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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 12, del mese di maggio, all'udienza tenuta dal G.O.T., dott.ssa Luisa Sorrenti, presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 686/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da nato Reggio Calabria il 6 Luglio 1982, CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Scaramuzzino, in via VIA ARGINE DX.
CALOPINACE 18, da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Opponente
CONTRO
nato a [...] il nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Lume Pellaro n. 18C C.F._2
presso lo studio legale con dell'avv. Francesca Misale che lo rappresenta e difende in forza di
mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Opposto
Avente ad oggetto: Decreto Ingiuntivo n. 911/2022 pubblicato dal Tribunale di Reggio Calabria in data 21.11.2022 (proc 1760/2022 rg)
Compaiono all'udienza:
L'avv. Pietro Scaramuzzino per l'opponente.
Nessuno per parte opposta.
L'avv. Scaramuzzino si riporta ai suoi atti e alle conclusioni ivi formulate e ne chiede l'accoglimento
Il Giudice
Visto l'art 420 cpc
Dispone
1 che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza della parte allontanatasi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 686/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, all'esito della
Camera di Consiglio dell'udienza odierna disposta ex art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.911/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria il 21.11.2022, con cui , locatore Parte_2
dell'immobile ad uso abitativo, sito in Reggio Calabria, Via Pio Xi Trav II Privata, n.20, deducendo la morosità della parte conduttrice, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €. € 3.904,06, di cui €. 1.755,95 per il pagamento di canoni condominiali relativi alle annualità 2012/2018 ed €.
1.748,11 per le annualità 2021/ 2022 ed €.400,00 per canone di locazione del mese di Febbraio 2022;
oltre interessi e spese di procedimento.
A sostegno della sua opposizione, ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei canoni e accessori richiesti con il procedimento monitorio, quantomeno per la parte relativa al periodo precedente il 2018; e comunque l'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto negli anni precedenti il
2019 tenuto conto non solo di precedenti azioni giudiziarie tutte risoltesi tra le parti con i pagamenti dovuti, ma, in particolare, di una precedente azione di sfratto per morosità (rg n. 3717/2018) in cui
2 era stato contestato il mancato pagamento di canoni relativi al 2018 ed oneri condominiali per gli anni
2016 e 2017 senza accenno ad altri presunti omessi pagamenti per anni precedenti;
e ciò doveva intendersi idoneo a ritenere coperto da giudicato ciò che in quella sede non era stato dedotto opportunamente dall'assunto creditore.
Segnalando altresì l'esistenza di un credito a suo favore per il periodo 2015/2016 di €. 131,83 - come attestato dallo stesso amministratore condominiale nella documentazione prodotta dalla parte opposta
- sosteneva di avere diritto alla restituzione, senza tuttavia inserire tale richiesta nelle sue conclusioni,
neanche a seguito delle note depositate per l'udienza ex art 127 ter del 13.3.2024. Infine, producendo corposa documentazione attestante i pagamenti intervenuti per gli anni successivi al 2018 - sia a titolo di canoni locativi che per spese e quote condominiali - chiedeva accogliersi l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto per lite temeraria.
1.1 - Si costituiva tardivamente l'opposto rilevando che dai bilanci consuntivi del Parte_3
relativi gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 - tutti prodotti all'atto della
[...]
costituzione nel presente giudizio - gli oneri condominiali (spese ordinarie) risultavano pagati dal sig.
solo fino al 2015, così come peraltro previsto in un formale accordo allegato Parte_1
all'originario contratto di locazione stipulato nel 2007 tra lo stesso e il padre Parte_1
dell'odierno opposto, in base al quale il conduttore si impegnava a corrispondere gli oneri direttamente all'amministratore del condominio. Salvo poi - a seguito del consolidamento della proprietà tutta in capo a , per la morte del padre usufruttuario e la ricevuta Parte_2
donazione dell'usufrutto dalla madre - venire illegittimamente ripartiti dallo stesso opponente tra locatore e conduttore in violazione degli accordi a suo tempo sottoscritti.
Quindi, sostenendo che fosse tenuto a reintegrarlo di quanto lui stesso avesse dovuto Parte_1
corrispondere al condominio per i detti oneri, respingeva l'eccezione di prescrizione richiamando i bilanci in cui il debito era stato cristallizzato e le numerose raccomandate con cui a far data dal 2017
aveva provveduto ad intimare al conduttore il pagamento delle varie partite debitorie. Aggiungeva
altresì che a cagione di tutto ciò fossero scaturite almeno tre azioni giudiziarie di sfratto per morosità
3 ed intimazione di pagamento - definitesi in un caso per estinzione per assenza delle parti, in un altro con sentenza di cessata materia del contendere e in un altro ancora con rigetto.
Quindi, ricostruendo tutti i versamenti eseguiti dall'opponente a far data dal 2012 concludeva modificando la sua pretesa e sostenendo che in effetti residuasse ancora a carico del sig. la Pt_1
mior somma di €. 1.237,82 per quote e spese condominiali olttre €. 400,00 per canone locatizio non corrisposto per il mese di Febbraio 2022. In ragione di ciò chiedeva che in via preliminare fosse dichiarata la nullità della citazione per la mancata o comunque insufficiente esposizione dei fatti.
Nel merito, in caso di mancato accoglimento della domanda preliminare, fosse rigettata l'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo sia pure ricalcolato nella minor misura detta. Con Vittoria di spese e competenze di causa.
1.2 - Con Ordinanza del 18.3.2024, il GI “preso atto che la parte opposta non si è costituita nel
rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c…. e rilevata la tardività e, pertanto, l'inammissibilità
delle richieste istruttorie, nonché delle produzioni documentali effettuate in violazione delle
disposizioni vigenti in relazione al rito del lavoro” invitava parte opposta a depositare il verbale relativo al procedimento di mediazione e fissava udienza di discussione e comparizione delle parti a fini conciliativi. All'udienza in questione la parte opposta risultava assente, quindi, disposta la produzione del fascicolo di parte del monitorio e ritenuta la causa su base documentale, il GI delegato rinviava per la trattazione e discussione, invitando ancora le parti a percorrere la via della conciliazione.
All'odierna udienza, assente parte opposta, la causa viene decisa.
2. - L'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
2.1 - Intanto, è utile ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore e su cui grava l'onere probatorio, mentre l'opponente,
il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con
4 il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ebbene, posto il diritto del locatore di ripetere dal conduttore gli oneri accessori, è pacifico che si tratta di pretesa che si prescrive in cinque anni, non solo tra il Condominio e il condomino, ma anche nei rapporti tra proprietario locatore e conduttore.
Il che porta a ritenere che la relativa eccezione sollevata dall'opponente sia fondata, quantomeno con riferimento alla pretesa (o parte di pretesa, vista la riformulazione dell'importo presuntivamente a credito) che riguardi le annualità precedenti il 2017-2018. Difatti, stante la decadenza dell'opposto di avvalersi della documentazione prodotta all'atto della costituzione, non si rinvengono nel fascicolo del monitorio atti idonei a superare detta eccezione.
L'unico atto che possa avere una tale valenza è la raccomandata del 13.5.2022, richiamata e prodotta dallo stesso opponente, con cui il sig. sollecitava il versamento delle quote condominiali Pt_2
relative agli anni 2018/2019 per un importo totale di euro 1.755,95 e quote ordinarie condominiali
relative agli anni 2021/2022 per un importo totale di euro 1.748,11; in pratica, quelle oggetto del presente giudizio.
Sicché - in disparte l'errata quantificazione, così come riconosciuta dallo stesso creditore che ha corretto l'importo preteso, e ogni considerazione sulle contraddittorie allegazioni fatte dall'opposto,
che per un verso sostiene che il sig. abbia pagato regolarmente gli oneri condominiali a suo Pt_1
carico fino a 2015 (come da accordo siglato a suo tempo con l'originario locatore sig. Parte_4
), e per altro verso invece rileva la sussistenza di partite debitorie dell'opponente che fanno
[...]
riferimento al 2012, 2013, 2014 e 2015; nonché, l'ulteriore circostanza che nel giudizio 3717/2018
(richiamato da entrambe le parti), definito con sentenza dichiarativa della cessata materia (passata in giudicato), sia stato vantato un credito per i soli anni 2016 2017 e 2018 senza nulla dedurre su annualità pregresse - il credito asseritamente vantato da deve ritenersi Parte_2
prescritto, quantomeno per la quota che faccia riferimento al periodo precedente il 13.5.2017.
5 2.2 - Rispetto alla quota creditoria che farebbe invece riferimento alle annualità 2021-2022 sia a titolo di oneri condominiali che per canone locativo del mese di febbraio 2022, la domanda del sig.
è risultata infondata. Pt_2
Difatti, le disposizioni di bonifico - prodotte con l'allegato 6 del fascicolo di parte opponente -
eseguite per oneri condominiali a far data da giugno 2021, per 15 mensilità pregresse, e da lì in poi,
mese per mese, fino a gennaio e febbraio 2023 cumulativamente per canoni ed oneri condominiali,
sono certamente idonee a paralizzare anche l'ulteriore pretesa creditoria del sig. poichè Pt_2
provano l'esistenza di fatti estintivi della stessa, non smentiti da alcuna controprova.
Né, sotto altro profilo, è possibile conferire specifico rilievo alla deduzione dell'opposto circa la non correttezza dell'importo calcolato e pagato dal sig. per oneri condominiali mensili, atteso che, Pt_1
a fronte dell'originaria determinazione della quota condominiale in €. 49,00, poi aumentata a 57,00 -
come si rileva dalle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione del sig. - nessuna Pt_2
prova contraria all'importo calcolato dall'opponente in €. 60,00 mensili è stata fornita;
né risulta alcuna specifica contestazione in merito né da parte dell'amministratore, nè nella raccomandata dell'opposto di maggio 2022, sopra richiamata.
Ne consegue che il credito vantato dal sig. non possa ritenersi provato e perciò fondato e che Pt_2
l'opposizione vada interamente accolta.
3. - Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della natura ed entità del giudizio e dell'attività
in concreto compiuta si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di legge.
Non si ritengono sussistere i presupposti per la liquidazione delle spese ex art 96 cpc, perchè non c'è
prova di dolo o colpa grave nel comportamento dell'opposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e ritenuta assorbita ogni altra questione, così
provvede:
6 1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 911/2022 pubblicato dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 21.11.2022 (proc 1760/2022 rg).
2. Condanna l'opposto, sig. (C.F.: ), al rimborso Parte_2 C.F._2
delle spese e competenze di causa in favore del sig. nella misura complessiva di €. Parte_1
1.276,00, di cui 76 di spese vive, oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.5.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
7
L'anno 2025, il giorno 12, del mese di maggio, all'udienza tenuta dal G.O.T., dott.ssa Luisa Sorrenti, presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 686/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da nato Reggio Calabria il 6 Luglio 1982, CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Scaramuzzino, in via VIA ARGINE DX.
CALOPINACE 18, da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Opponente
CONTRO
nato a [...] il nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Lume Pellaro n. 18C C.F._2
presso lo studio legale con dell'avv. Francesca Misale che lo rappresenta e difende in forza di
mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo Opposto
Avente ad oggetto: Decreto Ingiuntivo n. 911/2022 pubblicato dal Tribunale di Reggio Calabria in data 21.11.2022 (proc 1760/2022 rg)
Compaiono all'udienza:
L'avv. Pietro Scaramuzzino per l'opponente.
Nessuno per parte opposta.
L'avv. Scaramuzzino si riporta ai suoi atti e alle conclusioni ivi formulate e ne chiede l'accoglimento
Il Giudice
Visto l'art 420 cpc
Dispone
1 che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza della parte allontanatasi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 686/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, all'esito della
Camera di Consiglio dell'udienza odierna disposta ex art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.911/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria il 21.11.2022, con cui , locatore Parte_2
dell'immobile ad uso abitativo, sito in Reggio Calabria, Via Pio Xi Trav II Privata, n.20, deducendo la morosità della parte conduttrice, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €. € 3.904,06, di cui €. 1.755,95 per il pagamento di canoni condominiali relativi alle annualità 2012/2018 ed €.
1.748,11 per le annualità 2021/ 2022 ed €.400,00 per canone di locazione del mese di Febbraio 2022;
oltre interessi e spese di procedimento.
A sostegno della sua opposizione, ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei canoni e accessori richiesti con il procedimento monitorio, quantomeno per la parte relativa al periodo precedente il 2018; e comunque l'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto negli anni precedenti il
2019 tenuto conto non solo di precedenti azioni giudiziarie tutte risoltesi tra le parti con i pagamenti dovuti, ma, in particolare, di una precedente azione di sfratto per morosità (rg n. 3717/2018) in cui
2 era stato contestato il mancato pagamento di canoni relativi al 2018 ed oneri condominiali per gli anni
2016 e 2017 senza accenno ad altri presunti omessi pagamenti per anni precedenti;
e ciò doveva intendersi idoneo a ritenere coperto da giudicato ciò che in quella sede non era stato dedotto opportunamente dall'assunto creditore.
Segnalando altresì l'esistenza di un credito a suo favore per il periodo 2015/2016 di €. 131,83 - come attestato dallo stesso amministratore condominiale nella documentazione prodotta dalla parte opposta
- sosteneva di avere diritto alla restituzione, senza tuttavia inserire tale richiesta nelle sue conclusioni,
neanche a seguito delle note depositate per l'udienza ex art 127 ter del 13.3.2024. Infine, producendo corposa documentazione attestante i pagamenti intervenuti per gli anni successivi al 2018 - sia a titolo di canoni locativi che per spese e quote condominiali - chiedeva accogliersi l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto per lite temeraria.
1.1 - Si costituiva tardivamente l'opposto rilevando che dai bilanci consuntivi del Parte_3
relativi gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 - tutti prodotti all'atto della
[...]
costituzione nel presente giudizio - gli oneri condominiali (spese ordinarie) risultavano pagati dal sig.
solo fino al 2015, così come peraltro previsto in un formale accordo allegato Parte_1
all'originario contratto di locazione stipulato nel 2007 tra lo stesso e il padre Parte_1
dell'odierno opposto, in base al quale il conduttore si impegnava a corrispondere gli oneri direttamente all'amministratore del condominio. Salvo poi - a seguito del consolidamento della proprietà tutta in capo a , per la morte del padre usufruttuario e la ricevuta Parte_2
donazione dell'usufrutto dalla madre - venire illegittimamente ripartiti dallo stesso opponente tra locatore e conduttore in violazione degli accordi a suo tempo sottoscritti.
Quindi, sostenendo che fosse tenuto a reintegrarlo di quanto lui stesso avesse dovuto Parte_1
corrispondere al condominio per i detti oneri, respingeva l'eccezione di prescrizione richiamando i bilanci in cui il debito era stato cristallizzato e le numerose raccomandate con cui a far data dal 2017
aveva provveduto ad intimare al conduttore il pagamento delle varie partite debitorie. Aggiungeva
altresì che a cagione di tutto ciò fossero scaturite almeno tre azioni giudiziarie di sfratto per morosità
3 ed intimazione di pagamento - definitesi in un caso per estinzione per assenza delle parti, in un altro con sentenza di cessata materia del contendere e in un altro ancora con rigetto.
Quindi, ricostruendo tutti i versamenti eseguiti dall'opponente a far data dal 2012 concludeva modificando la sua pretesa e sostenendo che in effetti residuasse ancora a carico del sig. la Pt_1
mior somma di €. 1.237,82 per quote e spese condominiali olttre €. 400,00 per canone locatizio non corrisposto per il mese di Febbraio 2022. In ragione di ciò chiedeva che in via preliminare fosse dichiarata la nullità della citazione per la mancata o comunque insufficiente esposizione dei fatti.
Nel merito, in caso di mancato accoglimento della domanda preliminare, fosse rigettata l'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo sia pure ricalcolato nella minor misura detta. Con Vittoria di spese e competenze di causa.
1.2 - Con Ordinanza del 18.3.2024, il GI “preso atto che la parte opposta non si è costituita nel
rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c…. e rilevata la tardività e, pertanto, l'inammissibilità
delle richieste istruttorie, nonché delle produzioni documentali effettuate in violazione delle
disposizioni vigenti in relazione al rito del lavoro” invitava parte opposta a depositare il verbale relativo al procedimento di mediazione e fissava udienza di discussione e comparizione delle parti a fini conciliativi. All'udienza in questione la parte opposta risultava assente, quindi, disposta la produzione del fascicolo di parte del monitorio e ritenuta la causa su base documentale, il GI delegato rinviava per la trattazione e discussione, invitando ancora le parti a percorrere la via della conciliazione.
All'odierna udienza, assente parte opposta, la causa viene decisa.
2. - L'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
2.1 - Intanto, è utile ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore e su cui grava l'onere probatorio, mentre l'opponente,
il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con
4 il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ebbene, posto il diritto del locatore di ripetere dal conduttore gli oneri accessori, è pacifico che si tratta di pretesa che si prescrive in cinque anni, non solo tra il Condominio e il condomino, ma anche nei rapporti tra proprietario locatore e conduttore.
Il che porta a ritenere che la relativa eccezione sollevata dall'opponente sia fondata, quantomeno con riferimento alla pretesa (o parte di pretesa, vista la riformulazione dell'importo presuntivamente a credito) che riguardi le annualità precedenti il 2017-2018. Difatti, stante la decadenza dell'opposto di avvalersi della documentazione prodotta all'atto della costituzione, non si rinvengono nel fascicolo del monitorio atti idonei a superare detta eccezione.
L'unico atto che possa avere una tale valenza è la raccomandata del 13.5.2022, richiamata e prodotta dallo stesso opponente, con cui il sig. sollecitava il versamento delle quote condominiali Pt_2
relative agli anni 2018/2019 per un importo totale di euro 1.755,95 e quote ordinarie condominiali
relative agli anni 2021/2022 per un importo totale di euro 1.748,11; in pratica, quelle oggetto del presente giudizio.
Sicché - in disparte l'errata quantificazione, così come riconosciuta dallo stesso creditore che ha corretto l'importo preteso, e ogni considerazione sulle contraddittorie allegazioni fatte dall'opposto,
che per un verso sostiene che il sig. abbia pagato regolarmente gli oneri condominiali a suo Pt_1
carico fino a 2015 (come da accordo siglato a suo tempo con l'originario locatore sig. Parte_4
), e per altro verso invece rileva la sussistenza di partite debitorie dell'opponente che fanno
[...]
riferimento al 2012, 2013, 2014 e 2015; nonché, l'ulteriore circostanza che nel giudizio 3717/2018
(richiamato da entrambe le parti), definito con sentenza dichiarativa della cessata materia (passata in giudicato), sia stato vantato un credito per i soli anni 2016 2017 e 2018 senza nulla dedurre su annualità pregresse - il credito asseritamente vantato da deve ritenersi Parte_2
prescritto, quantomeno per la quota che faccia riferimento al periodo precedente il 13.5.2017.
5 2.2 - Rispetto alla quota creditoria che farebbe invece riferimento alle annualità 2021-2022 sia a titolo di oneri condominiali che per canone locativo del mese di febbraio 2022, la domanda del sig.
è risultata infondata. Pt_2
Difatti, le disposizioni di bonifico - prodotte con l'allegato 6 del fascicolo di parte opponente -
eseguite per oneri condominiali a far data da giugno 2021, per 15 mensilità pregresse, e da lì in poi,
mese per mese, fino a gennaio e febbraio 2023 cumulativamente per canoni ed oneri condominiali,
sono certamente idonee a paralizzare anche l'ulteriore pretesa creditoria del sig. poichè Pt_2
provano l'esistenza di fatti estintivi della stessa, non smentiti da alcuna controprova.
Né, sotto altro profilo, è possibile conferire specifico rilievo alla deduzione dell'opposto circa la non correttezza dell'importo calcolato e pagato dal sig. per oneri condominiali mensili, atteso che, Pt_1
a fronte dell'originaria determinazione della quota condominiale in €. 49,00, poi aumentata a 57,00 -
come si rileva dalle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione del sig. - nessuna Pt_2
prova contraria all'importo calcolato dall'opponente in €. 60,00 mensili è stata fornita;
né risulta alcuna specifica contestazione in merito né da parte dell'amministratore, nè nella raccomandata dell'opposto di maggio 2022, sopra richiamata.
Ne consegue che il credito vantato dal sig. non possa ritenersi provato e perciò fondato e che Pt_2
l'opposizione vada interamente accolta.
3. - Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della natura ed entità del giudizio e dell'attività
in concreto compiuta si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di legge.
Non si ritengono sussistere i presupposti per la liquidazione delle spese ex art 96 cpc, perchè non c'è
prova di dolo o colpa grave nel comportamento dell'opposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e ritenuta assorbita ogni altra questione, così
provvede:
6 1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 911/2022 pubblicato dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 21.11.2022 (proc 1760/2022 rg).
2. Condanna l'opposto, sig. (C.F.: ), al rimborso Parte_2 C.F._2
delle spese e competenze di causa in favore del sig. nella misura complessiva di €. Parte_1
1.276,00, di cui 76 di spese vive, oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.5.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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