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Sentenza 15 giugno 2024
Sentenza 15 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2024, n. 10347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10347 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 46812 del ruolo civile contenzioso dell'anno 2023, promosso da:
nato in [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Michele Picciani e dall'avv.
Eufemia Picciani
- ricorrente –
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1
Con ricorso depositato il 19.10.2023, il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento emesso e notificato il
19.09.2023, con il quale il Questore di Roma, a seguito di parere negativo della Commissione territoriale di Roma del 12.09.2023, ha rigettato l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 13.02.2023.
Il ricorrente ha esposto di vivere stabilmente in Italia dal 2000, di aver regolarizzato la propria posizione amministrativa sul T.N. grazie alla cd. sanatoria del 2022 e di aver negli anni sempre rinnovato il proprio permesso di soggiorno per lavoro, fino al 2018, anno in cui ha perso l'impiego; di aver tentato di riacquisire il titolo al soggiorno con la sanatoria del 2020; che tale pratica veniva archiviata per mancata presentazione all'appuntamento fissato dalla Prefettura;
che tentava invano, anche tramite ricorso al TAR, la riapertura della suddetta pratica;
che è titolare di partiva iva e ha problemi di salute;
che, per tutte le ragioni esposte, presentava domanda di protezione speciale,
rigettata con il provvedimento impugnato in questa sede, ove il ricorrente ha lamentato eccesso di potere, carenza di motivazione e la violazione, in particolare, dell'art. 10 bis l. 241/90 e dell'art. 19 d.lgs.
286/98, e ha rappresentato la sussistenza del diritto vantato, in considerazione del livello di integrazione raggiunto, della propria condizione di salute e della condizione socioeconomica del proprio paese di origine.
pagina 2 Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 17.05.2024,
accogliendo l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e disponendo la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 22.04.2024 e,
riportandosi alle allegate note della Questura di Roma, ha rappresentato la legittimità del proprio operato alla luce del parere vincolante della CT. Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'avverso ricorso,
allegando copia del parere della CT del 12.09.2023 e del decreto del
12.09.2023.
Parte ricorrente ha depositato note in data 16.05.2024 riportandosi a quanto già dedotto e insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza del 17.05.2024 la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, si rileva l'applicabilità ratione temporis della disciplina antecedente al d.l. n. 130 del 2023.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato per le motivazioni che seguono.
Da quanto rappresentato, nonché da quanto emerge dal medesimo decreto di rigetto, questo risulta fondato su parere negativo della competente commissione territoriale che, alla luce delle dichiarazioni e della documentazione trasmessale dalla Questura con note datate
01.08.2023, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98 “dal momento che il
pagina 3 richiedente, pur essendo in Italia dal 2000, non risulta aver intrapreso
un positivo percorso di integrazione, non avendo allegato alcun tipo
di documentazione recente in tal senso. Si osserva, infine, che in Italia
non gode di stabili riferimenti sociali e/o affettivi, dal momento che non
ha legami di natura familiare sul territorio e che la sua famiglia risiede
tuttora in Marocco” (cfr. parere in atti).
A supporto della propria domanda il ricorrente risulta aver prodotto in sede amministrativa: copia del passaporto;
copia di carta di identità
italiana; copia dei precedenti permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
ricevute di pagamento del permesso di soggiorno;
comunicazioni di cessione di fabbricato;
certificati di attribuzione di partita Iva e codice fiscale;
copia documenti di idoneità di una cittadina romena. L'elenco di tale documentazione segue la sintetica elencazione di quanto dal richiedente riferito, ovvero: “di risiedere in
Italia dal 2000; di disporre di una soluzione abitativa stabile;
di essere
titolare di una posizione lavorativa;
di avere un buon livello di
conoscenza della lingua italiana;
di essere coniugato in Marocco e di
non avere figli in Italia;
di non svolgere altre attività in Italia;
di avere
fatto ritorno nel suo Paese nel 2018 per far visita a sua moglie;
di
avere la sua famiglia di origine in Marocco e di intrattenere rapporti
con loro;
di temere, in caso di rimpatrio, in quanto claudicante e
vorrebbe curarsi in Italia” (cfr. parere in atti).
Alla luce di quanto dichiarato e prodotto già in fase amministrativa, si ritiene di accogliere le doglianze di parte ricorrente in merito pagina 4 all'infondatezza del provvedimento impugnato e, ancor prima, dall'assenza di idonea motivazione del presupposto parere.
Posto che l'unico rilievo amministrativo al più fondato può rinvenirsi nell'assenza di documentazione recente, occorre nel presente giudizio, volto al riconoscimento della sussistenza di un diritto di natura fondamentale, considerare quanto emerge dal quadro complessivo.
In primo luogo appare una documentata e, nel presente giudizio,
pacifica e continuativa, permanenza sul territorio nazionale del ricorrente da ben 24 anni;
qui questi risulta aver pertanto trascorso quasi la metà della sua esistenza, avendovi fatto ingresso all'età di 27
anni; che in tale lunghissimo lasso di tempo risulta essere stato titolare di permesso per lavoro, continuativamente rinnovato dal 2002 (anno della sanatoria) al 2018, anno nel quale avrebbe perduto il proprio impiego;
che ha presentato una nuova domanda di sanatoria nel 2020
e che, rigettata, si è evidentemente trovato nell'unica possibilità di far valere il diritto oggetto del presente giudizio, anche in ragione dell'attuale condizione di salute. Premesso che a supporto di tale ultimo elemento in giudizio è stata prodotta documentazione medica che non si ritiene di per se sola idonea a supportare la dichiarata esistenza di patologie e/o malformazioni di particolare gravità,
tuttavia, tutto quanto sopra rilevato, ad avviso del collegio, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato che la sua vita privata si svolge oramai stabilmente in Italia, al punto che un allontanamento dal Paese
comporterebbe una grave violazione di tale bene, tutelato dal nostro pagina 5 ordinamento costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU.
In conclusione, valutata la disciplina di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98
previgente la modifica disposta dal Dl. 20/2023, convertito in L. 5
maggio 2023 n. 50, dunque, l'espressa rilevanza giuridica a livello di normativa primaria al diritto alla vita privata e familiare, nonché a livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e sovranazionale (art. 8 CEDU
e art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), si ritiene evidente, alla luce della lunga permanenza in Italia, luogo in cui il ricorrente appare aver svolto una continuativa attività lavorativa, tanto da rinnovare di volta in volta il proprio titolo di soggiorno per ben 16
anni, questo ben possa dirsi il luogo in cui si è sviluppata la propria identità e che un eventuale rientro in Marocco, oltre a compromettere il lungo percorso di integrazione di cui sopra, si profilerebbe lesivo del diritto alla vita privata del ricorrente, intesa in conformità
dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo quale nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. Pt_2
57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n.
46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Alla luce delle considerazioni esposte sussiste il diritto al riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/98, come modificato dal d.l. n. 130/2020,
previgente il DL. 20/2023, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Spese compensate in ragione pagina 6 dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno biennale, convertibile e rinnovabile di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/98
previgente (disciplina di cui al DL 130/2020);
- spese compensate.
Così deciso in Roma, il 24.05.2024
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 46812 del ruolo civile contenzioso dell'anno 2023, promosso da:
nato in [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Michele Picciani e dall'avv.
Eufemia Picciani
- ricorrente –
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1
Con ricorso depositato il 19.10.2023, il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento emesso e notificato il
19.09.2023, con il quale il Questore di Roma, a seguito di parere negativo della Commissione territoriale di Roma del 12.09.2023, ha rigettato l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 13.02.2023.
Il ricorrente ha esposto di vivere stabilmente in Italia dal 2000, di aver regolarizzato la propria posizione amministrativa sul T.N. grazie alla cd. sanatoria del 2022 e di aver negli anni sempre rinnovato il proprio permesso di soggiorno per lavoro, fino al 2018, anno in cui ha perso l'impiego; di aver tentato di riacquisire il titolo al soggiorno con la sanatoria del 2020; che tale pratica veniva archiviata per mancata presentazione all'appuntamento fissato dalla Prefettura;
che tentava invano, anche tramite ricorso al TAR, la riapertura della suddetta pratica;
che è titolare di partiva iva e ha problemi di salute;
che, per tutte le ragioni esposte, presentava domanda di protezione speciale,
rigettata con il provvedimento impugnato in questa sede, ove il ricorrente ha lamentato eccesso di potere, carenza di motivazione e la violazione, in particolare, dell'art. 10 bis l. 241/90 e dell'art. 19 d.lgs.
286/98, e ha rappresentato la sussistenza del diritto vantato, in considerazione del livello di integrazione raggiunto, della propria condizione di salute e della condizione socioeconomica del proprio paese di origine.
pagina 2 Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 17.05.2024,
accogliendo l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e disponendo la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 22.04.2024 e,
riportandosi alle allegate note della Questura di Roma, ha rappresentato la legittimità del proprio operato alla luce del parere vincolante della CT. Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'avverso ricorso,
allegando copia del parere della CT del 12.09.2023 e del decreto del
12.09.2023.
Parte ricorrente ha depositato note in data 16.05.2024 riportandosi a quanto già dedotto e insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza del 17.05.2024 la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, si rileva l'applicabilità ratione temporis della disciplina antecedente al d.l. n. 130 del 2023.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato per le motivazioni che seguono.
Da quanto rappresentato, nonché da quanto emerge dal medesimo decreto di rigetto, questo risulta fondato su parere negativo della competente commissione territoriale che, alla luce delle dichiarazioni e della documentazione trasmessale dalla Questura con note datate
01.08.2023, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98 “dal momento che il
pagina 3 richiedente, pur essendo in Italia dal 2000, non risulta aver intrapreso
un positivo percorso di integrazione, non avendo allegato alcun tipo
di documentazione recente in tal senso. Si osserva, infine, che in Italia
non gode di stabili riferimenti sociali e/o affettivi, dal momento che non
ha legami di natura familiare sul territorio e che la sua famiglia risiede
tuttora in Marocco” (cfr. parere in atti).
A supporto della propria domanda il ricorrente risulta aver prodotto in sede amministrativa: copia del passaporto;
copia di carta di identità
italiana; copia dei precedenti permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
ricevute di pagamento del permesso di soggiorno;
comunicazioni di cessione di fabbricato;
certificati di attribuzione di partita Iva e codice fiscale;
copia documenti di idoneità di una cittadina romena. L'elenco di tale documentazione segue la sintetica elencazione di quanto dal richiedente riferito, ovvero: “di risiedere in
Italia dal 2000; di disporre di una soluzione abitativa stabile;
di essere
titolare di una posizione lavorativa;
di avere un buon livello di
conoscenza della lingua italiana;
di essere coniugato in Marocco e di
non avere figli in Italia;
di non svolgere altre attività in Italia;
di avere
fatto ritorno nel suo Paese nel 2018 per far visita a sua moglie;
di
avere la sua famiglia di origine in Marocco e di intrattenere rapporti
con loro;
di temere, in caso di rimpatrio, in quanto claudicante e
vorrebbe curarsi in Italia” (cfr. parere in atti).
Alla luce di quanto dichiarato e prodotto già in fase amministrativa, si ritiene di accogliere le doglianze di parte ricorrente in merito pagina 4 all'infondatezza del provvedimento impugnato e, ancor prima, dall'assenza di idonea motivazione del presupposto parere.
Posto che l'unico rilievo amministrativo al più fondato può rinvenirsi nell'assenza di documentazione recente, occorre nel presente giudizio, volto al riconoscimento della sussistenza di un diritto di natura fondamentale, considerare quanto emerge dal quadro complessivo.
In primo luogo appare una documentata e, nel presente giudizio,
pacifica e continuativa, permanenza sul territorio nazionale del ricorrente da ben 24 anni;
qui questi risulta aver pertanto trascorso quasi la metà della sua esistenza, avendovi fatto ingresso all'età di 27
anni; che in tale lunghissimo lasso di tempo risulta essere stato titolare di permesso per lavoro, continuativamente rinnovato dal 2002 (anno della sanatoria) al 2018, anno nel quale avrebbe perduto il proprio impiego;
che ha presentato una nuova domanda di sanatoria nel 2020
e che, rigettata, si è evidentemente trovato nell'unica possibilità di far valere il diritto oggetto del presente giudizio, anche in ragione dell'attuale condizione di salute. Premesso che a supporto di tale ultimo elemento in giudizio è stata prodotta documentazione medica che non si ritiene di per se sola idonea a supportare la dichiarata esistenza di patologie e/o malformazioni di particolare gravità,
tuttavia, tutto quanto sopra rilevato, ad avviso del collegio, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato che la sua vita privata si svolge oramai stabilmente in Italia, al punto che un allontanamento dal Paese
comporterebbe una grave violazione di tale bene, tutelato dal nostro pagina 5 ordinamento costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU.
In conclusione, valutata la disciplina di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98
previgente la modifica disposta dal Dl. 20/2023, convertito in L. 5
maggio 2023 n. 50, dunque, l'espressa rilevanza giuridica a livello di normativa primaria al diritto alla vita privata e familiare, nonché a livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e sovranazionale (art. 8 CEDU
e art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), si ritiene evidente, alla luce della lunga permanenza in Italia, luogo in cui il ricorrente appare aver svolto una continuativa attività lavorativa, tanto da rinnovare di volta in volta il proprio titolo di soggiorno per ben 16
anni, questo ben possa dirsi il luogo in cui si è sviluppata la propria identità e che un eventuale rientro in Marocco, oltre a compromettere il lungo percorso di integrazione di cui sopra, si profilerebbe lesivo del diritto alla vita privata del ricorrente, intesa in conformità
dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo quale nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. Pt_2
57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n.
46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Alla luce delle considerazioni esposte sussiste il diritto al riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/98, come modificato dal d.l. n. 130/2020,
previgente il DL. 20/2023, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Spese compensate in ragione pagina 6 dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno biennale, convertibile e rinnovabile di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/98
previgente (disciplina di cui al DL 130/2020);
- spese compensate.
Così deciso in Roma, il 24.05.2024
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
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