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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220010524981000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25.9.2023 e depositato presso questa Corte il 22.1.2024, la signora Ricorrente_1
, Data_nascita_1, e Data_luogo_1 in Indirizzo_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in foglio separato, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Data_luogo_2, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, avverso la cartella di pagamento n°
29720220010524981, notificata il 29.6.2023, portante un carico di € 249,69, a titolo di tassa auto, anno 2019, compreso di interessi, sanzione e diritti di notifica, con riferimento all'autoveicolo targato Targa_1
La ricorrente eccepiva la parziale inesistenza del carico iscritto a ruolo e riportato nel provvedimento impugnato, in quanto, come da denuncia di furto del 18.3.2019 che allegava, il suddetto autoveicolo le era stato derubato la stessa data della denuncia.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare la cartella impugnata;
in subordine di dichiarare dovuta la tassa auto richiesta sino al 18.3.2019.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente di rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non costituitasi nonostante avesse ricevuto la notifica del ricorso a mezzo pec in data 25.9.2023.
Non può essere accolta la domanda principale formulata in ricorso di annullamento totale della cartella impugnata che contiene la richiesta di pagamento degli importi a titolo di tassa auto per il periodo gennaio
2019 – dicembre 2019.
Infatti, come dedotto in ricorso, la signora Ricorrente_1 ha mantenuto il possesso e la piena disponibilità della sua autovettura sino al momento del furto subito il 18.3.2019. Ne consegue che fino a tale data la tassa auto per il 2019 è dovuta dalla ricorrente.
Merita, invece, accoglimento la domanda subordinata.
Come previsto dall'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16/2015 “La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo”
Orbene la ricorrente ha validamente dimostrato di aver perso il possesso del proprio veicolo a seguito di furto avvenuto il 18.3.2019, regolarmente denunciato in pari data (allegato 2 al ricorso introduttivo).
Sul punto la Circolare del 11/05/1998 n. 122 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. V prevede che: "Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti, del possesso pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti o della disponibilità inerenti a veicoli iscritti al P.R.A. e a veicoli e autoscafi iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, deve necessariamente essere attestata da "idonea documentazione" (art. 94, comma 7, cod. della strada): con tale locuzione si intendono, in generale, gli atti e i documenti, "di data certa", attestanti il venir meno dei richiamati presupposti. Sebbene "la data certa" non sia espressamente prevista dalla norma in esame, si ritiene che essa costituisca requisito indefettibile per il giudizio di idoneità della documentazione in discorso in quanto già richiamato dalla giurisprudenza citata in premessa.
Quanto alla decorrenza degli effetti di esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, delle relative sanzioni amministrative e degli accessori, la questione è da correlarsi al tipo di documento prodotto. A titolo meramente esemplificativo si riportano alcune fattispecie di atti e documenti "idonei", ai fini in discorso, di frequente ricorrenza - da produrre in originale o copia conforme - con relativa decorrenza di effetti liberatori: A) provvedimenti giurisdizionali definitivi, emessi in sede civile, penale, amministrativa;
decorrenza di effetti: a far data, a seconda dei casi, dall'evento accertato o dalla esecutività del provvedimento di sequestro o di confisca;
B) atti e provvedimenti definitivi di autorità amministrative;
decorrenza di effetti: a far data dall'evento accertato o attestato o dalla esecutività del provvedimento (ad es. di sequestro o di confisca amministrativa); C) atti pubblici di vendita o privati con firma autenticata nelle forme di legge;
decorrenza di effetti: dalla data dell'atto pubblico o dalla autentica della firma;
D) denunce di furto o di appropriazione indebita;
decorrenza di effetti: dalla data di presentata denuncia alla polizia giudiziaria;
E) dichiarazione di rottamazione del veicolo rilasciata da imprese autorizzate;
decorrenza effetti: dalla data di consegna del veicolo risultante dal certificato rilasciato dai soggetti legittimati a richiedere la cancellazione del veicolo medesimo dal P.R.A. (art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); F) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.”
La denuncia presentata in data 18.3.2019 è idonea a esentare la contribuente dal pagamento della tassa reclamata per la residua parte dell'anno 2019. L'importo dovuto dalla ricorrente a titolo di tassa auto per l'anno 2019 va, pertanto ridotto da € 180,60 a € 38,10 (77 giorni). Su tale ultima somma vanno applicate le sanzioni e computati gli interessi.
Le spese, da porre a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 39 del D.L. 112/1999
(“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”), vanno determinate tenendo conto dell'accoglimento della sola domanda subordinata e dell'effettiva attività difensiva svolta dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie la domanda subordinata formulata in ricorso nei termini illustrati in parte motiva e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies del
D.Lgs. n° 546/1992, liquida in € 230,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 200,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE
US LI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220010524981000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25.9.2023 e depositato presso questa Corte il 22.1.2024, la signora Ricorrente_1
, Data_nascita_1, e Data_luogo_1 in Indirizzo_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in foglio separato, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Data_luogo_2, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, avverso la cartella di pagamento n°
29720220010524981, notificata il 29.6.2023, portante un carico di € 249,69, a titolo di tassa auto, anno 2019, compreso di interessi, sanzione e diritti di notifica, con riferimento all'autoveicolo targato Targa_1
La ricorrente eccepiva la parziale inesistenza del carico iscritto a ruolo e riportato nel provvedimento impugnato, in quanto, come da denuncia di furto del 18.3.2019 che allegava, il suddetto autoveicolo le era stato derubato la stessa data della denuncia.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare la cartella impugnata;
in subordine di dichiarare dovuta la tassa auto richiesta sino al 18.3.2019.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente di rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non costituitasi nonostante avesse ricevuto la notifica del ricorso a mezzo pec in data 25.9.2023.
Non può essere accolta la domanda principale formulata in ricorso di annullamento totale della cartella impugnata che contiene la richiesta di pagamento degli importi a titolo di tassa auto per il periodo gennaio
2019 – dicembre 2019.
Infatti, come dedotto in ricorso, la signora Ricorrente_1 ha mantenuto il possesso e la piena disponibilità della sua autovettura sino al momento del furto subito il 18.3.2019. Ne consegue che fino a tale data la tassa auto per il 2019 è dovuta dalla ricorrente.
Merita, invece, accoglimento la domanda subordinata.
Come previsto dall'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16/2015 “La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo”
Orbene la ricorrente ha validamente dimostrato di aver perso il possesso del proprio veicolo a seguito di furto avvenuto il 18.3.2019, regolarmente denunciato in pari data (allegato 2 al ricorso introduttivo).
Sul punto la Circolare del 11/05/1998 n. 122 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. V prevede che: "Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti, del possesso pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti o della disponibilità inerenti a veicoli iscritti al P.R.A. e a veicoli e autoscafi iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, deve necessariamente essere attestata da "idonea documentazione" (art. 94, comma 7, cod. della strada): con tale locuzione si intendono, in generale, gli atti e i documenti, "di data certa", attestanti il venir meno dei richiamati presupposti. Sebbene "la data certa" non sia espressamente prevista dalla norma in esame, si ritiene che essa costituisca requisito indefettibile per il giudizio di idoneità della documentazione in discorso in quanto già richiamato dalla giurisprudenza citata in premessa.
Quanto alla decorrenza degli effetti di esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, delle relative sanzioni amministrative e degli accessori, la questione è da correlarsi al tipo di documento prodotto. A titolo meramente esemplificativo si riportano alcune fattispecie di atti e documenti "idonei", ai fini in discorso, di frequente ricorrenza - da produrre in originale o copia conforme - con relativa decorrenza di effetti liberatori: A) provvedimenti giurisdizionali definitivi, emessi in sede civile, penale, amministrativa;
decorrenza di effetti: a far data, a seconda dei casi, dall'evento accertato o dalla esecutività del provvedimento di sequestro o di confisca;
B) atti e provvedimenti definitivi di autorità amministrative;
decorrenza di effetti: a far data dall'evento accertato o attestato o dalla esecutività del provvedimento (ad es. di sequestro o di confisca amministrativa); C) atti pubblici di vendita o privati con firma autenticata nelle forme di legge;
decorrenza di effetti: dalla data dell'atto pubblico o dalla autentica della firma;
D) denunce di furto o di appropriazione indebita;
decorrenza di effetti: dalla data di presentata denuncia alla polizia giudiziaria;
E) dichiarazione di rottamazione del veicolo rilasciata da imprese autorizzate;
decorrenza effetti: dalla data di consegna del veicolo risultante dal certificato rilasciato dai soggetti legittimati a richiedere la cancellazione del veicolo medesimo dal P.R.A. (art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); F) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.”
La denuncia presentata in data 18.3.2019 è idonea a esentare la contribuente dal pagamento della tassa reclamata per la residua parte dell'anno 2019. L'importo dovuto dalla ricorrente a titolo di tassa auto per l'anno 2019 va, pertanto ridotto da € 180,60 a € 38,10 (77 giorni). Su tale ultima somma vanno applicate le sanzioni e computati gli interessi.
Le spese, da porre a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 39 del D.L. 112/1999
(“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”), vanno determinate tenendo conto dell'accoglimento della sola domanda subordinata e dell'effettiva attività difensiva svolta dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie la domanda subordinata formulata in ricorso nei termini illustrati in parte motiva e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies del
D.Lgs. n° 546/1992, liquida in € 230,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 200,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE
US LI