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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 730/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Parte_1
[.
(C.F. ), residente in [...], via Roma
[...] C.F._1
16; e di (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Roma 16;
- debitrici istanti in proprio-
* * *
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 24/11/2025 da e , in Parte_1 Controparte_1 proprio, con l'assistenza dell'OCC A sostegno del debitore – Parte_2 che ha nominato l'Avv. Emanuele Labis quale Gestore della crisi con
[...] attestatore;
esaminati il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OCC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;
vista l'integrazione documentale depositata dalle ricorrenti;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che le debitrici hanno la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
• le debitrici non risultano assoggettabili ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
• al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dalle debitrici a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
• le ricorrenti risultano effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari a complessivi € 1.199.803,71 per le due posizioni debitorie, e la consistenza dell'attivo che potrà essere distribuito tra i creditori in conseguenza della liquidazione del patrimonio delle debitrici, costituito unicamente (in assenza di beni immobili) dalla vettura EP GA (stimata in € 15.000,00) e da una rata mensile non superiore ad € 100,00, quale importo indicato dalle ricorrenti come eccedente le spese necessarie al proprio sostentamento, il tutto per la durata di anni tre;
ritenuto
• che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
• che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio delle debitrici utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dalle debitrici nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento del loro nucleo familiare;
• che risulti congruo consentire alle ricorrenti di trattenere le somme indicate nella domanda (cfr. paragrafo 7), pari ad € 1360,00 mensili;
• che le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art.272 CC.II. e sottoposto all'approvazione del G.D. (ivi compresa la valutazione relativa alla vettura Fiat 500 tg.ES790ES, che la ricorrente chiede di Controparte_1 utilizzare per spostamenti lavorativi); che i creditori concorsuali (compresi i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso), l'ammontare e la graduazione dei crediti verranno individuati nei modi previsti dall'art.273 CC.II. e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dll'art.275 CC.II., potendosi verificare scostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC;
• La retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII. Fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
• Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.
• che ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. deve disporsi il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
• che non sussistano giustificati motivi per nominare un Liquidatore diverso dall'OCC (art. 270, comma1, lett.b); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
(C.F. ), residente in [...]; C.F._1
e di (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Ro nomina Giudice Delegato la dott. ssa Maurizia Giusta;
conferma Liquidatore l'Avv. Emanuele Labis, già nominato professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. , dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
ordina alle debitrici il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che le debitrici possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente (dott. ssa Maurizia Giusta) (dott. Enrico Astuni)
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 730/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Parte_1
[.
(C.F. ), residente in [...], via Roma
[...] C.F._1
16; e di (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Roma 16;
- debitrici istanti in proprio-
* * *
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 24/11/2025 da e , in Parte_1 Controparte_1 proprio, con l'assistenza dell'OCC A sostegno del debitore – Parte_2 che ha nominato l'Avv. Emanuele Labis quale Gestore della crisi con
[...] attestatore;
esaminati il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OCC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;
vista l'integrazione documentale depositata dalle ricorrenti;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che le debitrici hanno la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
• le debitrici non risultano assoggettabili ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
• al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dalle debitrici a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
• le ricorrenti risultano effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari a complessivi € 1.199.803,71 per le due posizioni debitorie, e la consistenza dell'attivo che potrà essere distribuito tra i creditori in conseguenza della liquidazione del patrimonio delle debitrici, costituito unicamente (in assenza di beni immobili) dalla vettura EP GA (stimata in € 15.000,00) e da una rata mensile non superiore ad € 100,00, quale importo indicato dalle ricorrenti come eccedente le spese necessarie al proprio sostentamento, il tutto per la durata di anni tre;
ritenuto
• che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
• che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio delle debitrici utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dalle debitrici nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento del loro nucleo familiare;
• che risulti congruo consentire alle ricorrenti di trattenere le somme indicate nella domanda (cfr. paragrafo 7), pari ad € 1360,00 mensili;
• che le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art.272 CC.II. e sottoposto all'approvazione del G.D. (ivi compresa la valutazione relativa alla vettura Fiat 500 tg.ES790ES, che la ricorrente chiede di Controparte_1 utilizzare per spostamenti lavorativi); che i creditori concorsuali (compresi i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso), l'ammontare e la graduazione dei crediti verranno individuati nei modi previsti dall'art.273 CC.II. e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dll'art.275 CC.II., potendosi verificare scostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC;
• La retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII. Fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
• Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.
• che ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. deve disporsi il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
• che non sussistano giustificati motivi per nominare un Liquidatore diverso dall'OCC (art. 270, comma1, lett.b); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
(C.F. ), residente in [...]; C.F._1
e di (C.F. ) residente in [...] C.F._2
Ro nomina Giudice Delegato la dott. ssa Maurizia Giusta;
conferma Liquidatore l'Avv. Emanuele Labis, già nominato professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. , dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
ordina alle debitrici il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che le debitrici possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente (dott. ssa Maurizia Giusta) (dott. Enrico Astuni)