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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5042/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv.to Roberto Iafano;
RICORRENTE
E
, nato a [...] (A) il 22.05.1992 (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Sonia
Panico, come da procura in atti;
RESISTENTE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 16.12.2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 settembre 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Pomigliano d'Arco il 28.09.2017 e che dalla CP_1 predetta unione sono nati i figli (23.11.2017) e (11.10.2019), chiedeva pronunciarsi Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione principale presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre nonché il relativo obbligo di contribuzione al mantenimento nei confronti dei figli e della moglie.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio ed eccepiva che la casa coniugale era stata CP_1 lasciata, che la ricorrente si era trasferita in Calabria presso Gioia Tauro, chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi, di disporre l'affido condiviso dei minori e di regolamentare il diritto di visita e l'obbligo di mantenimento dei minori.
All'esito della prima udienza di comparizione del 25 marzo 2024, sentite le parti, preso atto della richiesta dei difensori di rinvio onde addivenire ad un accordo, rinviava al 6 maggio 2024 assegnando termine per note. Tenuto conto del mancato raggiungimento di accordo, con ordinanza del 10.5.2024 il Giudice delegato dal Collegio emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, rilevato che nessuna delle parti aveva articolato mezzi istruttori, rinviava per discussione e decisione al 16.12.2024 assegnando termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
2 1) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto, avendo entrambi intrapreso nuove relazioni, come dichiarato dagli stessi all'udienza del 25.3.2024; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dal matrimonio sono nati i figli (n. il 23.11.2017) e (n. 11.10.2019). Per_1 Per_2
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis e
337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012).
Ne consegue che l'affido condiviso implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere
3 consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita dei figli minori.
Pertanto, va confermato, sul punto, il regime di affido condiviso di e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, come, del resto, espressamente richiesto dalle parti: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
3) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare i figli minori, occorre evidenziare che la , insieme ai minori, vive attualmente a Gioia Tauro, mentre il vive a Pt_1 CP_1
Pomigliano d'Arco.
I tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno definiti di comune accordo;
in mancanza di accordo, confermando le statuizioni già assunte con l'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., il
Collegio dispone che per un fine settimana al mese (sabato e domenica) sarà il ad andare dai CP_1 figli;
per un altro fine settimana al mese (sabato e domenica) sarà la a portare i figli dal Pt_1 padre e che gli stessi pernotteranno con lui;
i fine settimana dovranno essere concordati entro la fine di ogni mese per quello successivo, avendo cura di distribuire i fine settimana in modo che i bambini possano vedere i figli ogni 15 giorni circa.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; ad anni alterni i minori trascorreranno le vacanze pasquali (comprensive almeno dei giorni di
Pasqua e Lunedì in Albis) una volta con un genitore e una volta con l'altro; durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 gg (anche non consecutivi) con il papà, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno.
Inoltre, il papà dovrà effettuare almeno tre videochiamate settimanali con i figli nei giorni e nell'ora stabilita di comune accordo tra le parti;
in mancanza di accordo le videochiamate avverranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì nella fascia oraria tra le 19:00 e le 20:00.
4) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c.,
4 considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Premesso che la ricorrente attualmente non lavora mentre il resistente svolge lavori saltuari per i quali guadagna circa € 200,00 a settimana, tenuto conto che le spese di viaggio saranno equamente ripartite, il Collegio ritiene congruo, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., porre a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico nella misura già stabilita dal Giudice in € 125,00 per ciascun figlio, per un totale di € 250,00, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ed il Tribunale di Nola.
5) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Nulla sulla casa coniugale dal momento che, come confermato da entrambe le parti, la stessa, precedentemente condotta in locazione, non è più nella disponibilità dagli stessi, i quali, già da prima dell'instaurazione del ricorso, vivono stabilmente presso i propri genitori.
6) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Per ciò che riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che possa essere rigettata la domanda della ricorrente in ordine ad ottenere l'imposizione a carico del marito, di un assegno mensile quale contributo al proprio mantenimento.
L'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di
5 mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n.
30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, occorre evidenziare che nessuna prova è stata fornita in ordine al tenore di vita del nucleo familiare durante la vita coniugale;
peraltro, la ha dedotto di aver lavorato;
del Pt_1 pari, il non risulta avere un lavoro stabile, ma svolge lavori saltuari (rispetto ai quali dichiara CP_1 di guadagnare € 200,00 a settimana). Entrambi vivono presso i genitori.
Anche in considerazione della giovane età della ricorrente, che ha piena capacità lavorativa, il
Tribunale ritiene che non risulti provata alcuna disparità reddituale idonea a giustificare la previsione di un contributo economico al mantenimento della moglie.
7) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della concorde richiesta di separazione e del tenore della decisione, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
Militello (ME) il 21.01.1998 (C.F. ), e , nato a C.F._1 CP_1
Pomigliano d'Arco (A) il 22.05.1992 (C.F. ), che hanno contratto CodiceFiscale_2 matrimonio il giorno 28.09.2017 in Pomigliano d'Arco trascritto presso l'Ufficio di Stato
6 Civile di detto Comune (Atto n. 31, parte 1, serie B – anno 2017 – Comune di Pomigliano
d'Arco (NA) );
➢ Affida congiuntamente i figli minori (n. 13.12.2013) e (n. 22.05.2008) ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore;
➢ Salvo diverso accordo tra le parti, per un fine settimana al mese (sabato e domenica) sarà il ad andare dai figli;
per un altro fine settimana al mese (sabato e domenica) sarà la CP_1
a portare i figli dal padre e che gli stessi pernotteranno con lui;
i fine settimana Pt_1 dovranno essere concordati entro la fine di ogni mese per quello successivo, avendo cura di distribuire i fine settimana in modo che i bambini possano vedere i figli ogni 15 giorni circa. Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; ad anni alterni i minori trascorreranno le vacanze pasquali (comprensive almeno dei giorni di Pasqua e Lunedì in Albis) una volta con un genitore e una volta con l'altro; durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 gg (anche non consecutivi) con il papà, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno.
➢ Determina in € 250,00 (€ 125,00 per ciascuno dei figli), oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento per i figli minori e che Per_1 Per_2 CP_1 dovrà versare entro il 5 di ogni mese a
[...] Parte_1
➢ Dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli e;
Per_1 Per_2
➢ Nulla sulla casa coniugale;
➢ Rigetta la domanda di mantenimento della;
Pt_1
➢ Compensa integralmente le spese;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Pomigliano d'Arco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 9.1.2025
7 Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5042/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv.to Roberto Iafano;
RICORRENTE
E
, nato a [...] (A) il 22.05.1992 (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Sonia
Panico, come da procura in atti;
RESISTENTE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 16.12.2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 settembre 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Pomigliano d'Arco il 28.09.2017 e che dalla CP_1 predetta unione sono nati i figli (23.11.2017) e (11.10.2019), chiedeva pronunciarsi Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione principale presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre nonché il relativo obbligo di contribuzione al mantenimento nei confronti dei figli e della moglie.
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio ed eccepiva che la casa coniugale era stata CP_1 lasciata, che la ricorrente si era trasferita in Calabria presso Gioia Tauro, chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi, di disporre l'affido condiviso dei minori e di regolamentare il diritto di visita e l'obbligo di mantenimento dei minori.
All'esito della prima udienza di comparizione del 25 marzo 2024, sentite le parti, preso atto della richiesta dei difensori di rinvio onde addivenire ad un accordo, rinviava al 6 maggio 2024 assegnando termine per note. Tenuto conto del mancato raggiungimento di accordo, con ordinanza del 10.5.2024 il Giudice delegato dal Collegio emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e, rilevato che nessuna delle parti aveva articolato mezzi istruttori, rinviava per discussione e decisione al 16.12.2024 assegnando termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
2 1) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto, avendo entrambi intrapreso nuove relazioni, come dichiarato dagli stessi all'udienza del 25.3.2024; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dal matrimonio sono nati i figli (n. il 23.11.2017) e (n. 11.10.2019). Per_1 Per_2
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis e
337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012).
Ne consegue che l'affido condiviso implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere
3 consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita dei figli minori.
Pertanto, va confermato, sul punto, il regime di affido condiviso di e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, come, del resto, espressamente richiesto dalle parti: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
3) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare i figli minori, occorre evidenziare che la , insieme ai minori, vive attualmente a Gioia Tauro, mentre il vive a Pt_1 CP_1
Pomigliano d'Arco.
I tempi di permanenza dei minori presso il padre saranno definiti di comune accordo;
in mancanza di accordo, confermando le statuizioni già assunte con l'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., il
Collegio dispone che per un fine settimana al mese (sabato e domenica) sarà il ad andare dai CP_1 figli;
per un altro fine settimana al mese (sabato e domenica) sarà la a portare i figli dal Pt_1 padre e che gli stessi pernotteranno con lui;
i fine settimana dovranno essere concordati entro la fine di ogni mese per quello successivo, avendo cura di distribuire i fine settimana in modo che i bambini possano vedere i figli ogni 15 giorni circa.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; ad anni alterni i minori trascorreranno le vacanze pasquali (comprensive almeno dei giorni di
Pasqua e Lunedì in Albis) una volta con un genitore e una volta con l'altro; durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 gg (anche non consecutivi) con il papà, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno.
Inoltre, il papà dovrà effettuare almeno tre videochiamate settimanali con i figli nei giorni e nell'ora stabilita di comune accordo tra le parti;
in mancanza di accordo le videochiamate avverranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì nella fascia oraria tra le 19:00 e le 20:00.
4) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c.,
4 considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Premesso che la ricorrente attualmente non lavora mentre il resistente svolge lavori saltuari per i quali guadagna circa € 200,00 a settimana, tenuto conto che le spese di viaggio saranno equamente ripartite, il Collegio ritiene congruo, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., porre a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico nella misura già stabilita dal Giudice in € 125,00 per ciascun figlio, per un totale di € 250,00, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ed il Tribunale di Nola.
5) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Nulla sulla casa coniugale dal momento che, come confermato da entrambe le parti, la stessa, precedentemente condotta in locazione, non è più nella disponibilità dagli stessi, i quali, già da prima dell'instaurazione del ricorso, vivono stabilmente presso i propri genitori.
6) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Per ciò che riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che possa essere rigettata la domanda della ricorrente in ordine ad ottenere l'imposizione a carico del marito, di un assegno mensile quale contributo al proprio mantenimento.
L'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di
5 mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n.
30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, occorre evidenziare che nessuna prova è stata fornita in ordine al tenore di vita del nucleo familiare durante la vita coniugale;
peraltro, la ha dedotto di aver lavorato;
del Pt_1 pari, il non risulta avere un lavoro stabile, ma svolge lavori saltuari (rispetto ai quali dichiara CP_1 di guadagnare € 200,00 a settimana). Entrambi vivono presso i genitori.
Anche in considerazione della giovane età della ricorrente, che ha piena capacità lavorativa, il
Tribunale ritiene che non risulti provata alcuna disparità reddituale idonea a giustificare la previsione di un contributo economico al mantenimento della moglie.
7) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della concorde richiesta di separazione e del tenore della decisione, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
Militello (ME) il 21.01.1998 (C.F. ), e , nato a C.F._1 CP_1
Pomigliano d'Arco (A) il 22.05.1992 (C.F. ), che hanno contratto CodiceFiscale_2 matrimonio il giorno 28.09.2017 in Pomigliano d'Arco trascritto presso l'Ufficio di Stato
6 Civile di detto Comune (Atto n. 31, parte 1, serie B – anno 2017 – Comune di Pomigliano
d'Arco (NA) );
➢ Affida congiuntamente i figli minori (n. 13.12.2013) e (n. 22.05.2008) ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore;
➢ Salvo diverso accordo tra le parti, per un fine settimana al mese (sabato e domenica) sarà il ad andare dai figli;
per un altro fine settimana al mese (sabato e domenica) sarà la CP_1
a portare i figli dal padre e che gli stessi pernotteranno con lui;
i fine settimana Pt_1 dovranno essere concordati entro la fine di ogni mese per quello successivo, avendo cura di distribuire i fine settimana in modo che i bambini possano vedere i figli ogni 15 giorni circa. Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; ad anni alterni i minori trascorreranno le vacanze pasquali (comprensive almeno dei giorni di Pasqua e Lunedì in Albis) una volta con un genitore e una volta con l'altro; durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 gg (anche non consecutivi) con il papà, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno.
➢ Determina in € 250,00 (€ 125,00 per ciascuno dei figli), oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento per i figli minori e che Per_1 Per_2 CP_1 dovrà versare entro il 5 di ogni mese a
[...] Parte_1
➢ Dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli e;
Per_1 Per_2
➢ Nulla sulla casa coniugale;
➢ Rigetta la domanda di mantenimento della;
Pt_1
➢ Compensa integralmente le spese;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Pomigliano d'Arco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 9.1.2025
7 Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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