CA
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2024, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 7 maggio 2024, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3012 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, in proprio e n. q. di legale rapp.te p.t. di rappresentata Parte_1 CP_1
e difesa dall'avv. Cosmo Leccese,
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Cassino n. 298/2021 del 29.3.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.8.2017, , in proprio e n.q. di legale rappresentante Parte_1
p.t. della ha proposto opposizione ex art. 22, l. n. 689/81 avverso l'ordinanza-ingiunzione CP_1
n. 258/2017 del 21.7.2017, notificatale il 25.7.2017, con cui l' ha Controparte_2 ingiunto alla predetta opponente, quale autore della violazione, ed alla quale coobbligato CP_1 in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di € 16.335,00, per avere impiegato lavoratori senza la preventiva comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro e per non aver consegnato loro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia di tale comunicazione ovvero una copia del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni di cui al d.lgs. n. 152/1997.
Ha chiesto pertanto annullarsi l'ordinanza-ingiunzione impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
A sostegno della propria pretesa, la ha dedotto in particolare di essere stata ammessa Pt_1 dallo stesso – in relazione all'accesso ispettivo del 9.4.2014 presso Controparte_2 il cantiere sito in Formia, via S. Maria La Noce – al pagamento di una somma ridotta a titolo di ammenda e di aver tempestivamente provveduto al relativo pagamento per un importo di € 3.975,20.
L' si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e precisando che il Controparte_2 pagamento documentato dall'opponente era del tutto inconferente rispetto all'ordinanza-ingiunzione impugnata, giacché relativo a violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e non alle sanzioni amministrative inflitte con l'ordinanza medesima.
Con sentenza n. 298/2021, il Tribunale di Cassino ha respinto l'opposizione riscontrando, alla luce della documentazione in atti, la fondatezza di quanto evidenziato dall' . Ha quindi CP_2 condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso la sentenza ha proposto appello la in proprio e n.q., chiedendone la riforma, Pt_1 anche con riguardo al capo relativo alle spese di lite, liquidate senza alcuna specifica motivazione.
Ha lamentato in particolare che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inconferente il pagamento, considerato che essa appellante era stata ammessa dalla Organizzazione_1
al versamento dell'ammenda in misura ridotta, sul presupposto dell'avvenuto “adempimento
[...] alle prescrizioni di cui al verbale d'ispezione n. 31 del 09.04.2014, avvenuto secondo Org_2 le modalità in esso indicati”.
Ha resistito l' , chiedendo in via preliminare dichiararsi Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, confermarsi l'ordinanza- ingiunzione opposta.
La causa, di natura documentale, è stata definita all'udienza del 7.5.2024 mediante lettura in aula del dispositivo.
2. Va esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, con cui l' deduce l'assenza di specificità dei motivi di gravame, in violazione dell'art. 342 c.p.c., CP_2 nonché l'assenza di ogni contestazione in ordine all'accertamento operato dall' medesimo. CP_2
Lamenta in sostanza che l'appellante si sarebbe limitato a ribadire le argomentazioni già articolate in primo grado, senza censurare specificamente le statuizioni del Tribunale.
Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione proposto dall'appellante, per quanto ripetitivo dell'unica eccezione già mossa nel precedente grado di giudizio, sia comunque sufficientemente chiaro nel censurare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di prime cure, lamentando espressamente la “Erroneità della sentenza in ordine al dedotto inconferente pagamento effettuato – fondatezza del merito del ricorso” e mirando ad ottenere al contrario un accertamento di
“conferenza” del pagamento effettuato rispetto al provvedimento impugnato, sul presupposto dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni di cui al verbale ispettivo n. 31/2014.
Del resto, l'opposizione e l'appello proposti sono volti non a censurare l'accertamento ispettivo
– rimasto del tutto incontestato –, bensì ad eccepire un fatto estintivo sopravvenuto, quale l'adempimento alle prescrizioni imposte ed il conseguente pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
L'eccezione di inammissibilità può essere dunque superata.
3. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Come già rilevato dal Tribunale, dalla documentazione in atti si evince chiaramente che il versamento di € 3.975,20 effettuato a mezzo F23 in data 20.8.2014 è riferito ad una sanzione diversa da quella irrogata con l'ordinanza-ingiunzione impugnata: si legge infatti nel modello F23 che il pagamento è riferito all'atto del 2014 n. 0722VLT00000031, e riguarda “multe giudiz. amministr. oblaz.” per € 3.600,00, “magg. 28 6 2013 n. 76” per € 368,00 ed “entrate evet. Controparte_3 [...]
per € 7,20. CP_4
Ebbene, nella nota prot. n. 17566/31/I/VIGT del 22.7.2014, allegata da parte appellata al n. 10 del proprio fascicolo di primo grado e avente ad oggetto “Ammissione al pagamento dell'ammenda ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. 758/94”, si leggono in calce i medesimi dati di cui sopra, espressamente indicati ai fini del pagamento mediante modello F23 dell'ammenda, la quale tuttavia
– quale sanzione di natura penale – risulta essere stata applicata dalla Organizzazione_1
per illeciti contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro, quali la violazione
[...] dell'art. 96, co. 1, lett. g) e dell'art. 122 del d. lgs. n. 81/2008, entrambe sanzionate dal successivo art. 159, co. 1 dello stesso d. lgs. cit. Si legge infatti nel “Verbale d'ispezione, prescrizione e diffida in materia di sicurezza sul lavoro” n. 31 del 9.4.2014 (allegato al n. 9 del fascicolo di parte opposta) che, all'atto dell'accesso ispettivo, “si rileva [che] … il solaio è posto ad un'altezza di circa 12 metri dal piano di campagna senza che sia stata posta alcuna protezione dai rischi di caduta dall'alto.
Anche la restante parte del solaio…è sprovvista di qualsiasi protezione”, e inoltre “non viene esibito il Piano Operativo di Sicurezza per i lavori in corso”.
Pertanto, se è pur vero che nella nota in esame (prot. n. 17566/31/I/VIGT del 22.7.2014) si dà atto dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni di cui al verbale ispettivo n. 31 del 9.4.2014, è altresì vero tuttavia che gli illeciti e le sanzioni ivi richiamati sono del tutto diversi da quelli oggetto dell'ordinanza-ingiunzione n. 258/2017, sebbene questa derivi dal medesimo accertamento ispettivo di cui al verbale di primo accesso n. 4/31/104 del 9.4.2014, poi concluso con il verbale unico di accertamento e notificazione n. LT00001/2014 – 589 – 01 del 14.7.2014.
Si legge infatti nell'ordinanza-ingiunzione de qua che le sanzioni amministrative applicate per complessivi € 16.335,00 alla ed alla quale coobbligato solidale sono dovute alla Pt_1 CP_1 violazione dell'art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (conv. in l. n. 73/2002) e s.m. e i., “per aver … impiegato
i lavoratori … indicati, assunti nella data … indicata, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”, nonché alla violazione dell'art. 4-bis, co. 2, d. lgs. n. 181/2000
e s.m. e i., “per non aver consegnato all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, ai lavoratori …, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Nello stesso provvedimento, peraltro, non si dà atto dell'avvenuto adempimento di eventuali prescrizioni ed, anzi, si rileva che il “responsabile [delle violazioni] non ha dimostrato di aver pagato entro 60 giorni dalla data di notificazione la sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, secondo la facoltà richiamata nell'atto di notificazione”.
Ne discende in modo evidente che quanto pagato dalla con il modello F23 del Pt_1
20.8.2014, seppure integra un fatto estintivo dell'ammenda applicata in ragione degli illeciti contravvenzionali, tale non è invece per le sanzioni amministrative applicate in conseguenza dei diversi illeciti amministrativi di cui all'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Il motivo di appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza e dell'ordinanza- ingiunzione impugnate.
4. Infine, l'appellante chiede la riforma della condanna alle spese di lite disposta nei suoi confronti dal giudice di prime cure, “anche perché non motivata in ordine all'importo da pagare”, chiedendo disporsi la compensazione o la condanna delle controparti alla refusione in proprio favore.
Ebbene, va premesso anzitutto che la regolazione delle spese di cui alla sentenza impugnata non può essere in questa sede riformata. Ed invero, fermo il rigetto dell'opposizione, le spese di lite seguono la soccombenza, come disposto dall'art. 91 c.p.c., ove non ricorra – come nella specie – alcuna delle ipotesi in cui l'art. 92, co. 2 c.p.c. consente la compensazione, integrale o parziale.
Quanto alla liquidazione, posto che il valore della presente causa va individuato in € 16.335,00
(importo oggetto dell'ordinanza-ingiunzione impugnata), risulta congrua allo scaglione di riferimento
– nei valori pro tempore applicabili – la somma di € 1.600,00 complessivamente liquidata dal giudice di prime cure, tenuto conto dell'abbattimento del 20% connesso alla rappresentanza in giudizio dell' a mezzo di proprio funzionario. La liquidazione, anzi, risulta particolarmente CP_2 favorevole al soccombente, giacché operata in modo evidente ben al di sotto dei valori medi ed al netto della fase istruttoria.
Anche l'impugnazione del capo relativo alle spese di lite va pertanto respinta.
5. Le spese di lite del presente grado seguono parimenti la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante, in proprio e n.q., alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 2.000,00, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 7.5.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi