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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/09/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 704 del ruolo generale dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Carlitria Bellu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], CF: CO
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Simona Vargiu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari -INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto di atto di matrimonio che
[...]
E hanno contratto matrimonio in Parte_1 CO
TU ANEL (CA) il 26.01.2012. I coniugi si sono separati a seguito di decreto di omologazione emesso dal Tribunale di
Cagliari in data 23.05.2019 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata più ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto,
la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge
898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CO
Quanto alle restanti domande, il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva relativamente allo status, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione,
sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il
26.01.2012 in TU ANEL (CA) tra Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a CO
FOLIGNO( PG) il 13.06.1967, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di TU ANEL (Ca), anno 2012, parte
1, n.4;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di TU
ANEL (CA) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
• rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 9.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Mario Farina)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi) TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. 704 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Carlitria Bellu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], CF: CO
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Simona Vargiu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE- Vista la sentenza non definitiva di pari data con la quale nella causa tra le suddette parti, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ed è
stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande;
visti gli artt.279, 280 c.p.c.;
rinvia all'udienza del 30.10.2026 dinanzi alla dott.ssa Chiara
Mazzaroppi
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari in data 9.09.2025 nella camera di Consiglio
della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Mario Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 704 del ruolo generale dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Carlitria Bellu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], CF: CO
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Simona Vargiu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari -INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto di atto di matrimonio che
[...]
E hanno contratto matrimonio in Parte_1 CO
TU ANEL (CA) il 26.01.2012. I coniugi si sono separati a seguito di decreto di omologazione emesso dal Tribunale di
Cagliari in data 23.05.2019 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata più ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto,
la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge
898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CO
Quanto alle restanti domande, il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva relativamente allo status, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione,
sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il
26.01.2012 in TU ANEL (CA) tra Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a CO
FOLIGNO( PG) il 13.06.1967, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di TU ANEL (Ca), anno 2012, parte
1, n.4;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di TU
ANEL (CA) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
• rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 9.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Mario Farina)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi) TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. 704 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Carlitria Bellu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], CF: CO
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Simona Vargiu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE- Vista la sentenza non definitiva di pari data con la quale nella causa tra le suddette parti, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ed è
stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande;
visti gli artt.279, 280 c.p.c.;
rinvia all'udienza del 30.10.2026 dinanzi alla dott.ssa Chiara
Mazzaroppi
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari in data 9.09.2025 nella camera di Consiglio
della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Mario Farina