Decreto cautelare 10 marzo 2022
Decreto presidenziale 15 marzo 2022
Ordinanza cautelare 29 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 29/04/2022, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2022
N. 00267/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2022, proposto da
ST OR, ST AL, ET AB, PP Scarafile, rappresentati e difesi dall'avvocato Rubina Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Ascesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN AP, NA ES, TO Millardi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 79 del 31.1.2022, con cui il Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione Personale della Provincia di Brindisi ha determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’Avviso di concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto nell’organico della Provincia di Brindisi, con profilo professionale di Dirigente dell’Area Tecnica che, dei 72 candidati/e ammessi alla procedura perché in possesso dei requisiti generali e specifici, sono stati ammessi a partecipare alle prove scritte, a seguito di preselezione per titoli, n. 18 candidati/e, quali risultanti dalla graduatoria generale allegata alla determina sub lett. A), contenente esclusivamente il codice identificativo attribuito dalla piattaforma on line ai candidati/e e con indicazione del punteggio dagli stessi conseguito in base ai titoli dichiarati, e di approvare la medesima graduatoria generale, nonché l’elenco dei diciotto candidati/e ammessi/e, allegato sub lett. B), recante i nomi e cognomi degli stessi, riportati in ordine alfabetico;
per quanto di ragione, della graduatoria preliminare relativa alla preselezione per titoli approvata con la menzionata determinazione dirigenziale, nella parte in cui non include i ricorrenti tra gli ammessi alla prova scritta;
per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale n. 642 del 25.10.2021 del Dirigente Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione del Personale della Provincia di Brindisi nonché della determinazione dirigenziale n. 719 del 23.11.2021 con cui è stata disposta l’approvazione, in via definitiva, del suddetto avviso pubblico, divenute lesive con gli esiti della preselezione per titoli;
dell’avviso pubblico, con cui la Provincia di Brindisi ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto nell’organico della Provincia di Brindisi di Dirigente Tecnico (Area Tecnica);
di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento, anche se ad oggi non conosciuto e comunque lesivo dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, e in particolare delle determinazioni del dirigente del Servizio Amministrazione Generale – Ufficio Personale n. 914 del 28.12.2021 e n. 87 del 3 febbraio 2022 di nomina della Commissione valutatrice, e dell’avviso di convocazione dei candidati/e ammessi/e alle prove selettive del 14.2.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. R. Ruggiero per la parte ricorrente e avv. T. Ascesi per la Provincia di Brindisi;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Ciò in quanto:
a) la scelta di far procedere la prova scritta da una fase volta alla preliminare valutazione dei titoli appare conforme alla previsione di cui all’art. 10 co. 1 lett. c) d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/21, venendo in rilievo una procedura selettiva “ ad alta specializzazione tecnica ”, ai sensi della cennata previsione normativa;
b) l’individuazione dei titoli valutabili, da parte dell’Amministrazione – e segnatamente: a) il punteggio attribuito al voto della laurea dichiarata ai fini dell’ammissione alla procedura (massimo 6 punti); b) i titoli di studio, quali master universitario di 1^ livello, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, dottorato di ricerca ed eventuale ulteriore laurea rientrante tra le tipologie richieste per l’ammissione, purché strettamente correlati alla natura ed alle caratteristiche della posizione bandita (massimo 4 punti) – non sembra porsi in contrasto con la previsione di cui all’art. 2 DPCM n. 78/18, la quale non impone all’Amministrazione una scelta definita quanto ai titoli che devono necessariamente essere valutati nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
c) la valutazione dei titoli di carriera e di servizio è prevista nella fase ulteriore, diversa da quella preselettiva, e risponde all’esigenza di non far “pesare” due volte tali requisiti (una prima volta in sede di ammissione alla prova scritta, e una seconda volta ai fini della graduatoria finale), sicché non sembra che essa sia attinta da palesi elementi di illogicità/irrazionalità;
d) la scelta di ammettere alla fase successiva un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso (oltre agli ex aequo) sembra in grado di coniugare le esigenze di selezione di personale dotato delle necessarie competenze tecniche, con quelle – parimenti di rilievo costituzionale – di speditezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sicché non sembra possa essere censurata nella presente sede giurisdizionale;
e) la valutazione dei titoli e la conseguente procedura di selezione dei candidati ammessi alle prove successive avviene in termini automatizzati, sulla base di punteggi definiti ex ante , sicché nessun ruolo assume, in questa fase, la formazione della Commissione esaminatrice;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;
- ritenuto di disporre compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO