Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2025, proposto da
Cantiere AV GA di GA NC & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempimento, da parte del Comune di Salerno, del Protocollo di Intesa del 25 luglio 2008, per violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e leale cooperazione e dell’affidamento legittimo/incolpevole della ricorrente;
nonché per la condanna del Comune al risarcimento dei suddetti danni per l’importo di € 4.471.361,42.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AU PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, da parte del Comune di Salerno, del Protocollo di Intesa del 25 luglio 2008, per violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e leale cooperazione e dell’affidamento legittimo/incolpevole della ricorrente, nonché per la condanna del Comune al risarcimento dei suddetti danni per l’importo di € 4.471.361,42.
La società Cantiere AV GA ha sottoscritto con il Comune di Salerno il protocollo di intesa 25 luglio 2008, intestato “ Procedure per lo sgombero di aree interessate dal progetto urbanistico “ Fronte del mare ” - Accordo con i privati interessati ” i cui contenuti sono stati già efficacemente sintetizzati nella decisione del Consiglio di Stato n. 1751/2025 come segue:
“ 4.1 Come da premesse, il protocollo riassume i termini del progetto di riqualificazione già esposti e si qualifica espressamente come accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della l. 7 agosto 1990 n.241, concluso allo scopo di “procedimentalizzare” la delocalizzazione delle attività coinvolte.
4.2 Sempre nelle premesse, il protocollo infatti afferma: “Per quanto concerne i citati soggetti privati”, ovvero le imprese cantieristiche intervenienti nell’atto, “da anni già concessionari, considerata l’attività produttiva ed economica da essi svolta assolutamente attinente il settore della nautica e della cantieristica si è valutata, al fine di salvaguardarne i livelli occupazionali, l’opportunità di ricorrere all’istituto della delocalizzazione delle citate attività, a cura del Comune di Salerno, all’uopo individuando un idoneo ambito insediativo previsto Piano per gli Insediamenti Produttivi per la cantieristica nautica in località "Capitolo S. Matteo".
4.3 Il riferimento è al piano insediamenti produttivi- PIP per la cantieristica, approvato con deliberazione della Giunta comunale dello stesso 25 luglio 2008 n.880, relativo ad un’area situata nella frazione di Torre Picentina, a circa 10 km lungo la costa a sud della piazza Libertà (cfr. doc. 11 Comune in ricorso 612/2023)
4.4 Per realizzare concretamente questa delocalizzazione, quindi, le imprese intervenienti, qualificate ai sensi dell’art. 5 come “società già concessionarie”, si obbligano “con la sottoscrizione del presente Atto da valere come Accordo sostitutivo dei rispettivi provvedimenti demaniali coercitivi … a fronte degli impegni assunti dal Comune di Salerno - a procedere alla delocalizzazione delle attività” entro un breve termine indicato in atto, e quindi a “liberare da persone e cose” le aree interessate.
4.5 Per parte sua, l’Autorità portuale, ai sensi dell’art. 4, si impegna a procedere alla demolizione dei manufatti realizzati sulle aree in questione e dei relitti di unità navali che vi si trovavano.
4.6 Infine ai sensi dell’art. 3, rubricato “Impegni del Comune”, il Comune di Salerno “considerata l’attività produttiva ed economica svolta dai citati soggetti (già concessionari), come in premessa individuati, pienamente attinente il settore della nautica e della cantieristica, si impegna a garantire ai medesimi, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali delle relative attività, la delocalizzazione delle stesse in idoneo ambito insediativo attraverso l’esplicita previsione ed assegnazione di apposite aree nell’ambito degli elaborati progettuali dell’elaborando progetto definitivo del previsto Piano per gli Insediamenti Produttivi per la cantieristica nautica in località Capitolo S. Matteo come da planimetria allegata al presente atto” e indica di seguito l’estensione dei lotti che assegnerà ”.
Con la medesima decisione il Consiglio di Stato, nel respingere la domanda di condanna all’adempimento del suddetto protocollo proposta dalla Cantiere AV GA, ha statuito quanto segue:
“ 25.6 Gli elementi sin qui ricostruiti consentono allora di rispondere alle due questioni necessarie per decidere nel merito la domanda di adempimento, ovvero di dire in primo luogo se ed entro quali limiti le prestazioni di cui all’accordo siano state effettivamente eseguite e in secondo luogo, nel caso in cui le prestazioni di interesse della Cantiere GA non siano state eseguite, se sia accoglibile la richiesta di condannare il Comune ad eseguirle in forma specifica. Anticipando la conclusione, il Collegio ritiene che alla prima domanda si debba rispondere affermativamente, ma negativamente alla seconda.
25.7 In linea di fatto, il Comune ha raggiunto l’obiettivo di riorganizzazione dell’area a mare nel centro città che aveva perseguito con l’accordo. Così come risulta dalle immagini Google Earth, pacificamente utilizzabili in questo senso, e come deve ritenersi comunque localmente notorio, la piazza Libertà e la Crescent, ovvero l’edificio semicircolare, sono state realizzata.
25.8 Di contro, il PIP cantieristica è rimasto sostanzialmente sulla carta, né in base agli atti di causa è prevedibile sarà realizzato, per lo meno nell’assetto originario. Il Comune sostiene di avere realizzato le relative opere di urbanizzazione, ma per le necessarie opere a mare rinvia all’intervento di un consorzio fra gli operatori che ancora risulta non costituito (v. memoria Comune 30 dicembre 2024 p. 14 e ss.); sempre dalle mappe citate risulta poi che allo stato nell’area non vi è nulla di tutto ciò.
25.1 Si deve ancora tener conto dei risultati emersi nel corso dell’istruttoria del ricorso T.a.r. Campania Salerno n. 239/2013 R.G. ricordati sopra al § 7.7: così come risulta dalla relazione 22 ottobre 2013 acquisita in quel procedimento, una variante allo strumento urbanistico generale aveva deliberato di inserire nel PIP alcune attività commerciali, rendendo necessario, in ultima analisi, riprendere da capo il percorso intrapreso e approvare un nuovo conforme piano urbanistico attuativo, con una nuova assegnazione dei lotti ad evidenza pubblica. È un ulteriore elemento per concludere che il Comune non ha realizzato, e nell’immediato non intende realizzare, quanto pattuito.
25.2 Di contro, i privati firmatari dell’accordo hanno adempiuto le prestazioni cui si erano obbligati, dato che tutti hanno trasferito altrove le loro attività e lasciato libera l’area.
25.3 Si configura quindi un oggettivo inadempimento da parte del Comune, ma le relative conseguenze non sono quelle pretese dalla parte, nel senso che non può essere pronunciata una condanna all’adempimento in forma specifica. Non sfugge infatti che la formazione di un piano attuativo come un PIP è attività prettamente pubblicistica, che oltretutto coinvolge anche gli altri possibili assegnatari dei lotti e non la sola posizione della Cantiere GA: non è pertanto possibile eseguire in forma specifica un impegno in tal senso, in coerenza con l’insegnamento giurisprudenziale – espresso per tutte da C.d.S. sez. III 28 agosto 2013 n.4309- per cui pur nell’ambito di un accordo ai sensi dell’art. 11 della l. 241/1990, l’amministrazione conserva i propri poteri autoritativi, e in caso di loro mancato esercizio in violazione dell’accordo il rimedio è se del caso l’azione contro il silenzio inadempimento.
25.4 Ciò non significa ovviamente che l’accordo in esame sia sul punto privo di giuridica rilevanza, potendo astrattamente la parte tutelarsi con un’azione di danno; è però evidente che le questioni relative alla sua concreta proponibilità e alla sua possibile fondatezza nel merito esulano da questo giudizio ”.
Ciò posto, la società ricorrente deduce di aver notificato al Comune, in data 14 marzo 2025, una diffida a provvedere sollecitando l’esecuzione immediata degli obblighi assunti con il protocollo d’intesa ma l’amministrazione comunale, con provvedimento del 14 aprile 2025, oggetto di autonomo ricorso (R.G. n. 1008/2025) ha ritenuto “infondata” tale richiesta.
Sicché la ricorrente, premessa la giurisdizione esclusiva dell’adito Tribunale, afferma che il T.A.R. e il Consiglio di Stato, pronunciando sulla natura di accordo sostitutivo ex art. 11 L. 241/1990 del protocollo di intesa del 2008 e sulla portata degli obblighi dallo stesso derivanti, hanno accertato l’inadempimento del Comune di Salerno all’obbligo di realizzare le urbanizzazioni a mare nel PIP Nautico (Località Capitolo San Matteo), che sono essenziali per la delocalizzazione in Lotto idoneo per l’attività cantieristica, secondo il vincolo a provvedere radicato nel protocollo medesimo.
Ritiene che detto protocollo, pur integrando un accordo sostitutivo di provvedimento, è fonte di obbligazioni tra le parti concernenti prestazioni suscettibili di valutazione economica ( recte patrimoniali), corrispondenti a un interesse rilevante del creditore.
Rimarca che l’accertamento di inadempimento del Comune di Salerno è coperto da giudicato e che sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale:
- la condotta antigiuridica, consistente nel non aver realizzato le opere di urbanizzazione a mare del PIP nautico e nel non aver assegnato alla ricorrente un Lotto idoneo ed infrastrutturato, pur avendo beneficiato dell’adempimento della controparte;
- la colpa grave, per la violazione degli obblighi assunti con il protocollo di intesa e dei principi di buona fede, correttezza e buon andamento, in assenza di giustificazioni per il grave inadempimento;
- il danno ingiusto, derivante dalla lesione di un interesse, meritevole di tutela, consistente nel diritto di delocalizzazione;
- il nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Eccepisce anche la violazione del principio della tutela dell’affidamento legittimo sostenendo di aver legittimamente confidato: - nella serietà degli impegni assunti dal Comune di Salerno con il protocollo; - nella realizzazione del PIP nautico con le opere a mare; - nella possibilità di proseguire la propria attività in un ambito insediativo idoneo.
Sostiene che il Comune abbia violato anche i doveri di protezione e lealtà nei rapporti con il privato attraverso: - la sottoscrizione di un accordo senza alcuna reale intenzione di adempiere; - comportamenti elusivi e dilatori protratti per oltre 15 anni; - continui e reiterati tentativi di sottrarsi agli obblighi assunti, mediante provvedimenti di decadenza, poi, annullati; - diniego dell’istanza di adempimento del marzo 2025.
Ritiene che l’inadempimento del Comune di Salerno alle prestazioni derivanti dal protocollo sia rilevante: a) in termini assoluti, qualora si accerti che il Comune di Salerno non eseguirà l’obbligazione di realizzare le urbanizzazioni, a mare, nel PIP Nautico, con trasferimento del Lotto idoneo infrastrutturato, con opere a mare, per il varo e l’alaggio delle imbarcazioni; b) in termini relativi, per ritardata esecuzione, qualora il Comune di Salerno, invece, dovesse tardivamente adempiere a tale obbligazione.
Quantifica i danni come segue:
- Danno emergente:
Costi sostenuti per la locazione dello stabilimento in Pontecagnano Faiano dove ha trasferito temporaneamente l’attività all’indomani del rilascio dell’originario cantiere per il periodo 2009-2024 pari a complessivi € 572.250;
- Lucro cessante:
Perdita di ricavi conseguente alla delocalizzazione temporanea in una area priva di accesso al mare corrispondente a una differenza annua di € 166.371,55 e a una perdita totale relativa al periodo 2009-2024 pari a complessivi € 2.661.944,85;
Perdita di utili calcolata sulla base delle risultanze contabili corrispondente a una differenza annua di € 45.473,58 e a una perdita totale relativa al periodo 2009-2024 pari a complessivi € 727.577,31;
Perdita di avviamento commerciale quantificata in € 134.589,26, applicando la formula dell’Agenzia delle Entrate (media dei ricavi degli ultimi 3 anni x redditività dell’ultimo anno x 3) sulla base delle medie aritmetiche dei ricavi dell’ultimo triennio ante delocalizzazione e dell’ultimo triennio (2021-2023);
Maggiori costi per la realizzazione dello stabilimento e segnatamente per l’acquisto dell’area, per i maggiori oneri di urbanizzazione e per l’incremento dei costi di costruzione, per complessivi € 375.000;
per un ammontare totale dei danni pari a € 4.471.361,42.
Chiede inoltre, in caso di definitiva mancata esecuzione del protocollo, la restituzione dell’acconto versato di € 48.323,00, oltre interessi legali moratori, ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del pagamento (novembre 2010) ovvero dalla data di accertamento dell’inadempimento (6 giugno 2022, data di pubblicazione della sentenza n. 1552/2022).
Chiede pure la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori/compensativi sulle somme dovute, a titolo di danni, annualmente rivalutate, trattandosi di debito di valore.
Chiede, infine, l’ammissione di CTU/verificazione, per la quantificazione dei danni anche con riferimento ai bilanci della Società e ai costi di realizzazione delle opere.
Si è costituito in resistenza il Comune di Salerno contestando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c. ed evidenziando di aver cercato, in più occasioni, di addivenire alla sottoscrizione del contratto di trasferimento del Lotto, in ossequio agli accordi raggiunti nell’Atto Unilaterale del 2010, sicché la mancata stipulazione dell’atto traslativo sarebbe dipesa unicamente dall’atteggiamento dilatorio e contraddittorio del privato, che si è sottratto all’obbligo assunto nel 2010 e a cui è imputabile la responsabilità per il mancato raggiungimento dello scopo.
Con particolare riferimento al danno, ha affermato che lo stesso non risulta in alcun modo provato e giustificato, sia nell’ an che nel quantum .
Relativamente all’indennità per perdita di avviamento commerciale, ha rilevato che la stessa richiede la sussistenza di presupposti non esistenti nella fattispecie concreta, quali: contratto di locazione commerciale; la destinazione dell’immobile locato ad attività (industriali, commerciali, artigianali di interesse turistico) che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, aggiungendo che il relativo importo va stimato sulla base delle diciotto mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per le attività industriali, commerciali e artigianali.
Quanto agli effetti restitutori, ha dedotto di aver offerto il pagamento della predetta somma con nota prot. n. 170316 del 1° luglio 2022, impugnata dal privato dinanzi a questo Tribunale e annullata con sentenza n. 2119/2023, a sua volta impugnata e riformata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1751/2025 nei giudizi riuniti R.G. nn. 612/2023, 2589/2024 e 2943/2024, nel cui ambito il Cantiere GA aveva sottolineato che “ non sussistono, in ogni caso, i presupposti sostanziali per disporre la restituzione dell’acconto ”, rifiutando la ripetizione.
Ha aggiunto, su tale presupposto, che in caso di accoglimento della domanda, gli interessi potranno essere corrisposti unicamente fino alla data del 1° luglio 2022, coincidente con la proposta di restituzione da parte della P.A.
Ha richiesto una riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c. in caso di eventuale accoglimento, posto che il ricorrente avrebbe potuto evitare almeno in parte il danno lamentato.
Con riferimento alla responsabilità della P.A. per lesione dell’affidamento del privato, ha rimarcato che il protocollo di intesa non contemplava affatto la realizzazione di opere di accesso al mare ma, soltanto, di quegli interventi oggetto di finanziamento di cui al Decreto della Regione Campania n. 806/2009, ossia urbanizzazione a terra, sicché il legittimo affidamento del privato poteva e doveva essere riposto esclusivamente nella realizzazione, da parte dell’Ente comunale, di tali opere, effettivamente portate a termine e collaudate.
Ha rilevato che la società odierna ricorrente, assumendo un atteggiamento di scontro con l’Ente comunale, non è addivenuta alla stipula del contratto di trasferimento dell’area, vanificando anche l’ulteriore sforzo economico sostenuto dall’Ente per acquistare la proprietà dei terreni di Paolillo-La Marca.
Con riferimento all’ultima diffida trasmessa nel marzo 2025 dalla ricorrente, ha evidenziato che la sentenza del T.A.R. Salerno n. 1536/2025 (di annullamento per violazione procedimentale della nota di riscontro del Comune di Salerno) è stata sospesa, in via cautelare, dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 41/2026, in quanto è stata: “ Ritenuta la sussistenza di profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso in senso favorevole alla parte appellante, avuto riguardo alle statuizioni di cui alla precedente sentenza di questo Consiglio, resa tra le medesime parti e in relazione al medesimo accordo (Protocollo di intesa del 2008 e successiva modifica con atto unilaterale d’obbligo del 2010), secondo cui “non può essere pronunciata una condanna all’adempimento in forma specifica” (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 1751, punto 25.3 della motivazione) nei confronti del Comune di Salerno, pur a fronte del suo oggettivo inadempimento ”.
Ha ribadito nuovamente che le opere non possono e non potranno essere realizzate conformemente al progetto originario, stante l’irreversibile mutamento delle condizioni programmatiche, pianificatorie e giuridiche.
Infine, ha contestato l’ammissibilità della richiesta istruttoria, non avendo la parte fornito, a supporto della propria richiesta risarcitoria, neanche un principio di prova.
In data 30 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio ritenendo che il giudizio davanti al Consiglio di Stato sull’accertamento dell’obbligo del Comune di Salerno di provvedere in attuazione del protocollo d’intesa del 2008 e sulla legittimità del suo diniego, fissato per il 18 giugno 2026, rivesta carattere pregiudiziale rispetto al presente giudizio.
Il Comune in data 2 febbraio 2026 si è opposto alla suddetta istanza in quanto immotivata, tardiva e meramente pretestuosa, nonché idonea a risolversi in una irrituale e illegittima rimessione in termini per il ricorrente quanto al deposito di documentazione a sostegno della pretesa.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 4 marzo 2026 ed ivi il legale della ricorrente ha rappresentato che “ la necessità del rinvio richiesto deriva anche dall’esigenza di depositare motivi aggiunti, in corso di notifica, relativi alla richiesta di risarcimento del danno da impossibilità di conseguire il bene della vita ”.
Il Comune di Salerno si è opposto evidenziando che la vicenda è rimasta inalterata dal momento della proposizione della causa ma la ricorrente ha rappresentato che il fatto nuovo è costituito dalla decisione del Consiglio di Stato, intervenuta in corso di giudizio.
Il Comune di Salerno ha replicato nel senso che la decisone citata non costituisce un fatto nuovo e comunque dalla sua pubblicazione sono decorsi i termini per la produzione di documenti, mentre il legale della ricorrente ha sottolineato che il suddetto termine è ancora pendente.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, in presenza di una motivata opposizione della parte resistente non è possibile accogliere sia la richiesta di sospensione per pregiudizialità del presente procedimento, sia la richiesta di rinvio per il deposito di motivi aggiunti.
Infatti, la questione c.d. pregiudiziale, ovvero quella relativa alla richiesta di adempimento del protocollo tra le parti, risulta definita con la sentenza n. 1751/2025 del Consiglio di Stato, passata in giudicato.
La reiterazione della medesima domanda, attualmente pendente sempre davanti al Consiglio di Stato, non è certo idonea a ridefinire il thema decidendum o a rimettere in gioco la pregiudizialità.
Tale motivazione in tutta evidenza esclude anche la possibilità di concedere un rinvio per motivi aggiunti, della cui necessità l’istanza di rinvio del 30 gennaio 2026 non fa comunque alcuna menzione, atteso che, come evidenziato dal Comune nelle sue difese a verbale, il tema dell’odierna decisione è perfettamente circoscritto e non è mutato per effetto dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 41/2026.
Nel merito, ancora in via preliminare, il collegio concorda che l’odierna azione vada qualificata come di risarcimento per inadempimento contrattuale e non invece come azione di responsabilità aquiliana.
Sotto questo profilo, se pure è vero che è sufficiente al creditore della prestazione allegare l’inadempimento, essendo onere del debitore della prestazione provare l’inadempimento incolpevole, è altrettanto vero che in questo caso manca totalmente la prova del danno, che risulta solo astrattamente allegato in forma numerica.
È utile ancora ricordare che per il principio di vicinanza della prova spettava al creditore della prestazione fornire al Tribunale e offrire al contraddittorio delle parti tutti gli elementi necessari a qualificare e quantificare il danno.
Tale premessa evidenzia che la consulenza tecnica d’ufficio, come anche la verificazione richiesta, avrebbero mera natura esplorativa (non sono stati versati in atti i documenti idonei a consentire un utile accertamento), sicché la relativa domanda non può essere accolta.
Detti mezzi di prova non possono essere utilizzati per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l’onere probatorio rimettendo l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente, ma solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2020, n. 19631).
Quanto, infine, alla domanda relativa alla restituzione dell’acconto, la stessa è fondata, nei limiti di quanto effettivamente versato, posto che con l’inadempimento il Comune non ha più titolo per trattenere l’acconto stesso.
Diversamente va detto per gli interessi perché con l’offerta del 1° luglio 2022 il Comune ha costituito in mora il creditore, il quale da quella data non ha più diritto a percepire gli interessi sulla somma che aveva ingiustamente rifiutato.
Dalla data del versamento alla data del 1° luglio 2022 spetteranno alla ricorrente i soli interessi legali, non avendo dimostrato il maggior danno.
In definitiva, la domanda è accolta parzialmente, con condanna del Comune alla restituzione dell’acconto, nei limiti di cui in motivazione.
Le spese vanno poste integralmente a carico del ricorrente, rilevata la totale soccombenza quanto alla mancanza di prova del danno e il rifiuto ingiustificato di ricevere il pagamento dell’acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto condanna il Comune di Salerno a restituire l’acconto ricevuto, nei limiti di quanto effettivamente versato, oltre interessi legali dalla data dell’effettivo versamento fino al 1° luglio 2022.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune resistente, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
AU PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO