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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/09/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG 5277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Parte_1
Beltramini, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024, a rogito del dott. notaio in Fiumicino, dagli Persona_1 avv. Lilia Bonicioli, Pietro Capurso e Christian Lo Scalzo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale CP_1 convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6°
c.p.c., la sig.ra ha convenuto in giudizio l contestando gli esiti Parte_1 CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo effettuato per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per l'handicap grave ex art. 3 co. 3° legge n. 104/1992 e per l'indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha contestato in modo specifico le valutazioni del CTU, che, pur riconoscendola invalida civile nella misura del 100% e con handicap grave art. 3 comma
3 legge 104/92, ha invece negato la sussistenza del requisito medico legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' si è costituito in giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione.
Disposto il rinnovo della CTU, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Le domande sono fondate e devono accolte nei termini e per la ragioni che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi che, qualora nel corso di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3377;
Cass. 26 novembre 2019 n. 30861; Cass., 3 marzo 2021 n. 5720; Cass., 8 giugno 2021 n.
15914; Cass. 10 giugno 2022 n.19269).
L'oggetto del presente giudizio di opposizione non è dunque limitato alla sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, ma comprende anche l'accertamento dell'handicap grave ex art. 3 co. 3° legge n. 104/1992, pur nella specie non oggetto di contestazioni da parte di alcuna delle parti.
2 Effettuata una nuova CTU, alla luce degli specifici rilievi mossi da parte ricorrente, il CTU ha così condivisibilmente ritenuto:
“L'attuale consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta in sede di revisione, a seguito del mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap in situazione di gravità da parte delle competenti Commissioni medico-legali, nelle sedute del
10/01/2024 (istanza presentata in data 13/06/2023). Essa si configura altresì come revisione della precedente CTU, espletata dal Prof. , il quale, pur riconoscendo la sussistenza dei Per_2 presupposti per il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, con decorrenza dal febbraio 2024, ha ritenuto non ancora integrati i requisiti clinico-funzionali per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Prima di procedere con la risposta al quesito peritale, si ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di ordine medico-legale.
Nel caso specifico, la SI.ra presenta un quadro clinico di multimorbidità geriatrica Pt_1 severa caratterizzata da gravi patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico (artrosi polidistrettuale, osteoporosi severa con fratture pregresse, esiti di protesizzazione bilaterale di ginocchio, rizoartrosi bilaterale, esiti di frattura del trochite omerale e del polso sinistro), che comportano una limitazione funzionale marcata, sia a carico degli arti inferiori, con importante compromissione della deambulazione, sia a carico degli arti superiori, con difficoltà nella prensione e nella gestione degli oggetti. Il quadro motorio si associa a una ridotta resistenza fisica, a una marcata instabilità posturale e a una andatura cautelata, tanto che la paziente necessita dell'uso costante di un ausilio deambulatorio e dell'aiuto quotidiano di terze persone per potersi muovere. In corso di visita medico-legale, la SI.ra è stata osservata in Pt_1 condizioni di scarsa autonomia, incapace di mantenere in modo stabile la stazione eretta per più di pochi secondi senza appoggio, esponendosi così al concreto rischio di cadute accidentali, rischio che non è solo teorico, bensì già verificatosi in occasione della caduta del 5/11/2023, con conseguente frattura del polso sinistro e successivo trattamento ortopedico. L'elevato rischio di caduta è stato oggettivato dalla somministrazione del test di Tinetti, in occasione della valutazione geriatrica multidimensionale del 30/04/2024, che ha restituito un punteggio di 9 su
28, valore ampiamente indicativo di instabilità posturale e predisposizione a cadute ricorrenti
(elevato rischio caduta punteggio <18). In tale contesto clinico, si rileva inoltre che la paziente è
3 seguita presso l'ambulatorio dedicato alla prevenzione delle cadute nell'anziano (Progetto
Li.Co.S.), dove effettua cicli di trattamento fisioterapico e di stimolazione PEMF/TEPS (un approccio terapeutico e innovativo per prevenire le cadute riattivando i normali sistemi di controllo dell'equilibrio che si sono deteriorati con l'invecchiamento) a cadenza regolare, confermando la persistenza e la gravità del disturbo. A tale quadro si aggiunge una diagnosi di osteoporosi severa, già accertata nel 2022, con necessità di trattamento farmacologico ciclico con DE (Prolia), farmaco ad alto impatto terapeutico, indicato nei soggetti con rischio elevato di fratture. Tale elemento, congiunto alla fragilità ossea e al rischio caduta, rappresenta un ulteriore fattore di vulnerabilità clinica, che rende la paziente particolarmente esposta a esiti traumatici gravi, anche in caso di eventi banali. Tale condizione evidenzia in modo inequivocabile la necessità di un'assistenza continuativa da parte di terze persone per la sorveglianza e la prevenzione di eventi traumatici. In sede di valutazione geriatrica multidimensionale del 30/04/2024, è stata eseguita anche una valutazione funzionale, mediante indici standardizzati (Indice di AR e IADL), i quali hanno documentato un livello di autonomia residua gravemente ridotto. Il punteggio AR pari a 30 su 100 e il punteggio IADL pari a 2 su 8 dimostrano una dipendenza severa da terzi per l'espletamento delle attività quotidiane sia di base sia strumentali. La paziente non è infatti in grado di provvedere autonomamente alla propria igiene personale, all'alimentazione, alla gestione della casa e delle incombenze quotidiane, né tantomeno di alzarsi autonomamente dal letto, necessitando costantemente dell'assistenza di una persona in grado di supportarla fisicamente. Inoltre, anche lo stato di incontinenza bisfinterca in cui verte la paziente testimonia la necessità di supporto costante anche nella gestione dell'igiene intima e nell'organizzazione della routine quotidiana.
Considerata la globalità del quadro clinico e funzionale, si ritiene che la SI.ra non sia Pt_1 in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto stabile e continuativo di un accompagnatore e, al contempo, necessiti in maniera permanente dell'assistenza di terze persone per compiere gli atti quotidiani della vita, in ragione delle plurime e gravi limitazioni funzionali descritte.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene sussistano i requisiti medico-legali previsti dalla
Legge n. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto la paziente versa in una condizione di grave e irreversibile disabilità, che comporta l'impossibilità
a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e l'incapacità di compiere autonomamente gli
4 atti quotidiani della vita. A conclusione di ciò, si ritiene altresì possibile riconoscere lo stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, poiché la compromissione funzionale globale della SI.ra è tale da ridurre in modo permanente Pt_1
l'autonomia personale e da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Le condizioni cliniche e funzionali rilevate si traducono infatti in una marcata limitazione funzionale, rendendo necessario il supporto costante di terzi sia nella gestione degli atti quotidiani sia nell'organizzazione della vita relazionale e familiare.
CONCLUSIONI
Esaminati gli atti e la documentazione medica, visitata la SI.ra è pertanto Parte_1 possibile affermare che si ritengono sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 e la concessione dell'indennità di accompagnamento, ai sensi del comma 1 della legge 18/1980, con decorrenza dal 30/04/2024, data dell'ultima visita geriatrica effettuata dalla Dott. ”. Pt_2
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Deve dunque essere dichiarato che la ricorrente a decorrere 30 aprile 2024 si trova nelle condizioni medico legali previste per lo stato di handicap grave ex art. 3 co.
3° legge n. 104/1992 e per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
L'accoglimento delle domande con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, avendo l'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente trovato ingresso nel giudizio in forza dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 25729/2021; Cass. n. 2725/2019;
Cass. n. 17938/2014; Cass. n. 15789/2011; Cass. n. 16821/2005).
Per la frazione residua le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, antistatario.
5
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara che la ricorrente a decorrere 30 aprile 2024 si trova nelle condizioni medico legali previste per lo stato di handicap grave ex art. 3 co. 3° legge n. 104/1992 e per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa per un quarto tra le parti le spese di lite;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente la frazione residua delle spese, frazione CP_1
che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Beltramini;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Genova, 16 settembre 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Ida Scotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Parte_1
Beltramini, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024, a rogito del dott. notaio in Fiumicino, dagli Persona_1 avv. Lilia Bonicioli, Pietro Capurso e Christian Lo Scalzo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale CP_1 convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6°
c.p.c., la sig.ra ha convenuto in giudizio l contestando gli esiti Parte_1 CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo effettuato per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per l'handicap grave ex art. 3 co. 3° legge n. 104/1992 e per l'indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha contestato in modo specifico le valutazioni del CTU, che, pur riconoscendola invalida civile nella misura del 100% e con handicap grave art. 3 comma
3 legge 104/92, ha invece negato la sussistenza del requisito medico legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' si è costituito in giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione.
Disposto il rinnovo della CTU, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Le domande sono fondate e devono accolte nei termini e per la ragioni che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi che, qualora nel corso di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. emergano contestazioni, anche solo parziali, alla ctu, l'emissione del decreto di omologa è preclusa, sicché al giudice adito in opposizione (ai sensi del comma sesto della disposizione citata) è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3377;
Cass. 26 novembre 2019 n. 30861; Cass., 3 marzo 2021 n. 5720; Cass., 8 giugno 2021 n.
15914; Cass. 10 giugno 2022 n.19269).
L'oggetto del presente giudizio di opposizione non è dunque limitato alla sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, ma comprende anche l'accertamento dell'handicap grave ex art. 3 co. 3° legge n. 104/1992, pur nella specie non oggetto di contestazioni da parte di alcuna delle parti.
2 Effettuata una nuova CTU, alla luce degli specifici rilievi mossi da parte ricorrente, il CTU ha così condivisibilmente ritenuto:
“L'attuale consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta in sede di revisione, a seguito del mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap in situazione di gravità da parte delle competenti Commissioni medico-legali, nelle sedute del
10/01/2024 (istanza presentata in data 13/06/2023). Essa si configura altresì come revisione della precedente CTU, espletata dal Prof. , il quale, pur riconoscendo la sussistenza dei Per_2 presupposti per il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, con decorrenza dal febbraio 2024, ha ritenuto non ancora integrati i requisiti clinico-funzionali per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Prima di procedere con la risposta al quesito peritale, si ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di ordine medico-legale.
Nel caso specifico, la SI.ra presenta un quadro clinico di multimorbidità geriatrica Pt_1 severa caratterizzata da gravi patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico (artrosi polidistrettuale, osteoporosi severa con fratture pregresse, esiti di protesizzazione bilaterale di ginocchio, rizoartrosi bilaterale, esiti di frattura del trochite omerale e del polso sinistro), che comportano una limitazione funzionale marcata, sia a carico degli arti inferiori, con importante compromissione della deambulazione, sia a carico degli arti superiori, con difficoltà nella prensione e nella gestione degli oggetti. Il quadro motorio si associa a una ridotta resistenza fisica, a una marcata instabilità posturale e a una andatura cautelata, tanto che la paziente necessita dell'uso costante di un ausilio deambulatorio e dell'aiuto quotidiano di terze persone per potersi muovere. In corso di visita medico-legale, la SI.ra è stata osservata in Pt_1 condizioni di scarsa autonomia, incapace di mantenere in modo stabile la stazione eretta per più di pochi secondi senza appoggio, esponendosi così al concreto rischio di cadute accidentali, rischio che non è solo teorico, bensì già verificatosi in occasione della caduta del 5/11/2023, con conseguente frattura del polso sinistro e successivo trattamento ortopedico. L'elevato rischio di caduta è stato oggettivato dalla somministrazione del test di Tinetti, in occasione della valutazione geriatrica multidimensionale del 30/04/2024, che ha restituito un punteggio di 9 su
28, valore ampiamente indicativo di instabilità posturale e predisposizione a cadute ricorrenti
(elevato rischio caduta punteggio <18). In tale contesto clinico, si rileva inoltre che la paziente è
3 seguita presso l'ambulatorio dedicato alla prevenzione delle cadute nell'anziano (Progetto
Li.Co.S.), dove effettua cicli di trattamento fisioterapico e di stimolazione PEMF/TEPS (un approccio terapeutico e innovativo per prevenire le cadute riattivando i normali sistemi di controllo dell'equilibrio che si sono deteriorati con l'invecchiamento) a cadenza regolare, confermando la persistenza e la gravità del disturbo. A tale quadro si aggiunge una diagnosi di osteoporosi severa, già accertata nel 2022, con necessità di trattamento farmacologico ciclico con DE (Prolia), farmaco ad alto impatto terapeutico, indicato nei soggetti con rischio elevato di fratture. Tale elemento, congiunto alla fragilità ossea e al rischio caduta, rappresenta un ulteriore fattore di vulnerabilità clinica, che rende la paziente particolarmente esposta a esiti traumatici gravi, anche in caso di eventi banali. Tale condizione evidenzia in modo inequivocabile la necessità di un'assistenza continuativa da parte di terze persone per la sorveglianza e la prevenzione di eventi traumatici. In sede di valutazione geriatrica multidimensionale del 30/04/2024, è stata eseguita anche una valutazione funzionale, mediante indici standardizzati (Indice di AR e IADL), i quali hanno documentato un livello di autonomia residua gravemente ridotto. Il punteggio AR pari a 30 su 100 e il punteggio IADL pari a 2 su 8 dimostrano una dipendenza severa da terzi per l'espletamento delle attività quotidiane sia di base sia strumentali. La paziente non è infatti in grado di provvedere autonomamente alla propria igiene personale, all'alimentazione, alla gestione della casa e delle incombenze quotidiane, né tantomeno di alzarsi autonomamente dal letto, necessitando costantemente dell'assistenza di una persona in grado di supportarla fisicamente. Inoltre, anche lo stato di incontinenza bisfinterca in cui verte la paziente testimonia la necessità di supporto costante anche nella gestione dell'igiene intima e nell'organizzazione della routine quotidiana.
Considerata la globalità del quadro clinico e funzionale, si ritiene che la SI.ra non sia Pt_1 in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto stabile e continuativo di un accompagnatore e, al contempo, necessiti in maniera permanente dell'assistenza di terze persone per compiere gli atti quotidiani della vita, in ragione delle plurime e gravi limitazioni funzionali descritte.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene sussistano i requisiti medico-legali previsti dalla
Legge n. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto la paziente versa in una condizione di grave e irreversibile disabilità, che comporta l'impossibilità
a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e l'incapacità di compiere autonomamente gli
4 atti quotidiani della vita. A conclusione di ciò, si ritiene altresì possibile riconoscere lo stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, poiché la compromissione funzionale globale della SI.ra è tale da ridurre in modo permanente Pt_1
l'autonomia personale e da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Le condizioni cliniche e funzionali rilevate si traducono infatti in una marcata limitazione funzionale, rendendo necessario il supporto costante di terzi sia nella gestione degli atti quotidiani sia nell'organizzazione della vita relazionale e familiare.
CONCLUSIONI
Esaminati gli atti e la documentazione medica, visitata la SI.ra è pertanto Parte_1 possibile affermare che si ritengono sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 e la concessione dell'indennità di accompagnamento, ai sensi del comma 1 della legge 18/1980, con decorrenza dal 30/04/2024, data dell'ultima visita geriatrica effettuata dalla Dott. ”. Pt_2
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Deve dunque essere dichiarato che la ricorrente a decorrere 30 aprile 2024 si trova nelle condizioni medico legali previste per lo stato di handicap grave ex art. 3 co.
3° legge n. 104/1992 e per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
L'accoglimento delle domande con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite, avendo l'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente trovato ingresso nel giudizio in forza dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 25729/2021; Cass. n. 2725/2019;
Cass. n. 17938/2014; Cass. n. 15789/2011; Cass. n. 16821/2005).
Per la frazione residua le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, antistatario.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara che la ricorrente a decorrere 30 aprile 2024 si trova nelle condizioni medico legali previste per lo stato di handicap grave ex art. 3 co. 3° legge n. 104/1992 e per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa per un quarto tra le parti le spese di lite;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente la frazione residua delle spese, frazione CP_1
che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Beltramini;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Genova, 16 settembre 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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