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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/11/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4215/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso degli Avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
RV (c.f. mailpec e TO C.F._2 Email_1
RV (c.f. ), mailpec C.F._3 Email_2
Attore
E
(c.f. e part. iva ), in persona del proprio legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa , Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Controparte_2
Presicce-Acquarica (Località Presicce) (LE), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Orlando (c.f.
), pec: C.F._4 Email_3
Convenuta
E
(p.i. , con sede legale e direzione in Bologna, Via Controparte_3 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, in persona del suo Procuratore ad negotia dott. , Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Valente (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata presso il di lui studio in Lecce al V.le M. De Pietro n. 11
Terza chiamata in causa
1 Conclusioni
Per l'attore
1. Accertare, riconoscere e dichiarare, per le ragioni tutte innanzi rappresentate, la responsabilità della società c.f. , in pers. leg. rapp. p.t., per quanto occorso e, Controparte_1 P.IVA_1 quindi, per non aver messo in atto tutte quelle misure atte ad impedire il suicidio del e, Parte_1 comunque, per essere la stessa struttura responsabile della morte del . Controparte_5
2. Accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della società c.f. Controparte_1
, in pers. leg. rapp. p.t., in relazione all'evento fatale occorso al P.IVA_1 Controparte_5 ex art. 1374 cc e/o ex art. 1218 cc e/o ex art. 1228 cc e/o ex art. 2043 cc e/o ex art. 2059 cc e/o ex art. 1176 c.c.; 3. Per l'effetto, condannare la c.f. in pers. leg. rapp. Controparte_1 P.IVA_1
p.t., al risarcimento dei danni patiti, iure hereditatis e iure proprio, in favore del sig.
[...]
e, quindi, condannarla al pagamento della somma, rispettivamente, di euro 33.000 per Parte_1 danno risarcibile iure hereditatis;
della somma di euro 220.000,00 quale danno da perdita del congiunto, risarcibile iure proprio, ex art. 2043 cc, o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia e della somma di euro 48.000 quale danno biologico proprio o quella maggiore
o minore che il Giudice riterrà di giustizia, ex art. 2059 cc;
4. In ogni caso, risarcire tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti dal sig.
, per la perdita del fratello graziano, per esclusiva responsabilità della Parte_1 convenuta sulla scorta dei fatti in narrativa;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per la convenuta:
Per i motivi esposti, quindi, si conclude perché l'ill.mo sig. Giudice adito si compiaccia:
a) rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande e conclusioni formulate dal sig.
Parte_1
b) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande formulate dall'odierno attore, dichiarare, previa chiamata in causa, la
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tenuta a mallevare e Controparte_6 garantire la “ di qualsiasi somma di denaro dovesse essere tenuta ad esborsare;
Controparte_1
c) condannare l'attrice al rimborso delle spese e competenze del giudizio”.
2 Per la terza chiamata in causa:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione e richiesta, che tutte si impugnano e sconoscono, giudicare come appresso:
A) Rigettare la domanda proposta da perché infondata ed eccessivamente Parte_1 gravatoria.
B) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato in data 24 maggio 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, la al fine di sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni, subiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza della morte occorsa il
16 marzo 2019 del fratello (nato il [...]), autore di un gesto suicidiario CP_5 compiuto il 10 marzo 2019 durante il periodo di permanenza quale “ospite” in regime residenziale presso la “Casa per la vita - Residenza San Carlo”, sita in Presicce (Le), di proprietà della convenuta e da questa gestita. Controparte_1
A fondamento della domanda, l'attore ha indicato una articolata congerie di circostanze: la peculiare condizione del congiunto, affetto da gravi patologie psichiatriche e fisiche, tra cui schizofrenia affettiva, disturbo borderline della personalità, epatopatia, diabete, ipoacusia, e altre condizioni invalidanti;
l'originario ricovero sin dal 2014 presso strutture gestite dalla società Controparte_1
- inizialmente la CRAP “Dimora San Carlo” (struttura ad alta intensità terapeutica),
- e a seguito di trasferimento nel 2018, la “Casa per la Vita – Residenza San Carlo” (a bassa intensità assistenziale);
i numerosi precedenti tentativi di suicidio (taglio alla gola, tentativo di gettarsi sotto un treno, occultamento di vetro per autolesionismo) posti in essere dal congiunto;
la collocazione del “paziente” in una camera al primo piano con balcone, senza protezioni o misure di sicurezza adeguate.
L'attore ha poi ricostruito gli eventi del 10 marzo 2019, evidenziando che dopo la somministrazione di da parte di un'operatrice della struttura, il fratello si era recato nella Pt_2 sua stanza e si era gettato dal balcone, riportando traumi gravissimi che ne avevano determinato il ricovero in agonia presso l'ospedale “G. Panico” di Tricase, dove sarebbe poi deceduto il 16 marzo
2019; ha quindi lamentato l'inadeguatezza strutturale ed organizzativa della struttura ad ospitare il fratello e la carenza di personale per la gestione di un paziente così fragile, assumendo di essere
3 a cospetto di grave negligenza nella sua sorveglianza anche in considerazione dei precedenti tentativi suicidari.
Si è costituita in giudizio la chiedendo ed ottenendo lo spostamento della Controparte_1 prima udienza onde operare la chiamata in garanzia di Controparte_3
La convenuta ha resistito analiticamente alle richieste avversarie, facendo rilevare che:
1) il paziente aveva terminato il periodo di ricovero presso la CRAP (struttura ad alta intensità terapeutica), pari a 36 mesi, all'esito del quale avrebbe dovuto fare rientro in famiglia: evento non verificatosi per espresso rifiuto del fratello;
Pt_1
2) fu proprio quest'ultimo a richiedere il ricovero del fratello presso la struttura socio-sanitaria
“Casa per la Vita – Residenza San Carlo”;
3) lo spostamento dalla CRAP alla Casa per la Vita era avvenuto in virtù di espressa disposizione della con deliberazione n. 497 del 15.3.2018, con proroga n. 448 del Parte_3
20.2.2019.
4) il disturbo psichiatrico per il quale il TO era stato ricoverato presso la CRAP era esclusivamente: “Schizofrenia affettiva in disturbo borderline della personalità” e non si trattava di soggetto depresso;
5) per disposto normativo, le caratteristiche strutturali della “Casa per la Vita” erano quelle di una civile abitazione, considerata la natura e le finalità della struttura;
6) nella specie la “Residenza per la Vita – San Carlo” era connotata dall'essere struttura socio- sanitaria con 8 posti letto, con personale in turno stabilito dal R.R. Puglia n. 4/2007;
7) ivi, non potevano essere applicate misure coercitive né misure restrittive;
8) era autosufficiente e stava compiendo il suo percorso rieducativo e di Controparte_5 risocializzazione proprio di una Casa per la Vita;
9) nella mattinata in cui aveva compiuto il gesto suicidiario, il paziente aveva palesato una condizione di “leggera agitazione … perché il fratello , per l'ennesima volta, non aveva Pt_1 mantenuto la promessa di recarsi a trovarlo”;
10) la e l'assistente sociale su suggerimento dello Parte_4 Persona_1 psichiatra, dott. esplicitamente consultato, avevano somministrato delle gocce di Persona_2
; Pt_2
11) alle ore 12.30 aveva regolarmente pranzato, era salito in camera, aveva Controparte_5 riposato sino alle ore 15.00, era ritornato al piano terra nella zona giorno ed aveva consumato uno yogurt, chiacchierando tranquillamente con la Parte_4
12) era quindi risalito in camera, dove successivamente aveva posto in essere il tragico gesto.
4 La convenuta ha poi fatto presente che l'immobile non era dotato di camere al piano terra e che il balcone dal quale si era gettato l'uomo era posto a servizio di tutte le stanze e non solo di quella di , con parapetto regolamentare. Controparte_5
In ultimo, ha messo in evidenza che dell'accaduto era stata interessata la Procura della
Repubblica di Lecce, “che, però, all'esito delle verifiche e degli accertamenti disposti, non ha mosso alcun addebito nei confronti della . Controparte_1
Sulla scorta di tanto ha invocato il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti. si è costituita in giudizio aderendo in toto alle difese svolte Controparte_3 dalla della Controparte_1
Con ordinanza del 27 dicembre 2024, il Giudice istruttore, dopo avere registrato il deposito di memorie delle parti, ha disatteso tutte le richieste di prova e fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il provvedimento è stato “confermato” con ordinanza del 2 ottobre 2025, con la quale è stata disattesa la richiesta di revoca dell'ordinanza reiettiva delle istanze istruttorie.
Con proprio decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha fissato l'udienza del 13 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
II)
§1
Tanto premesso, occorre osservare che l'azione risarcitoria è stata proposta sotto un duplice profilo;
l'attore, infatti, ha invocato:
- iure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
- iure hereditatis, il risarcimento del danno subito in ragione delle lesioni subite dal fratello a fronte dell'evento verificatosi il 10 marzo 2019 e delle quali aveva patito le CP_5 conseguenze sino alla morte, occorsa il 16 marzo 2019.
In disparte, per il momento, la disamina delle circostanze in fatto e in diritto allegate a sostegno delle richieste, devono essere evidenziati il diverso statuto delle azioni proposte, la loro connessa qualificazione e regolamentazione.
In via di sintesi, è qui il caso di ricordare che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente
5 deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021).
Più specificamente, è stato affermato il principio a mente del quale “in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218
c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente. (Fattispecie relativa ad un suicidio verificatosi, a causa Parte dell'omessa vigilanza, in una struttura riabilitativa per disabili psichici, convenzionata con la
Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 4644 del 21/02/2025).
Nel caso in esame, nella carenza di dimostrazione della titolarità dell'attore di “un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra la struttura convenuta ed il paziente” – posto che nulla di specifico sul punto è stato allegato e ovviamente dimostrato, a fronte di richiesta di accoglienza avanzata e sottoscritta da
[...]
– l'azione proposta iure proprio dall'attore si qualifica come avente natura CP_5 extracontrattuale.
È da qualificare contrattuale, invece, l'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis vantato per le lesioni subite da e concretizzatesi nella sua Controparte_5 condizione di inabilità sino, nel caso di specie, alla morte intervenuta a distanza di sei giorni dalla tragica scelta compiuta.
Con riguardo a quest'ultimo profilo, va ricordato che “il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal
6 danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto.
§2
Le premesse sopra poste devono poi essere integrate dalla indicazione circa il diverso regime regolativo dell'onere probatorio.
Appare utile ricordare che “in materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito” (ex plurimis Cass. Civ.
Sez. III, 28 luglio 2005 n. 15808).
E sempre a carico dell'attore rimane la prova dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il danno in relazione alla condotta illecita e alla esistenza del danno (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 11 gennaio 2002 n. 103).
Di contro, e con riguardo alla responsabilità contrattuale, sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533)
l'onere dell'attore si sostanzia nella allegazione dell'esistenza del contratto (o del contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (valga per tutte Cass. Civ. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 577).
§3
Così qualificate e distinte le due domande, deve osservarsi che – incontestato il dato relativo all'accoglienza di presso la Casa per la vita gestita dalla convenuta, Controparte_5 la dinamica dei fatti verificatisi il 10 marzo 2019 e la sussistenza del nesso di causalità tra la sua caduta e la morte intervenuta sei giorni dopo – appare difettare la necessaria dimostrazione della responsabilità aquiliana della convenuta nei sensi di quanto invocato da . Parte_1
L'attore, al di là della allegazione delle circostanze in fatto sopra riportate, non ha dimostrato né il dolo né la colpa della nella gestione di un ospite che non risultava Controparte_1 gravato da specifica diagnosi evidenziante un rischio suicidiario.
Né risulta compiutamente allegata – al di là delle generali doglianze riportate nell'atto di citazione e nei successivi scritti defensionali – da dove nascesse la necessità di apprestare una particolare forma di contenzione e controllo dell'ospite in linea con la peculiare natura e funzione della struttura presso la quale era stato accolto.
7 Agli atti si rinviene, poi, certificazione di stabilizzazione redatta dall'Azienda Sanitaria
Locale di Lecce in data 12 dicembre 2017 nella quale si dà atto della presa in carico di
[...]
presso il centro di salute mentale con diagnosi di “disturbo schizoaffettivo tipo CP_5 depressivo”.
Si legge nel certificato sopraindicato: “la condizione psichica è esacerbata da problematiche organiche diabete, insulino- dipendente, ipoacusia, alterazioni della vista, lesioni traumatiche del sistema nervoso, varici venose arti inferiori, encopresi e problemi di controllo intestinale e da un processo di graduale deterioramento cognitivo. Rallentato sul piano motorio, orientato e non sempre risponde alle sollecitazioni ambientali. Il funzionamento globale si è assestato su un livello di stabile cronicità assume la terapia farmacologica prescritta. Si propone il trasferimento dalla CRAP di Acquarica del Capo, Casa per la vita ex articolo 70 bis residenza San
Carlo di Presicce”.
Non sussiste prova del fatto che fosse documentato un pericolo di commissione di gesti autolesionistici e che di tanto fosse stata formalmente avvertita la società Controparte_1
Non è dunque dato comprendere sulla base di quali concreti addebiti possa ritenersi la illiceità della condotta della citata società convenuta.
E manca anche la dimostrazione del fatto che specifici obblighi in tal senso nascessero dal rapporto di convenzione tra la società e la , non essendo stato depositato il relativo CP_7 disciplinare.
Né risultano violati eventuali protocolli di sorta.
Sulla scorta di quanto precede, in definitiva, paiono difettare i presupposti strutturali di applicazione dell'articolo 2043 c.c.
§4
Positivo è invece il giudizio relativo alla sussistenza di profili di responsabilità contrattuale in rapporto al danno invocato iure hereditatis dall'attore.
È incontestata la sussistenza del rapporto contrattuale tra il e la – CP_5 Controparte_1 per come attestato anche dalla sottoscrizione di specifica istanza di accoglienza nella Casa per la vita Residenza San Carlo ex articolo 70 bis RR n. 4/2007 del 16 novembre 2017.
Merita altresì di essere considerato che la parte attrice ha mosso analitica doglianza circa la condotta inadempiente tenuta dalla Controparte_1
Viene allora in rilievo il principio secondo il quale “in tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente
8 e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne”; ne consegue che, accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (Cass. Civ. Sez. III, 12 maggio 2023 n. 13037).
Nel caso in esame, non è stata fornita adeguata dimostrazione della esatta esecuzione della prestazione contrattuale dovuta.
Non è in questione che fosse un ospite particolare, segnato da problemi Parte_1 psichici: d'altro canto, la mera somministrazione di un farmaco, il , non vale a dimostrare Pt_2
l'adempimento delle obbligazioni contrattuali nei termini sopra dedotti.
E tanto vale allora a ritenere sussistenti le condizioni di risarcimento del danno da inabilità assoluta per la durata di sei giorni subito dalla vittima.
Giova ricordare, sul punto, che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”
(Cass. Civ. Sez. III, 23 marzo 2024 n. 7923;
Merita anche di essere considerato che “in caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza
9 psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019).
Nel caso di specie, la cartella clinica afferente al ricovero presso la Unità Operativa della
, reca annotazione circa lo stato comatoso del Controparte_8 Parte_1 al suo arrivo e sino alla morte.
Elemento che induce a ritenere strutturalmente inconfigurabile il danno catastrofale nei sensi sopra indicati.
In definitiva, può essere liquidato il solo danno da inabilità temporanea assoluta, da quantificare secondo le applicabili tabelle milanesi nella misura di euro 115 pro die: ammonta ad oggi ad euro 690.
In tale misura deve essere accolta la domanda.
§5
Deve anche essere accolta la domanda di manleva avanzata da nei confronti Controparte_1 della propria compagnia assicuratrice, stante valido ed efficace contratto stipulato dalla convenuta con Controparte_3
§6
Le spese, atteso l'esito del giudizio, devono essere poste a carico della parte soccombente nella misura di ¼ rispetto a causa del valore sino ad euro 260.000 (Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 32265 del 2/11/2022 (Rv. 666163 - 01); vengono liquidate come da dispositivo con riferimento a quanto previsto dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, parametro minimo in ragione della allegazione alluvionale di elementi e ripetitività delle argomentazioni difensive.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte da
[...]
con atto di citazione notificato in data 24 maggio 2022, ogni diversa istanza ed Parte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna al pagamento della somma di euro 690 in favore di Controparte_1 [...]
, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida per spese vive in euro 129.50 e in euro 1.763 per compensi Parte_1
10 professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna a tenere indenne da tutti i danni e le spese Controparte_3
Controparte_1
21 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
11