affermato in precedenza nella sentenza della Corte d'appello cassata, non sussistono nel caso di specie i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per revocazione ex art. art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c. Invero, a fronte dell'avvenuta pubblicazione in data 10/6/2016 della sentenza impugnata e tenuto conto della sospensione feriale dei termini di trentuno giorni, il termine annuale per proporre la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. scadeva il 11/7/2017, sicchè la revocazione, proposta con atto di citazione notificato il 6/7/2017, era tempestiva.
10. Passando, quindi, all'esame nel merito dell'impugnazione per revocazione, la stessa deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Va ricordato in premessa che, secondo il costante orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità, “L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (Sez. 6 , Ordinanza n.
2236/2022).
Nel caso in esame, nella comparsa di risposta con appello incidentale del sig. è stato allegato CP_1 che “a seguito dell'ordinanza della Corte d'Appello la corrispondeva Parte_2
al la somma di euro 45.648,36, di cui 42.500,00 per sorte, euro 824,37 per differenza interessi CP_1
e il resto per quota parte di ½ dell'importo della registrazione della sentenza e competenze relative”, fatto confermato dalla contestuale produzione di copia della distinta del bonifico, datato 29.12.200,8 di euro 45.648,36, effettuato dalla in favore di con la causale: “pagamento di Parte_2 CP_1 cui sentenza Trib. RA. 11.08.2008 n. 659 con riserva di ripetizione” (doc.3), nonché dalla copia del fax datato 19.12.2008 intercorso fra l'avv. e l'avv. Scarlatella con i calcoli relativi al pagamento CP_2
di tale somma in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna (doc.2).
L'avvenuto pagamento è stato confermato anche da nella comparsa Parte_2
conclusionale, sicchè si tratta di fatto incontestato.
Risultava, dunque, in maniera evidente dagli atti e non era oggetto di controversia tra le parti l'avvenuto pagamento da parte di in favore di dell'ultima rata di prezzo, in Parte_2 CP_1 esecuzione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, pronunciata in sede di inibitoria.
Pertanto, la Corte d'appello di Bologna ha commesso un errore di percezione rilevante ai sensi dell'art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c. per non aver tenuto conto nella sentenza n. 1002/2016 del suddetto incontestabile fatto.
pagina 4 di 6 11. Per completezza è necessario chiarire che, sebbene il convenuto in riassunzione voglia far intendere che vi sia ancora una rata di prezzo non pagata, visto che la Corte ha sospeso l'esecuzione della sentenza del tribunale di Ravenna n. 659 dell'11.8.2008 fino a concorrenza dell'importo di € 77.500
(terza rata), autorizzandone l'attuazione per la somma residua (euro 77.500 – euro 35.000 = euro
42.500) (seconda rata – danno = euro 42.500), in realtà, nella sentenza del n. 1002/2016, oggetto di revocazione, la stessa Corte d'appello sottolinea espressamente che “il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il residuo prezzo non ancora pagato fosse pari all'importo delle due rate, non considerando che invece la terza rata di euro 77.500,00 era stata pagata in corso di causa, come effettivamente risulta dalla documentazione prodotta (doc. 14 e 15 allegati alla memoria di replica ex art. 184 c.p.c. dell'appellante)”.
Era dunque rimasta una sola rata ancora da pagare, pacificamente corrisposta in sede inibitoria, come è stato evidenziato in precedenza.
12. Di conseguenza, la domanda di revocazione deve essere accolta e la sentenza n. 1002/2016 riformata, in quanto non residua più alcuna somma da pagare da parte delle Parte_2
.
[...]
Al contrario, sarà Cortesi a dover pagare la somma di euro 6.516,37 (= euro 42.500,00 pagati in esecuzione della sentenza di primo grado – euro 35.983,63 da pagare come da dispositivo della sentenza di secondo grado in ragione della diversa quantificazione del danno) a favore di
[...]
, già corrisposta dalla stessa in eccedenza, oltre agli interessi legali dal Parte_2
pagamento al saldo.
13. Infine, l'odierna convenuta in riassunzione va condannata a rifondere alla parte attrice in riassunzione le spese dei giudizi di revocazione, cassazione e rinvio, ferme le spese così come regolate nel giudizio definito con sentenza n. 1002/2016 di questa Corte, in quanto il regolamento delle spese del giudizio di revocazione è autonomo rispetto a quello che si riferisce all'originaria contestazione, ossia rispetto a quello del giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata per revocazione e, in ogni caso, il pagamento di cui si discute è avvenuto successivamente all'introduzione del giudizio e non avrebbe comunque potuto comportare una diversa valutazione in ordine alla soccombenza rispetto a quella già espressa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di revocazione e in riforma della sentenza n. 1002 del 10 giugno 2016, revoca la suddetta sentenza nella parte in cui ha statuito in dispositivo che: “la somma ancora dovuta dall'appellante è pari ad euro
35.983,63 e condanna l'appellante al pagamento della predetta somma, con gli interessi come liquidati
pagina 5 di 6 dal Tribunale”, e condanna a restituire a euro Controparte_1 Parte_2
6.516,37, somma ricevuta in eccedenza, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida, CP_1 Parte_2
quanto al primo giudizio di revocazione, in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, quanto al giudizio di legittimità in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre
15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al giudizio di rinvio, in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, l'8.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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