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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel/ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4660/2023
TRA
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv.to Raffaele SS (c.f. C.F._2
) e dall'avv.to Gianna Maria Sirimarco (c.f. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Raffaele SS, in Vitulazio, alla Via Tutuni
n. 12, in virtù di procure allegate all'atto di appello
APPELLANTI PRINCIPALI
E
, c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 [...]
e , c.f. , nella qualità di C.F._6 Controparte_3 CodiceFiscale_7 eredi di , c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Francesco Persona_1 C.F._8
SS, c.f. presso il cui studio elettivamente domiciliano in S. Maria C.F._9
Capua Vetere, alla via A. De Gasperi, I traversa n.13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATE
D' c.f. e , c.f. CP_4 C.F._10 Controparte_5
nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi C.F._11 Persona_2 dall'avv.to Teresa Giovanna Carusone, c.f.: , presso il cui studio C.F._12 elettivamente domiciliano, in Calvi Risorta (CE), alla via G. Carducci n. 10, in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1107/2023, pubblicata in data 20/03/2023.
Conclusioni per le appellanti e “in via preliminare e Parte_1 Parte_2 pregiudiziale, per le ragioni esposte in premessa, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e comunque l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per
1 il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'avversa domanda in quanto sottoposta a condizione sospensiva;
- nel merito, rigettare in ogni caso le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, in via riconvenzionale e/o in compensazione, accertare e dichiarare che le convenute hanno diritto all'indennità di occupazione e, per l'effetto, dichiarare compensate le avverse richieste e condannare, altresì, l'attrice a versare l'ulteriore eccedenza, somma da determinarsi secondo giustizia, ovvero in via equitativa, rispetto alle somme ricevute come caparra tenendo conto di tutto il periodo di occupazione dell'immobile di ben oltre 13 anni sino all'effettiva liberazione dello stesso ”.
Conclusioni per le appellate , e : Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“1) rigettare integralmente l'appello de quo, destituito di ogni e qualsiasi fondamento e, di conseguenza 2) confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte, fatto eccezione dell'errore materiale laddove il Giudice di primo grado, pur riconoscendo nelle motivazioni il diritto in capo alla promissaria acquirente di ricevere il doppio della caparra confirmatoria (€ 50.000), ha erroneamente condannato la parte promissaria venditrice al pagamento della sola caparra versata (€ 25.000)”
Conclusioni per gli appellati/appellanti incidentali e Controparte_6 Controparte_5 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e . CP_4 Controparte_5
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 7.11.2018, conveniva Persona_1 in giudizio , e (gli Parte_1 Parte_2 Controparte_6 Controparte_5 ultimi due quali eredi di , ed esponeva che, con scrittura privata del Persona_2
15.12.2008, e , avevano promesso di Controparte_7 Pt_1 Pt_2 Persona_2 venderle l'appartamento sito al 2° piano del fabbricato ubicato in Vitulazio, alla via Tommasi, angolo via Verga, nonché il locale deposito al piano interrato, per il prezzo complessivo di euro
115.000,00; che aveva versato, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro 25.000,00; che la stipula dell'atto notarile definitivo doveva avvenire improrogabilmente entro il 10 settembre 2009; che all'art. 7 del contratto preliminare veniva specificato che l'immobile non era ancora accatastato, che l'accatastamento sarebbe stato effettuato a cura e spese della parte promittente venditrice e che la data di stipula dell'atto definitivo avrebbe potuto essere prolungata fino a quando non ci sarebbe stato l'accatastamento; che, nonostante la diffida ad adempiere, i convenuti non si erano resi disponibili a stipulare il contratto definitivo.
Tanto premesso l'attrice esponeva che intendeva recedere dal contratto preliminare, stante il grave inadempimento dei promittenti venditori, e chiedeva la condanna di questi ultimi al pagamento, a proprio favore, del doppio della caparra corrisposta in sede di stipula del contratto preliminare.
2 Si costituivano in giudizio ed e deducevano che l'attrice, Pt_1 Parte_2 Per_1
, fin dal 15.12.2008, data di stipula del contratto preliminare, era stata immessa nel
[...] possesso e godimento dell'immobile e che era “a conoscenza che vi erano problemi per
l'accatastamento delle aree condominiali e non di meno si impegnò a stipulare a data certa il definitivo”; che era necessario, per la stipula del definitivo, l'accatastamento dell'intero fabbricato nel quale era ubicato l'immobile oggetto del preliminare di compravendita;
che in numerose assemblee condominiali era stata trattata la questione dell'accatastamento, conferendo a diversi professionisti l'incarico di “risolvere i problemi burocratici e predisporre la documentazione prodromica e necessaria all'accatastamento”; che da ultimo, con verbale di assemblea condominiale del 14.12.2017, era stato conferito l'incarico all'ing. Persona_3
di procedere all'accatastamento del fabbricato condominiale;
“che l'ing. SS rilevava
[...] la necessità di contattare tutti i condomini per l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria all'accatastamento, rilevando la mancanza delle necessarie successioni”; che diversi condomini erano deceduti e mancavano le successioni e le volture necessarie ai fini dell'accatastamento; che esse convenute si erano impegnate nel fare tutto quanto era nelle loro possibilità per l'accatastamento del fabbricato, accatastamento che non era stato effettuato “per motivi burocratici e questioni condominiali”; che, avendo l'attrice occupato l'immobile fin dal
15.12.2008, l'invocata somma di euro 50.000,00, quale doppio della caparra confirmatoria, doveva essere compensata con l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto del preliminare, spettante ad esse convenute.
Concludevano, quindi, chiedendo di rigettare le avverse domande e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che avevano diritto all'indennità di occupazione, e di “dichiarare compensate le avverse richieste e condannare, altresì, l'attrice a versare l'ulteriore eccedenza
(somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia) rispetto alle somme ricevute come caparra tenendo conto di tutto il periodo di occupazione dell'immobile sino all'effettiva liberazione dello stesso”.
e rimanevano contumaci. Controparte_6 Controparte_5
A seguito del decesso dell'attrice, , si costituivano in giudizio, quali eredi, Persona_1
, e , che reiteravano le domande formulate da CP_1 CP_2 Controparte_3 Per_1
.
[...]
Il giudice di primo grado ha così provveduto: “Dichiara la contumacia di e Controparte_6
; Accoglie la domanda formulata e per l'effetto dichiara l'avvenuta Controparte_5 risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 15 dicembre 2008 a causa dell'inadempimento delle parti convenute;
Condanna le parti convenute al pagamento nei confronti di parte attrice della somma di € 25.000,00, quale caparra confirmatoria versata, oltre interessi come domanda;
Condanna parte attrice all'immediato rilascio dell'immobile.”.
Il primo giudice ha motivato la decisione come di seguito si sintetizza per punti.
3 1) La mancata conclusione del contratto definitivo è da imputare ai promittenti venditori, non essendo stata la raggiunta la prova che questi si adoperavano per conseguire l'accatastamento dell'immobile onde consentire la stipula dell'atto pubblico di compravendita entro il termine convenuto del 10 settembre 2009. Il carattere essenziale del suddetto termine trova conferma nonostante la previsione di cui all'art. 7 del preliminare di vendita, il quale recita: “Si specifica che l'immobile non è ancora accatastato e l'accatastamento dovrà essere fatto a cura e spese della parte venditrice. Si specifica, inoltre, che l'atto definitivo potrà essere prolungato fino a quando non ci sarà tale accatastamento”. Tale clausola non può essere intesa alla stregua di una condizione sospensiva, poichè essa non subordina la stipula del definitivo all'accatastamento dell'immobile, ma si limita a prevedere la mera possibilità di un accordo successivo con cui le parti avrebbero potuto stabilire un nuovo termine per la stipula del contratto definitivo;
accordo che, nel caso di specie, non risulta intervenuto, circostanza che concretizza l'inadempimento della parte promittente venditrice, in quanto, dalla clausola sopra citata e dalle successive diffide all'adempimento, si evince che il termine del 10/09/2009, fissato per la stipula del definitivo, era stato ritenuto essenziale dalle parti.
2) Ciò posto, è fondata la domanda della parte attrice di accertamento del diritto di recesso dal contratto preliminare di compravendita del 15/12/2008, per inadempimento delle parti convenute, e, conseguentemente, il diritto della parte promissaria acquirente di ricevere la restituzione del doppio della caparra versata, secondo il disposto di cui all'art. 1385 c.c..
3) In merito alle domande riconvenzionali di liberazione dell'immobile e di risarcimento per occupazione abusiva dell'immobile si rileva che la consegna dell'immobile prima della stipula dell'atto di compravendita comporta l'instaurazione di un rapporto di comodato gratuito.
L'occupazione dell'immobile da parte del promissario acquirente - inizialmente legittima in presenza del consenso scritto del promittente venditore - diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicchè da tale data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile. Pertanto, nel caso di specie, all'accertamento dell'intervenuta risoluzione consegue il venir meno del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte dell'attrice, con diritto dei convenuti di ottenere il rilascio dell'immobile nonché l'indennità per l'occupazione abusiva dalla data di proposizione della domanda giudiziale di recesso (17 novembre 2018), essendo l'inadempimento imputabile alla parte venditrice.
4) Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3364515 del 15 novembre 2022, hanno chiarito che " Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella medesima ipotesi, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico
4 pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato", Alla luce della richiamata giurisprudenza, si osserva che la parte promittente venditrice non ha prodotto né allegato, elementi probatori dai quali poter dedurre o presumere, in virtù dell'art. 2729 c.c.,
l'esistenza di un pregiudizio derivato dall'occupazione dell'immobile, “né risulta fornita la prova di eventuali proposte di acquisto del medesimo andate perse ovvero una presuntiva quantificazione del canone mensile al quale avrebbe potuto locare l'immobile”. Pertanto, in assenza di qualsiasi parametro di riferimento al quale ancorare l'indennizzo da occupazione abusiva dell'immobile, seppur richiesto in via equitativa, la domanda va rigettata.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello, cui hanno resistito, costituendosi, , e . CP_1 CP_2 Controparte_3
All'udienza di trattazione della causa del 24.04.2024 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di , quali eredi di Controparte_6 Controparte_5 Per_2
rimasti contumaci in primo grado.
[...]
In data 22.11.2024 si sono costituiti e , deducendo di aver rinunciato CP_4 Controparte_5 all'eredità di , in virtù di atto di rinuncia all'eredità per notaio Persona_2 Persona_4 rep. n. 12664, racc. n. 8308, del 10 maggio 2016.
All'udienza del 4 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata in decisione.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame la difesa delle appellanti lamenta l'“Omessa disamina dell'eccezione sollevata dalle convenute odierne appellanti sull'improcedibilità della domanda per violazione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Le appellanti evidenziano che la parte attrice, in primo grado, non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio e chiedono che venga dichiarata improcedibile la domanda da essa proposta.
Il motivo di gravame è inammissibile atteso che le appellanti, convenute in primo grado, non hanno tempestivamente eccepito l'improcedibilità della proposta azione entro la prima udienza svoltasi dinanzi al giudice di prime cure. E invero il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonché la violazione di legge per omessa ammissione e omessa motivazione della mancata ammissione dei mezzi di prova”.
La difesa delle appellanti censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che
5 non era stato provato che la parte promittente venditrice si era adoperata per conseguire l'accatastamento dell'immobile oggetto del preliminare di vendita. Lamenta che “il giudice di prime cure genericamente sostiene e senza alcuna motivazione che non è stata raggiunta la prova (???) senza minimamente esaminare tutto il materiale probatorio versato in atti dalle convenute e ignorando del tutto i fatti esposti peraltro provati anche CP_5 documentalmente”; che “l'accatastamento è un problema che riguarda tutti i condomini del complesso immobiliare la cui risoluzione richiede la partecipazione dei singoli proprietari che benché compulsati anche durante le varie assemblee condominiali, non hanno dato la totale adesione”; che “In numerose assemblee condominiali è stata trattata la questione dell'accatastamento con incarichi a diversi professionisti per risolvere i problemi burocratici e predisporre la documentazione prodromica e necessaria all'accatastamento. Da ultimo con verbale di assemblea del 14/12/2017 veniva conferito l'incarico all'ing. Persona_3 per procedere all'accatastamento del fabbricato condominiale. L'ing. SS rilevava la necessità di contattare tutti i condomini per l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria all'accatastamento rilevando la mancanza delle necessarie successioni;
infatti, diversi proprietari sono deceduti e mancano le successioni e le volture necessarie ai fini dell'accatastamento”; che “contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, i promettenti venditori hanno dimostrato che si sono impegnati e hanno fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per l'accatastamento dell'immobile, ma finora non è stato possibile per motivi burocratici e questioni condominiali”; che il primo giudice non ha tenuto conto della seguente documentazione depositata ritualmente in primo grado con le memorie ex art. 183, 6° comma, secondo termine, c.p.c.: 1) nota del 31/01/2009 contenente richiesta da parte dei condomini di “regolarizzazione pratica catastale”; 2) verbale di assemblea condominiale del
31/01/2012 con conferimento incarico all'architetto 3) nota del 29/05/2013 di Persona_5 convocazione dell'assemblea condominiale con invito ai condomini interessati a produrre la documentazione necessaria per l'accatastamento; 4) nota del 18/09/2015 di convocazione dell'assemblea condominiale con ulteriore diffida ai condomini di produrre la documentazione necessaria all'accatastamento; 5) nota del 07/10/2015 di convocazione dell'assemblea condominiale con ulteriore diffida ai condomini di produrre la documentazione necessaria all'accatastamento; 6) verbale di assemblea condominiale del 06/10/2015, che attesta che i condomini non hanno fornito la documentazione necessaria al tecnico incaricato Arch Per_5
7) nota del 14/03/2016 di convocazione dell'assemblea condominiale con ulteriore sollecito ai condomini di produrre la documentazione necessaria all'accatastamento; 8) nota del 22/11/2017 di convocazione dell'assemblea condominiale per conferimento incarico professionale relativo all'accatastamento; 9) verbale di assemblea condominiale del 22/11/2017, con nomina dell'ing.
a cui veniva conferito l'incarico professionale con verbale di assemblea Persona_3 del 14/12/2017 al fine di procedere all'accatastamento del fabbricato condominiale.
6 Ciò posto la difesa delle appellanti argomenta che dalla suddetta documentazione si evince chiaramente che l'accatastamento non è stato possibile esclusivamente per motivi burocratici e questioni condominiali, e che di tali fatti la promissaria acquirente era evidentemente ben a conoscenza, non solo perché nel contratto veniva inserita ed accettata una condizione sospensiva del contratto attraverso apposita clausola in cui “si specifica che l'immobile non è ancora accatastato e che l'accatastamento dovrà essere fatto a cura e spese della parte promittente venditrice. Si specifica, inoltre, che l'atto definitivo potrà essere promulgato fino a quando non ci sarà tale accatastamento”, ma anche perché la promissaria acquirente ha occupato l'immobile oggetto del preliminare sin dalla stipula dello stesso ed è stata sempre “perfettamente a conoscenza di tutte le questioni sottese”.
La difesa delle appellanti aggiunge che “dal complesso della documentazione prodotta appare oltremodo pacifico ed evidente che il mancato accatastamento dell'immobile, ovvero il mancato avveramento della condizione cui era subordinata la stipula dell'atto definitivo, non è in alcun modo imputabile alle promittenti venditrici”; che le convenute hanno agito secondo correttezza e buona fede, avendo anch'esse interesse all'avverarsi della condizione per poter stipulare l'atto definitivo e conseguire la restante parte del prezzo pattuito;
che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie “che potevano ulteriormente corroborare quanto già provato documentalmente dalle convenute.”.
Il motivo di gravame è in parte infondato e in parte inammissibile.
Le argomentazioni della difesa dell'appellante non scalfiscono la decisione del primo giudice nella parte in cui statuisce che la clausola di cui all'art. 7 del contratto preliminare del
15.12.2008 - che recita: “Si specifica che l'immobile non è ancora accatastato e
l'accatastamento dovrà essere fatto a cura e spese della parte venditrice. Si specifica, inoltre, che l'atto definitivo potrà essere prolungato fino a quando non ci sarà tale accatastamento” - non può essere intesa alla stregua di una condizione sospensiva. E' evidente che la possibilità, prevista contrattualmente dalle parti, di differire la data di stipula del contratto preliminare ad una data successiva all'espletamento della pratica di accatastamento dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita (espletamento della pratica che viene espressamente previsto come obbligo posto a carico della parte promittente venditrice) non lascia desumere alcuna volontà delle parti di subordinare l'efficacia del contratto preliminare ad un evento futuro e incerto, quale l'accatastamento dell'immobile, ma induce a ritenere che la parte promittente venditrice si era obbligata a provvedere all'accatastamento dell'immobile, al cui esito si sarebbe proceduto alla stipula del contratto definitivo.
Si osserva, peraltro, che la difesa delle appellanti non formula controargomentazioni idonee ad inficiare il percorso motivazionale del primo giudice secondo cui la clausola di cui all'art. 7 del contratto preliminare “si limita solo al prevedere la mera possibilità di un accordo successivo con cui le parti stabiliscano un nuovo termine per la stipula del definitivo;
accordo che nel caso
7 di specie non risulta intervenuto” e secondo cui le diffide di adempimento inoltrate dalla parte promissaria acquirente alla promittente venditrice evidenziavano che il termine del 10.09.2009, fissato per la stipula del definitivo, era stato ritenuto dalle parti come termine essenziale.
Ciò posto infondato è anche il profilo di doglianza della difesa delle appellanti, secondo cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto della documentazione (analiticamente elencata nell'atto di appello come sopra illustrato), depositata in primo grado a sostegno della non imputabilità dell'inadempimento alla parte promittente venditrice, atteso che l'accatastamento era stato ostacolato da problemi burocratici. E invero tutta la documentazione che il difensore della parte promittente venditrice ha depositato in primo grado è relativa ad attività compiute in data successiva al 10.09.2009, termine previsto contrattualmente per la stipula del contratto definitivo. L'unico atto recante una data antecedente al 10.09.2009 è quello del 31 gennaio 2009, avente ad oggetto “Regolarizzazione pratica catastale”, sottoscritto da alcuni condomini, tra i quali vi è il nome di (che unitamente a e Persona_2 Parte_1 Parte_2
, aveva promesso in vendita l'immobile oggetto del preliminare) nel quale Controparte_7 si lamenta il mancato avvio della pratica di accatastamento del fabbricato ubicato in Vitulazio
“alla Via Verga, angolo Torre Tommasi”. In tale documento non è indicato il destinatario dell'atto e, in ogni caso, questo solo atto non è sufficiente a dimostrare che la parte promittente venditrice abbia compiuto idonee e concrete attività finalizzate all'accatastamento dell'immobile promesso in vendita.
Ne consegue che va condivisa l'affermazione del primo giudice secondo cui non è stato provato che i convenuti “si adoperavano per conseguire l'accatastamento dell'immobile onde consentire la stipula dell'atto pubblico di compravendita entro il termine convenuto del 10 settembre 2010”.
La richiesta delle prove orali, già formulata in primo grado e non accolta dal giudice di prime cure, è inammissibile, atteso che la difesa della parte appellante non allega specificamente quali circostanze, se provate, potrebbero condurre ad una statuizione diversa da quella emessa dal primo giudice con riguardo all'imputabilità dell'inadempimento alla parte promittente venditrice.
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame la difesa delle appellanti censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale relativa alla invocata compensazione del credito riguardante la restituzione del doppio della caparra con l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto del contratto preliminare.
Il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n.3 , c.p.c., atteso che si sostanzia nel mero richiamo a precedenti della giurisprudenza di legittimità che affermano il principio secondo cui, in caso di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di bene immobile, con il quale il promissario acquirente è stato immesso nel possesso del bene, quest'ultimo è tenuto a tenere indenne il promittente venditore dalla perdita della disponibilità del bene fino
8 alla restituzione dello stesso.
Il difensore delle appellanti non allega, però, sotto quale profilo sia viziata la decisione del primo giudice che ha escluso l'obbligo a carico della parte promissaria acquirente di corrispondere alla controparte un'indennità di occupazione dell'immobile, sul rilievo che “parte attrice non ha prodotto, né tantomeno allegato, elementi probatori dai quali poter dedurre o financo presumere, in virtù dell'art. 2729 c.c., l'esistenza di un pregiudizio derivato dal mero fatto dell'occupazione dell'immobile né risulta fornita prova di eventuali proposte di acquisto del medesimo andate perse ovvero una presuntiva quantificazione del canone mensile al quale avrebbe potuto locare l'immobile. Pertanto, in assenza di qualsiasi parametro di riferimento al quale ancorare l'indennizzo da occupazione abusiva dell'immobile, seppur richiesto in via equitativa, la domanda va rigettata.”.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Va accolta la domanda formulata dal difensore di e di Controparte_6 Controparte_5
“di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva”, sul rilievo che questi ultimi hanno rinunciato all'eredità di . Tale rilievo assurge a motivo di gravame Persona_2 incidentale, in quanto si invoca inequivocamente una modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui, il primo giudice, li ha condannati, unitamente agli altri convenuti, al pagamento del doppio della caparra confirmatoria a favore della parte attrice e al pagamento delle spese processuali. Peraltro, il difensore della parte appellante principale non ha contestato la “carenza di legittimazione passiva” (recte titolarità passiva) di e di Controparte_6
Controparte_5
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, stante il difetto di titolarità passiva di e di con riguardo al rapporto contrattuale Controparte_6 Controparte_5 dedotto in lite, la domanda di , e, per essa, delle eredi, , Persona_1 Controparte_1 CP_2
e , va accolta nei soli confronti di e di
[...] Controparte_3 Parte_1
Parte_2
§ 4. Va accolta l'istanza di correzione del dispositivo della sentenza di primo grado, formulata dal difensore delle appellate, , e , atteso Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 che risulta, all'evidenza, che il primo giudice, per mero errore materiale, ha indicato come importo da restituire, a titolo di doppio della caparra, quello di euro 25.000,00, in luogo dell'importo corretto di euro 50.000,00. Del resto sul punto non vi è alcuna contestazione del difensore delle appellanti.
§ 5. Le spese del presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale tra la parte appellante principale e le appellate , e , seguono la CP_1 CP_2 Controparte_3 soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Esse si pongono a carico delle appellanti principali, applicando i parametri di cui al DM
147/2022 - valore della lite compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 - con la quantificazione
9 dei compensi in misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa, con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del limitato numero di questioni esaminate, e di contenuta complessità, poste a fondamento della decisione, nonché del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del gravame, e, con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, nella misura pari ai minimi di tariffa, atteso che nella presente sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Con riguardo al rapporto processuale tra , e , da un lato, CP_1 CP_2 Controparte_3
e e , dall'altro, la riforma della sentenza impugnata, stante la CP_4 Controparte_5 declaratoria di difetto di titolarità passiva di questi ultimi, comporta un nuovo regolamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite. Ciò posto le spese di lite sia del primo grado che del presente grado di giudizio vanno compensate, atteso che e non si sono costituiti nel giudizio di primo grado, e, CP_4 Controparte_5 quindi, non hanno sopportato alcuna spesa per la difesa, e che, nel presente grado di giudizio, si sono costituiti rappresentando di aver rinunciato all'eredità di , circostanza Persona_2 con riguardo alla quale , e non hanno sollevato alcuna CP_1 CP_2 Controparte_3 contestazione.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, a carico della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e da nei sensi di cui in Parte_2 Parte_1 motivazione;
- accoglie l'appello incidentale proposto da e da e, in Controparte_6 Controparte_5 parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di titolarità passiva di CP_6
e di accoglie parzialmente la domanda proposta in primo grado da
[...] Controparte_5
, e condanna e al pagamento della somma di Persona_1 Parte_1 Parte_2 euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale, a favore di CP_1
, e , quali eredi di;
[...] Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
- resta ferma la sentenza di primo grado con riguardo al capo del dispositivo di condanna della parte attrice al rilascio dell'immobile oggetto del contratto preliminare;
- condanna la parte appellante principale al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore di , e , spese che si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 liquidano complessivamente in euro 6.732,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
- compensa le spese di lite, sia del primo che del presente grado di giudizio, tra , Controparte_1
e , da un lato, e e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
10 dall'altro;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n.
115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 5 dicembre 2024
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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