Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2638 del 2025, proposto da
-OMISSIS-S.p.A. e -OMISSIS- S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2905DEBDE, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Celani, Marco Rago e Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Carlo Celani in Roma, piazza di Pietra 26;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciana Caso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Puliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
- del provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di cartucce toner e a getto d'inchiostro comprensiva del servizio di raccolta dei consumabili da stampa esausti per Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed Enti dipendenti, Enti del Sevizio Sanitario Toscano ed Enti Locali che insistono sul territorio regionale, emanato dalla Regione Toscana in data -OMISSIS- e comunicato il -OMISSIS-;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione di gara, comunicati in data e segnatamente dei verbali del -OMISSIS-, nella parte in cui la Commissione stessa ha attribuito all'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario il punteggio di 63,80;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione, il bando di gara, il disciplinare e il capitolato tecnico.
nonchè il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima aggiudicazione dell'appalto, in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, mediante affidamento del contratto per l'intera durata del servizio, anche attraverso subentro, rispetto al quale viene proposta sin d'ora espressa domanda, ovvero per equivalente per gli importi che verranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della società -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VA HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società -OMISSIS-e -OMISSIS-, in quanto facenti parte del costituendo RTI tra -OMISSIS-S.P.A. (mandataria) e -OMISSIS- S.R.L. (mandante), hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di cartucce toner e a getto d’inchiostro, comprensiva del servizio di raccolta dei consumabili da stampa esausti per la Regione Toscana, emanato dalla stessa Regione il -OMISSIS-.
A seguito dell’indizione della procedura sopra citata, avvenuta con il decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, erano pervenute n. 4 offerte, tra cui quelle del costituendo RTI ricorrente e del costituendo RTI tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutte ammesse alla procedura con il decreto dirigenziale -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Il RTI odierno ricorrente si posizionava al secondo posto in graduatoria, in quanto l’RTI -OMISSIS-/-OMISSIS- prevaleva esclusivamente in virtù dell’assegnazione del punteggio discrezionale dell’offerta tecnica, in cui otteneva il punteggio massimo in relazione ad entrambe le voci previste, mentre l’RTI ricorrente totalizzava 16,88 punti, con uno scarto di 7,12 punti.
Con il provvedimento ora impugnato era stata conclusa la procedura, che era stata aggiudicata in favore dell’RTI costituendo tra -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l., disponendo che l’Accordo Quadro sarebbe stato stipulato in forma pubblica e per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione.
Nel chiedere l’annullamento dei sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 6.2 del disciplinare di gara e l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare la carenza istruttoria e di motivazione, oltre alla disparità di trattamento e la contraddittorietà; a) il soggetto aggiudicatario non avrebbe rispettato quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 6.2 lett. a), ai fini della comprova del raggiungimento del requisito esperienziale e della capacità tecnica; b) non sarebbe stato dimostrato il possesso del requisito di cui all’art. 6.1 del Disciplinare (“Requisiti di idoneità professionale”) e relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, ancora, le giustificazioni fornite in materia di costo del lavoro da parte dell’aggiudicataria costituirebbero una nuova offerta (c); d) l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso perché, contrariamente a quanto disposto dal punto 16.1 del Disciplinare, la società -OMISSIS- avrebbe applicato lo sconto su prodotti obsoleti, fuori commercio e perciò non quotabili;
2. la violazione degli artt. 15 e 17.1 del disciplinare di gara e l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare la carenza di motivazione, il difetto dei presupposti e il travisamento dei fatti, in quanto sussisterebbe l’errata attribuzione del punteggio di 9.8 punti in favore dell’RTI -OMISSIS-, perché l’aggiudicatario avrebbe offerto n. 48 prodotti sprovvisti del certificato necessario e, inoltre, alcuni di essi non sarebbero conformi alle specifiche richieste dalla Stazione Appaltante;
3. la violazione dell’art. 17.2 del disciplinare di gara e l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare il difetto istruttorio, l’irragionevolezza e la carenza di motivazione, in quanto i Commissari avrebbero proceduto ad una valutazione collegiale, anziché singola, nella valutazione dell’offerta tecnica e, ciò, in violazione di quanto previsto dall’art. 17.2 del disciplinare.
Si è costituita la Regione Toscana e la società -OMISSIS-, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
La società controinteressata ha eccepito, altresì, l’esistenza di vari profili di difetto di interesse, in particolare per quanto attiene il servizio di gestione dei consumabili esauriti e, ancora, per mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza.
Nel corso della camera di consiglio del 16 ottobre 2025 l’RTI ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
All’udienza del 16 dicembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario premettere che la manifesta infondatezza del ricorso, consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte.
1.1 E’ da respingere il primo motivo con il quale e con una pluralità di argomentazioni si sostiene: a) la violazione del punto 6.2 del disciplinare di gara per non aver la stazione appaltante accertato il difetto in capo a RTI -OMISSIS- del requisito di capacità tecnica professionale, previsto a pena di esclusione; b) l’asserita mancanza, nei confronti del RTI -OMISSIS-, delle necessarie autorizzazioni per le attività di raccolta e smaltimento di rifiuti; c) l’asserita natura di “offerta nuova” delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria in sede di verifica di anomalia; d) l’asserita offerta di prodotti non quotati.
1.2 Per quanto riguarda l’argomentazione diretta a sostenere il difetto della capacità tecnica e professionale in capo all’RTI -OMISSIS- è necessario premettere che il punto 6.2 del disciplinare prevede, alla lett. a), che “ per la prestazione principale il concorrente deve aver eseguito nel periodo dal -OMISSIS- forniture analoghe di cartucce toner e/o a getto di inchiostro e/o materiali consumabili per stampanti (es. nastri o tamburi) per un importo di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00), dei quali per almeno euro 700.000,00 (euro settecentomila/00) originali e per almeno euro 300.000,00 (trecentomila/00) rigenerati ”, la cui prova è fornita mediante “ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse ”.
1.3 Nel corso della procedura la stazione appaltante ha chiesto al RTI -OMISSIS- la produzione della documentazione di cui al paragrafo 6.2 del disciplinare, poi trasmessa il -OMISSIS-, producendo copia dell’ordinativo di fornitura disposto da ESTAR, copia delle fatture e copia delle relative quietanze.
1.4 Una volta che la stazione appaltante ha ricevuto quanto richiesto, i successivi controlli hanno avuto esito positivo e hanno trovato riscontro nel verbale “ di verifica sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione di offerta di cui ai controlli ex d.lgs. 36/2023 ” del -OMISSIS-, circostanza quest’ultima che ha portato l'Amministrazione (con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) a disporre l'aggiudicazione dell’appalto in favore del RTI -OMISSIS-.
1.5 Non solo la documentazione richiesta risulta correttamente depositata, ma va considerato che l’RTI -OMISSIS- risultava gestore uscente del servizio di fornitura e recupero dei materiali di stampa esausti per la medesima Amministrazione resistente che, quindi e a sua volta, era già in possesso, ex ante, della documentazione contrattuale necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
1.6 È noto che ai sensi dell’art. 99, comma 3, D.lgs. 36/2023, non può essere escluso un operatore economico quando la Stazione appaltante possiede già la documentazione comprovante i requisiti dichiarati, essendo il nuovo Codice dei contratti pubblici ispirato a un principio sostanzialistico volto a privilegiare la verifica effettiva delle capacità operative dell’impresa, in luogo di formalismi inutili.
1.7 Ciò premesso è evidente che l’aggiudicataria ha pienamente comprovato il possesso del requisito di capacità tecnica necessario per la partecipazione alla procedura di cui si tratta.
1.8 Altrettanto infondata è l’argomentazione diretta a rilevare la mancanza (sempre nei confronti del RTI -OMISSIS-) delle necessarie autorizzazioni per le attività di raccolta e smaltimento di rifiuti.
1.8 La stazione appaltante, in ossequio a quanto previsto dal punto 6.1 b) del disciplinare, ha verificato che la società -OMISSIS- (soggetto deputato allo svolgimento del servizio di raccolta dei consumabili da stampa esausti) era effettivamente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, così come è evidente dal verbale del -OMISSIS-, laddove il RUP fa menzione del certificato di iscrizione all’albo -OMISSIS- presente agli atti.
1.9 Nel corso del giudizio è stato dimostrato che la stessa -OMISSIS- dispone di impianti autorizzati siti in CI (SI), EL (MI) e CI T’NG (TE), coperti dalle autorizzazioni (rilasciate dagli enti pubblici competenti, compresa Regione Toscana) per i codici EER indicati, che consentono la messa in riserva dei rifiuti in vista delle successive operazioni di recupero.
2. Inoltre la Regione ha rilevato di aver proceduto d’ufficio alla verifica dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto sito a CI, in quanto autorità competente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori e, ciò, come è evincibile dal Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, con il quale la Regione ha rilasciato in favore di -OMISSIS- l’autorizzazione unica, ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e gestione dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi sopra citato.
2.1 La Regione Toscana ha rilevato, altresì, di aver acquisito anche l’autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano, con riferimento all’impianto ubicato nel Comune di EL (MI), ottenuto dalla -OMISSIS- a seguito dell’acquisizione della ditta -OMISSIS- s.r.l..
2.2 Sempre con riferimento all’impianto di Pioltiello, con atto dirigenziale n. -OMISSIS- è stata disposta la rinnovazione dell’autorizzazione (già rilasciata in precedenza in favore della -OMISSIS-con atto dirigenziale n. -OMISSIS-) con scadenza al -OMISSIS-.
2.3 Per quanto riguarda poi l’asserita carenza di autorizzazione per le operazioni R12, con riferimento ai rifiuti con codice CER 20 03 99, la stazione appaltante, a seguito di una richiesta di chiarimenti, ha espressamente affermato che il codice CER 20 03 99 costituisce l’effetto di un un refuso e non doveva quindi essere richiesto, mentre risulta confermato il possesso da parte dell’RTI aggiudicatario delle autorizzazioni rimanenti e correlate agli altri due codici, CER 08 03 18 e CER 16 02 16.
2.4 Nemmeno sono condivisibili le argomentazioni dirette a rilevare che, a seguito delle giustificazioni fornite in sede della verifica di anomalia, l’aggiudicataria avrebbe introdotto delle modifiche sostanziali rispetto a quanto indicato in sede di offerta, con particolare riferimento ai valori relativi ai costi della sicurezza, al costo del personale e all’indicazione del CCNL applicato.
2.5 Sul punto è dirimente constatare come la ricorrente non abbia dimostrato quali siano le modifiche intervenute, suscettibili di incidere sull’offerta già presentata dall’aggiudicataria.
2.6 Si consideri, inoltre, che in sede di verifica dell’anomalia e come è desumibile dal verbale del -OMISSIS-, la stazione appaltante ha accertato che, per quanto attiene l’individuazione del CCNL da utilizzare a riferimento, era intervenuto un accordo collettivo con i lavoratori della sede di Siena, nell’ambito del quale si era convenuto di applicare, con decorrenza dal -OMISSIS-, il CCNL per il settore Servizi Ambientali –Utilitalia/Confindustria, in quanto più coerente con l’attività aziendale sviluppata presso la sede di CI.
Sempre dal sopra citato verbale è possibile evincere come nulla sia mutato rispetto all’offerta, in quanto si è espressamente ".. confermata la retribuzione riconosciutale dal precedente CCNL applicato e l’eventuale differenziale retributivo degli importi già maturati sarà garantito “ad personam” attraverso il riconoscimento di un apposito superminimo individuale non assorbi¬bile salvo in caso di passaggio a categoria superiore ”.
2.7 Precedenti pronunce hanno confermato la correttezza di tale procedura, avendo chiarito che “ in sede di verifica di anomalia, ferma restando la non modificabilità dell’offerta, sono consentite le giustificazioni e i chiarimenti che non si risolvano in una manipolazione ex post dell’offerta medesima ” (Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2023, n. 3182).
2.8 Nemmeno risultano modificati i costi per la sicurezza, il cui importo è stato confermato in sede di verifica dell’anomalia, circostanza quest’ultima anch’essa desumibile dal verbale sopra citato.
2.9 Con l’ultima censura, legata anch’essa al primo motivo, -OMISSIS-afferma che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso perché, contrariamente a quanto disposto dal punto 16.1 del Disciplinare, laddove si prevede che “ tutte le voci previste nel Dettaglio economico devono essere obbligatoriamente quotate, pena l’esclusione ”, -OMISSIS- avrebbe applicato lo sconto su prodotti obsoleti fuori commercio e perciò non quotabili.
3. In realtà l’Amministrazione ha dimostrato che i prodotti “obsoleti” erano stati inseriti nel dettaglio economico dell’offerta, a seguito del fabbisogno manifestato dall’Estar, perché rispondenti alle apparecchiature attualmente in disponibilità della stessa Amministrazione.
3.1 Ne consegue che era stata la stessa stazione appaltante a richiedere espressamente la fornitura di questi prodotti in gara e che, pertanto, erano stati oggetto di ribasso da parte di tutti i concorrenti, unitamente alla stessa ricorrente.
3.1 Le giustificazioni rese dall’aggiudicatario hanno chiarito, poi, che gli sconti prossimi al 100% erano da ricondurre alla natura residuale di tali prodotti, non più richiesti dal mercato e che risultavano giacenti e inutilizzati nei magazzini del fornitore uscente, stante l’obsolescenza degli articoli di cui si tratta.
3.2 Il primo motivo è, pertanto, nel suo complesso da respingere.
3.3 Con il secondo motivo si sostiene la violazione dei punti 15 (offerta tecnica) e 17.1 (Tabella dei criteri discrezionali, quantitativi e tabellari dell’offerta tecnica”) del disciplinare di gara, nella parte in cui si prevede l’assegnazione un massimo di 10 punti in relazione alla “ Quantità di cartucce rigenerate in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 che verrà fornita rispetto al totale delle cartucce rigenerate inserite nella scheda “Offerta tecnica” (punto 17.1, 2b del Disciplinare), cioè di cartucce rigenerate in possesso di etichette ambientali come “-OMISSIS- ”.
Nello specifico, parte ricorrente sostiene che il punteggio conferito all’aggiudicatario sarebbe errato perché il 39,47 % del totale delle cartucce rigenerate offerte da -OMISSIS- sarebbero sfornite di una delle richiamate etichette ambientali.
3.4 Anche tale motivo di ricorso è infondato.
3.5 Fermo restando che è rimasto incontestato come non risulti superata la prova della resistenza, è dirimente constatare che l’Amministrazione ha dimostrato di aver verificato che i 48 prodotti offerti da -OMISSIS- erano in possesso della certificazione Nordic Swan Ecolabel.
3.6 In particolare, la lex specialis non richiedeva a pena di esclusione l’allegazione dei file PDF delle certificazioni, ma solo l’indicazione delle cartucce dotate di etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024.
3.7 In assenza di allegati, la Commissione ha autonomamente accertato l’esistenza delle certificazioni mediante la consultazione del database ufficiale -OMISSIS-.
3.8 È noto che tale procedura di verifica d’ufficio, fondata su fonti pubblicamente consultabili, è pienamente conforme alla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 ottobre 2018, n. 9785).
3.9 Quanto agli errori di trascrizione, il RTI resistente ha riconosciuto che, in sede di compilazione della scheda tecnica, alcuni codici riferiti alle cartucce HP erano stati riportati in modo errato, errori che erano stati superati dalla Commissione che aveva accertato che le relative cartucce -OMISSIS- erano effettivamente coperte dalla necessaria certificazione ambientale.
4. Ne consegue che detta fattispecie non poteva che essere considerata il frutto di un mero refuso materiale, privo di effetti sostanziali e superabile in applicazione dei principi di favor partecipationis e di conservazione degli atti di gara (Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2018, n. 6520; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 3 febbraio 2020, n. 178).
4.1 È comunque dirimente constatare che in tale fattispecie il disciplinare non prevedeva nessuna ipotesi di esclusione, circostanza che ha consentito alla commissione di valutare compiutamente l’offerta tecnica.
4.2 Altrettanto da respingere è la terza censura nella quale si sostiene che i singoli commissari avrebbero espresso una valutazione collegiale, anziché un giudizio singolo e riferito ad ogni membro della commissione e, ciò, in asserita violazione dell’art. 17.2 del disciplinare.
4.3 Contrariamente a quanto sostenuto la valutazione delle offerte è stata posta in essere correttamente, essendo intervenuta una valutazione singola da parte di ciascun membro della commissione, con l’attribuzione di un coefficiente variabile fra zero e uno, la cui media è stata poi trasformata in punteggio, secondo le indicazioni del punto 17.2 del disciplinare sopra richiamato.
4.4 Ciò emerge chiaramente dalla lettura dei verbali delle sedute riservate della Commissione ed in particolare dal verbale del -OMISSIS-.
Proprio da detto verbale è possibile evincere che, con riferimento ai vari criteri previsti, “ ciascun commissario ” ha assegnato un proprio valore agli stessi criteri e che la commissione ha poi riportato, per ogni offerta, una motivazione che è espressione sintetica dei giudizi dei singoli commissari.
4.5 Si consideri, inoltre, che un costante orientamento giurisprudenziale ha affermato la legittimità che il punteggio di “ciascun commissario” sia attribuito all’esito di un confronto collegiale con gli altri componenti dell’organo valutativo e che, quindi, i commissari possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte.
Si è affermato, infatti, che la circostanza che i voti così espressi coincidano per i diversi commissari non costituisce di per sé causa d’illegittimità, potendo essersi ben verificata una convergenza nelle valutazioni, anche a seguito di un confronto dialettico.
Si è inoltre osservato che le Linee guida ANAC n. 2/2016, nel prevedere testualmente che “ ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta ”, non escludono che il punteggio di “ ciascun commissario ” sia attribuito all’esito di un confronto collegiale con gli altri componenti dell’organo valutativo (Cons. St., sez. III, 24 febbraio 2022, n. 1327 e Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 16/2022).
4.6 Sulla base degli orientamenti sopra citati la presenza della valutazione del singolo commissario deve ritenersi necessaria solo quando il bando prevede il metodo del confronto a coppie”, criterio di valutazione inesistente e inapplicabile nel caso di specie, stante il fatto che il disciplinare prevedeva espressamente l’utilizzo del metodo discrezionale.
4.7 Ne consegue che il provvedimento di valutazione dell’offerta tecnica risulta immune dalle censure dedotte, considerando che i commissari si sono solo confrontati sulla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte e, ciò, nel rispetto del disciplinare che non prevede l’obbligo di autonoma verbalizzazione della singola valutazione.
4.8 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, unitamente alla domanda di risarcimento del danno.
4.9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le società ricorrenti al pagamento della somma pari a euro 2.000,00 (duemila//00) per ciascuna parte resistente costituita per complessivi euro 4.000,00 (quattromila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
VA HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA HI | RI GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.