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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3902/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 4.6.25
Oggetto del processo
La causa aveva ad oggetto per un verso la declaratoria giudiziale della paternità dell'attore sulla figlia minorenne ( nata il [...]) nata dalla relazione con la convenuta, per altro verso la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla medesima figlia.
Nelle more della costituzione della convenuta, per un verso l'attore ha riconosciuto la figlia, per altro verso le parti, hanno raggiunto un accordo relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale nei seguenti termini:
1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre in Per_1
Altopascio, Via Firenze 68, lettera C;
1 3. Il padre potrà vedere la figlia per almeno 2 giorni a settimana — il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 19.00 Per_1
- nelle modalità da concordare con la madre, stante la tenera età della bambina;
una volta che la bambina avrà raggiunto l'età di quattro anni, il padre potrà tenerla con sé per due giorni a settimana con pernotto, da stabilire con la madre. Al raggiungimento dei cinque anni della bambina, il padre potrà tenere con sé la figlia per le vacanze estive sino a 7 giorni anche non consecutivi che aumenteranno sino a 15 giorni, anche non consecutivi al raggiungimento del settimo anno d'età;
CP_
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa, a titolo di CP_2 contributo nel mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 500,00 oltre rivalutazione ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie necessarie per la figlia rimangono a carico dei genitori al 50% ciascunoe si farà riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Lucca. Salvo quanto sopra, il genitore deve comunicare all'altro, a mezzo posta elettronica, la spesa anche presuntiva e l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo, esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso.
5. L'assegno unico universale sarà integralmente spettante alla Sig.ra CP_2
6. Le parti prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento della carta d'identità non valida per l'espatrio.
7. Le spese legali rimangono compensate tra le parti.
All'udienza di comparizione, le parti hanno peraltro modificato tale accordo nei seguenti termini:
mantenere la somma pattuita (€ 500,00 mensili) fino a quanto la convenuta non rientrerà al lavoro (verosimilmente settembre, ma subordinatamente al fatto che la figlia venga presa al nido), dopodiché la somma passerà ad € 300,00 mensili, e […] spostare il giorno del pagamento al 25.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento del predetto accordo, così come modificato in udienza.
Motivi della decisione
Premesso che sulla domanda di declaratoria giudiziale di paternità va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce del riconoscimento effettuato dall'attore, per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale l'accordo raggiunto dalle parti, così come modificato in udienza, appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse della figlia.
Esso va dunque senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di declaratoria giudiziale di paternità da parte dell'attore;
2 recepisce, in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia,
l'accordo raggiuto dalle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 4.6.25
Michele Fornaciari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3902/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 4.6.25
Oggetto del processo
La causa aveva ad oggetto per un verso la declaratoria giudiziale della paternità dell'attore sulla figlia minorenne ( nata il [...]) nata dalla relazione con la convenuta, per altro verso la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla medesima figlia.
Nelle more della costituzione della convenuta, per un verso l'attore ha riconosciuto la figlia, per altro verso le parti, hanno raggiunto un accordo relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale nei seguenti termini:
1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre in Per_1
Altopascio, Via Firenze 68, lettera C;
1 3. Il padre potrà vedere la figlia per almeno 2 giorni a settimana — il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 19.00 Per_1
- nelle modalità da concordare con la madre, stante la tenera età della bambina;
una volta che la bambina avrà raggiunto l'età di quattro anni, il padre potrà tenerla con sé per due giorni a settimana con pernotto, da stabilire con la madre. Al raggiungimento dei cinque anni della bambina, il padre potrà tenere con sé la figlia per le vacanze estive sino a 7 giorni anche non consecutivi che aumenteranno sino a 15 giorni, anche non consecutivi al raggiungimento del settimo anno d'età;
CP_
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa, a titolo di CP_2 contributo nel mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 500,00 oltre rivalutazione ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese. Le spese straordinarie necessarie per la figlia rimangono a carico dei genitori al 50% ciascunoe si farà riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Lucca. Salvo quanto sopra, il genitore deve comunicare all'altro, a mezzo posta elettronica, la spesa anche presuntiva e l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo, esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso.
5. L'assegno unico universale sarà integralmente spettante alla Sig.ra CP_2
6. Le parti prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento della carta d'identità non valida per l'espatrio.
7. Le spese legali rimangono compensate tra le parti.
All'udienza di comparizione, le parti hanno peraltro modificato tale accordo nei seguenti termini:
mantenere la somma pattuita (€ 500,00 mensili) fino a quanto la convenuta non rientrerà al lavoro (verosimilmente settembre, ma subordinatamente al fatto che la figlia venga presa al nido), dopodiché la somma passerà ad € 300,00 mensili, e […] spostare il giorno del pagamento al 25.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento del predetto accordo, così come modificato in udienza.
Motivi della decisione
Premesso che sulla domanda di declaratoria giudiziale di paternità va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce del riconoscimento effettuato dall'attore, per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale l'accordo raggiunto dalle parti, così come modificato in udienza, appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse della figlia.
Esso va dunque senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di declaratoria giudiziale di paternità da parte dell'attore;
2 recepisce, in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia,
l'accordo raggiuto dalle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 4.6.25
Michele Fornaciari
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