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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/09/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5382/2024 DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5382/2024, promossa con ricorso depositato il 20/12/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] ( Albania) il 31.05.1984 cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con l'Avv. Veronica Ligorio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in UR (Albania), in data 10 dicembre 2012, trascritto presso il Comune di Arcisate in data 10.01.2013
(anno 2013, atto n. 1, parte II, serie C) separati con sentenza n. 167/2025 pubbl. il 24/03/2025 passata in giudicato il 30.04.2025; con il seguente figlio minorenne:
pagina1 di 4 nato a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/12/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 6/3/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 24/3/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 30/4/2025 la sentenza di separazione n. 167/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese.
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio avrà residenza anagrafica presso la dimora materna;
Per_1
4. Il padre potrà avere con sé un fine settimana- alternato con la moglie- dal Per_1 venerdì sera alla domenica sera con possibilità di pernottamento ed un giorno infrasettimanale da concordare con la madre tenuto conto degli impegni scolastici del minore;
5. Comunque entrambi i coniugi potranno accordarsi in modo diverso nell'interesse reciproco e del figlio;
6. Il padre durante le vacanze estive potrà tenere con sé il minore per un periodo di giorni quindici consecutivi da concordare con la moglie, compatibilmente con il periodo delle rispettive ferie da concordarsi entro il 1 maggio di ogni anno, cui dovrà necessariamente seguire comunicazione del luogo presso il quale il minore sarà condotta in villeggiatura, nonché dei recapiti telefonici ai quali il minore potrà essere regolarmente contattata dalla madre. Parimenti la madre potrà condurre il figlio in vacanza durante il periodo feriale, avendo cura di comunicare al padre, negli stessi termini, periodo, luogo e recapiti telefonici. pagina2 di 4
7. nelle festività natalizie i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 5 giorni anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del 31 dicembre /1° gennaio. Nel periodo pasquale trascorreranno con ciascun genitore almeno tre giorni - non necessariamente continuativi - comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori secondo la regola dell'alternanza, con il padre o con la madre. Le parti potranno, ove d'accordo, disciplinare diversamente i tempi di permanenza dei minori con ciascuno di loro.
8. Il marito corrisponderà alla moglie al venti di ogni mese la somma di euro 300,00 per il figlio quale contributo al mantenimento, rivalutata secondo gli indici ISTAT;
9. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e verranno individuate secondo il protocollo del Tribunale di Varese da intendersi richiamato " per relationem".
10. Le parti concordano che continuerà a frequentare la Scuola Primaria Per_1
“Manfredini” e che la retta verrà suddivisa al 50% tra i genitori
11. Le parti concordano, altresì, che l'A.U.U. verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . Pt_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in UR (Albania), in data 10.12.2012 trascritto presso il Comune di Arcisate in data 10.01.2013 (anno 2013, atto n. 1, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5382/2024, promossa con ricorso depositato il 20/12/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] ( Albania) il 31.05.1984 cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con l'Avv. Veronica Ligorio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in UR (Albania), in data 10 dicembre 2012, trascritto presso il Comune di Arcisate in data 10.01.2013
(anno 2013, atto n. 1, parte II, serie C) separati con sentenza n. 167/2025 pubbl. il 24/03/2025 passata in giudicato il 30.04.2025; con il seguente figlio minorenne:
pagina1 di 4 nato a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/12/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 6/3/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 24/3/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 30/4/2025 la sentenza di separazione n. 167/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese.
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio avrà residenza anagrafica presso la dimora materna;
Per_1
4. Il padre potrà avere con sé un fine settimana- alternato con la moglie- dal Per_1 venerdì sera alla domenica sera con possibilità di pernottamento ed un giorno infrasettimanale da concordare con la madre tenuto conto degli impegni scolastici del minore;
5. Comunque entrambi i coniugi potranno accordarsi in modo diverso nell'interesse reciproco e del figlio;
6. Il padre durante le vacanze estive potrà tenere con sé il minore per un periodo di giorni quindici consecutivi da concordare con la moglie, compatibilmente con il periodo delle rispettive ferie da concordarsi entro il 1 maggio di ogni anno, cui dovrà necessariamente seguire comunicazione del luogo presso il quale il minore sarà condotta in villeggiatura, nonché dei recapiti telefonici ai quali il minore potrà essere regolarmente contattata dalla madre. Parimenti la madre potrà condurre il figlio in vacanza durante il periodo feriale, avendo cura di comunicare al padre, negli stessi termini, periodo, luogo e recapiti telefonici. pagina2 di 4
7. nelle festività natalizie i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 5 giorni anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del 31 dicembre /1° gennaio. Nel periodo pasquale trascorreranno con ciascun genitore almeno tre giorni - non necessariamente continuativi - comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori secondo la regola dell'alternanza, con il padre o con la madre. Le parti potranno, ove d'accordo, disciplinare diversamente i tempi di permanenza dei minori con ciascuno di loro.
8. Il marito corrisponderà alla moglie al venti di ogni mese la somma di euro 300,00 per il figlio quale contributo al mantenimento, rivalutata secondo gli indici ISTAT;
9. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e verranno individuate secondo il protocollo del Tribunale di Varese da intendersi richiamato " per relationem".
10. Le parti concordano che continuerà a frequentare la Scuola Primaria Per_1
“Manfredini” e che la retta verrà suddivisa al 50% tra i genitori
11. Le parti concordano, altresì, che l'A.U.U. verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . Pt_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in UR (Albania), in data 10.12.2012 trascritto presso il Comune di Arcisate in data 10.01.2013 (anno 2013, atto n. 1, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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