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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 28.03.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 15356 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv. Guglielmo De Feis;
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - gestione commercianti
– anni 2022 e 2023. CP_1
*******
Con ricorso depositato il 16.12.2024 il sig. ha chiesto Parte_1
l'annullamento dell'avviso di addebito n. 40620240001108462000 (mediante il quale l' ha chiesto il pagamento dell'importo di € 4.776,71), in quanto CP_1
illegittimo e privo di giuridico fondamento. In particolare, il ricorrente nel periodo oggetto della pretesa contributiva ha prestato attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro subordinato, e quindi non ha esercitato attività di agente di commercio a partire dal 31.12.2011.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'incompetenza per territorio (in CP_1
favore della competenza del Tribunale di Taranto) ed ha preso posizione nel merito sulle domande del ricorrente, aggiungendo di aver annullato in autotutela l'avviso di addebito oggetto di opposizione.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dall' è fondata. CP_1
Ai sensi del comma 1° dell'art. 444 c.p.c., per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha sede l'attore.
In forza, poi, del 3° comma, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, la competenza è del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ente.
Tuttavia, quest'ultima regola di determinazione della competenza non riguarda anche i debiti gravanti sui lavoratori autonomi. Per questi ultimi, infatti, vale la regola secondo cui la competenza territoriale si determina in ragione della residenza del lavoratore.
Si tratta di un orientamento consolidato in tema, poiché la Corte di
Cassazione ha chiarito che il comma 3 si riferisce – espressamente – agli
“obblighi dei datori di lavoro” ed ha carattere eccezionale. Dunque, essa non
è suscettibile di applicazione analogica.
Pertanto, per gli omessi versamenti agli enti di previdenza ed assistenza da parte di lavoratori autonomi, vale il criterio generale della competenza del
Tribunale in cui il lavoratore autonomo abbia la residenza.
Pag. 2 di 3 Di conseguenza, la competenza territoriale spetta al Tribunale di Taranto, nel cui circondario l'odierno opponente risulta avere – pacificamente – la residenza.
E' appena il caso di aggiungere che, rispetto alla determinazione della competenza è del tutto irrilevante l'ufficio che si è fatto carico della CP_1 gestione dei contributi e dell'articolazione della relativa pretesa, essendo inapplicabile – come visto – il 3° comma dell'art. 444 c.p.c.
Le spese processuali vanno comunque integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura meramente processuale della presente statuizione e, soprattutto, in considerazione del rilievo che l'avviso di addebito notificato all'opponente, secondo il modello predefinito utilizzato dall' , nella sezione “Quando e come presentare ricorso”, recava la CP_1 dicitura “il ricorso va presentato al Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro nella cui circoscrizione ricade la Sede che ha emesso l'avviso”. CP_1
Sussistono, dunque, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. gravi ed eccezionali ragioni analoghe (Corte Cost. 77/2018) al mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.
P.Q.M.
- dichiara la propria incompetenza territoriale, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Taranto;
- assegna termine di 30 gg. per la riassunzione;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 28.03.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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