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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/08/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 16940/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. SCALIA Parte_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. INFANTINO
LORENZO SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre giorni, con privazione della retribuzione, irrogata dalla resistente Controparte_1
al ricorrente in data 24/09/2024, e la annulla,
[...] Parte_1 condannando la resistente predetta alla restituzione al ricorrente della retribuzione trattenuta in sua esecuzione e all'eliminazione di tutti gli effetti della sanzione annullata.
Condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre rimborso spese generali
15%, C.U., C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/11/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: Controparte_1
“L'ing. è un dipendente della con funzioni di Parte_1 Parte_2
Direttore della Direzione Precedentemente, il ricorrente è stato Responsabile Parte_3
dell'Ufficio di Coordinamento della Protezione Civile del medesimo Ente. Con la nota prot. n.
55/2024 del 24 giugno 2024 (doc. 2) l' (di seguito ) Controparte_2
ha contestato al ricorrente presunte violazioni di rilevanza Controparte_4
disciplinare.
Nel contestare gli addebiti, l' premetteva: - che la Direzione Generale assumeva che, a CP_3
seguito della ricezione della nota prot. n. 43888, del 3 giugno 2024 (doc. 3), del Dirigente della era Controparte_5
venuta a conoscenza che il , attuale sede distaccata dell' CP_6 Controparte_7
, sito in via Casa Professa 3, oggetto di un progetto di
[...] CP_1
ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione, integralmente finanziato con fondi a valere sul P.N.R.R. e di cui la è soggetto attuatore, “presenta un indice Parte_2
di vulnerabilità sismica pari a 0,080, a fronte di un indice minimo stabilito dalle vigenti disposizioni per gli edifici scolastici non inferiori a 0,60”; - che, pertanto, con la nota prot. n.
44488 del 5 giugno 2024 (doc. 4), a firma del Direttore Generale e del Segretario Generale, veniva richiesto al suddetto Direttore della Direzione per l'Edilizia ed all'Ing. CP_5
, nella sua qualità di Direttore della Direzione Patrimonio, "ognuno per quanto Parte_1
di propria competenza, di mettere in atto, con ogni dovuta urgenza e nei tempi e nei modi ritenuti idonei, tutte le azioni utili a garantire «l'assoluta incolumità. fisica» di ogni individuo che a qualsiasi titolo (popolazione scolastica e non) usufruisca dell'immobile in oggetto”; - che la superiore nota veniva riscontrata dal Direttore della Direzione per l'Edilizia
[...]
con la nota prot. n. 44664 del 5 giugno 2024 Controparte_5
(doc. 5), a mezzo della quale precisava di condividere la necessità di porre in essere con urgenza tutte le azioni utili a garantire la pubblica incolumità dei fruitori dell'immobile in parola, invitando, quindi, la diretta dal ricorrente, a procedere con la celerità del Controparte_8
caso, al trasferimento della succursale dell dall'Immobile di Via Casa Controparte_7
Professa, 3 alla sede dell'ex magistrale delle Suore Collegine in Via del Giusino, come da verbale del 23 aprile c.a.; - che l'Ing. riscontrava le sopracitate missive, con la nota prot. n. 45342 Pt_1
del 6 giugno 2024 (doc. 6), trasmessa anche al Dirigente Scolastico dell Controparte_7
, con la quale, attese le aggravate criticità segnalate dalla
[...] Controparte_5
e visto lo stato di degrado dell'immobile in occasione del sopralluogo di pari data (si
[...]
veda rilievo fotografico, doc 6 bis) disponeva l'interdizione all'uso dell'intero immobile di Piazza
Casa Professa n. 3, con effetto immediato, invitando il Preside alla consegna delle chiavi al personale della Controparte_8
per la data del 10 giugno 2024; - che, a seguito del suddetto riscontro, con la nota prot. n. 45695 del 7 giugno 2024 (doc. 7), a firma del Direttore Generale e del Segretario Generale, il ricorrente veniva invitato a “porre in essere ogni necessario atto consequenziale di Sua competenza volto a produrre il prescritto provvedimento amministrativo, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle previsioni ordinamentali”, e, quindi, a predisporre un'adeguata e motivata proposta di provvedimento da sottoporre al Sindaco competente all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti. - che, con la nota prot. 45472 del 10 giugno 2024 (doc. 8), l'Ing. Pt_1
riscontrava la predetta missiva del 7 giugno 2024, evidenziando di aver ritenuto non procrastinabile l'attivazione di ogni utile azione finalizzata alla sicurezza una volta ricevute la nota prot. n. 44488, del 5 giugno 2024, a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario
Generale e quella prot. n. 44664, del 5 giugno 2024, della e Controparte_5
richiedendo la convocazione urgente di un tavolo tecnico e anticipando la trasmissione dello schema di richiesta di ordinanza contingibile e urgente, che veniva effettivamente trasmessa con nota prot.
n. 45976, del 10 giugno 2024 (doc. 9); - che, con la nota del 14 giugno 2024 (doc. 10), prot.
n. 47735, il Direttore Generale ed il Segretario Generale riscontravano a loro volta la nota prot.
n. 45472, del 10 giugno 2024, del ricorrente “con una diversificata sia in punto di fatto che in punto di diritto sulla tematica” sollecitando un “urgente riscontro e di cenno di assicurazione sulle azioni intraprese, nel rispetto delle norme vigenti, delle Sue competenze e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali su tali tipologie di problematiche a nulla rilevando pretestuose richieste di convocazione di tavoli tecnici”.
Sulla scorta di tale (parziale e lacunosa) ricostruzione dei fatti, l' ha contestato al CP_3
Dirigente, ai sensi dell'art. 55-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/01, come introdotto dall'art. 69 del D. Lgs 150/09: 1) la violazione dell'art 36 del CCNL Comparto Funzioni
Locali 2016/2018 - Area Dirigenza e nello specifico il comma 8 lett. e) a mente del quale
“1'inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti, ....omissis...rispetto alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo", possono dar luogo alla sanzione pecuniaria da un minimo di E. 200,00 ad un massimo di 500,00, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1 del citato articolo 34; 2) la violazione dell'art 36 del CCNL
Comparto Funzioni Locali 2016/2018 - Area Dirigenza e nello specifico il comma 8 lett. 1) in forza del quale "qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'Amministrazione o a terzi....omissis...." può dare luogo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi;
3) la violazione dell'art 16 (Disposizioni particolari per i Dirigenti), comma 1 lett. a) del vigente
Codice di Comportamento, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 160 del
28/11/2020, ai sensi del quale "i Dirigenti…..svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190 del 2012, nonché il D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii”. In sintesi, a fondamento delle citate contestazioni disciplinari, si è assunto che l'Ing. , con la nota prot. n. 45342 del 6 giugno 2024, avrebbe provveduto ad emanare, Pt_1
in maniera “irrituale”, un provvedimento di asserita “interdizione”, con effetto immediato, dall'uso di un intero immobile adibito a scuola, “solo a seguito delle note prot. n. 44488 del
5/6/2024, a firma del Direttore Generale e del Segretario Generale, e n. 44664 del 5/6/2024 del Direttore della Direzione per l' patrimoniali Controparte_5 e culturali, laddove, invece,….era perfettamente al corrente delle condizioni strutturali dell'immobile e del rischio sismico almeno sin dal maggio 2023”. Tale atto, secondo la tesi accusatoria, avrebbe esposto l'Ente datoriale ad un potenziale danno di immagine, considerato che “laddove sia confermata la correttezza dell'operato del dirigente e del provvedimento interdittivo, si appaleserebbe una grave tardività dello stesso, con consequenziale interpretazione fortemente negativa da parte dell'opinione pubblica, in quanto si acclarerebbe un serio rischio all'incolumità degli utenti del plesso scolastico nel periodo antecedente all'avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione e l'inerzia dell'Amministrazione a provvedere;
laddove si evidenziasse, viceversa, l'eventuale sproporzione del provvedimento rispetto all'effettivo rischio, si cadrebbe nella ipotesi di un procurato allarme, con evidente danno d'immagine per l'Amministrazione di fronte all'opinione pubblica”. Sotto altro profilo, nella medesima contestazione, si è accennato al fatto che la mancata comunicazione all'Ente proprietario, ossia al Comune di Palermo, dell'avvio dell'iter del progetto di ristrutturazione, “in spregio all'art. 3 della Convenzione d'uso ventennale”, avrebbe messo a rischio il finanziamento a valere sui fondi del P.N.R.R. “con eventuale ipotesi di danno erariale”.
C) In data 12 luglio 2024, l'Ing. , a mezzo del sottoscritto difensore, ha trasmesso una Pt_1
memoria difensiva, corredata da n. 5 allegati, contestando puntualmente i presunti addebiti e chiedendo l'archiviazione del procedimento (doc. 11).
D) In data 18 luglio 2024 si è riunito l' er la definizione del procedimento disciplinare. CP_3
Nel corso dell'audizione, il lavoratore, riportandosi al contenuto della memoria difensiva già trasmessa, ha precisato che l'iniziativa da lui intrapresa, contrariamente a quanto emerso anche in sede di riepilogo dei capi di accusa, aveva semplicemente inibito l'utilizzo dell'immobile e non già dichiarato l'inagibilità dello stesso, non rientrando, peraltro, un simile provvedimento tra le sue competenze. All'esito dell'audizione, l i è riservato di decidere nei termini di legge. CP_3
E) In data 24 settembre 2024, il ricorrente si è visto notificare mediante consegna “a mani” il verbale conclusivo del procedimento disciplinare datato 23 settembre 2024 (doc. 1), a mezzo del quale l' dopo aver assunto (in modo del tutto irrituale e senza alcun contraddittorio) in CP_3
data 22 luglio la deposizione dell'Arch. Dirigente della Tes_1 [...]
ha applicato al ricorrente la sanzione Controparte_5
disciplinare della sospensione per tre giorni, senza retribuzione, dal 30 settembre 2024 al 2 ottobre 2024. L'Ufficio, in particolare, accogliendo le giustificazioni del lavoratore, ha ritenuto infondata la prima contestazione disciplinare, poiché “il dipendente non ha violato l'art. 36 del
CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018 Area Dirigenza e nello specifico il comma 4, lett. E)”. Al contrario, l' ha ritenuto censurabile la condotta del ricorrente “nella misura in cui lo stesso ha posto in essere un provvedimento irrituale, le cui modalità utilizzate non sono contemplate da alcuna normativa e, come si evidenzia dall'istruttoria, non coerente, intempestivo, inopportuno ed abnorme per la risoluzione della problematica de qua”, poiché, “come si evince da quanto dichiarato dall'Arch. durante l'audizione del 22/7/2024 non era intervenuto Tes_1
alcun fatto tecnico nuovo ed ulteriore rispetto alla relazione di vulnerabilità del 2021, tale da giustificare l'operato del Dirigente che disponeva, con l'effetto immediato, l'interdizione all'uso dell'intero immobile….invitando il Dirigente Scolastico alla consegna delle chiavi a personale della Patrimonio”. Secondo l'UPD, in particolare, tale iniziativa sarebbe stata CP_8
sproporzionata rispetto all'effettivo rischio, considerato che “le scuole con basso indice di sicurezza sismica, secondo le ultime indicazioni giurisprudenziali, non vanno chiuse obbligatoriamente ma gli Enti proprietari sono obbligati a programmare gli interventi di miglioramento tecnico sugli edifici esistenti, come, peraltro, attualmente in atto”, con la conseguenza che “il provvedimento posto in essere dall'Ing. ha esposto l'Ente a un grave danno di immagine nei confronti sia Pt_1
della popolazione scolastica e di tutti i fruitori dell'Edificio, sia dell'opinione pubblica”.
Ed, “invero, vista l'originale soluzione di interdire l'uso dell'edificio solo dopo la chiusura delle attività didattiche, anche gli organi di stampa hanno ripreso l'accaduto con articoli che di fatto restituiscono l'immagine di un Ente….che opera in maniera approssimativa e superficiale su tematiche di tale delicatezza e responsabilità rispetto all'effettivo reale rischio cui fossero sottoposti gli utenti, laddove, in verità, come evidente, nulla era successo di nuovo dall'anno 2021 tale da motivare un così drastico provvedimento interdittivo
Sulla scorta di tale percorso motivazionale, l' ha ritenuto violato l'art. 36, comma 8, lett.
l), che punisce qualsiasi comportamento negligente del Dirigente che arrechi pregiudizio all'Amministrazione e l'art. 16, comma 1, lett. a), del Codice di Comportamento dei dipendenti della per non avere mai riscontrato la nota prot. n. 47735, del 14 giugno Parte_2
2024, con la quale il Direttore Generale e il Segretario Generale avevano chiesto un urgente riscontro sulle iniziative intraprese. F) Il ricorrente ha regolarmente scontato la sanzione ingiustamente irrogatagli”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Annullare il verbale conclusivo del 24 settembre 2024
e la sanzione con esso applicata al ricorrente stante la sua illegittimità per i motivi, sia di rito che di merito, sopra dedotti e tenuto conto della infondatezza degli addebiti disciplinari.
Ritenere e dichiarare, pertanto, la responsabilità della resistente.
Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali non subiti. Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la retribuzione relativa ai tre giorni di sospensione applicata, aumentata di interessi e rivalutazione.
Condannare, inoltre, l'Amministrazione resistente a risarcire il danno non patrimoniale patito dal ricorrente in termini di sofferenza morale e danno d'immagine nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudicante, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Precisava: “L'Amministrazione Provinciale approvava nel 2022 un progetto con finanziamento PNRR che prevedeva la demolizione con successiva ricostruzione dell'immobile denominato “ ”. Con successivo D.D. 2377 del 26.5.2023 veniva nominata la CP_6
commissione giudicatrice per l'affidamento del progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del citato plesso scolastico di via Casa Professa nonché il Presidente della
Commissione nella persona dell'ing. , quale dirigente della Direzione per l' Pt_1 [...]
(cfr. premessa determina dirigenziale del 14.9.2023 – prod. n. 9). CP_5
A6. Conseguentemente la resistente, già nel mese di gennaio 2023, avviava una interlocuzione con il dirigente scolastico dell'Istituto Magistrale, prof. , al fine di individuare Persona_1
un altro plesso ove trasferire temporaneamente l'Istituto, per consentire i lavori, e definire le relative modalità dello spostamento (prod. n. 10 e n. 11).
A7. La scelta cadeva nell'immobile di proprietà della Controparte_9
di A tal fine l'ing. , nella qualità di dirigente della Direzione
[...] CP_1 Pt_1
Patrimonio, stipulava con la suddetta Congregazione un contratto preliminare di locazione. Le
Parti prevedevano all'art. 2 del citato preliminare (prod. n. 12) che il contratto di locazione avrebbe avuto decorrenza dal 16.11.2023. A8. Nel frattempo sorgevano delle divergenze sulla opportunità di demolire ilatteso che esso avrebbe rivestito, secondo alcuni, un interesse culturale. Conseguentemente la disponeva per il 4.3.2024, con nota prot. n. 3944 del 28.2.2024, un accesso CP_10
all'interno dell'immobile al fine di verificare la sussistenza o meno di tale interesse (prod. n. 16).
Tale nota veniva trasmessa dal Dirigente scolastico che l'aveva ricevuta anche all'ing. , al Pt_1
dirigente dell' , arch. e all'ing. (prod. Controparte_5 Persona_2 Persona_3
n. 16bis).
A9. Poiché il trasferimento dell'Istituto presso il nuovo edificio delle Suore Collegine non era intervenuto nei tempi previsti dal contratto preliminare di locazione, il ricorrente, nella qualità di dirigente del Patrimonio, indiceva, a distanza di 5 mesi, per il 23.4.2024 una riunione tecnica alla quale partecipavano tra l'altro il dirigente scolastico, il dell'Istituto arch. Franco, Per_3
l'arch. nella qualità di dirigente dell e due architetti incaricati dalla Tes_1 Controparte_5
Fondazione delle Suore Collegine per discutere del trasferimento delle classi dal > CP_6
nei locali dell' Parte_4
A10. Intanto, l'arch. atteso che erano sorte perplessità sulla demolizione del, predisponeva, in data 3.6.2024, una relazione al fine di illustrare le ragioni tecniche CP_6
che ne imponevano la demolizione e la sua ricostruzione e la inviava tra gli altri all'Assessorato dei Beni Culturali, al Comune di Palermo e al Direttore Generale, al Segretario Generale e al ricorrente (prod. n. 17). L'arch. evidenziava nella citata relazione che l'edificio in Tes_1
questione doveva essere demolito attese le difficoltà di poterlo adeguare alla normativa sismica vigente e considerato il basso indice di resistenza sismica.
A11. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale, ricevuta la relazione dell'arch. e Tes_1
tenuto conto che le operazioni di trasferimento del personale e della popolazione scolastica presso il nuovo istituto si erano di fatto, sollecitavano, con nota del 5.6.2023 prot. n. 44488
(prod. n. 18), l'arch. e l'ing. , ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a porre Tes_1 Pt_1
in essere tutte le azioni utili a garantire l'assoluta incolumità delle persone presenti.
A12. L'arch. rispondeva con la nota del 6.6.2024 (prod. n. 19) puntualizzando che, Tes_1
tenuto conto che le criticità erano strutturali ed erano risolvibili soltanto con la demolizione, l'unica misura idonea a garantire l'assoluta incolumità di ogni fruitore era il trasferimento del personale e degli studenti dell' dall'immobile di P.zza Casa Professa 3 alla sede Controparte_7 dell'ex in via Del Giusino come da preliminare di locazione e Parte_5
da verbale del 23 aprile.
A13. La competenza ad attuare questo trasferimento spettava evidentemente all'ing. , nella Pt_1
qualità di dirigente del Direzione Patrimonio. Costui, temendo che il ritardo potesse essergli imputato anche in vista del prossimo inizio dei lavori e che la riunione del 23 aprile 2024 non aveva avuto alcun seguito, invece di attivarsi per accelerare le procedure di trasferimento di sua competenza, che incredibilmente erano rimaste bloccate per diversi mesi, disponeva con effetto immediato, sulla base di un a lui già in passato ben noto (l'elevato indice di vulnerabilità sismica dell'edificio), l'interdizione all'uso dell'Istituto intimando al Preside la consegna delle chiavi per il giorno 10 giugno.
A14. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale, non avendo poteri diretti per revocare o annullare in autotutela il provvedimento adottato dal ricorrente, gli segnalavano, con la nota del
7.6.2024 (prod n. 21), l'illegittimità dell'atto posto in essere e lo invitavano a regolarizzare la situazione sollecitandogli di “porre in essere ogni necessario atto di sua competenza volto a produrre il prescritto provvedimento amministrativo” nel rispetto della normativa vigente.
A15. L'ing. , resosi conto dell'abnormità del provvedimento, invece di revocarlo in Pt_1
autotutela, chiedeva, con la nota dell'8.6.2024 (prod. n. 22), al Segretario Generale e al
Direttore Generale di convocare un con la presenza dei funzionari del Comune di per l'adozione del provvedimento sindacale di cui all'art. 54, comma 4, del TUEL. CP_1
A16. Alla superiore istanza seguiva la nota del 10.6.2024 (prod. n. 23) indirizzata al Sindaco
Metropolitano, alla Direzione Generale, al Segretario Generale con la quale l'ing. Pt_1
trasmetteva la richiesta formulata nei riguardi del Sindaco di emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente. Nel contempo, nonostante avesse preso coscienza dell'illegittimità del provvedimento, in data 10.6.2024 procedeva a interdire l'uso dell'immobile in questione e non revocava il citato provvedimento.
A17. L'Istituto rilasciava l'immobile del <plesso cp_6
di fuoco ai danni della resistente sostenendo che la aveva Parte_2
consentito che i ragazzi frequentassero per tre anni una scuola a rischio crollo. Circostanza questa che induceva l'odierno istante a formulare la nota del 22.6.2024 (prod. n. 25) in cui sosteneva che, dopo avere inibito l'utilizzo dell'immobile, aveva dato “seguito al già concordato trasferimento della succursale presso altro fabbricato” individuato nei locali dell'ex CP_7 CP_9
In realtà tale trasferimento è avvenuto successivamente il 12 agosto 2024 come risulta
[...]
dal verbale di consegna (prod. n. 13).
A18. Seguiva il procedimento disciplinare che culminava con l'irrogazione della sanzione disciplinare impugnata”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali, oltre che con i documenti prodotti dalle parti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta da parte del ricorrente dell'accertamento e della dichiarazione dell'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli dalla . Controparte_11
Più specificamente, nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare l'amministrazione resistente ha ritenuto insussistente la violazione del comma 4, lett. e) dell'art 36 del CCNL e ha ribadito l'asserita violazione da parte del ricorrente del comma 8, lett. 1) dell'art 36 del CCNL [“a mente del quale "qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'Amministrazione o a tenzi....ornissis....che può dare luogo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, in quanto il dipendente in oggetto ha operato esponendo l'ente, attraverso un comportamento che, come si evince chiaramente dal presente verbale, non era in alcun modo giustificato dalla situazione di fatto, a grave danno di immagine, ingenerando, con un provvedimento interdittivo irrituale ed ingiustificato, confusione rispetto all'effettivo reale rischio cui fossero sottoposti gli utenti della scuola, laddove, in verità, come era evidente, nulla era successo di nuovo dall'anno
2021 tale da motivare un così drastico provvedimento e lo stesso dirigente era già perfettamente al corrente della situazione di vulnerabilità sismica della struttura scolastica, per la quale non si era mai attivato, e relativamente alla quale è in atto, come da programma di lavori, un intervento di ristrutturazione”] e del comma 1, lett. a) dell'art 16 del Codice di Comportamento [secondo cui i dipendenti "svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190 del 2012, nonché il D.Lg. n. 33/2013, in quanto l'Ing.
non ha mai riscontrato, dimostrando scarso rispetto delle gerarchie Pt_1
istituzionali e mancanza di spirito collaborativo in una circostanza cosi delicata, la nota prot. 47735 del 14.06.2024 con la quale il Direttore
Generale ed il Segretario Generale, avevano richiesto un "urgente riscontro" ed un "cenno di assicurazione sulle azioni intraprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle Sue competenze e dei consolidati indirizzi giurisprudenziali su tali tipologie di problematiche, a nulla rilevando pretestuose richieste di convocazione di tavoli tecnici"].
Orbene, il ricorrente, all'udienza del 06/06/2025, ha dichiarato: “A.D.R.: Non so da quanto tempo lo stato dei luoghi del sede della Succursale CP_6 CP_6 Controparte_7
fosse quello rappresentato nelle foto che ho prodotto ad doc. 6 bis del ricorso;
mi era
[...]
stato riferito che il secondo piano – cui si riferiscono tutte le foto dell'allegato 6 bis, salvo che quelle di pag. 6, che rappresentano il vano scala sottostante il solaio pericolante, vano scala che era transitato giornalmente da tutti gli utenti della scuola raggiungendosi con le scale piano terra e primo piano - era chiuso e inibito all'uso a causa dei problemi strutturali dell'edificio. Io tentai di fare un sopralluogo il 6 giugno 2024, ma la scuola era chiusa e io visionai solo l'esterno del fabbricato e chiamai l'RSPP ing per avere Persona_3 informazioni sullo stato dei luoghi;
lui mi disse che il secondo piano, inibito all'uso, era una fonte di pericolo per gli studenti e gli utilizzatori in genere, in quanto l'ampio vano scala è coperto proprio dall'ultimo solaio, le cui condizioni si possono apprezzare nelle predette foto allegato 6 bis. Voglio precisare che il solaio pericolante del secondo piano insisteva sia sul piano terra che sul piano primo, a causa anche della vastità del vano scala;
l'ing mi manifestò proprio la preoccupazione Per_3 che un crollo di quel solaio potesse colpire coloro che transitavano al pianterreno o si stavano recando al primo piano. Tornai a fare il sopralluogo il 10.06.2024, lunedì, in cui la scuola era aperta e potei constatare lo stato dei luoghi rappresentato nelle foto doc. 6 bis. Era stato interdetto all'uso solo il secondo piano.
A.D.R.: Il Dirigente Scolastico prof. aveva tempestivamente Per_1 segnalato la situazione sia alla che alla Controparte_8 [...]
, mi pare con nota del 20.01.2024, dicendo che si doveva Controparte_5
provvedere al trasferimento in altro edificio, avendo appreso dell'aggiudicazione dei lavori di demolizione e ricostruzione. A.D.R.: Non so se la abbia fatto sopralluoghi nel 2023, certamente non ne fece in Controparte_5
quell'anno la Direzione Patrimonio. A.D.R.: Il 10.06.2024 il prof. consegnò le Per_1
chiavi del Plesso scolastico direttamente a me e al mio collaboratore ing. come da Testimone_2
relativo verbale. A.D.R.: Il 6.06.2024 le attività scolastiche si erano già concluse.
Tanto più il 10.06, quando mi recai a fare il sopralluogo, constatai che nessuna attività didattica era in corso.
Il 6.06.2024 nel pomeriggio, dopo aver fatto il sopralluogo all'esterno, io chiamai il Preside
[...]
per anticipargli che avrebbe ricevuto la mia nota con cui gli si chiedeva la consegna delle Per_1
chiavi del;
lui mi disse che la notizia non lo sorprendeva, perché lui già CP_6
sapeva che avrebbero dovuto abbandonare i locali, essendo già stata individuata la sede di destinazione, Sede del Collegio delle suore del
Giusino posta di fronte alla Sede del , dove il Preside aveva Controparte_7
fatto un sopralluogo e aveva chiesto, ad aprile, di fare degli aggiustamenti per consentire l'inizio del nuovo anno scolastico in detta sede. A.D.R.: La consegna delle chiavi del
10.06.2024 non determinò alcun ritardo nello svolgimento delle attività didattiche o amministrative della scuola: le attività didattiche erano già terminate, mentre quelle amministrative si svolgevano presso la Sede centrale dell'Istituto, ove quella chiusa era una succursale.
A.D.R. di parte resistente: L'R.S.PP. ing. non mi aveva mai manifestato la Per_3
preoccupazione dei danni derivanti dal crollo potenziale del solaio del secondo piano prima del
6.06.2024”. Ed ancora, i testi, sentiti alla medesima udienza, hanno dichiarato:
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono a conoscenza dei fatti perché Persona_2 nell'ambito della resistente dirigo l'Edilizia scolastica. A.D.R.: E' vero che le condizioni della scuola, succursale del , alla data del Controparte_7
6.06.2024 erano quelle rappresentate nelle foto dell'allegato 6 bis al ricorso, che ho visionato. A.D.R.: E' vero che io il 5.06.2024 inviai la nota doc. n. 5 del ricorso, che visiono e confermo, con cui sollecitavo chi di dovere, fra cui il ricorrente, a provvedere subito al trasferimento dei locali scolastici presso le Suore del Giusino, sede che era già stata individuata dalla Direzione
Patrimonio e sarebbe stata disponibile certamente per il momento del trasferimento, che non so quando sia avvenuto. Io con la nota rispondevo ad una richiesta della Governance della , che sollecitava tutti i settori, ciascuno per le Parte_2
proprie competenze, a operare sollecitamente al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone. A.D.R.: Non so dire quando terminò nel 2024 l'attività didattica. A.D.R.: Io sono in dalla fine dell'anno 2023 (23.10.2023) e Parte_2
a quell'epoca la situazione era quella rappresentata nelle foto allegato 6 bis. A.D.R.: La
Direzione Edilizia inviò sicuramente propri rappresentanti insieme ad operatori economici che hanno partecipato alla gara che era stata indetta per la demolizione e rifacimento dei locali;
ciò credo intorno a febbraio 2023. Non so se abbia fatto sopralluoghi personale del settore Patrimonio. A.D.R.: Il prof. non mi ha fatto alcuna segnalazione della Per_1
situazione che emergeva dalle foto allegato 6 bis. A.D.R.: Per quanto ne so era interdetto all'uso l'ultimo piano del plesso scolastico di cui alle foto visionate, certamente il piano terra era attivo e forse il primo piano, ma non posso esserne certo. Non ricordo che a me sia pervenuta una richiesta di interdizione dall'uso di piano terra e primo piano. A.D.R.: Non so quando siano cessate nel
2024 le attività didattiche né so ove si svolgessero le attività amministrative, perché ciò non rientra nelle mie competenze. A.D.R. di parte resistente: Non ricordo che l'RSPP ing Per_3
abbia parlato con me in relazione alla situazione del plesso scolastico in oggetto, perché già era partito l'appalto per il rifacimento (demolizione e ricostruzione) a novembre 2023”. DI FATTA DOMENICO: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché nel 2024 e anche in atto sono Dirigente Scolastico del Controparte_7
. A.D.R.: Riconosco le foto della succursale che era nelle
[...] CP_6
condizioni ivi mostrate;
l'ultimo piano dell'edificio era già chiuso e non utilizzato sin dal 2019, mentre fino al 2024 erano in uso piano terra e primo piano. A.D.R.: Io ho segnalato più volte all'edilizia scolastica e al patrimonio la situazione già prima del 2024.
A.D.R.: Nel 2024 l'attività didattica è terminata il 6 giugno, quindi non era più in corso nessuna attività nella succursale il 10.06.2024 quando io ne consegnai le chiavi al ricorrente.
Al termine dell'attività didattica, del resto, le succursali vengono del tutto chiuse, anche per ragioni di economia, sicché tutto il personale ATA viene trasferito presso la sede centrale. A.D.R.: La consegna delle chiavi il 10.06 non poté produrre alcun ritardo o impedimento allo svolgimento delle attività didattiche, che erano già sospese, né delle attività amministrative che per tutto l'anno si svolgono esclusivamente presso la sede centrale.
A.D.R.: Ricordo che nel 2023 venne a fare un sopralluogo l'ing. Parte_6 [...]
. A.D.R.: Il 6.06.2024 è stato l'ultimo giorno di scuola come deliberato ritualmente CP_5
dal Collegio dei Docenti”.
Orbene, dalla compiuta istruzione è emerso in modo evidente che la contestazione – del resto avanzata per la prima volta nel corso del procedimento disciplinare, con evidente violazione del diritto di difesa del ricorrente, -, relativa alla violazione del comma 1, lett. a) dell'art 16 del Codice di Comportamento, secondo cui i dipendenti "svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190 del 2012, nonché il D.Lg. n. 33/2013” per il fatto che
“l'Ing. non ha mai riscontrato, dimostrando scarso rispetto delle gerarchie istituzionali e Pt_1
mancanza di spirito collaborativo in una circostanza così delicata, la nota prot. 47735 del
14.06.2024 con la quale il Direttore Generale ed il Segretario Generale, avevano richiesto un
"urgente riscontro" ed un "cenno di assicurazione sulle azioni intraprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle Sue competenze e dei consolidati indirizzi giurisprudenziali su tali tipologie di problematiche, a nulla rilevando pretestuose richieste di convocazione di tavoli tecnici"”, risulta del tutto insussistente.
Ed invero, il ricorrente - che aveva pacificamente agito proprio dietro impulso della Direzione Generale e della Segreteria Generale della resistente (nota del
5.06.2024 con cui si chiedeva di “porre in essere tutte le azioni utili a garantire l'assoluta incolumità delle persone presenti”) – aveva, già prima di ricevere la nota del 14.06.24, fatto richiesta di attivazione di un tavolo tecnico (8.06.2024) e di emissione di ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco di (10.06.2024), CP_1
proprio al fine di regolarizzare il provvedimento da lui emesso in modo irrituale, al fine appunto di garantire l'incolumità delle persone.
Dalla compiuta istruzione è altresì emersa l'infondatezza della contestazione di violazione del comma 8, lett. 1) dell'art 36 del CCNL “a mente del quale "qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'Amministrazione o a tenzi....ornissis....che può dare luogo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, in quanto il dipendente in oggetto ha operato esponendo l'ente, attraverso un comportamento che, come si evince chiaramente dal presente verbale, non era in alcun modo giustificato dalla situazione di fatto, a grave danno di immagine, ingenerando, con un provvedimento interdittivo irrituale ed ingiustificato, confusione rispetto all'effettivo reale rischio cui fossero sottoposti gli utenti della scuola, laddove, in verità, come era evidente, nulla era successo di nuovo dall'anno
2021 tale da motivare un così drastico provvedimento e lo stesso dirigente era già perfettamente al corrente della situazione di vulnerabilità sismica della struttura scolastica, per la quale non si era mai attivato, e relativamente alla quale è in atto, come da programma di lavori, un intervento di ristrutturazione”.
Ed invero, da un lato, non emerge alcuna prova del fatto che il ricorrente conoscesse già da tempo - al momento del sopralluogo - la pericolosità dei locali per l'incolumità degli utenti, mentre detta pericolosità risulta certamente dimostrata alla data in cui il ricorrente fece il sopralluogo, disponendo la consegna delle chiavi da parte del Dirigente Scolastico, allo scopo di garantire che nessuno facesse accesso a nessuna parte dell'edificio scolastico in questione.
Infatti, come emerge delle fotografie in atti e dalle testimonianze assunte, il crollo del piano superiore dell'edificio – già interdetto all'uso – avrebbe potuto colpire chi transitasse ai piani inferiori e in particolare sulle scale dell'edificio medesimo.
D'altra parte, il provvedimento di consegna delle chiavi della succursale in oggetto da parte del Dirigente Scolastico – pur irrituale – mentre scongiurava ogni rischio per l'incolumità delle persone, che era stato richiesto al ricorrente di provvedere ad evitare proprio da parte della Direzione Generale e della Segreteria della resistente, non pregiudicava lo svolgimento di alcuna attività, né didattica né amministrativa, già concluse, causa la fine dell'anno scolastico, che comportava anche lo svolgimento delle attività di segreteria nella sola sede centrale dell'Istituto
Scolastico.
Il provvedimento emesso dal ricorrente, quindi, non produceva alcun pregiudizio in concreto all'attività dell'Istituto scolastico, nonostante che il trasferimento dei locali della succursale presso le Suore Collegine avvenisse solo successivamente, il
12.08.2024.
Quanto al danno all'immagine della resistente, prodotto dagli articoli di stampa che davano risalto al provvedimento in questione, esso non è addebitabile alla responsabilità del ricorrente, in quanto gli articoli di stampa evidenziavano che la resistente avesse fatto frequentare agli studenti una scuola a rischio di crollo, situazione di fatto esistente e alla quale il aveva posto fine, proprio con il Pt_1
provvedimento oggetto della contestazione. Non vi è prova – come accennato – del fatto che il ricorrente fosse a conoscenza del pericolo di crollo prima del sopralluogo effettuato a giugno 2024, con la conseguenza che non può essere a lui addebitato neppure il ritardo nell'emissione di un provvedimento di chiusura o di trasferimento della succursale scolastica in altri locali, evidenziata dalla stampa.
Risulta, del resto, evidente che un provvedimento con cui si disponga l'interdizione dell'uso dei locali a rischio di crollo non può ragionevolmente essere causa di una campagna denigratoria relativa – al contrario - all'utilizzo di locali pericolanti, utilizzo che in alcun modo può essere ricondotto alla responsabilità del ricorrente.
In assenza, quindi, di prova della sussistenza dei fatti contestati, la sanzione disciplinare va annullata e la va condannata alla restituzione al Parte_2
ricorrente della retribuzione trattenuta in sua esecuzione e all'eliminazione di tutti gli effetti della sanzione annullata.
In tali limiti il ricorso va accolto, atteso che non è stata fornita dal ricorrente la prova di danni ulteriori, patrimoniali o non patrimoniali.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/08/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 16940/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. SCALIA Parte_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. INFANTINO
LORENZO SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre giorni, con privazione della retribuzione, irrogata dalla resistente Controparte_1
al ricorrente in data 24/09/2024, e la annulla,
[...] Parte_1 condannando la resistente predetta alla restituzione al ricorrente della retribuzione trattenuta in sua esecuzione e all'eliminazione di tutti gli effetti della sanzione annullata.
Condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre rimborso spese generali
15%, C.U., C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/11/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: Controparte_1
“L'ing. è un dipendente della con funzioni di Parte_1 Parte_2
Direttore della Direzione Precedentemente, il ricorrente è stato Responsabile Parte_3
dell'Ufficio di Coordinamento della Protezione Civile del medesimo Ente. Con la nota prot. n.
55/2024 del 24 giugno 2024 (doc. 2) l' (di seguito ) Controparte_2
ha contestato al ricorrente presunte violazioni di rilevanza Controparte_4
disciplinare.
Nel contestare gli addebiti, l' premetteva: - che la Direzione Generale assumeva che, a CP_3
seguito della ricezione della nota prot. n. 43888, del 3 giugno 2024 (doc. 3), del Dirigente della era Controparte_5
venuta a conoscenza che il , attuale sede distaccata dell' CP_6 Controparte_7
, sito in via Casa Professa 3, oggetto di un progetto di
[...] CP_1
ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione, integralmente finanziato con fondi a valere sul P.N.R.R. e di cui la è soggetto attuatore, “presenta un indice Parte_2
di vulnerabilità sismica pari a 0,080, a fronte di un indice minimo stabilito dalle vigenti disposizioni per gli edifici scolastici non inferiori a 0,60”; - che, pertanto, con la nota prot. n.
44488 del 5 giugno 2024 (doc. 4), a firma del Direttore Generale e del Segretario Generale, veniva richiesto al suddetto Direttore della Direzione per l'Edilizia ed all'Ing. CP_5
, nella sua qualità di Direttore della Direzione Patrimonio, "ognuno per quanto Parte_1
di propria competenza, di mettere in atto, con ogni dovuta urgenza e nei tempi e nei modi ritenuti idonei, tutte le azioni utili a garantire «l'assoluta incolumità. fisica» di ogni individuo che a qualsiasi titolo (popolazione scolastica e non) usufruisca dell'immobile in oggetto”; - che la superiore nota veniva riscontrata dal Direttore della Direzione per l'Edilizia
[...]
con la nota prot. n. 44664 del 5 giugno 2024 Controparte_5
(doc. 5), a mezzo della quale precisava di condividere la necessità di porre in essere con urgenza tutte le azioni utili a garantire la pubblica incolumità dei fruitori dell'immobile in parola, invitando, quindi, la diretta dal ricorrente, a procedere con la celerità del Controparte_8
caso, al trasferimento della succursale dell dall'Immobile di Via Casa Controparte_7
Professa, 3 alla sede dell'ex magistrale delle Suore Collegine in Via del Giusino, come da verbale del 23 aprile c.a.; - che l'Ing. riscontrava le sopracitate missive, con la nota prot. n. 45342 Pt_1
del 6 giugno 2024 (doc. 6), trasmessa anche al Dirigente Scolastico dell Controparte_7
, con la quale, attese le aggravate criticità segnalate dalla
[...] Controparte_5
e visto lo stato di degrado dell'immobile in occasione del sopralluogo di pari data (si
[...]
veda rilievo fotografico, doc 6 bis) disponeva l'interdizione all'uso dell'intero immobile di Piazza
Casa Professa n. 3, con effetto immediato, invitando il Preside alla consegna delle chiavi al personale della Controparte_8
per la data del 10 giugno 2024; - che, a seguito del suddetto riscontro, con la nota prot. n. 45695 del 7 giugno 2024 (doc. 7), a firma del Direttore Generale e del Segretario Generale, il ricorrente veniva invitato a “porre in essere ogni necessario atto consequenziale di Sua competenza volto a produrre il prescritto provvedimento amministrativo, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle previsioni ordinamentali”, e, quindi, a predisporre un'adeguata e motivata proposta di provvedimento da sottoporre al Sindaco competente all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti. - che, con la nota prot. 45472 del 10 giugno 2024 (doc. 8), l'Ing. Pt_1
riscontrava la predetta missiva del 7 giugno 2024, evidenziando di aver ritenuto non procrastinabile l'attivazione di ogni utile azione finalizzata alla sicurezza una volta ricevute la nota prot. n. 44488, del 5 giugno 2024, a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario
Generale e quella prot. n. 44664, del 5 giugno 2024, della e Controparte_5
richiedendo la convocazione urgente di un tavolo tecnico e anticipando la trasmissione dello schema di richiesta di ordinanza contingibile e urgente, che veniva effettivamente trasmessa con nota prot.
n. 45976, del 10 giugno 2024 (doc. 9); - che, con la nota del 14 giugno 2024 (doc. 10), prot.
n. 47735, il Direttore Generale ed il Segretario Generale riscontravano a loro volta la nota prot.
n. 45472, del 10 giugno 2024, del ricorrente “con una diversificata sia in punto di fatto che in punto di diritto sulla tematica” sollecitando un “urgente riscontro e di cenno di assicurazione sulle azioni intraprese, nel rispetto delle norme vigenti, delle Sue competenze e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali su tali tipologie di problematiche a nulla rilevando pretestuose richieste di convocazione di tavoli tecnici”.
Sulla scorta di tale (parziale e lacunosa) ricostruzione dei fatti, l' ha contestato al CP_3
Dirigente, ai sensi dell'art. 55-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/01, come introdotto dall'art. 69 del D. Lgs 150/09: 1) la violazione dell'art 36 del CCNL Comparto Funzioni
Locali 2016/2018 - Area Dirigenza e nello specifico il comma 8 lett. e) a mente del quale
“1'inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti, ....omissis...rispetto alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo", possono dar luogo alla sanzione pecuniaria da un minimo di E. 200,00 ad un massimo di 500,00, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1 del citato articolo 34; 2) la violazione dell'art 36 del CCNL
Comparto Funzioni Locali 2016/2018 - Area Dirigenza e nello specifico il comma 8 lett. 1) in forza del quale "qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'Amministrazione o a terzi....omissis...." può dare luogo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi;
3) la violazione dell'art 16 (Disposizioni particolari per i Dirigenti), comma 1 lett. a) del vigente
Codice di Comportamento, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 160 del
28/11/2020, ai sensi del quale "i Dirigenti…..svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190 del 2012, nonché il D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii”. In sintesi, a fondamento delle citate contestazioni disciplinari, si è assunto che l'Ing. , con la nota prot. n. 45342 del 6 giugno 2024, avrebbe provveduto ad emanare, Pt_1
in maniera “irrituale”, un provvedimento di asserita “interdizione”, con effetto immediato, dall'uso di un intero immobile adibito a scuola, “solo a seguito delle note prot. n. 44488 del
5/6/2024, a firma del Direttore Generale e del Segretario Generale, e n. 44664 del 5/6/2024 del Direttore della Direzione per l' patrimoniali Controparte_5 e culturali, laddove, invece,….era perfettamente al corrente delle condizioni strutturali dell'immobile e del rischio sismico almeno sin dal maggio 2023”. Tale atto, secondo la tesi accusatoria, avrebbe esposto l'Ente datoriale ad un potenziale danno di immagine, considerato che “laddove sia confermata la correttezza dell'operato del dirigente e del provvedimento interdittivo, si appaleserebbe una grave tardività dello stesso, con consequenziale interpretazione fortemente negativa da parte dell'opinione pubblica, in quanto si acclarerebbe un serio rischio all'incolumità degli utenti del plesso scolastico nel periodo antecedente all'avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione e l'inerzia dell'Amministrazione a provvedere;
laddove si evidenziasse, viceversa, l'eventuale sproporzione del provvedimento rispetto all'effettivo rischio, si cadrebbe nella ipotesi di un procurato allarme, con evidente danno d'immagine per l'Amministrazione di fronte all'opinione pubblica”. Sotto altro profilo, nella medesima contestazione, si è accennato al fatto che la mancata comunicazione all'Ente proprietario, ossia al Comune di Palermo, dell'avvio dell'iter del progetto di ristrutturazione, “in spregio all'art. 3 della Convenzione d'uso ventennale”, avrebbe messo a rischio il finanziamento a valere sui fondi del P.N.R.R. “con eventuale ipotesi di danno erariale”.
C) In data 12 luglio 2024, l'Ing. , a mezzo del sottoscritto difensore, ha trasmesso una Pt_1
memoria difensiva, corredata da n. 5 allegati, contestando puntualmente i presunti addebiti e chiedendo l'archiviazione del procedimento (doc. 11).
D) In data 18 luglio 2024 si è riunito l' er la definizione del procedimento disciplinare. CP_3
Nel corso dell'audizione, il lavoratore, riportandosi al contenuto della memoria difensiva già trasmessa, ha precisato che l'iniziativa da lui intrapresa, contrariamente a quanto emerso anche in sede di riepilogo dei capi di accusa, aveva semplicemente inibito l'utilizzo dell'immobile e non già dichiarato l'inagibilità dello stesso, non rientrando, peraltro, un simile provvedimento tra le sue competenze. All'esito dell'audizione, l i è riservato di decidere nei termini di legge. CP_3
E) In data 24 settembre 2024, il ricorrente si è visto notificare mediante consegna “a mani” il verbale conclusivo del procedimento disciplinare datato 23 settembre 2024 (doc. 1), a mezzo del quale l' dopo aver assunto (in modo del tutto irrituale e senza alcun contraddittorio) in CP_3
data 22 luglio la deposizione dell'Arch. Dirigente della Tes_1 [...]
ha applicato al ricorrente la sanzione Controparte_5
disciplinare della sospensione per tre giorni, senza retribuzione, dal 30 settembre 2024 al 2 ottobre 2024. L'Ufficio, in particolare, accogliendo le giustificazioni del lavoratore, ha ritenuto infondata la prima contestazione disciplinare, poiché “il dipendente non ha violato l'art. 36 del
CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018 Area Dirigenza e nello specifico il comma 4, lett. E)”. Al contrario, l' ha ritenuto censurabile la condotta del ricorrente “nella misura in cui lo stesso ha posto in essere un provvedimento irrituale, le cui modalità utilizzate non sono contemplate da alcuna normativa e, come si evidenzia dall'istruttoria, non coerente, intempestivo, inopportuno ed abnorme per la risoluzione della problematica de qua”, poiché, “come si evince da quanto dichiarato dall'Arch. durante l'audizione del 22/7/2024 non era intervenuto Tes_1
alcun fatto tecnico nuovo ed ulteriore rispetto alla relazione di vulnerabilità del 2021, tale da giustificare l'operato del Dirigente che disponeva, con l'effetto immediato, l'interdizione all'uso dell'intero immobile….invitando il Dirigente Scolastico alla consegna delle chiavi a personale della Patrimonio”. Secondo l'UPD, in particolare, tale iniziativa sarebbe stata CP_8
sproporzionata rispetto all'effettivo rischio, considerato che “le scuole con basso indice di sicurezza sismica, secondo le ultime indicazioni giurisprudenziali, non vanno chiuse obbligatoriamente ma gli Enti proprietari sono obbligati a programmare gli interventi di miglioramento tecnico sugli edifici esistenti, come, peraltro, attualmente in atto”, con la conseguenza che “il provvedimento posto in essere dall'Ing. ha esposto l'Ente a un grave danno di immagine nei confronti sia Pt_1
della popolazione scolastica e di tutti i fruitori dell'Edificio, sia dell'opinione pubblica”.
Ed, “invero, vista l'originale soluzione di interdire l'uso dell'edificio solo dopo la chiusura delle attività didattiche, anche gli organi di stampa hanno ripreso l'accaduto con articoli che di fatto restituiscono l'immagine di un Ente….che opera in maniera approssimativa e superficiale su tematiche di tale delicatezza e responsabilità rispetto all'effettivo reale rischio cui fossero sottoposti gli utenti, laddove, in verità, come evidente, nulla era successo di nuovo dall'anno 2021 tale da motivare un così drastico provvedimento interdittivo
Sulla scorta di tale percorso motivazionale, l' ha ritenuto violato l'art. 36, comma 8, lett.
l), che punisce qualsiasi comportamento negligente del Dirigente che arrechi pregiudizio all'Amministrazione e l'art. 16, comma 1, lett. a), del Codice di Comportamento dei dipendenti della per non avere mai riscontrato la nota prot. n. 47735, del 14 giugno Parte_2
2024, con la quale il Direttore Generale e il Segretario Generale avevano chiesto un urgente riscontro sulle iniziative intraprese. F) Il ricorrente ha regolarmente scontato la sanzione ingiustamente irrogatagli”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Annullare il verbale conclusivo del 24 settembre 2024
e la sanzione con esso applicata al ricorrente stante la sua illegittimità per i motivi, sia di rito che di merito, sopra dedotti e tenuto conto della infondatezza degli addebiti disciplinari.
Ritenere e dichiarare, pertanto, la responsabilità della resistente.
Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali non subiti. Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la retribuzione relativa ai tre giorni di sospensione applicata, aumentata di interessi e rivalutazione.
Condannare, inoltre, l'Amministrazione resistente a risarcire il danno non patrimoniale patito dal ricorrente in termini di sofferenza morale e danno d'immagine nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudicante, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Precisava: “L'Amministrazione Provinciale approvava nel 2022 un progetto con finanziamento PNRR che prevedeva la demolizione con successiva ricostruzione dell'immobile denominato “ ”. Con successivo D.D. 2377 del 26.5.2023 veniva nominata la CP_6
commissione giudicatrice per l'affidamento del progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del citato plesso scolastico di via Casa Professa nonché il Presidente della
Commissione nella persona dell'ing. , quale dirigente della Direzione per l' Pt_1 [...]
(cfr. premessa determina dirigenziale del 14.9.2023 – prod. n. 9). CP_5
A6. Conseguentemente la resistente, già nel mese di gennaio 2023, avviava una interlocuzione con il dirigente scolastico dell'Istituto Magistrale, prof. , al fine di individuare Persona_1
un altro plesso ove trasferire temporaneamente l'Istituto, per consentire i lavori, e definire le relative modalità dello spostamento (prod. n. 10 e n. 11).
A7. La scelta cadeva nell'immobile di proprietà della Controparte_9
di A tal fine l'ing. , nella qualità di dirigente della Direzione
[...] CP_1 Pt_1
Patrimonio, stipulava con la suddetta Congregazione un contratto preliminare di locazione. Le
Parti prevedevano all'art. 2 del citato preliminare (prod. n. 12) che il contratto di locazione avrebbe avuto decorrenza dal 16.11.2023. A8. Nel frattempo sorgevano delle divergenze sulla opportunità di demolire il
all'interno dell'immobile al fine di verificare la sussistenza o meno di tale interesse (prod. n. 16).
Tale nota veniva trasmessa dal Dirigente scolastico che l'aveva ricevuta anche all'ing. , al Pt_1
dirigente dell' , arch. e all'ing. (prod. Controparte_5 Persona_2 Persona_3
n. 16bis).
A9. Poiché il trasferimento dell'Istituto presso il nuovo edificio delle Suore Collegine non era intervenuto nei tempi previsti dal contratto preliminare di locazione, il ricorrente, nella qualità di dirigente del Patrimonio, indiceva, a distanza di 5 mesi, per il 23.4.2024 una riunione tecnica alla quale partecipavano tra l'altro il dirigente scolastico, il dell'Istituto arch. Franco, Per_3
l'arch. nella qualità di dirigente dell e due architetti incaricati dalla Tes_1 Controparte_5
Fondazione delle Suore Collegine per discutere del trasferimento delle classi dal > CP_6
nei locali dell' Parte_4
A10. Intanto, l'arch. atteso che erano sorte perplessità sulla demolizione del
che ne imponevano la demolizione e la sua ricostruzione e la inviava tra gli altri all'Assessorato dei Beni Culturali, al Comune di Palermo e al Direttore Generale, al Segretario Generale e al ricorrente (prod. n. 17). L'arch. evidenziava nella citata relazione che l'edificio in Tes_1
questione doveva essere demolito attese le difficoltà di poterlo adeguare alla normativa sismica vigente e considerato il basso indice di resistenza sismica.
A11. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale, ricevuta la relazione dell'arch. e Tes_1
tenuto conto che le operazioni di trasferimento del personale e della popolazione scolastica presso il nuovo istituto si erano di fatto
(prod. n. 18), l'arch. e l'ing. , ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a porre Tes_1 Pt_1
in essere tutte le azioni utili a garantire l'assoluta incolumità delle persone presenti.
A12. L'arch. rispondeva con la nota del 6.6.2024 (prod. n. 19) puntualizzando che, Tes_1
tenuto conto che le criticità erano strutturali ed erano risolvibili soltanto con la demolizione, l'unica misura idonea a garantire l'assoluta incolumità di ogni fruitore era il trasferimento del personale e degli studenti dell' dall'immobile di P.zza Casa Professa 3 alla sede Controparte_7 dell'ex in via Del Giusino come da preliminare di locazione e Parte_5
da verbale del 23 aprile.
A13. La competenza ad attuare questo trasferimento spettava evidentemente all'ing. , nella Pt_1
qualità di dirigente del Direzione Patrimonio. Costui, temendo che il ritardo potesse essergli imputato anche in vista del prossimo inizio dei lavori e che la riunione del 23 aprile 2024 non aveva avuto alcun seguito, invece di attivarsi per accelerare le procedure di trasferimento di sua competenza, che incredibilmente erano rimaste bloccate per diversi mesi, disponeva con effetto immediato, sulla base di un
A14. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale, non avendo poteri diretti per revocare o annullare in autotutela il provvedimento adottato dal ricorrente, gli segnalavano, con la nota del
7.6.2024 (prod n. 21), l'illegittimità dell'atto posto in essere e lo invitavano a regolarizzare la situazione sollecitandogli di “porre in essere ogni necessario atto di sua competenza volto a produrre il prescritto provvedimento amministrativo” nel rispetto della normativa vigente.
A15. L'ing. , resosi conto dell'abnormità del provvedimento, invece di revocarlo in Pt_1
autotutela, chiedeva, con la nota dell'8.6.2024 (prod. n. 22), al Segretario Generale e al
Direttore Generale di convocare un
A16. Alla superiore istanza seguiva la nota del 10.6.2024 (prod. n. 23) indirizzata al Sindaco
Metropolitano, alla Direzione Generale, al Segretario Generale con la quale l'ing. Pt_1
trasmetteva la richiesta formulata nei riguardi del Sindaco di emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente. Nel contempo, nonostante avesse preso coscienza dell'illegittimità del provvedimento, in data 10.6.2024 procedeva a interdire l'uso dell'immobile in questione e non revocava il citato provvedimento.
A17. L'Istituto rilasciava l'immobile del <plesso cp_6
di fuoco ai danni della resistente sostenendo che la aveva Parte_2
consentito che i ragazzi frequentassero per tre anni una scuola a rischio crollo. Circostanza questa che induceva l'odierno istante a formulare la nota del 22.6.2024 (prod. n. 25) in cui sosteneva che, dopo avere inibito l'utilizzo dell'immobile, aveva dato “seguito al già concordato trasferimento della succursale presso altro fabbricato” individuato nei locali dell'ex CP_7 CP_9
In realtà tale trasferimento è avvenuto successivamente il 12 agosto 2024 come risulta
[...]
dal verbale di consegna (prod. n. 13).
A18. Seguiva il procedimento disciplinare che culminava con l'irrogazione della sanzione disciplinare impugnata”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali, oltre che con i documenti prodotti dalle parti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta da parte del ricorrente dell'accertamento e della dichiarazione dell'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli dalla . Controparte_11
Più specificamente, nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare l'amministrazione resistente ha ritenuto insussistente la violazione del comma 4, lett. e) dell'art 36 del CCNL e ha ribadito l'asserita violazione da parte del ricorrente del comma 8, lett. 1) dell'art 36 del CCNL [“a mente del quale "qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'Amministrazione o a tenzi....ornissis....che può dare luogo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, in quanto il dipendente in oggetto ha operato esponendo l'ente, attraverso un comportamento che, come si evince chiaramente dal presente verbale, non era in alcun modo giustificato dalla situazione di fatto, a grave danno di immagine, ingenerando, con un provvedimento interdittivo irrituale ed ingiustificato, confusione rispetto all'effettivo reale rischio cui fossero sottoposti gli utenti della scuola, laddove, in verità, come era evidente, nulla era successo di nuovo dall'anno
2021 tale da motivare un così drastico provvedimento e lo stesso dirigente era già perfettamente al corrente della situazione di vulnerabilità sismica della struttura scolastica, per la quale non si era mai attivato, e relativamente alla quale è in atto, come da programma di lavori, un intervento di ristrutturazione”] e del comma 1, lett. a) dell'art 16 del Codice di Comportamento [secondo cui i dipendenti "svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190 del 2012, nonché il D.Lg. n. 33/2013, in quanto l'Ing.
non ha mai riscontrato, dimostrando scarso rispetto delle gerarchie Pt_1
istituzionali e mancanza di spirito collaborativo in una circostanza cosi delicata, la nota prot. 47735 del 14.06.2024 con la quale il Direttore
Generale ed il Segretario Generale, avevano richiesto un "urgente riscontro" ed un "cenno di assicurazione sulle azioni intraprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle Sue competenze e dei consolidati indirizzi giurisprudenziali su tali tipologie di problematiche, a nulla rilevando pretestuose richieste di convocazione di tavoli tecnici"].
Orbene, il ricorrente, all'udienza del 06/06/2025, ha dichiarato: “A.D.R.: Non so da quanto tempo lo stato dei luoghi del sede della Succursale CP_6 CP_6 Controparte_7
fosse quello rappresentato nelle foto che ho prodotto ad doc. 6 bis del ricorso;
mi era
[...]
stato riferito che il secondo piano – cui si riferiscono tutte le foto dell'allegato 6 bis, salvo che quelle di pag. 6, che rappresentano il vano scala sottostante il solaio pericolante, vano scala che era transitato giornalmente da tutti gli utenti della scuola raggiungendosi con le scale piano terra e primo piano - era chiuso e inibito all'uso a causa dei problemi strutturali dell'edificio. Io tentai di fare un sopralluogo il 6 giugno 2024, ma la scuola era chiusa e io visionai solo l'esterno del fabbricato e chiamai l'RSPP ing per avere Persona_3 informazioni sullo stato dei luoghi;
lui mi disse che il secondo piano, inibito all'uso, era una fonte di pericolo per gli studenti e gli utilizzatori in genere, in quanto l'ampio vano scala è coperto proprio dall'ultimo solaio, le cui condizioni si possono apprezzare nelle predette foto allegato 6 bis. Voglio precisare che il solaio pericolante del secondo piano insisteva sia sul piano terra che sul piano primo, a causa anche della vastità del vano scala;
l'ing mi manifestò proprio la preoccupazione Per_3 che un crollo di quel solaio potesse colpire coloro che transitavano al pianterreno o si stavano recando al primo piano. Tornai a fare il sopralluogo il 10.06.2024, lunedì, in cui la scuola era aperta e potei constatare lo stato dei luoghi rappresentato nelle foto doc. 6 bis. Era stato interdetto all'uso solo il secondo piano.
A.D.R.: Il Dirigente Scolastico prof. aveva tempestivamente Per_1 segnalato la situazione sia alla che alla Controparte_8 [...]
, mi pare con nota del 20.01.2024, dicendo che si doveva Controparte_5
provvedere al trasferimento in altro edificio, avendo appreso dell'aggiudicazione dei lavori di demolizione e ricostruzione. A.D.R.: Non so se la abbia fatto sopralluoghi nel 2023, certamente non ne fece in Controparte_5
quell'anno la Direzione Patrimonio. A.D.R.: Il 10.06.2024 il prof. consegnò le Per_1
chiavi del Plesso scolastico direttamente a me e al mio collaboratore ing. come da Testimone_2
relativo verbale. A.D.R.: Il 6.06.2024 le attività scolastiche si erano già concluse.
Tanto più il 10.06, quando mi recai a fare il sopralluogo, constatai che nessuna attività didattica era in corso.
Il 6.06.2024 nel pomeriggio, dopo aver fatto il sopralluogo all'esterno, io chiamai il Preside
[...]
per anticipargli che avrebbe ricevuto la mia nota con cui gli si chiedeva la consegna delle Per_1
chiavi del;
lui mi disse che la notizia non lo sorprendeva, perché lui già CP_6
sapeva che avrebbero dovuto abbandonare i locali, essendo già stata individuata la sede di destinazione, Sede del Collegio delle suore del
Giusino posta di fronte alla Sede del , dove il Preside aveva Controparte_7
fatto un sopralluogo e aveva chiesto, ad aprile, di fare degli aggiustamenti per consentire l'inizio del nuovo anno scolastico in detta sede. A.D.R.: La consegna delle chiavi del
10.06.2024 non determinò alcun ritardo nello svolgimento delle attività didattiche o amministrative della scuola: le attività didattiche erano già terminate, mentre quelle amministrative si svolgevano presso la Sede centrale dell'Istituto, ove quella chiusa era una succursale.
A.D.R. di parte resistente: L'R.S.PP. ing. non mi aveva mai manifestato la Per_3
preoccupazione dei danni derivanti dal crollo potenziale del solaio del secondo piano prima del
6.06.2024”. Ed ancora, i testi, sentiti alla medesima udienza, hanno dichiarato:
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono a conoscenza dei fatti perché Persona_2 nell'ambito della resistente dirigo l'Edilizia scolastica. A.D.R.: E' vero che le condizioni della scuola, succursale del , alla data del Controparte_7
6.06.2024 erano quelle rappresentate nelle foto dell'allegato 6 bis al ricorso, che ho visionato. A.D.R.: E' vero che io il 5.06.2024 inviai la nota doc. n. 5 del ricorso, che visiono e confermo, con cui sollecitavo chi di dovere, fra cui il ricorrente, a provvedere subito al trasferimento dei locali scolastici presso le Suore del Giusino, sede che era già stata individuata dalla Direzione
Patrimonio e sarebbe stata disponibile certamente per il momento del trasferimento, che non so quando sia avvenuto. Io con la nota rispondevo ad una richiesta della Governance della , che sollecitava tutti i settori, ciascuno per le Parte_2
proprie competenze, a operare sollecitamente al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone. A.D.R.: Non so dire quando terminò nel 2024 l'attività didattica. A.D.R.: Io sono in dalla fine dell'anno 2023 (23.10.2023) e Parte_2
a quell'epoca la situazione era quella rappresentata nelle foto allegato 6 bis. A.D.R.: La
Direzione Edilizia inviò sicuramente propri rappresentanti insieme ad operatori economici che hanno partecipato alla gara che era stata indetta per la demolizione e rifacimento dei locali;
ciò credo intorno a febbraio 2023. Non so se abbia fatto sopralluoghi personale del settore Patrimonio. A.D.R.: Il prof. non mi ha fatto alcuna segnalazione della Per_1
situazione che emergeva dalle foto allegato 6 bis. A.D.R.: Per quanto ne so era interdetto all'uso l'ultimo piano del plesso scolastico di cui alle foto visionate, certamente il piano terra era attivo e forse il primo piano, ma non posso esserne certo. Non ricordo che a me sia pervenuta una richiesta di interdizione dall'uso di piano terra e primo piano. A.D.R.: Non so quando siano cessate nel
2024 le attività didattiche né so ove si svolgessero le attività amministrative, perché ciò non rientra nelle mie competenze. A.D.R. di parte resistente: Non ricordo che l'RSPP ing Per_3
abbia parlato con me in relazione alla situazione del plesso scolastico in oggetto, perché già era partito l'appalto per il rifacimento (demolizione e ricostruzione) a novembre 2023”. DI FATTA DOMENICO: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché nel 2024 e anche in atto sono Dirigente Scolastico del Controparte_7
. A.D.R.: Riconosco le foto della succursale che era nelle
[...] CP_6
condizioni ivi mostrate;
l'ultimo piano dell'edificio era già chiuso e non utilizzato sin dal 2019, mentre fino al 2024 erano in uso piano terra e primo piano. A.D.R.: Io ho segnalato più volte all'edilizia scolastica e al patrimonio la situazione già prima del 2024.
A.D.R.: Nel 2024 l'attività didattica è terminata il 6 giugno, quindi non era più in corso nessuna attività nella succursale il 10.06.2024 quando io ne consegnai le chiavi al ricorrente.
Al termine dell'attività didattica, del resto, le succursali vengono del tutto chiuse, anche per ragioni di economia, sicché tutto il personale ATA viene trasferito presso la sede centrale. A.D.R.: La consegna delle chiavi il 10.06 non poté produrre alcun ritardo o impedimento allo svolgimento delle attività didattiche, che erano già sospese, né delle attività amministrative che per tutto l'anno si svolgono esclusivamente presso la sede centrale.
A.D.R.: Ricordo che nel 2023 venne a fare un sopralluogo l'ing. Parte_6 [...]
. A.D.R.: Il 6.06.2024 è stato l'ultimo giorno di scuola come deliberato ritualmente CP_5
dal Collegio dei Docenti”.
Orbene, dalla compiuta istruzione è emerso in modo evidente che la contestazione – del resto avanzata per la prima volta nel corso del procedimento disciplinare, con evidente violazione del diritto di difesa del ricorrente, -, relativa alla violazione del comma 1, lett. a) dell'art 16 del Codice di Comportamento, secondo cui i dipendenti "svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 190 del 2012, nonché il D.Lg. n. 33/2013” per il fatto che
“l'Ing. non ha mai riscontrato, dimostrando scarso rispetto delle gerarchie istituzionali e Pt_1
mancanza di spirito collaborativo in una circostanza così delicata, la nota prot. 47735 del
14.06.2024 con la quale il Direttore Generale ed il Segretario Generale, avevano richiesto un
"urgente riscontro" ed un "cenno di assicurazione sulle azioni intraprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle Sue competenze e dei consolidati indirizzi giurisprudenziali su tali tipologie di problematiche, a nulla rilevando pretestuose richieste di convocazione di tavoli tecnici"”, risulta del tutto insussistente.
Ed invero, il ricorrente - che aveva pacificamente agito proprio dietro impulso della Direzione Generale e della Segreteria Generale della resistente (nota del
5.06.2024 con cui si chiedeva di “porre in essere tutte le azioni utili a garantire l'assoluta incolumità delle persone presenti”) – aveva, già prima di ricevere la nota del 14.06.24, fatto richiesta di attivazione di un tavolo tecnico (8.06.2024) e di emissione di ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco di (10.06.2024), CP_1
proprio al fine di regolarizzare il provvedimento da lui emesso in modo irrituale, al fine appunto di garantire l'incolumità delle persone.
Dalla compiuta istruzione è altresì emersa l'infondatezza della contestazione di violazione del comma 8, lett. 1) dell'art 36 del CCNL “a mente del quale "qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'Amministrazione o a tenzi....ornissis....che può dare luogo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, in quanto il dipendente in oggetto ha operato esponendo l'ente, attraverso un comportamento che, come si evince chiaramente dal presente verbale, non era in alcun modo giustificato dalla situazione di fatto, a grave danno di immagine, ingenerando, con un provvedimento interdittivo irrituale ed ingiustificato, confusione rispetto all'effettivo reale rischio cui fossero sottoposti gli utenti della scuola, laddove, in verità, come era evidente, nulla era successo di nuovo dall'anno
2021 tale da motivare un così drastico provvedimento e lo stesso dirigente era già perfettamente al corrente della situazione di vulnerabilità sismica della struttura scolastica, per la quale non si era mai attivato, e relativamente alla quale è in atto, come da programma di lavori, un intervento di ristrutturazione”.
Ed invero, da un lato, non emerge alcuna prova del fatto che il ricorrente conoscesse già da tempo - al momento del sopralluogo - la pericolosità dei locali per l'incolumità degli utenti, mentre detta pericolosità risulta certamente dimostrata alla data in cui il ricorrente fece il sopralluogo, disponendo la consegna delle chiavi da parte del Dirigente Scolastico, allo scopo di garantire che nessuno facesse accesso a nessuna parte dell'edificio scolastico in questione.
Infatti, come emerge delle fotografie in atti e dalle testimonianze assunte, il crollo del piano superiore dell'edificio – già interdetto all'uso – avrebbe potuto colpire chi transitasse ai piani inferiori e in particolare sulle scale dell'edificio medesimo.
D'altra parte, il provvedimento di consegna delle chiavi della succursale in oggetto da parte del Dirigente Scolastico – pur irrituale – mentre scongiurava ogni rischio per l'incolumità delle persone, che era stato richiesto al ricorrente di provvedere ad evitare proprio da parte della Direzione Generale e della Segreteria della resistente, non pregiudicava lo svolgimento di alcuna attività, né didattica né amministrativa, già concluse, causa la fine dell'anno scolastico, che comportava anche lo svolgimento delle attività di segreteria nella sola sede centrale dell'Istituto
Scolastico.
Il provvedimento emesso dal ricorrente, quindi, non produceva alcun pregiudizio in concreto all'attività dell'Istituto scolastico, nonostante che il trasferimento dei locali della succursale presso le Suore Collegine avvenisse solo successivamente, il
12.08.2024.
Quanto al danno all'immagine della resistente, prodotto dagli articoli di stampa che davano risalto al provvedimento in questione, esso non è addebitabile alla responsabilità del ricorrente, in quanto gli articoli di stampa evidenziavano che la resistente avesse fatto frequentare agli studenti una scuola a rischio di crollo, situazione di fatto esistente e alla quale il aveva posto fine, proprio con il Pt_1
provvedimento oggetto della contestazione. Non vi è prova – come accennato – del fatto che il ricorrente fosse a conoscenza del pericolo di crollo prima del sopralluogo effettuato a giugno 2024, con la conseguenza che non può essere a lui addebitato neppure il ritardo nell'emissione di un provvedimento di chiusura o di trasferimento della succursale scolastica in altri locali, evidenziata dalla stampa.
Risulta, del resto, evidente che un provvedimento con cui si disponga l'interdizione dell'uso dei locali a rischio di crollo non può ragionevolmente essere causa di una campagna denigratoria relativa – al contrario - all'utilizzo di locali pericolanti, utilizzo che in alcun modo può essere ricondotto alla responsabilità del ricorrente.
In assenza, quindi, di prova della sussistenza dei fatti contestati, la sanzione disciplinare va annullata e la va condannata alla restituzione al Parte_2
ricorrente della retribuzione trattenuta in sua esecuzione e all'eliminazione di tutti gli effetti della sanzione annullata.
In tali limiti il ricorso va accolto, atteso che non è stata fornita dal ricorrente la prova di danni ulteriori, patrimoniali o non patrimoniali.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/08/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino