CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CEFALO NC, OR
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6419/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi N. 10 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220002978229501 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7735/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/09/2025 a DE SI e al Comune di Milazzo, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520220002978229501, notificata in data
26/06/2025, della somma complessiva di euro 8.198,00 avente ad oggetto IMU 2013.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere lo stesso semplice legatario e non erede del de cuius;
eccepiva altresì l'intervenuta decadenza a la violazione degli artt. 752 e 1295 c.c..
Costituito il Comune di Milazzo, lo stesso ha dedotto di avere preso atto che il ricorrente non è erede ed ha emesso lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, concludendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte rileva che sussistono le condizioni per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Rileva peraltro che in forza del principio di soccombenza virtuale va disposta la condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Milazzo al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000 da distrarre al procuratore antistatario.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CEFALO NC, OR
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6419/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi N. 10 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220002978229501 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7735/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/09/2025 a DE SI e al Comune di Milazzo, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520220002978229501, notificata in data
26/06/2025, della somma complessiva di euro 8.198,00 avente ad oggetto IMU 2013.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere lo stesso semplice legatario e non erede del de cuius;
eccepiva altresì l'intervenuta decadenza a la violazione degli artt. 752 e 1295 c.c..
Costituito il Comune di Milazzo, lo stesso ha dedotto di avere preso atto che il ricorrente non è erede ed ha emesso lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, concludendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte rileva che sussistono le condizioni per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Rileva peraltro che in forza del principio di soccombenza virtuale va disposta la condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Milazzo al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000 da distrarre al procuratore antistatario.