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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB MA ME, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3142/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro MA Scavolini;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di discussione di cui in epigrafe -celebrata con modalità a trattazione scritta - parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuta la sua condizione di soggetto portatore di handicap grave nonché di invalido civile nella misura percentuale del 74% onde accedere al beneficio dell'assegno mensile di assistenza, o in subordine del 67% “utile per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa vigente”, ovvero ancora in via ulteriormente gradata del
60% o comunque superiore a quella del 50% riconosciuta dal CTU della fase di ATPO, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza CP_2 della domanda, avendo il CTU accertato, nel procedimento ad istruzione preventiva, la sussistenza del solo status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.
104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
La domanda non può essere accolta.
L'odierna parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie dallo stesso diagnosticate.
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo, il CTU ha accertato in capo alla parte ricorrente un quadro patologico che conferma la sola condizione di soggetto invalido al 50%, in condizione di handicap lieve con decorrenza dalla domanda amministrativa del 2.03.2023.
L'elaborato peritale appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e trasparente nella individuazione dei parametri tabellari utilizzati nella valutazione del quadro morboso diagnosticato.
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano invece come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni.
Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni
(art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore
Ad ogni modo, ed in definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
La circostanza che sia stata acclarata la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per soltanto una delle plurime prestazioni richieste conduce a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese sostenute sia nella precedente fase di ATPO sia nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze del procedimento di ATPO n.
2634/2024, dichiarando soggetto in condizioni di handicap ai sensi dell'art. 3, Parte_1 comma 1, l. 104/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa del 2.03.2023;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite sostenute nella fase di ATPO e nella presente fase di merito.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
MB MA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB MA ME, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3142/2025 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro MA Scavolini;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di discussione di cui in epigrafe -celebrata con modalità a trattazione scritta - parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuta la sua condizione di soggetto portatore di handicap grave nonché di invalido civile nella misura percentuale del 74% onde accedere al beneficio dell'assegno mensile di assistenza, o in subordine del 67% “utile per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa vigente”, ovvero ancora in via ulteriormente gradata del
60% o comunque superiore a quella del 50% riconosciuta dal CTU della fase di ATPO, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza CP_2 della domanda, avendo il CTU accertato, nel procedimento ad istruzione preventiva, la sussistenza del solo status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.
104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
La domanda non può essere accolta.
L'odierna parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie dallo stesso diagnosticate.
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo, il CTU ha accertato in capo alla parte ricorrente un quadro patologico che conferma la sola condizione di soggetto invalido al 50%, in condizione di handicap lieve con decorrenza dalla domanda amministrativa del 2.03.2023.
L'elaborato peritale appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e trasparente nella individuazione dei parametri tabellari utilizzati nella valutazione del quadro morboso diagnosticato.
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano invece come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni.
Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni
(art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore
Ad ogni modo, ed in definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
La circostanza che sia stata acclarata la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per soltanto una delle plurime prestazioni richieste conduce a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese sostenute sia nella precedente fase di ATPO sia nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze del procedimento di ATPO n.
2634/2024, dichiarando soggetto in condizioni di handicap ai sensi dell'art. 3, Parte_1 comma 1, l. 104/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa del 2.03.2023;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite sostenute nella fase di ATPO e nella presente fase di merito.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
MB MA ME