TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 16073 / 2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI SECONDA SEZIONE
nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra:
con il patrocinio dell'avv. GARZELLI FELIX, Parte_1 elettivamente domiciliato in Noci alla Via Cappuccini, ATTORE/I
contro
con il patrocinio dell'avv. CASSANO ROSA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Calefati 258
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 06/09/2023
da intendersi qui riportato e trascritto
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. il sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bari, l' in merito all'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 014 2021 90031562 45/000, notificata in data 29.11.2021 ed avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 01420130016863181000 del 24.03.2014 per violazione del C.d.S.
in riferimento all'anno 2011;
2) Cartella di pagamento n. 0142013003179605200 notificata in data 11.11.2014 per omesso pagamento della Tassa automobilistica anno 2007;
3) Cartella di pagamento n. 0142014002879163000 del 07.10.2015 per omesso pagamento della Tassa automobilistica in riferimento all'anno 2008;
4) Cartella di pagamento n. 01420150029409958000 notificata in data 13.02.2016 ed avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa automobilistica anno.
Tanto al fine di far accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento n. 014 2021 90031562 45/000 per intervenuta prescrizione del credito vantato in relazione alle cartelle di pagamento suddette.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice CP_3
Tributario, decadenza del termine concesso per la proposizione dello stesso e l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione.
Senza la necessità dell'istruttoria la causa è giunta in decisione ex art. 281sexies cpc all'udienza dell'08/04/2024 all'esito della quale, previo deposito di note conclusive, la causa è
stata assunta in decisione senza termini.
2 Preliminarmente va detto che la presente opposizione andava proposta innanzi al Giudice di
Pace per ragioni di valore. L'incompetenza per materia, valore e territorio sono rilevabili d'ufficio e non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.. La mancata o tardiva eccezione di parte non impedisce, dunque, che il giudice possa ancora dichiararsi incompetente fino al momento dell'udienza di trattazione.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., infatti, l'incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza,
dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre quella rilevabile d'ufficio deve essere fatta oggetto di rilievo entro la prima udienza di trattazione.
Una volta superate queste fasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato sollevato, la competenza si radica definitivamente in capo al giudice adito.
Quanto al riparto di giurisdizione con la Sent. n. 34447 del 24.12.2019 (successivamente confermata dalla SS.UU. 21642/2021 e 8465/2022) la Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario anche per cartelle aventi oggetto tributario, qualora il contribuente eccepisca dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella, come appunto la prescrizione delle somme (come in questo caso).
La Suprema Corte ribadisce ha dunque affermato che è ammissibile la tutela ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorquando la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione riguardi vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti successivi alla notificazione della cartella o dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 (come in questo caso).
Ne consegue che va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' CP_3
Passando al merito si può affermare che, date per buone le date di notifica delle cartelle esattoriali sottese all'Intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 impugnato ed ivi indicate, l' CP_3
non ha dimostrato fatti interruttivi della prescrizione (quinquennale per la cartella
3 01420130016863181000 del 24/03/2014, triennale per la cartella 01420130031796052000
dell'11/11/2014 e triennale per l cartella 0142014002879163000 del 07/10/2015) come pure la cartella 01420130031796052000 (triennale anch'essa), la cui prescrizione risulterebbe interrotta dalla notifica dell'Intimazione di Pagamento 0142017900457192000 del
28/07/2017 per deposito presso la casa comunale (notifica 140 cpc regolare) senza successivi atti interruttivi a parte l'Intimazione oggetto di opposizione (notificata il 29/11/2021), mentre non risulta impugnata l'Intimazione di Pagamento de quo con riferimento alla prescrizione della cartella 01420120036549278000.
Costituendosi in giudizio l' ha prodotto in blocco le copie di tutti gli atti senza assumere CP_3
posizione specifica sulla regolarità delle notifiche rispetto alle quali manca la prova dell'avviso di deposito presso la casa comunale.
Ne consegue che l'intimazione va accolta limitatamente alle cartelle la cui prescrizione risulta essere stata eccepita con esclusione della cartella 01420120036549278000.
Le spese seguono la soccombenza così come liquidate nel dispositivo orientate ai parametri minimi tenuto conto dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, con esclusione della fase di trattazione.
PQM
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione avverso l'Intimazione di Pagamento n. 01420219003156245000 notificata dall' di Bari, CP_3
accoglie la domanda ed annulla l'atto impugnato ad eccezione della parte relativa alla cartella di pagamento 01420120036549278000. Condanna l' alla rifusione dei CP_3
compensi di causa che liquida nella misura di € 1.000,00 (di cui 125,00 per borsuali) oltre al rimborso forfettario CAP ed IVA se dovuta.
4 Così deciso in Bari, 14/01/2025
Il GOP – Cosmo Mezzina
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI SECONDA SEZIONE
nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra:
con il patrocinio dell'avv. GARZELLI FELIX, Parte_1 elettivamente domiciliato in Noci alla Via Cappuccini, ATTORE/I
contro
con il patrocinio dell'avv. CASSANO ROSA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Calefati 258
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 06/09/2023
da intendersi qui riportato e trascritto
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. il sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bari, l' in merito all'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 014 2021 90031562 45/000, notificata in data 29.11.2021 ed avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 01420130016863181000 del 24.03.2014 per violazione del C.d.S.
in riferimento all'anno 2011;
2) Cartella di pagamento n. 0142013003179605200 notificata in data 11.11.2014 per omesso pagamento della Tassa automobilistica anno 2007;
3) Cartella di pagamento n. 0142014002879163000 del 07.10.2015 per omesso pagamento della Tassa automobilistica in riferimento all'anno 2008;
4) Cartella di pagamento n. 01420150029409958000 notificata in data 13.02.2016 ed avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa automobilistica anno.
Tanto al fine di far accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o infondatezza della intimazione di pagamento n. 014 2021 90031562 45/000 per intervenuta prescrizione del credito vantato in relazione alle cartelle di pagamento suddette.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice CP_3
Tributario, decadenza del termine concesso per la proposizione dello stesso e l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione.
Senza la necessità dell'istruttoria la causa è giunta in decisione ex art. 281sexies cpc all'udienza dell'08/04/2024 all'esito della quale, previo deposito di note conclusive, la causa è
stata assunta in decisione senza termini.
2 Preliminarmente va detto che la presente opposizione andava proposta innanzi al Giudice di
Pace per ragioni di valore. L'incompetenza per materia, valore e territorio sono rilevabili d'ufficio e non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.. La mancata o tardiva eccezione di parte non impedisce, dunque, che il giudice possa ancora dichiararsi incompetente fino al momento dell'udienza di trattazione.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., infatti, l'incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza,
dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre quella rilevabile d'ufficio deve essere fatta oggetto di rilievo entro la prima udienza di trattazione.
Una volta superate queste fasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato sollevato, la competenza si radica definitivamente in capo al giudice adito.
Quanto al riparto di giurisdizione con la Sent. n. 34447 del 24.12.2019 (successivamente confermata dalla SS.UU. 21642/2021 e 8465/2022) la Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario anche per cartelle aventi oggetto tributario, qualora il contribuente eccepisca dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella, come appunto la prescrizione delle somme (come in questo caso).
La Suprema Corte ribadisce ha dunque affermato che è ammissibile la tutela ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorquando la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione riguardi vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti successivi alla notificazione della cartella o dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 (come in questo caso).
Ne consegue che va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall' CP_3
Passando al merito si può affermare che, date per buone le date di notifica delle cartelle esattoriali sottese all'Intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 impugnato ed ivi indicate, l' CP_3
non ha dimostrato fatti interruttivi della prescrizione (quinquennale per la cartella
3 01420130016863181000 del 24/03/2014, triennale per la cartella 01420130031796052000
dell'11/11/2014 e triennale per l cartella 0142014002879163000 del 07/10/2015) come pure la cartella 01420130031796052000 (triennale anch'essa), la cui prescrizione risulterebbe interrotta dalla notifica dell'Intimazione di Pagamento 0142017900457192000 del
28/07/2017 per deposito presso la casa comunale (notifica 140 cpc regolare) senza successivi atti interruttivi a parte l'Intimazione oggetto di opposizione (notificata il 29/11/2021), mentre non risulta impugnata l'Intimazione di Pagamento de quo con riferimento alla prescrizione della cartella 01420120036549278000.
Costituendosi in giudizio l' ha prodotto in blocco le copie di tutti gli atti senza assumere CP_3
posizione specifica sulla regolarità delle notifiche rispetto alle quali manca la prova dell'avviso di deposito presso la casa comunale.
Ne consegue che l'intimazione va accolta limitatamente alle cartelle la cui prescrizione risulta essere stata eccepita con esclusione della cartella 01420120036549278000.
Le spese seguono la soccombenza così come liquidate nel dispositivo orientate ai parametri minimi tenuto conto dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, con esclusione della fase di trattazione.
PQM
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione avverso l'Intimazione di Pagamento n. 01420219003156245000 notificata dall' di Bari, CP_3
accoglie la domanda ed annulla l'atto impugnato ad eccezione della parte relativa alla cartella di pagamento 01420120036549278000. Condanna l' alla rifusione dei CP_3
compensi di causa che liquida nella misura di € 1.000,00 (di cui 125,00 per borsuali) oltre al rimborso forfettario CAP ed IVA se dovuta.
4 Così deciso in Bari, 14/01/2025
Il GOP – Cosmo Mezzina
5