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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2162/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, sito in Catania, Via Gabriele D'Annunzio Parte_1
n.212, codice fiscale in persona del suo Amministratore pro P.IVA_1
tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Antonino Maugeri
APPELLANTE
contro
, codice fiscale , rapp. e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Alessandro Ingala
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, il , Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere l'integrale riforma della Controparte_1
sentenza n. 2511/2019 emessa in data 20.11.19, depositata in data 21.11.19 dal Giudice di Pace di Catania, non notificata, per i seguenti motivi: 1) errore in
iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt.633 e 642 c.p.c.; 2) errata valutazione e interpretazione delle risultanze processuali e della documentazione prodotta in giudizio;
3) insufficienza e illogicità della motivazione;
4) errore in procedendo: nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c.; 5) omessa pronuncia su punti decisivi della controversia;
6) riforma in merito alle spese legali e del giudizio.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse così
statuito: “ rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto
ingiuntivo opposto n°3866/2018, N.R.G. 10562/2018 emesso dal Giudice di
Pace di Catania in data 08/11/2018 ed il pedissequo precetto;
- condanna
l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali…”
ritenendo, pertanto, non provata la domanda avanzata dall'odierno appellante.
Si costituiva , il quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del presente procedimento per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo i motivi di appello adeguatamente specificati ed altrettanto specificati i capi della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato. L'odierno appellante sosteneva l'inesistenza del credito vantato dal e CP_1
che la documentazione da questi prodotta in sede monitoria fosse del tutto insufficiente e non potesse in alcun modo configurare il requisito della prova scritta richiesto dalla disposizione citata e che quindi il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in spregio a quanto previsto dall'art.633 c.p.c. e doveva essere rigettato.
Parte appellante ha eccepito che il presunto creditore non avesse fornito la prova della sua pretesa e che il Giudice di prime cure avesse fondato il suo convincimento sul presupposto erroneo che fossero validi elementi di prova delle anticipazioni e del loro corretto ammontare sia il verbale d'assemblea,
che il foglio di riepilogo del fondo cassa sottoscritti dai condomini, nonché le missive inviate dal nuovo Amministratore e che pertanto il credito fosse da ritenersi come riconosciuto dal Parte_1
Invece, l'appellante eccepiva che detti documenti avrebbero potuto valere come riconoscimento di debito nei confronti dell'amministratore da parte di tutti i condomini solo se fossero state specificatamente indicate le somme per le quali egli ha effettuato le anticipazioni (ipotesi ritenuta non ricorrente nel caso in esame).
L'appellante sosteneva, ancora, che il solo fatto di aver inserito nel Riepilogo
di cassa la voce generica “Anticipazioni” non fosse sufficiente a considerare lo stesso quale riconoscimento di debito poiché non era stato indicato in cosa consisterebbero queste anticipazioni, non essendo state specificate le singole voci e i singoli importi che avrebbero permesso all'assemblea dei condomini un'approvazione consapevole.
Parte appellata ha prodotto in atti il verbale dell'assemblea condominiale del
24.01.2017 con il quale si deliberava l'approvazione del bilancio con riepilogo del fondo cassa al 31.12.2016, dal quale emergeva l'anticipazione dell'amministratore per € 4.823,18.
Tale approvazione del bilancio avveniva all'unanimità dei condomini presenti.
L'approvazione del rendiconto dell'amministrazione che ripartisce le spese condominiali fa sorgere, ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 3 c.c.,
l'obbligazione dei condòmini di contribuire al pagamento delle stesse nella misura per ciascuno indicata, ma non legittima gli assenti o dissenzienti all'impugnazione per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo condomino rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza sulle spese che, tradottisi in delibere,
avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati.
Nessun condomino ha impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera condominiale con la quale veniva approvato il bilancio e le spese.
Il ricorso doveva essere proposto entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i condomini dissenzienti (ma non ve ne sono stati) e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Quando la morosità emerga dalla delibera di approvazione del consuntivo e non venga impugnata dal condomino, detta delibera diviene definitiva e può essere validamente utilizzata in sede monitoria per ottenere il pagamento del dovuto (Cassazione civile, Sez. VI, Ord. 12 ottobre 2021, n. 27849).
Pertanto, la delibera condominiale è divenuta definitiva divenendo titolo per la concessione del decreto ingiuntivo.
Nessun condomino, infatti, ha mai contestato l'esistenza del credito dell'Avv.
, tant'è vero che il bilancio consuntivo è stato approvato all'unanimità CP_1
dei presenti.
Anche l'amministratore subentrante all'Avv. , nelle comunicazioni CP_1
intercorse con l'appellato, ha ammesso l'esistenza del credito,
rideterminandolo addirittura da € 4.823,18 ad € 4.228,18 (mail del Rag.
[...]
del 15.05.2018: “Egr. Avv.….Le posso promettere che, definiti i Per_1
versamenti più urgenti, sarà mia cura cominciare a versarle, anche in acconti
successivi, quanto dovuto.”).
L'istituto della ricognizione di debito, ex art. 1988 c.c., ha natura giuridica di promessa unilaterale, recettizia, di carattere negoziale avente ad oggetto una dichiarazione di volontà con cui una parte riconosce l'esistenza di una sua determinata obbligazione.
In questo caso, appare evidente come il nuovo amministratore del
Condominio, oggi appellante, abbia riconosciuto l'esistenza del credito dell'Avv. tanto da impegnarsi nel pagamento di detta somma richiesta CP_1
seppur dilazionandola nel tempo. L'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Si tratta, dunque, di una dichiarazione confessoria, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova
(2697 c.c.).
L'odierno appellante avrebbe, dunque, dovuto dimostrare che il credito era inesistente o non provato ma non ha fatto nulla di ciò, limitandosi esclusivamente a contestazioni labiali non supportate da alcuna produzione documentale.
Appare, pertanto, condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto provata l'esistenza del credito dallo studio della documentazione prodotta dall'opposto e, per l'effetto, che il
ha assolto all'onere della prova su di esso gravante in Parte_2
quanto, dai documenti dallo stesso prodotti e dalle eccezioni sollevate, non è
possibile escludere l'esistenza del credito dell'opposto.”.
L'appello deve quindi essere rigettato non avendo il assolto al Parte_1
proprio onere della prova e non avendo, in questo grado di giudizio, fornito argomentazioni utili a poter dedurre conclusioni differenti da quanto già
analizzato dal Giudice di Pace.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
conferma integralmente la sentenza n. 2511/2019, emanata dal Giudice
di Pace di Catania;
- condanna il a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del presente procedimento, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 05/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, sito in Catania, Via Gabriele D'Annunzio Parte_1
n.212, codice fiscale in persona del suo Amministratore pro P.IVA_1
tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Antonino Maugeri
APPELLANTE
contro
, codice fiscale , rapp. e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Alessandro Ingala
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, il , Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere l'integrale riforma della Controparte_1
sentenza n. 2511/2019 emessa in data 20.11.19, depositata in data 21.11.19 dal Giudice di Pace di Catania, non notificata, per i seguenti motivi: 1) errore in
iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt.633 e 642 c.p.c.; 2) errata valutazione e interpretazione delle risultanze processuali e della documentazione prodotta in giudizio;
3) insufficienza e illogicità della motivazione;
4) errore in procedendo: nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c.; 5) omessa pronuncia su punti decisivi della controversia;
6) riforma in merito alle spese legali e del giudizio.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse così
statuito: “ rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto
ingiuntivo opposto n°3866/2018, N.R.G. 10562/2018 emesso dal Giudice di
Pace di Catania in data 08/11/2018 ed il pedissequo precetto;
- condanna
l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali…”
ritenendo, pertanto, non provata la domanda avanzata dall'odierno appellante.
Si costituiva , il quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del presente procedimento per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo i motivi di appello adeguatamente specificati ed altrettanto specificati i capi della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato. L'odierno appellante sosteneva l'inesistenza del credito vantato dal e CP_1
che la documentazione da questi prodotta in sede monitoria fosse del tutto insufficiente e non potesse in alcun modo configurare il requisito della prova scritta richiesto dalla disposizione citata e che quindi il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in spregio a quanto previsto dall'art.633 c.p.c. e doveva essere rigettato.
Parte appellante ha eccepito che il presunto creditore non avesse fornito la prova della sua pretesa e che il Giudice di prime cure avesse fondato il suo convincimento sul presupposto erroneo che fossero validi elementi di prova delle anticipazioni e del loro corretto ammontare sia il verbale d'assemblea,
che il foglio di riepilogo del fondo cassa sottoscritti dai condomini, nonché le missive inviate dal nuovo Amministratore e che pertanto il credito fosse da ritenersi come riconosciuto dal Parte_1
Invece, l'appellante eccepiva che detti documenti avrebbero potuto valere come riconoscimento di debito nei confronti dell'amministratore da parte di tutti i condomini solo se fossero state specificatamente indicate le somme per le quali egli ha effettuato le anticipazioni (ipotesi ritenuta non ricorrente nel caso in esame).
L'appellante sosteneva, ancora, che il solo fatto di aver inserito nel Riepilogo
di cassa la voce generica “Anticipazioni” non fosse sufficiente a considerare lo stesso quale riconoscimento di debito poiché non era stato indicato in cosa consisterebbero queste anticipazioni, non essendo state specificate le singole voci e i singoli importi che avrebbero permesso all'assemblea dei condomini un'approvazione consapevole.
Parte appellata ha prodotto in atti il verbale dell'assemblea condominiale del
24.01.2017 con il quale si deliberava l'approvazione del bilancio con riepilogo del fondo cassa al 31.12.2016, dal quale emergeva l'anticipazione dell'amministratore per € 4.823,18.
Tale approvazione del bilancio avveniva all'unanimità dei condomini presenti.
L'approvazione del rendiconto dell'amministrazione che ripartisce le spese condominiali fa sorgere, ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 3 c.c.,
l'obbligazione dei condòmini di contribuire al pagamento delle stesse nella misura per ciascuno indicata, ma non legittima gli assenti o dissenzienti all'impugnazione per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo condomino rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza sulle spese che, tradottisi in delibere,
avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati.
Nessun condomino ha impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera condominiale con la quale veniva approvato il bilancio e le spese.
Il ricorso doveva essere proposto entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i condomini dissenzienti (ma non ve ne sono stati) e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Quando la morosità emerga dalla delibera di approvazione del consuntivo e non venga impugnata dal condomino, detta delibera diviene definitiva e può essere validamente utilizzata in sede monitoria per ottenere il pagamento del dovuto (Cassazione civile, Sez. VI, Ord. 12 ottobre 2021, n. 27849).
Pertanto, la delibera condominiale è divenuta definitiva divenendo titolo per la concessione del decreto ingiuntivo.
Nessun condomino, infatti, ha mai contestato l'esistenza del credito dell'Avv.
, tant'è vero che il bilancio consuntivo è stato approvato all'unanimità CP_1
dei presenti.
Anche l'amministratore subentrante all'Avv. , nelle comunicazioni CP_1
intercorse con l'appellato, ha ammesso l'esistenza del credito,
rideterminandolo addirittura da € 4.823,18 ad € 4.228,18 (mail del Rag.
[...]
del 15.05.2018: “Egr. Avv.….Le posso promettere che, definiti i Per_1
versamenti più urgenti, sarà mia cura cominciare a versarle, anche in acconti
successivi, quanto dovuto.”).
L'istituto della ricognizione di debito, ex art. 1988 c.c., ha natura giuridica di promessa unilaterale, recettizia, di carattere negoziale avente ad oggetto una dichiarazione di volontà con cui una parte riconosce l'esistenza di una sua determinata obbligazione.
In questo caso, appare evidente come il nuovo amministratore del
Condominio, oggi appellante, abbia riconosciuto l'esistenza del credito dell'Avv. tanto da impegnarsi nel pagamento di detta somma richiesta CP_1
seppur dilazionandola nel tempo. L'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Si tratta, dunque, di una dichiarazione confessoria, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova
(2697 c.c.).
L'odierno appellante avrebbe, dunque, dovuto dimostrare che il credito era inesistente o non provato ma non ha fatto nulla di ciò, limitandosi esclusivamente a contestazioni labiali non supportate da alcuna produzione documentale.
Appare, pertanto, condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado, il quale ha ritenuto provata l'esistenza del credito dallo studio della documentazione prodotta dall'opposto e, per l'effetto, che il
ha assolto all'onere della prova su di esso gravante in Parte_2
quanto, dai documenti dallo stesso prodotti e dalle eccezioni sollevate, non è
possibile escludere l'esistenza del credito dell'opposto.”.
L'appello deve quindi essere rigettato non avendo il assolto al Parte_1
proprio onere della prova e non avendo, in questo grado di giudizio, fornito argomentazioni utili a poter dedurre conclusioni differenti da quanto già
analizzato dal Giudice di Pace.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
conferma integralmente la sentenza n. 2511/2019, emanata dal Giudice
di Pace di Catania;
- condanna il a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del presente procedimento, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 05/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa