Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4151/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa AR Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4151/2024, promossa con ricorso depositato il 08/10/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] in data [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in [...],
con l'Avv. Cristina Guerra;
e
2) Parte_2
nato a [...] in data [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Cristina Guerra;
pagina 1 di 8
09.10.2000, AR nata a [...] il [...], nonché nata a [...]_3
(VA) il 28/12/2010, minorenne.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e Parte_1
, coniugati in: Tradate (VA) in data 08 settembre 2001 (atto Parte_2
trascritto al registro degli atti matrimonio del Comune di TRADATE Atto N. 41 parte
2 serie A - anno 2001 - Comune di TRADATE (VA) - Ufficio 1)
- ordinare al Comune di Tradate (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_3
che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale relativamente alle questioni di maggiore interesse, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
La figlia minore avrà collocamento prevalente presso la madre presso Per_3
l'immobile sito in Tradate (VA), via Mameli Goffredo n.20, dove la minore ha la residenza anagrafica.
3) La casa coniugale sita in Tradate (VA), di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
per successione ex lege è assegnata con arredi e suppellettili alla Parte_1
SI.ra che la abiterà con la figlia minore;
Parte_1 Per_3
pagina 2 di 8 4) Il SI. provvederà al trasferimento della propria residenza Parte_2
anagrafica, asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali;
5) Il SI. potrà vedere e tenere con sé la minore con il più ampio Parte_2
diritto di visita, comunicando la circostanza alla madre. In ogni caso, si stabilisce:
• con particolare riferimento alla visita infrasettimanale, il SI. , potrà tenere Parte_2
la minore con sé due sere a settimana indicativamente dalle ore 17.30 circa e sino alle ore 21.30 e ciò compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della ragazza e di lavoro del padre;
• un intero fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17.30 circa, fino alle ore 21.30 della domenica sera;
• Il signor potrà tenere la figlia con sé almeno per quindici giorni, anche non Parte_2
consecutivi, durante le vacanze estive concordando il periodo con la SI.ra Pt_1
entro il 31 di maggio di ogni anno ed avendo comunque riguardo alle esigenze scolastiche della ragazza ed a quelle di lavoro di entrambi i genitori. Il luogo di villeggiatura nel quale i genitori si recheranno con la figlia dovrà essere reciprocamente comunicato, con tutti i riferimenti per la reperibilità della minore.
• La figlia minore, inoltre, trascorrerà alternativamente le principali festività (Natale,
Pasqua, compleanni) con uno o l'altro genitore, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale, possa trascorrere con lei il giorno di Pasqua e viceversa avendo comunque riguardo alle esigenze scolastiche della ragazza ed a quelle di lavoro di entrambi i genitori. Il periodo Natalizio nello specifico sarà alternato con settimane dal 24-31 dicembre e dal 1 dicembre al 6 gennaio. Il periodo di Pasqua con suddivisione reciproca del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo. Il principio dell'alternanza relativo alle modalità di visita genitori-figlia minore verrà interrotto nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà in compagnia della figlia l'alternanza, pertanto, riprenderà al termine dei suddetti periodi.
6) Il SI. verserà alla moglie, in via anticipata, entro il giorno 15 di Parte_2 ogni mese per l'adempimento del suo obbligo contributivo di mantenimento della figlia minore la somma di € 500,00 mensili (Euro cinquecento/00) mediante Per_3
bonifico bancario intestato alla SI.ra IBAN: Parte_1
pagina 3 di 8 [...]. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a partire dall'avvenuto intero decorso del dodicesimo mese dalla data della sentenza.
7) Il SI. si impegna, sino a quando la moglie non avrà reperito una Parte_2
stabile occupazione, a corrispondere a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore il 100% di tutte le spese straordinarie relative allo secondo le Per_3
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Varese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 8 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) l'assegno unico attualmente percepito per la figlia minore sarà suddiviso al Per_3
50% tra i genitori che ne faranno richiesta di accredito sui rispettivi conti correnti e ciò a partire dall'annualità 2025, per i rimanenti mesi del 2024 la SI.ra rimborserà al SI. Pt_1
il 50% della somma mensilmente percepita;
Parte_2
9) Il SI. verserà alla moglie, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni Parte_2
mese per l'adempimento del suo obbligo contributivo di mantenimento della SI.ra
[...]
, attualmente disoccupata, la somma di € 300,00 mensili (Euro trecento/00) Parte_1
mediante bonifico bancario intestato alla SI.ra IBAN: Parte_1
[...]. Tale somma cesserà di essere versata non appena la signora avrà reperito un'occupazione di cui dovrà dare immediata comunicazione al Pt_1
SI. . In ogni caso la somma stabilita a titolo di mantenimento della moglie, in caso Parte_2
di mancato reperimento di una occupazione da parte della stessa, sarà oggetto di rivalutazione decorso un anno dalla sentenza di separazione.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10) L'autovettura FORD FIESTA targata EA575SV intestata alla SI.ra in regime Pt_1
di comunione legale, resterà in uso alla SI.ra in via esclusiva, che si assumerà Pt_1
ogni onere e spesa. In caso di vendita il SI. firmerà il relativo atto senza Parte_2
alcuna pretesa.
11) L'autovettura SS QASHQAI targata FL022LP intestata al SI. , in Parte_2
regime di comunione legale, resterà in uso allo stesso in via esclusiva, che si assumerà ogni onere e spesa. In caso di vendita la SI.ra firmerà il relativo atto Pt_1
senza alcuna pretesa.
pagina 5 di 8 12) Il ciclomotore Fantic TL50 5M targato X32RS7 intestato al SI. , in regime Parte_2
di comunione legale, resterà in uso allo stesso in via esclusiva, che si assumerà ogni onere e spesa. In caso di vendita la SI.ra firmerà il relativo atto senza alcuna Pt_1
pretesa.
13) Il ciclomotore Piaggio Beverly 500 targato DA29590 intestato al SI. , in Parte_2
regime di comunione legale, resterà in uso allo stesso in via esclusiva, che si assumerà ogni onere e spesa. In caso di vendita la SI.ra firmerà il relativo atto Pt_1
senza alcuna pretesa.
14) Il ciclomotore Vespa Special 50 targata X4GZZH intestato al SI. , in Parte_2
regime di comunione legale, resterà in uso allo stesso in via esclusiva, che si assumerà ogni onere e spesa. In caso di vendita la SI.ra firmerà il relativo atto Pt_1
senza alcuna pretesa.
15) Il conto corrente filiale di Tradate con saldo attivo di circa € CP_1
1.764,00 resterà nella disponibilità della SI.ra che potrà disporre dell'intero Pt_1
importo, anche per la quota riferibile al SI. . Le parti hanno stabilito che Parte_2
la quota del 50% spettante al marito andrà a coprire la mensilità di settembre e parte di ottobre relativa al mantenimento ordinario per la minore e per la SI.ra Pt_1
Successivamente il conto corrente sarà chiuso;
16) La Polizza vita POSTAFUTURO CERTO N.50011870037 estratto conto al
05/05/2023 € 7.364,50 verrà riscattata dalla SI.ra prima della scadenza ed il Pt_1
relativo importo sarà rimesso nella disponibilità del SI. senza Parte_2
alcuna rivendicazione da parte della SI.ra Pt_1
17) La Polizza vita POSTAFUTURO DA GRANDE N.50011559502 estratto conto al
18.01.2024 € 3.078,51 intestata alla SI. resterà nella disponibilità della SI.ra Pt_1 che la lascerà in essere sino alla scadenza prospettata nell'anno 2031, senza Pt_1
alcuna rivendicazione da parte del SI. ; Parte_2
18) Il libretto cointestato tra la SI.ra e la minore con saldo al 02.09.2024 di € Pt_1
2.500,86 resterà nella disponibilità della madre che lo gestirà nell'interesse della minore , rendendo noti e giustificando al padre gli eventuali prelievi che Per_3 verranno effettuati nell'interesse della minore;
19) Il libretto postale n.44674600 cointestato tra il SI. e la SI.ra con Parte_2 Pt_1
pagina 6 di 8 saldo disponibile al 03.08.2023 di € 1.874,30 resterà nell'esclusiva disponibilità del
SI. senza alcuna rivendicazione da parte della SI.ra Parte_2 Pt_1
20) I buoni fruttiferi per € 6.403,11 e per € 10.586,49 derivati dalla successione ex lege della madre della SI.ra pertanto, non rientranti nella comunione legale, Pt_1
rimangono nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra , senza Parte_1
alcuna rivendicazione da parte del SI. Parte_2
21) I coniugi dichiarano di non avere null'altro da dividere in relazione al matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 28/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nata a [...] in data [...], e
[...] Parte_2
nato a Frascineto (CS) in data [...], in [...] al matrimonio contratto dai coniugi in data 08 settembre 2001, in Tradate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate (VA) (anno 2001, atto n. 41, parte II, serie
A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 7 di 8 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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