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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/10/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3218/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio della prima sezione civile del Tribunale di Nola, nella seguente composizione:
1) dott.ssa Vincenza BARBALUCCA Presidente
2) dott.ssa Dora TAGLIAFERRO Giudice
3) dott.ssa Valeria ROSSI Giudice rel.-est. pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3218/2017 Ruolo Generale, vertente
TRA
e , quest'ultimo Parte_1 Parte_2
quale procuratore speciale di in proprio ed in qualità di eredi di Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti dall'avv. Filomena Persona_1
Silipo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Caterina Miranda, in San
IU UV (NA), alla via Croce Rossa n. 111;
ATTORI
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Augusto Mattiello, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), alla via Municipio n. 40;
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio e , Parte_1 Parte_2
quest'ultimo quale procuratore speciale del figlio esponevano che, Parte_3
in data 29.05.2012, si era aperta la successione del padre il quale Parte_3
aveva lasciato come eredi la moglie ed i figli e Persona_1 Pt_1 CP_1
, la quota del quale si era devoluta al figlio , a Parte_2 Parte_3
seguito di rinuncia all'eredità.
Riferivano che il de cuius aveva disposto in vita dei suoi beni in favore dei detti eredi mediante due testamenti olografi: il primo del 16.08.1993 ed il secondo dell'08.08.1997, entrambi pubblicati con rogito del Notaio del Persona_2
23.01.2013.
Gli attori deducevano inoltre che il padre defunto, transigendo una controversia relativa all'eredità del fratello, Mons. aveva concordato con il Parte_2
coerede la donazione da parte di quest'ultimo dell'immobile sito Persona_3
in S. IU UV (NA), via Passanti n. 154 - del valore di circa euro 50.000 -
, in favore del figlio , realizzando così a vantaggio dello stesso una Controparte_1
donazione indiretta con atto per Notaio del 28.07.2008. Per_4
Gli attori sostenevano che - tenendo conto del valore dell'immobile oggetto della presunta donazione indiretta - il patrimonio del de cuius era in realtà superiore rispetto a quanto indicato nelle disposizioni testamentarie e che - anche senza tenere conto della detta donazione - le disposizioni testamentarie del padre erano lesive delle quote di legittima loro spettanti.
Pertanto, agivano in giudizio contro gli altri coeredi chiedendo di accertare la donazione indiretta dell'immobile indicato da parte del de cuius in favore del figlio
, con obbligo per quest'ultimo di restituire alla massa ereditaria il bene CP_1
oppure di imputarne il valore alla propria quota, e di accertare la lesione della quota di eredità riservata ad essi attori, a seguito della riunione fittizia tra i beni relitti indicati in citazione, compreso quello oggetto della donazione indiretta. Chiedevano, infine, che venisse disposta la riduzione della donazione e la reintegrazione della quota di legittima spettante agli eredi, procedendo infine allo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di CTU per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote. In caso di eventuale indivisibilità degli immobili, chiedevano che ne venisse ordinata la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse ricompreso nell'asse ereditario il bene oggetto della dedotta donazione indiretta, chiedevano che venisse accertata la lesione delle quote ereditarie a loro riservate, disponendo per l'effetto la riduzione delle disposizioni in favore di e la reintegrazione della Controparte_1
quota di legittima loro spettante, ponendo ogni spesa a carico della massa, con condanna dei convenuti alle spese legali in caso di opposizione e/o contestazione.
rimaneva contumace. Persona_1
Si costituiva , il quale contestava la domanda e la prospettata Controparte_1
lesione della legittima spettante agli altri eredi, chiedendone il rigetto. Il convenuto, inoltre, riferiva che nel testamento paterno era disposto che in caso di contestazione delle volontà ivi contenute da parte di alcuno degli eredi, questi avrebbe avuto diritto alla sola quota di legittima. Sulla base di questa disposizione testamentaria il convenuto chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione in suo favore da parte degli attori di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla quota di legittima. Chiedeva inoltre la condanna degli altri coeredi al rimborso pro quota dell'imposta di registro e delle altre imposte inerenti alla successione da lui anticipate, nonché la condanna della madre al rimborso della somma di euro 73.630,31 da lui anticipata per la sua cura e mantenimento.
A seguito del decesso di , avvenuto in data 19.11.2017, il giudizio Persona_1
veniva tempestivamente riassunto e e Parte_1 Parte_2
(quest'ultimo sempre in qualità di procuratore del figlio , avendo rinunciato a Pt_3
succedere alla propria madre), si costituivano anche nella qualità di eredi della madre, riportandosi alle difese già svolte e chiedendo l'accoglimento delle avanzate pretese, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nei confronti della Per_1
da parte di . Controparte_1
Nelle more del giudizio gli attori facevano richiesta di sequestro giudiziario dell'intero asse ereditario del de cuius, che veniva inizialmente accolta, ma poi revocata in sede di reclamo.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice, disponeva l'espletamento di una CTU relativamente alla domanda di accertamento della lesione di legittima, rigettando le ulteriori stanze istruttorie.
Dopo lo svolgimento delle indagini peritali, resi i chiarimenti da parte del CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del
03.06.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, bisogna anzitutto esaminare la domanda volta all'accertamento della presunta donazione indiretta dell'immobile sito in San IU UV, alla via Passanti n. 154 (in catasto al fg. 4, part. 299 sub. 8) che, per mezzo dell'atto per Notaio del 28.07.2008, Per_4
il compianto avrebbe effettuato in favore del figlio . Parte_3 CP_1
In particolare, secondo gli attori, il de cuius “al fine di transigere la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del testamento del proprio fratello Mons.
[...]
stipulava … atto di donazione e costituzione di servitù… con il quale il CP_2
sig. “dona e trasferisce al dr. , che accetta, il Persona_3 Controparte_1
seguente bene immobile …”. Con il medesimo atto il sig. , “onde Parte_3
permettere l'accesso all'unità immobiliare sopra ricevuta in donazione dal figlio
[…] dichiara di costituire, a titolo gratuito, a favore della predetta Controparte_1
unità immobiliare… ed a carico dell'androne facente parte del fabbricato di sua proprietà in via Passanti civico n. 154… nonché della scala e della relativa cassa scale, fino a raggiungere il vano di accesso ai beni sopra donati;
la indicata servitù avrà ad oggetto anche il passaggio di condutture elettriche, idriche, gas, telefoniche in genere”; la costituzione di servitù… era “effettuata sulla disponibile con espressa dispensa da imputazione e collazione” (v. atto di citazione).
Orbene, la donazione indiretta è una particolare forma di donazione che, pur essendo posta in essere con forme diverse rispetto a quelle tipiche della donazione, produce gli effetti di un atto di liberalità, ossia l'impoverimento del donante e l'arricchimento del donatario. Ne sono considerate esempi, ove vi sia spirito di liberalità, la remissione di debito, la rinuncia all'eredità pura e semplice, il contratto a favore di terzo, ecc.
Secondo la Cassazione, “[…] la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario […] nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 9379/2020).
La donazione indiretta (o liberalità donativa) è disciplinata dall'art. 809 c.c., che dispone l'applicabilità della revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, oltre che l'assoggettabilità all'azione di riduzione ed alla collazione, anche per gli “atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769”.
Quindi, nel caso in cui – come nella fattispecie – si agisca in giudizio per far accertare l'avvenuta donazione indiretta di un bene, al fine di assoggettarla all'azione di riduzione, devono essere adeguatamente provati sia il depauperamento del donante avvenuto per spirito di liberalità, sia il corrispondente arricchimento del donatario, nonché il nesso causale tra gli stessi. Applicando gli esposti principi alla vicenda in esame, non può ritenersi raggiunta la prova della dedotta liberalità indiretta, con riguardo all'immobile sito in S. IU
UV (NA), via Passanti n. 154, in catasto al fg. 4, p.lla 299 sub 8.
E ciò, innanzitutto perché donante del bene non è il de cuius, ma Persona_3
e, dunque, manca il necessario presupposto dell'impoverimento del suo patrimonio;
né vi è alcuna dimostrazione del fatto che – come sostenuto dagli attori – la donazione sarebbe connessa ad una ipotetica transazione relativa al testamento di un altro parente (Mons. ). Parte_2
Quindi, difetta del tutto il nesso tra l'arricchimento ricevuto dal donatario ed CP_1
un ipotetico atto di liberalità compiuto dal defunto padre e, pertanto, la pretesa volta all'accertamento dell'intervenuta donazione indiretta, come riferita in citazione all'immobile indicato, deve essere rigettata.
Il rigetto di siffatta pretesa comporta, di conseguenza, il rigetto delle domande da essa dipendenti, ovvero della domanda di riduzione della detta donazione indiretta, previa riunione fittizia del bene, di scioglimento della comunione e correlativa divisione ereditaria.
Venendo adesso all'esame dell'azione di riduzione delle disposizioni effettuate in favore di , spiegata in via subordinata, con riguardo al patrimonio Controparte_1
ereditario (senza la riunione fittizia del predetto bene), gli attori deducono che, avendo il patrimonio del de cuius un valore complessivo di euro 306.712,43, le quote di legittima destinate agli eredi a norma dell'art. 542 c.c. avrebbero dovuto essere pari ad euro 76.667,02 per il coniuge ed euro 51.118,68 per ciascun figlio, rimanendo euro 76.667,02 di disponibile.
Invece, in virtù delle disposizioni testamentarie oggetto di censura, la quota spettante alla moglie sarebbe pari ad euro 56.285,43, quella spettante ad Parte_1
sarebbe pari ad euro 83.475,00, quella spettante ad sarebbe di euro Controparte_1
216,745,00 e quella di sarebbe di euro 44.400,00. Parte_2
La pretesa di riduzione delle disposizioni effettuate in favore di , Controparte_1
avanzata da e , procuratore del figlio , in Parte_1 Parte_2 Pt_3 sede di costituzione in giudizio, nella qualità di (deceduta il Persona_1
19.11.2017), è inammissibile, in quanto tardiva.
Difatti, la , pur ritualmente evocata in giudizio, era stata dichiarata contumace Per_1
e, quindi, non costituendosi, non aveva tempestivamente formulato la detta istanza nei termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 166 e 167 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis.
Passando ad esaminare la pretesa avanzata dagli altri eredi, occorre osservare che l'azione di riduzione (artt. 553 e ss. c.c.) è un'azione che la legge riconosce ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima (detta anche quota di riserva) mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre
(cosiddetta disponibile).
La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della quota di riserva postula un confronto tra quanto il legittimario ha ottenuto e quanto avrebbe diritto di ricevere (v. Cass. n. 276/1964) ed il contenuto della stessa non richiede formule sacramentali per denunciare la lesione, “ma, implicando questa un confronto tra quanto il legittimario consegue e quanto avrebbe diritto di ricevere
(Cass., Sez. 2, 7/2/1964, n. 276) e dovendo la denuncia essere proposta in termini concreti e non come eventualità, essere proposta in termini concreti e non come eventualità, imponga che venga fatta, già nella domanda, una certa rappresentazione patrimoniale, senza necessità di una enunciazione in termini aritmetici, purché ve ne sia emersione univoca in rapporto alla composizione del relíctum e del donatum rappresentata con la domanda, potendo la lesione essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (Cass., Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357; Cass., Sez. 2, 14/10/2016, n.
20830; Cass., Sez. 2, 7/5/1971, n. 1297), e che ad essa segua espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass., Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357 cit;
Cass., Sez. 2,
30/6/2011, n. 14473), attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie
o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione, mentre la c.t.u. non ha carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all'accertamento della lesione compiutamente dedotta (Cass.,
Sez. 2, 27/8/2020, n. 17926)” (v. Cass. n. 27580/2024).
Ciò posto, nel caso che ci occupa, la lesione della legittima viene effettivamente prospettata solo per la quota della madre e del figlio , mentre non lo Parte_2
è con riguardo al valore della quota attribuita ad indicata in Parte_1
citazione come avente un valore superiore (euro 83.475,00) alla quota di legittima asseritamente violata (euro 51.118,68).
Il che denota la mancanza di interesse ad agire dell'attore la cui Parte_1
domanda deve, perciò, dichiararsi inammissibile.
Per quel che concerne, poi, la prospettata lesione della quota di legittima spettante ad e, per lui, al figlio , il relativo accertamento, Parte_2 Pt_3
demandato all'indagine peritale, ha trovato riscontro negativo.
Difatti, l'Ausiliario è stato chiamato a formare la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, a riunire fittiziamente quelli che risultassero donati dal de cuius in base ai titoli in atti e ad individuare beni del defunto non ricompresi nei testamenti.
Il CTU, quindi, ha proceduto alla formazione della massa, ha quantificato il valore dei fabbricati e dei terreni all'epoca della morte del testatore in conformità al quesito ricevuto, stimando il valore complessivo dei fabbricati in euro 875.823,46 ed il valore complessivo dei terreni in euro 23.358,00, per un totale di euro 899.181,46 (v. p.16 e segg., 37, pp. 42 e segg., p. 46, nonché “quadro sinottico” p. 49 Relazione CTU), e dando atto dei criteri di stima adottati.
L'Ausiliario, inoltre, ha correttamente escluso dalla quantificazione della massa ereditaria l'immobile sito in S. IU UV (NA), via Passanti n. 154 - del valore di euro 50.000,00 - oggetto della presunta donazione indiretta -, che con atto per Notaio del 27.08.2008 donava ad Per_4 Persona_3 CP_1
, precisando che il bene donato era pervenuto al donante in virtù di
[...]
successione dello zio Mons. (v. p. 46, 47 e 48 Relazione CTU). Parte_2 Invece, ai fini della formazione della massa ereditaria, il CTU ha preso in considerazione la servitù di passaggio, del valore di euro 3.000,00 (dichiarato nell'atto), che nello stesso atto notarile costituiva in favore del Parte_3
figlio , onde consentirgli di accedere al sub. 8 tramite l'androne facente parte CP_1
della sua porzione di fabbricato, attraverso la scala ed il passetto di prosieguo.
L'Ausiliario, in risposta al quesito n. 3, ha escluso la sussistenza di beni del de cuius ulteriori rispetto a quelli contemplati nel testamento.
Infine, in risposta al quesito n. 4, ha quantificato il valore del relictum all'epoca della morte, applicando sul valore complessivo di terreni e fabbricati (euro 899.181,46), una riduzione del 15%, quale valore dell'usufrutto attribuito su tutti i beni da alla moglie , ottenendo il valore di euro 764.304,25 (v. Parte_3 Persona_1
p. 50 Relazione CTU).
Il CTU, dunque, ha calcolato il valore della legittima e della disponibile secondo due diverse modalità, ovvero, in un caso, considerando il coniuge usufruttuario come non chiamato all'eredità e, nell'altro, come chiamato.
Nella prima ipotesi, dal valore totale del relictum ha calcolato la quota disponibile in euro 254.768,08 (1/3 764.304,25) e la complessiva legittima in euro 509.536,16 (2/3
764.304,25) e, quindi, la quota di legittima di ciascun figlio sarebbe di euro
169.845,39.
In tal caso, secondo l'Ausiliario, le disposizioni testamentarie non comporterebbero per nessuno la paventata lesione di legittima (v. pp. 52 e 53 Relazione CTU).
Viceversa, nell'ipotesi in cui si ritenesse chiamata, il CTU ha ritenuto Persona_1
che solo la sua quota di legittima potrebbe considerarsi lesa, con obbligo di conferimento in capo agli altri coeredi in proporzione a quanto da ciascuno ricevuto.
Le quote di legittima dei figli e, dunque, anche di non Parte_2
sono state lese (v. p. 55 relazione CTU).
Sulla base di tanto, sia che si voglia aderire alla prima modalità di calcolo, sia che si voglia aderire alla seconda, in ogni caso la pretesa di riduzione delle disposizioni effettuate dal testatore nei confronti di va rigettata, non rilevando Controparte_1 la lesione della quota di riserva spettante alla (adombrata nel secondo calcolo) Per_1
stante l'inammissibilità della connessa pretesa, come in precedenza esposto.
Né si reputa che i risultati dell'indagine peritale possano essere messi in discussione sulla base delle osservazioni svolte dalla difesa attorea, secondo cui la metodologia usata dal perito, sarebbe tecnicamente errata, per l'arbitraria valutazione della categoria catastale difforme dalle risultanze del NCEU, oltre che disomogenea nella sua applicazione, in quanto determinerebbe valori sbilanciati a vantaggio della parte convenuta.
In proposito, difatti, l'Ausiliario ha offerto i chiarimenti sollecitati, con motivazioni che si ritiene di condividere, evidenziandosi, peraltro, al riguardo, che le censure mosse alla Relazione risultano generiche, giacché non prospettano un valore alternativo di stima rispetto a quello adottato dal CTU.
Quest'ultimo, inoltre, ha reso i dovuti ragguagli in merito “alla attribuzione della categoria catastale agli immobili con relativa incidenza sul valore economico degli stessi e alla dedotta varietà dei criteri di stima dei cespiti applicati”, precisando che per l'immobile, riportato al foglio 4, particella 299, sub 103 con categoria catastale
A/4 (abitazione di tipo economico), sarebbe stata più congrua la classificazione catastale A/10 (ufficio e studio privato) - in luogo della A/4 -, in considerazione dell'uso cui il detto bene era incontestatamente destinato, come emerge dal testamento di che attribuiva al figlio “ i vani Parte_3 Parte_2
terranei dello stesso fabbricato posti a nord del portone d'ingresso, attualmente occupati da (Sali e tabacchi) e dal suo studio professionale,...” (v. all. 2 Per_5
produzione attorea).
Il CTU, fra l'altro, ha precisato che siffatta scelta “non ha fornito alcunché per il calcolo del valore, che, anzi, è stato effettuato trattando l'immobile come edificio per civile abitazione A/2, atteso che la banca dati OMI annovera solo le categorie A/2 e
A/3 – inesistente la A/4 – oltre al fatto che nemmeno la categoria A/10 è annoverata nella medesima banca dati, ovviamente in riferimento ai luoghi per cui è causa” (v.
p. 4 Chiarimenti CTU). Con riguardo, poi, alla doppia valutazione operata con riguardo al locale di rivendita dei tabacchi ed allo studio professionale di cui sopra, l'Ausiliario ha precisato che il metodo comparativo ricerca dati per gli immobili da stimare subisce le “turbolenze” del mercato, oltre a non avere certezza circa la confrontabilità, con il caso specifico, dei dati anonimi dell' con la conseguenza di poter condurre a risultati poco Parte_4
attendibili.
Ragione per cui, i risultati ottenuti dalle valutazioni attraverso la banca dati dell'OMI vanno confrontati con analoghi risultati ottenuti con metodi alternativi, il più classico dei quali è la capitalizzazione del reddito, che consente di stabilire quale sia il valore di un cespite, purché se ne conosca il reddito reale o presunto, attraverso l'analisi dei rendimenti dei titoli del debito pubblico a 10 anni e del TSA(tasso di inflazione atteso), dati reperibili nel sito della Banca di Italia. “Lo stimatore si prefigge quindi lo scopo di ridurre l'incidenza che l'errore introduce nella stima, cosa possibile se, affidandosi alla Statistica, si opera la media fra i valori calcolati, ovviamente, con metodologie diverse” (v. p. 9 Chiarimenti CTU), come avvenuto nella fattispecie, al fine di attribuire ai beni un valore il più possibile vicino a quello reale.
Bisogna adesso soffermarsi sulle pretese avanzate in riconvenzionale da CP_1
, il quale chiede in primo luogo la restituzione in suo favore, da parte degli
[...]
attori, di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla quota di legittima, per avere gli stessi agito in riduzione contro le disposizioni testamentarie, sulla base della clausola testamentaria, (v. testamento del 16.08.1993, all. 2 produzione attori), in virtù della quale “Chi insorgerà contro la mia volontà avrà diritto alla sola quota di legittima”.
La domanda non può trovare accoglimento, in quanto la detta clausola è da considerarsi illegittima, se intesa a vietare all'istituito legittimario di agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie presuntivamente lesive della quota di legittima a lui spettante, perché finirebbe con il privare l'erede di una tutela volta alla salvaguardia di un diritto indisponibile quale quello alla quota di legittima, riconosciuto dall'art. 536 c.c. “La clausola, con la quale il testatore preveda la «caducazione» delle proprie disposizioni in caso d'impugnazione del testamento da parte dell'erede, non vale a privare quest'ultimo del diritto di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di riserva, essendo essa fissata direttamente dalla legge quale limite alla volontà del testatore medesimo, né può impedirgli di chiedere l'accertamento della simulazione della vendita di determinati beni, al fine della loro inclusione nel patrimonio relitto e della loro successiva divisione” (v. Cass. n. 6270/1984).
Per tale ragione, se il legittimario agisce giudizialmente in riduzione non può vedere caducato o ridotto il proprio lascito e siffatta clausola deve considerarsi non apposta, in forza di quanto previsto dall'art. 634 c.c. (cfr. “Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'articolo 626”). Per il resto, invece, il testamento rimane valido ed efficace, in applicazione della «regola sabiniana» (da ult. Cass. n. 25116/2024), risalente al diritto romano, secondo cui le condizioni impossibili o illecite apposte agli atti di ultima volontà vitiatur, sed non vitiat.
Parimenti deve rigettarsi la pretesa del convenuto, volta a conseguire la condanna degli attori, eredi di , al rimborso in suo favore delle spese sostenute per Persona_1
la cura ed il mantenimento della madre, precisate nella comparsa conclusionale nell'importo di euro 49.086,87, pari ai due terzi di quelle presuntivamente anticipate a tal fine.
In proposito, in disparte la considerazione che l'obbligo di prestare gli alimenti è posto espressamente in capo, tra gli altri, ai figli (art. 433 c.c.), ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 441 c.c.), deve rilevarsi la mancanza di prova delle spese presuntivamente sostenute dall'attore per far fronte alle necessità materne e del fatto che ciò sia avvenuto a titolo di “prestito”.
Invero, agli atti sono presenti copie cartacee di alcune pec (senza accettazione consegna) e lettere (senza attestazione di ricevimento) con cui Controparte_1
comunicava all'avv. Vecchione, amministratore di sostegno della madre, di aver anticipato per conto della diverse somme di denaro di cui chiedeva il Per_1
rimborso, che non valgono a dimostrare le spese di cui si chiede la restituzione.
Lo stesso vale per la copia cartacea di una pec del 25.08.2016 con cui il convenuto, facendo richiesta di restituzione della complessiva somma di euro 57.013,00, trasmetteva una sorta di “bilancio” dattiloscritto di entrate ed uscite da giugno 2012 a luglio 2016, privo di qualsiasi conforto documentale (v. all. alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto).
Tali documenti, difatti, rappresentano soltanto richieste di restituzione formulate dal convenuto, ma non dimostrano gli esborsi ipoteticamente effettuati.
A colmare tali lacune non può ritenersi sufficiente nemmeno il documento denominato “spese per la sig.ra da Giugno 2012 a Giugno 2016” (v. all. alla II Per_1
memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta), che contiene dei conteggi scritti a penna senza firma, oltre a diverse fotocopie di scontrini fiscali, da cui però non si evince il bene acquistato, né chi avrebbe effettuato i pagamenti, né la provenienza del denaro impiegato per il saldo. Lo stesso è a dirsi per gli altri documenti allegati in fase istruttoria, che dimostrano unicamente il pagamento delle utenze, ma non la provenienza del denaro con cui è stato eseguito il versamento.
Anche i rendiconti di gestione dell'ADS nulla provano, atteso che gli stessi non recano l'approvazione del Giudice Tutelare, così come le allegate “ricevute di pagamento” delle badanti, rispetto alle quali difetta la compiuta dimostrazione dell'esborso e di chi lo abbia effettivamente sostenuto.
, infine, asserisce di aver integralmente sostenuto le spese per la Controparte_1
pubblicazione dei due testamenti paterni, per la denuncia di successione (imposta di successione e ipocatastali) e per la rettifica di valore operata dall'Agenzia delle
Entrate, per visure e certificazioni necessarie, anticipando, anche per gli altri coeredi, il complessivo importo di euro 11.536,24.
Quindi, reclama il rimborso delle quote dovute dagli altri coeredi, precisando che
“ dovrà rimborsare in favore del sig. la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 2.884,06, e il sig. dovrà rimborsare in favore del sig. Parte_3
la somma di euro 2.884,00. e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
in solido fra di loro, quali eredi della sig.ra , devono essere condannati Persona_1
a rimborsare in favore del sig. i due terzi della quota di Controparte_1
competenza della sig.ra , pari ad €.1.922,70” (v. comparsa Persona_1
conclusionale convenuto).
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
A norma dell'art. 752 c.c., “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti
e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
La norma disciplina la ripartizione dei debiti ereditari tra i coeredi, ponendo la regola secondo cui essi ne rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. Lo stesso vale per quanto riguarda i pesi ereditari, vale a dire quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione, come ad esempio le spese per le onoranze funebri (v. Cass. n. 28/2002) o quelle necessarie per l'accettazione dell'eredità, ivi comprese le imposizioni fiscali inerenti alla denuncia di successione, quali sono quelle reclamate dall'odierno convenuto. Colui che ha anticipato tali spese ha, quindi, diritto ad ottenerne il rimborso pro-quota da parte dei coeredi, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (v. Cass. n. 1994/2016).
Nella fattispecie, dunque, non risultando una diversa volontà del testatore, le spese reclamate devono essere ripartite in conformità alla disciplina codicistica.
Per quel che concerne poi la posizione della , cui sono succeduti quali Persona_1
eredi i tre figli, valgono gli stessi principi, posto che quand'anche le disposizioni in suo favore venissero considerate a titolo di legato, in ogni caso la stessa rispondeva degli oneri reclamati dall'odierno convenuto, nei limiti del valore della cosa legata, a norma dell'art. 671 c.c. “Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”. Quindi tutto quanto dovuto a tale titolo dalla va suddiviso in parti uguali tra i figli (art. 566 Per_1
c.c.), non essendo stata rappresentata l'evenienza di successione testamentaria.
Per quel che riguarda, invece, l'ammontare delle spese sostenute da CP_1
e non contestate ex adverso, a fronte del dedotto esborso di euro 11.536,24,
[...]
risulta documentato l'esborso per la minore somma di euro 11.059,54 (v. mod F23 pagamento denuncia successione e rettifica del 27.04.2013 dell'importo di euro
3.909,68 e mod F23 del 05.01.2015 di euro 6.949,86, nonché complessivi euro
200,00 per spese rilascio certificati urbanistici, all. alla II memoria attorea ex art. 183
c.p.c.) e, quindi, tale importo viene preso in considerazione ai fini della invocata pronuncia restitutoria.
Conseguentemente, in accoglimento della pretesa avanzata in riconvenzionale, gli attori ed , nella qualità di procuratore Parte_1 Parte_2
di vanno condannati a rimborsare in favore di Parte_3 Controparte_1
gli importi da ciascuno dovuti in proporzione alla propria quota ereditaria, come quantificata nella Relazione di CTU (v. p. 71), ovvero per il 29,50% e per Pt_1
, ora , il 30,78%, da rapportarsi alla somma di euro Parte_2 Pt_3
11.059,54, come sopra indicato. Quindi, in favore di , Controparte_1 Parte_1
dovrà corrispondere l'importo di euro 3.262,56, mentre
[...] [...]
, quale procuratore di dovrà corrispondere l'importo di euro Parte_2 Pt_3
3.542,63, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Deve, infine, ritenersi infondata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., spiegata da parte convenuta, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018).
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali della presente vertenza, si ritiene che nella specie ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, stante la reciproca soccombenza (v. ex multis Cass. n. 9587/2015).
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, conseguentemente, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella composizione che precede, così provvede:
- Dichiara inammissibili le domande formulate da e Parte_1 [...]
, quest'ultimo quale procuratore di in qualità di Parte_2 Parte_3
eredi di;
Persona_1
- Dichiara inammissibile la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di , proposta da Controparte_1 Parte_1
- Accoglie la domanda avanzata in riconvenzionale da e condanna Controparte_1
a rimborsare in favore del convenuto l'importo di euro 3.262,56 Parte_1
e , quale procuratore di , a rimborsare in Parte_2 Parte_3
favore del convenuto l'importo di euro 3.542,63, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese tra le parti;
- Pone definitivamente le spese di CTU in capo alle parti in solido.
Nola, 20.10.2025
L'estensore
Dott.ssa Valeria Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio della prima sezione civile del Tribunale di Nola, nella seguente composizione:
1) dott.ssa Vincenza BARBALUCCA Presidente
2) dott.ssa Dora TAGLIAFERRO Giudice
3) dott.ssa Valeria ROSSI Giudice rel.-est. pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3218/2017 Ruolo Generale, vertente
TRA
e , quest'ultimo Parte_1 Parte_2
quale procuratore speciale di in proprio ed in qualità di eredi di Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti dall'avv. Filomena Persona_1
Silipo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Caterina Miranda, in San
IU UV (NA), alla via Croce Rossa n. 111;
ATTORI
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Augusto Mattiello, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), alla via Municipio n. 40;
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio e , Parte_1 Parte_2
quest'ultimo quale procuratore speciale del figlio esponevano che, Parte_3
in data 29.05.2012, si era aperta la successione del padre il quale Parte_3
aveva lasciato come eredi la moglie ed i figli e Persona_1 Pt_1 CP_1
, la quota del quale si era devoluta al figlio , a Parte_2 Parte_3
seguito di rinuncia all'eredità.
Riferivano che il de cuius aveva disposto in vita dei suoi beni in favore dei detti eredi mediante due testamenti olografi: il primo del 16.08.1993 ed il secondo dell'08.08.1997, entrambi pubblicati con rogito del Notaio del Persona_2
23.01.2013.
Gli attori deducevano inoltre che il padre defunto, transigendo una controversia relativa all'eredità del fratello, Mons. aveva concordato con il Parte_2
coerede la donazione da parte di quest'ultimo dell'immobile sito Persona_3
in S. IU UV (NA), via Passanti n. 154 - del valore di circa euro 50.000 -
, in favore del figlio , realizzando così a vantaggio dello stesso una Controparte_1
donazione indiretta con atto per Notaio del 28.07.2008. Per_4
Gli attori sostenevano che - tenendo conto del valore dell'immobile oggetto della presunta donazione indiretta - il patrimonio del de cuius era in realtà superiore rispetto a quanto indicato nelle disposizioni testamentarie e che - anche senza tenere conto della detta donazione - le disposizioni testamentarie del padre erano lesive delle quote di legittima loro spettanti.
Pertanto, agivano in giudizio contro gli altri coeredi chiedendo di accertare la donazione indiretta dell'immobile indicato da parte del de cuius in favore del figlio
, con obbligo per quest'ultimo di restituire alla massa ereditaria il bene CP_1
oppure di imputarne il valore alla propria quota, e di accertare la lesione della quota di eredità riservata ad essi attori, a seguito della riunione fittizia tra i beni relitti indicati in citazione, compreso quello oggetto della donazione indiretta. Chiedevano, infine, che venisse disposta la riduzione della donazione e la reintegrazione della quota di legittima spettante agli eredi, procedendo infine allo scioglimento della comunione ereditaria, previa nomina di CTU per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote. In caso di eventuale indivisibilità degli immobili, chiedevano che ne venisse ordinata la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse ricompreso nell'asse ereditario il bene oggetto della dedotta donazione indiretta, chiedevano che venisse accertata la lesione delle quote ereditarie a loro riservate, disponendo per l'effetto la riduzione delle disposizioni in favore di e la reintegrazione della Controparte_1
quota di legittima loro spettante, ponendo ogni spesa a carico della massa, con condanna dei convenuti alle spese legali in caso di opposizione e/o contestazione.
rimaneva contumace. Persona_1
Si costituiva , il quale contestava la domanda e la prospettata Controparte_1
lesione della legittima spettante agli altri eredi, chiedendone il rigetto. Il convenuto, inoltre, riferiva che nel testamento paterno era disposto che in caso di contestazione delle volontà ivi contenute da parte di alcuno degli eredi, questi avrebbe avuto diritto alla sola quota di legittima. Sulla base di questa disposizione testamentaria il convenuto chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione in suo favore da parte degli attori di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla quota di legittima. Chiedeva inoltre la condanna degli altri coeredi al rimborso pro quota dell'imposta di registro e delle altre imposte inerenti alla successione da lui anticipate, nonché la condanna della madre al rimborso della somma di euro 73.630,31 da lui anticipata per la sua cura e mantenimento.
A seguito del decesso di , avvenuto in data 19.11.2017, il giudizio Persona_1
veniva tempestivamente riassunto e e Parte_1 Parte_2
(quest'ultimo sempre in qualità di procuratore del figlio , avendo rinunciato a Pt_3
succedere alla propria madre), si costituivano anche nella qualità di eredi della madre, riportandosi alle difese già svolte e chiedendo l'accoglimento delle avanzate pretese, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nei confronti della Per_1
da parte di . Controparte_1
Nelle more del giudizio gli attori facevano richiesta di sequestro giudiziario dell'intero asse ereditario del de cuius, che veniva inizialmente accolta, ma poi revocata in sede di reclamo.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice, disponeva l'espletamento di una CTU relativamente alla domanda di accertamento della lesione di legittima, rigettando le ulteriori stanze istruttorie.
Dopo lo svolgimento delle indagini peritali, resi i chiarimenti da parte del CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del
03.06.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, bisogna anzitutto esaminare la domanda volta all'accertamento della presunta donazione indiretta dell'immobile sito in San IU UV, alla via Passanti n. 154 (in catasto al fg. 4, part. 299 sub. 8) che, per mezzo dell'atto per Notaio del 28.07.2008, Per_4
il compianto avrebbe effettuato in favore del figlio . Parte_3 CP_1
In particolare, secondo gli attori, il de cuius “al fine di transigere la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del testamento del proprio fratello Mons.
[...]
stipulava … atto di donazione e costituzione di servitù… con il quale il CP_2
sig. “dona e trasferisce al dr. , che accetta, il Persona_3 Controparte_1
seguente bene immobile …”. Con il medesimo atto il sig. , “onde Parte_3
permettere l'accesso all'unità immobiliare sopra ricevuta in donazione dal figlio
[…] dichiara di costituire, a titolo gratuito, a favore della predetta Controparte_1
unità immobiliare… ed a carico dell'androne facente parte del fabbricato di sua proprietà in via Passanti civico n. 154… nonché della scala e della relativa cassa scale, fino a raggiungere il vano di accesso ai beni sopra donati;
la indicata servitù avrà ad oggetto anche il passaggio di condutture elettriche, idriche, gas, telefoniche in genere”; la costituzione di servitù… era “effettuata sulla disponibile con espressa dispensa da imputazione e collazione” (v. atto di citazione).
Orbene, la donazione indiretta è una particolare forma di donazione che, pur essendo posta in essere con forme diverse rispetto a quelle tipiche della donazione, produce gli effetti di un atto di liberalità, ossia l'impoverimento del donante e l'arricchimento del donatario. Ne sono considerate esempi, ove vi sia spirito di liberalità, la remissione di debito, la rinuncia all'eredità pura e semplice, il contratto a favore di terzo, ecc.
Secondo la Cassazione, “[…] la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario […] nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 9379/2020).
La donazione indiretta (o liberalità donativa) è disciplinata dall'art. 809 c.c., che dispone l'applicabilità della revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, oltre che l'assoggettabilità all'azione di riduzione ed alla collazione, anche per gli “atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769”.
Quindi, nel caso in cui – come nella fattispecie – si agisca in giudizio per far accertare l'avvenuta donazione indiretta di un bene, al fine di assoggettarla all'azione di riduzione, devono essere adeguatamente provati sia il depauperamento del donante avvenuto per spirito di liberalità, sia il corrispondente arricchimento del donatario, nonché il nesso causale tra gli stessi. Applicando gli esposti principi alla vicenda in esame, non può ritenersi raggiunta la prova della dedotta liberalità indiretta, con riguardo all'immobile sito in S. IU
UV (NA), via Passanti n. 154, in catasto al fg. 4, p.lla 299 sub 8.
E ciò, innanzitutto perché donante del bene non è il de cuius, ma Persona_3
e, dunque, manca il necessario presupposto dell'impoverimento del suo patrimonio;
né vi è alcuna dimostrazione del fatto che – come sostenuto dagli attori – la donazione sarebbe connessa ad una ipotetica transazione relativa al testamento di un altro parente (Mons. ). Parte_2
Quindi, difetta del tutto il nesso tra l'arricchimento ricevuto dal donatario ed CP_1
un ipotetico atto di liberalità compiuto dal defunto padre e, pertanto, la pretesa volta all'accertamento dell'intervenuta donazione indiretta, come riferita in citazione all'immobile indicato, deve essere rigettata.
Il rigetto di siffatta pretesa comporta, di conseguenza, il rigetto delle domande da essa dipendenti, ovvero della domanda di riduzione della detta donazione indiretta, previa riunione fittizia del bene, di scioglimento della comunione e correlativa divisione ereditaria.
Venendo adesso all'esame dell'azione di riduzione delle disposizioni effettuate in favore di , spiegata in via subordinata, con riguardo al patrimonio Controparte_1
ereditario (senza la riunione fittizia del predetto bene), gli attori deducono che, avendo il patrimonio del de cuius un valore complessivo di euro 306.712,43, le quote di legittima destinate agli eredi a norma dell'art. 542 c.c. avrebbero dovuto essere pari ad euro 76.667,02 per il coniuge ed euro 51.118,68 per ciascun figlio, rimanendo euro 76.667,02 di disponibile.
Invece, in virtù delle disposizioni testamentarie oggetto di censura, la quota spettante alla moglie sarebbe pari ad euro 56.285,43, quella spettante ad Parte_1
sarebbe pari ad euro 83.475,00, quella spettante ad sarebbe di euro Controparte_1
216,745,00 e quella di sarebbe di euro 44.400,00. Parte_2
La pretesa di riduzione delle disposizioni effettuate in favore di , Controparte_1
avanzata da e , procuratore del figlio , in Parte_1 Parte_2 Pt_3 sede di costituzione in giudizio, nella qualità di (deceduta il Persona_1
19.11.2017), è inammissibile, in quanto tardiva.
Difatti, la , pur ritualmente evocata in giudizio, era stata dichiarata contumace Per_1
e, quindi, non costituendosi, non aveva tempestivamente formulato la detta istanza nei termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 166 e 167 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis.
Passando ad esaminare la pretesa avanzata dagli altri eredi, occorre osservare che l'azione di riduzione (artt. 553 e ss. c.c.) è un'azione che la legge riconosce ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima (detta anche quota di riserva) mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre
(cosiddetta disponibile).
La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della quota di riserva postula un confronto tra quanto il legittimario ha ottenuto e quanto avrebbe diritto di ricevere (v. Cass. n. 276/1964) ed il contenuto della stessa non richiede formule sacramentali per denunciare la lesione, “ma, implicando questa un confronto tra quanto il legittimario consegue e quanto avrebbe diritto di ricevere
(Cass., Sez. 2, 7/2/1964, n. 276) e dovendo la denuncia essere proposta in termini concreti e non come eventualità, essere proposta in termini concreti e non come eventualità, imponga che venga fatta, già nella domanda, una certa rappresentazione patrimoniale, senza necessità di una enunciazione in termini aritmetici, purché ve ne sia emersione univoca in rapporto alla composizione del relíctum e del donatum rappresentata con la domanda, potendo la lesione essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (Cass., Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357; Cass., Sez. 2, 14/10/2016, n.
20830; Cass., Sez. 2, 7/5/1971, n. 1297), e che ad essa segua espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass., Sez. 2, 19/1/2017, n. 1357 cit;
Cass., Sez. 2,
30/6/2011, n. 14473), attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie
o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione, mentre la c.t.u. non ha carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all'accertamento della lesione compiutamente dedotta (Cass.,
Sez. 2, 27/8/2020, n. 17926)” (v. Cass. n. 27580/2024).
Ciò posto, nel caso che ci occupa, la lesione della legittima viene effettivamente prospettata solo per la quota della madre e del figlio , mentre non lo Parte_2
è con riguardo al valore della quota attribuita ad indicata in Parte_1
citazione come avente un valore superiore (euro 83.475,00) alla quota di legittima asseritamente violata (euro 51.118,68).
Il che denota la mancanza di interesse ad agire dell'attore la cui Parte_1
domanda deve, perciò, dichiararsi inammissibile.
Per quel che concerne, poi, la prospettata lesione della quota di legittima spettante ad e, per lui, al figlio , il relativo accertamento, Parte_2 Pt_3
demandato all'indagine peritale, ha trovato riscontro negativo.
Difatti, l'Ausiliario è stato chiamato a formare la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, a riunire fittiziamente quelli che risultassero donati dal de cuius in base ai titoli in atti e ad individuare beni del defunto non ricompresi nei testamenti.
Il CTU, quindi, ha proceduto alla formazione della massa, ha quantificato il valore dei fabbricati e dei terreni all'epoca della morte del testatore in conformità al quesito ricevuto, stimando il valore complessivo dei fabbricati in euro 875.823,46 ed il valore complessivo dei terreni in euro 23.358,00, per un totale di euro 899.181,46 (v. p.16 e segg., 37, pp. 42 e segg., p. 46, nonché “quadro sinottico” p. 49 Relazione CTU), e dando atto dei criteri di stima adottati.
L'Ausiliario, inoltre, ha correttamente escluso dalla quantificazione della massa ereditaria l'immobile sito in S. IU UV (NA), via Passanti n. 154 - del valore di euro 50.000,00 - oggetto della presunta donazione indiretta -, che con atto per Notaio del 27.08.2008 donava ad Per_4 Persona_3 CP_1
, precisando che il bene donato era pervenuto al donante in virtù di
[...]
successione dello zio Mons. (v. p. 46, 47 e 48 Relazione CTU). Parte_2 Invece, ai fini della formazione della massa ereditaria, il CTU ha preso in considerazione la servitù di passaggio, del valore di euro 3.000,00 (dichiarato nell'atto), che nello stesso atto notarile costituiva in favore del Parte_3
figlio , onde consentirgli di accedere al sub. 8 tramite l'androne facente parte CP_1
della sua porzione di fabbricato, attraverso la scala ed il passetto di prosieguo.
L'Ausiliario, in risposta al quesito n. 3, ha escluso la sussistenza di beni del de cuius ulteriori rispetto a quelli contemplati nel testamento.
Infine, in risposta al quesito n. 4, ha quantificato il valore del relictum all'epoca della morte, applicando sul valore complessivo di terreni e fabbricati (euro 899.181,46), una riduzione del 15%, quale valore dell'usufrutto attribuito su tutti i beni da alla moglie , ottenendo il valore di euro 764.304,25 (v. Parte_3 Persona_1
p. 50 Relazione CTU).
Il CTU, dunque, ha calcolato il valore della legittima e della disponibile secondo due diverse modalità, ovvero, in un caso, considerando il coniuge usufruttuario come non chiamato all'eredità e, nell'altro, come chiamato.
Nella prima ipotesi, dal valore totale del relictum ha calcolato la quota disponibile in euro 254.768,08 (1/3 764.304,25) e la complessiva legittima in euro 509.536,16 (2/3
764.304,25) e, quindi, la quota di legittima di ciascun figlio sarebbe di euro
169.845,39.
In tal caso, secondo l'Ausiliario, le disposizioni testamentarie non comporterebbero per nessuno la paventata lesione di legittima (v. pp. 52 e 53 Relazione CTU).
Viceversa, nell'ipotesi in cui si ritenesse chiamata, il CTU ha ritenuto Persona_1
che solo la sua quota di legittima potrebbe considerarsi lesa, con obbligo di conferimento in capo agli altri coeredi in proporzione a quanto da ciascuno ricevuto.
Le quote di legittima dei figli e, dunque, anche di non Parte_2
sono state lese (v. p. 55 relazione CTU).
Sulla base di tanto, sia che si voglia aderire alla prima modalità di calcolo, sia che si voglia aderire alla seconda, in ogni caso la pretesa di riduzione delle disposizioni effettuate dal testatore nei confronti di va rigettata, non rilevando Controparte_1 la lesione della quota di riserva spettante alla (adombrata nel secondo calcolo) Per_1
stante l'inammissibilità della connessa pretesa, come in precedenza esposto.
Né si reputa che i risultati dell'indagine peritale possano essere messi in discussione sulla base delle osservazioni svolte dalla difesa attorea, secondo cui la metodologia usata dal perito, sarebbe tecnicamente errata, per l'arbitraria valutazione della categoria catastale difforme dalle risultanze del NCEU, oltre che disomogenea nella sua applicazione, in quanto determinerebbe valori sbilanciati a vantaggio della parte convenuta.
In proposito, difatti, l'Ausiliario ha offerto i chiarimenti sollecitati, con motivazioni che si ritiene di condividere, evidenziandosi, peraltro, al riguardo, che le censure mosse alla Relazione risultano generiche, giacché non prospettano un valore alternativo di stima rispetto a quello adottato dal CTU.
Quest'ultimo, inoltre, ha reso i dovuti ragguagli in merito “alla attribuzione della categoria catastale agli immobili con relativa incidenza sul valore economico degli stessi e alla dedotta varietà dei criteri di stima dei cespiti applicati”, precisando che per l'immobile, riportato al foglio 4, particella 299, sub 103 con categoria catastale
A/4 (abitazione di tipo economico), sarebbe stata più congrua la classificazione catastale A/10 (ufficio e studio privato) - in luogo della A/4 -, in considerazione dell'uso cui il detto bene era incontestatamente destinato, come emerge dal testamento di che attribuiva al figlio “ i vani Parte_3 Parte_2
terranei dello stesso fabbricato posti a nord del portone d'ingresso, attualmente occupati da (Sali e tabacchi) e dal suo studio professionale,...” (v. all. 2 Per_5
produzione attorea).
Il CTU, fra l'altro, ha precisato che siffatta scelta “non ha fornito alcunché per il calcolo del valore, che, anzi, è stato effettuato trattando l'immobile come edificio per civile abitazione A/2, atteso che la banca dati OMI annovera solo le categorie A/2 e
A/3 – inesistente la A/4 – oltre al fatto che nemmeno la categoria A/10 è annoverata nella medesima banca dati, ovviamente in riferimento ai luoghi per cui è causa” (v.
p. 4 Chiarimenti CTU). Con riguardo, poi, alla doppia valutazione operata con riguardo al locale di rivendita dei tabacchi ed allo studio professionale di cui sopra, l'Ausiliario ha precisato che il metodo comparativo ricerca dati per gli immobili da stimare subisce le “turbolenze” del mercato, oltre a non avere certezza circa la confrontabilità, con il caso specifico, dei dati anonimi dell' con la conseguenza di poter condurre a risultati poco Parte_4
attendibili.
Ragione per cui, i risultati ottenuti dalle valutazioni attraverso la banca dati dell'OMI vanno confrontati con analoghi risultati ottenuti con metodi alternativi, il più classico dei quali è la capitalizzazione del reddito, che consente di stabilire quale sia il valore di un cespite, purché se ne conosca il reddito reale o presunto, attraverso l'analisi dei rendimenti dei titoli del debito pubblico a 10 anni e del TSA(tasso di inflazione atteso), dati reperibili nel sito della Banca di Italia. “Lo stimatore si prefigge quindi lo scopo di ridurre l'incidenza che l'errore introduce nella stima, cosa possibile se, affidandosi alla Statistica, si opera la media fra i valori calcolati, ovviamente, con metodologie diverse” (v. p. 9 Chiarimenti CTU), come avvenuto nella fattispecie, al fine di attribuire ai beni un valore il più possibile vicino a quello reale.
Bisogna adesso soffermarsi sulle pretese avanzate in riconvenzionale da CP_1
, il quale chiede in primo luogo la restituzione in suo favore, da parte degli
[...]
attori, di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla quota di legittima, per avere gli stessi agito in riduzione contro le disposizioni testamentarie, sulla base della clausola testamentaria, (v. testamento del 16.08.1993, all. 2 produzione attori), in virtù della quale “Chi insorgerà contro la mia volontà avrà diritto alla sola quota di legittima”.
La domanda non può trovare accoglimento, in quanto la detta clausola è da considerarsi illegittima, se intesa a vietare all'istituito legittimario di agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie presuntivamente lesive della quota di legittima a lui spettante, perché finirebbe con il privare l'erede di una tutela volta alla salvaguardia di un diritto indisponibile quale quello alla quota di legittima, riconosciuto dall'art. 536 c.c. “La clausola, con la quale il testatore preveda la «caducazione» delle proprie disposizioni in caso d'impugnazione del testamento da parte dell'erede, non vale a privare quest'ultimo del diritto di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di riserva, essendo essa fissata direttamente dalla legge quale limite alla volontà del testatore medesimo, né può impedirgli di chiedere l'accertamento della simulazione della vendita di determinati beni, al fine della loro inclusione nel patrimonio relitto e della loro successiva divisione” (v. Cass. n. 6270/1984).
Per tale ragione, se il legittimario agisce giudizialmente in riduzione non può vedere caducato o ridotto il proprio lascito e siffatta clausola deve considerarsi non apposta, in forza di quanto previsto dall'art. 634 c.c. (cfr. “Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'articolo 626”). Per il resto, invece, il testamento rimane valido ed efficace, in applicazione della «regola sabiniana» (da ult. Cass. n. 25116/2024), risalente al diritto romano, secondo cui le condizioni impossibili o illecite apposte agli atti di ultima volontà vitiatur, sed non vitiat.
Parimenti deve rigettarsi la pretesa del convenuto, volta a conseguire la condanna degli attori, eredi di , al rimborso in suo favore delle spese sostenute per Persona_1
la cura ed il mantenimento della madre, precisate nella comparsa conclusionale nell'importo di euro 49.086,87, pari ai due terzi di quelle presuntivamente anticipate a tal fine.
In proposito, in disparte la considerazione che l'obbligo di prestare gli alimenti è posto espressamente in capo, tra gli altri, ai figli (art. 433 c.c.), ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 441 c.c.), deve rilevarsi la mancanza di prova delle spese presuntivamente sostenute dall'attore per far fronte alle necessità materne e del fatto che ciò sia avvenuto a titolo di “prestito”.
Invero, agli atti sono presenti copie cartacee di alcune pec (senza accettazione consegna) e lettere (senza attestazione di ricevimento) con cui Controparte_1
comunicava all'avv. Vecchione, amministratore di sostegno della madre, di aver anticipato per conto della diverse somme di denaro di cui chiedeva il Per_1
rimborso, che non valgono a dimostrare le spese di cui si chiede la restituzione.
Lo stesso vale per la copia cartacea di una pec del 25.08.2016 con cui il convenuto, facendo richiesta di restituzione della complessiva somma di euro 57.013,00, trasmetteva una sorta di “bilancio” dattiloscritto di entrate ed uscite da giugno 2012 a luglio 2016, privo di qualsiasi conforto documentale (v. all. alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto).
Tali documenti, difatti, rappresentano soltanto richieste di restituzione formulate dal convenuto, ma non dimostrano gli esborsi ipoteticamente effettuati.
A colmare tali lacune non può ritenersi sufficiente nemmeno il documento denominato “spese per la sig.ra da Giugno 2012 a Giugno 2016” (v. all. alla II Per_1
memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta), che contiene dei conteggi scritti a penna senza firma, oltre a diverse fotocopie di scontrini fiscali, da cui però non si evince il bene acquistato, né chi avrebbe effettuato i pagamenti, né la provenienza del denaro impiegato per il saldo. Lo stesso è a dirsi per gli altri documenti allegati in fase istruttoria, che dimostrano unicamente il pagamento delle utenze, ma non la provenienza del denaro con cui è stato eseguito il versamento.
Anche i rendiconti di gestione dell'ADS nulla provano, atteso che gli stessi non recano l'approvazione del Giudice Tutelare, così come le allegate “ricevute di pagamento” delle badanti, rispetto alle quali difetta la compiuta dimostrazione dell'esborso e di chi lo abbia effettivamente sostenuto.
, infine, asserisce di aver integralmente sostenuto le spese per la Controparte_1
pubblicazione dei due testamenti paterni, per la denuncia di successione (imposta di successione e ipocatastali) e per la rettifica di valore operata dall'Agenzia delle
Entrate, per visure e certificazioni necessarie, anticipando, anche per gli altri coeredi, il complessivo importo di euro 11.536,24.
Quindi, reclama il rimborso delle quote dovute dagli altri coeredi, precisando che
“ dovrà rimborsare in favore del sig. la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 2.884,06, e il sig. dovrà rimborsare in favore del sig. Parte_3
la somma di euro 2.884,00. e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
in solido fra di loro, quali eredi della sig.ra , devono essere condannati Persona_1
a rimborsare in favore del sig. i due terzi della quota di Controparte_1
competenza della sig.ra , pari ad €.1.922,70” (v. comparsa Persona_1
conclusionale convenuto).
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
A norma dell'art. 752 c.c., “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti
e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
La norma disciplina la ripartizione dei debiti ereditari tra i coeredi, ponendo la regola secondo cui essi ne rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. Lo stesso vale per quanto riguarda i pesi ereditari, vale a dire quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione, come ad esempio le spese per le onoranze funebri (v. Cass. n. 28/2002) o quelle necessarie per l'accettazione dell'eredità, ivi comprese le imposizioni fiscali inerenti alla denuncia di successione, quali sono quelle reclamate dall'odierno convenuto. Colui che ha anticipato tali spese ha, quindi, diritto ad ottenerne il rimborso pro-quota da parte dei coeredi, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà (v. Cass. n. 1994/2016).
Nella fattispecie, dunque, non risultando una diversa volontà del testatore, le spese reclamate devono essere ripartite in conformità alla disciplina codicistica.
Per quel che concerne poi la posizione della , cui sono succeduti quali Persona_1
eredi i tre figli, valgono gli stessi principi, posto che quand'anche le disposizioni in suo favore venissero considerate a titolo di legato, in ogni caso la stessa rispondeva degli oneri reclamati dall'odierno convenuto, nei limiti del valore della cosa legata, a norma dell'art. 671 c.c. “Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”. Quindi tutto quanto dovuto a tale titolo dalla va suddiviso in parti uguali tra i figli (art. 566 Per_1
c.c.), non essendo stata rappresentata l'evenienza di successione testamentaria.
Per quel che riguarda, invece, l'ammontare delle spese sostenute da CP_1
e non contestate ex adverso, a fronte del dedotto esborso di euro 11.536,24,
[...]
risulta documentato l'esborso per la minore somma di euro 11.059,54 (v. mod F23 pagamento denuncia successione e rettifica del 27.04.2013 dell'importo di euro
3.909,68 e mod F23 del 05.01.2015 di euro 6.949,86, nonché complessivi euro
200,00 per spese rilascio certificati urbanistici, all. alla II memoria attorea ex art. 183
c.p.c.) e, quindi, tale importo viene preso in considerazione ai fini della invocata pronuncia restitutoria.
Conseguentemente, in accoglimento della pretesa avanzata in riconvenzionale, gli attori ed , nella qualità di procuratore Parte_1 Parte_2
di vanno condannati a rimborsare in favore di Parte_3 Controparte_1
gli importi da ciascuno dovuti in proporzione alla propria quota ereditaria, come quantificata nella Relazione di CTU (v. p. 71), ovvero per il 29,50% e per Pt_1
, ora , il 30,78%, da rapportarsi alla somma di euro Parte_2 Pt_3
11.059,54, come sopra indicato. Quindi, in favore di , Controparte_1 Parte_1
dovrà corrispondere l'importo di euro 3.262,56, mentre
[...] [...]
, quale procuratore di dovrà corrispondere l'importo di euro Parte_2 Pt_3
3.542,63, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Deve, infine, ritenersi infondata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., spiegata da parte convenuta, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018).
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali della presente vertenza, si ritiene che nella specie ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, stante la reciproca soccombenza (v. ex multis Cass. n. 9587/2015).
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, conseguentemente, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella composizione che precede, così provvede:
- Dichiara inammissibili le domande formulate da e Parte_1 [...]
, quest'ultimo quale procuratore di in qualità di Parte_2 Parte_3
eredi di;
Persona_1
- Dichiara inammissibile la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di , proposta da Controparte_1 Parte_1
- Accoglie la domanda avanzata in riconvenzionale da e condanna Controparte_1
a rimborsare in favore del convenuto l'importo di euro 3.262,56 Parte_1
e , quale procuratore di , a rimborsare in Parte_2 Parte_3
favore del convenuto l'importo di euro 3.542,63, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese tra le parti;
- Pone definitivamente le spese di CTU in capo alle parti in solido.
Nola, 20.10.2025
L'estensore
Dott.ssa Valeria Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca