Art. 8.
Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sara' determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.
Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle opere pie che piu' non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.
Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sara' determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.
Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle opere pie che piu' non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.